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Evoluzione, caratteristiche e funzioni del diritto penale

Ogni reato (fatto umano la cui commissione comporta una sanzione) consta di un precetto (è il comportamento che viene punito) e di una sanzione. Il diritto penale è un ramo del diritto pubblico, perché è il Parlamento che ha la competenza penale, può stabilire quali comportamenti punire e come punirli. È il potere che lo Stato ha nei confronti dei cittadini per mantenere l’ordine, anche incidendo sul bene fondamentale del cittadino libertà personale. Molti reati si trovano all’interno del codice penale (che risale all’epoca fascista 1930, riformato e aggiornato), ma non soltanto, al di fuori del codice ci sono più di 5.000 reati (es. reati fallimentari, tributari, sostanze stupefacenti…)

Fornisce regole sanzionatorie comma 3 art. 27 Cost. “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La pena non è volta a punire l’autore del reato, ma per rieducarlo, per fargli capire la gravità del fatto commesso e una volta scontata la pena garantire l’inserimento nella società. Reati sono contenuti all’interno di norme penali (all’interno di leggi). È reato solo quel comportamento che viene punito da una norma penale che lo definisce, la sanzione.

Il reato consta di precetto e sanzione: ogni reato (delitti + contravvenzioni) è costituito da precetto ed è seguito da una sanzione penale. Il precetto può manifestarsi in due modi: può contenere un divieto (obbligo di non comportarsi in un certo modo), oppure, un comando (obbligo di comportarsi in un certo modo). Il reato è tale quando al precetto segue sempre una sanzione di natura penale.

Cronaca

  • Omicidio previsto dall’art 575 CP “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore agli anni 21” con circostanza aggravanti, aumenta la pena o al contrario attenuanti. Precetto divieto: divieto di uccidere. Elementi tipici della norma penale: precetto (divieto di uccidere) e sanzione (reclusione).
  • Furto art 624 cp “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o altri, è punito con reclusione da 6 a 3 anni e con la multa” divieto.
  • Omesso soccorso in caso di incidente stradale: Obbligo di soccorso art 189 Codice della Strada (CdS) “l’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente abbiano subito danno alla persona”. Comportamento ricollegabile all’incidente. Chiunque non ottempera all’obbligo di prestare assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni. Comando.
  • Art 593 cp reato omissione di soccorso “ alla stessa pena soggiace (reclusione o multa) chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o in pericolo omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità”. Comando.

Se la norma penale contiene un divieto si ha un reato commissivo, se al contrario contiene un comando si ha un reato omissivo.

Parte storica

Prima della Rivoluzione francese si parla di Ancien Régime. Col diritto penale: si punivano reati e peccati (comportamenti contrari alla religione), la caratteristica peculiare riguardava le pene (“atroci/diffamanti” es. tortura/pena di morte/pene corporali …) Le cose iniziano a cambiare con l’illuminismo penale che si diffonde in Europa (in particolare Francia, UK, Germania e Italia) non è più accettabile punire un soggetto attraverso pene atroci, perché si deve tutelare la dignità e diritti fondamentali (imputati).

Voltaire, Bentham, Montesquieu e Beccaria contro il regime. Beccaria Dei delitti e delle pene 1764 “le sole leggi possono decretare le pene sui delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale” divisione dei poteri, no interpretazione del giudice. Le leggi devono essere essenzialmente chiare perché il cittadino deve sapere prima cosa fare e cosa non fare principio di legalità e tassatività (chiarezza).

La funzione della pena per gli illuministi è deve servire ad impedire che l’autore del reato commetta in futuro altri reati. (prevenzione, funzione sociale) Questi principi sanciti dall’illuminismo penale vengono messi nero su bianco nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini del 1789.

  • Art.5 principio di legalità “la legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.”
  • Art.7 nessun uomo può essere accusato arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte la legge ha la funzione di garanzia.
  • Art.8 la legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
  • Art.9 presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

L’illuminismo penale ha avuto molti meriti, sancendo principi e garanzie per l’imputato: - proporzionalità della pena alla gravità del fatto commesso - la funzione preventiva della pena - principio di extrema ratio ultima alternativa del legislatore.

Limiti dell'illuminismo

L’illuminismo ha anche alcuni limiti: - il giudice non è la bocca della legge, per evitare arbitrio e discrezionalità doveva limitarsi a applicare e non a interpretare - Pene fisse - si dimentica delle caratteristiche dell’autore del reato, contesto sociale in cui vive, perché ha agito… Personalità reo scuola classica. In Italia si afferma la con diversi rappresentanti tra i quali: Francesco Carrara / Pessina, Brusa, Buccellati. La sua importanza deriva dalla ricerca del superamento delle critiche mosse all’illuminismo. Si studia il reato come se fosse una materia da teorizzare e studiare al pari di una materia scientifica dando dignità teorica creando un diritto penale giusto. Evidenzia la necessità di dividere la morale (atteggiamenti interiori dei quali se ne occupa la religione) dal fatto umano (diritto penale).

Carrara si ha reato nel momento in cui abbiamo un comportamento umano (forza fisica), manifestazione esteriore. Oltre ciò bisogna dimostrare l’esistenza di una forza morale (elemento soggettivo dolo (intenzionalmente) o colpa (non intenzionalmente, ma non ha fatto nulla per evitarlo)). Libero arbitrio di ogni soggetto, che può decidere di commettere il reato.

Scuola positiva

La scuola classica si contrappone alla scuola positiva (fine ‘800) positivismo in Europa che influenza il diritto penale. Scuola classica: materia da studiare e teorizzare vs scuola positiva: il reato è un fenomeno che si inserisce nella società e va studiato al pari delle scienze naturali, non è astratto (cause, motivi, contesto…). Esponenti: Lombroso, Ferri, Garofalo. I soggetti non sono liberi di agire, ma la persona agisce perché costretta dalla società. Annullamento libertà di volere (fattori esterni).

Lombroso studia la pericolosità sociale dei delinquenti, è un medico ed adotta le scienze mediche/criminali cercando di capire se vi sono caratteristiche tipiche dei delinquenti e dei reati. Caratteristiche fisiche del delinquente dimensioni cervello, parte alta della fronte similitudine del cranio con quello dei soggetti primitivi (cervello non sviluppato, primitivo…). Inizia a studiare le caratteristiche fisiche che secondo lui sono correlate ai reati fattori fisici e fattori biologici. Tesi prive di fondamento scientifico. Opera “L’uomo delinquente” 1876. Tenendo conto delle caratteristiche del cranio divide in delinquenti che agiscono: per passione, d’occasione, nati. Garofalo si rende conto che l’approccio medico/biologico di Lombroso è molto pericoloso (nazismo/estreme conseguenze) e dei suoi limiti. I delinquenti vanno identificati per i problemi della psiche e di salute mentale, studio per capire perché si comportano in un determinato modo: malattie. Tesi non solida. Ferri ritiene che le cause della criminalità vadano trovate nel contesto sociale. Adotta un profilo sociologico, il criminale non ha libero arbitrio, ma è influenzato. Non è necessario condannare con una pena, ma al contrario neutralizzarlo attraverso misure per evitare che in futuro possa delinquere. “Dei sostitutivi penali” 1880 per la difesa della società dai soggetti deviati.

Scuola positiva: con approccio positivistico criminologico si studia il reato come fenomeno naturale/sociale, si nega il libero arbitrio. Il soggetto è responsabile socialmente nei confronti della collettiva. Merito pone l’attenzione sul delinquente. La scuola positiva con lo scopo di neutralizzare i delinquenti utilizza misure di sicurezza per la difesa sociale, no pena retributiva, come nella scuola classica. Per la prima volta sono importanti le scienze criminologiche (studio autore/vittima del reato) e sulla sociologia.

Scuola eclettica

All’inizio ‘900 si crea un conflitto tra scuola positiva e scuola classica e si afferma la scuola eclettica, maggiore esponente Alimena. La scuola eclettica cercò la mediazione tra i vari elementi di utilità pratica emersi dalle opposte posizioni classiche e positiviste. Nacque il cosiddetto sistema del doppio binario, fondato sul dualismo della responsabilità individuale – pena retributiva e della pericolosità sociale – misura di sicurezza, dualismo questo che riflette il contrasto di fondo tra indeterminismo classico e determinismo positivista.

Indirizzo tecnico-giuridico

Ci si rende conto che il dibattito tra le due scuole non porta da nessuna parte e quindi occorre dare una svolta per far proseguire la scienza penale. Si afferma l’indirizzo tecnico–giuridico, il massimo esponente è Rocco. Arturo Rocco in una famosa lezione inaugurale nel 1910, stabilisce il programma dell’indirizzo/fondamenti. Basalimiti scuola classica: ha perso il contatto con la realtà è il pretesto di studiare un diritto penale all’infuori del diritto positivo è un’illusione di creare un diritto penale assoluto, immutabile e universale. Limiti scuola positiva: nel concentrarsi sullo studio del delinquente e del contesto si dimentica del diritto. Diritto penale senza diritto. Soluzione il giurista deve focalizzarsi sullo studio del diritto vigente, deve tralasciare i principi astratti. Studiando il diritto e la scienza sotto il lato puramente e semplicemente giuridico (fatti giuridici). Questo indirizzo si sviluppa e afferma durante il ventennio fascista – solamente studio.

Nel 1930 arriviamo all’adozione del codice penale vigente ancora oggi adottato da Alfredo Rocco (ministro all’epoca). Il codice riprende alcuni elementi dal precedente codice vigente in Italia del 1889 Codice Zanardelli: liberale, adottato prima del fascismo, riprendeva molti principi e garanzie affermate con l’illuminismo penale. Il codice Rocco non poteva essere liberale, ma autoritario. Le libertà vengono ristrette e si privilegia la tutela dello Stato e non del cittadino.

Struttura del codice Rocco

Parte generale I: con principi generali e istituti di garanzia che concernono il reato. Principio legalità, elencazione pene, principio imputabilità, oggetto del reato. Parte speciale libro II delitti e III contravvenzioni: reati.

Il codice Rocco tiene conto dei risultati ai quali era arrivata la scuola classica riconosce il libero arbitrio, il principio di non colpevolezza, il principio di legalità. È un’opera di compromesso cerca di trovare un compromesso con la scuola positiva misure di sicurezza, attenzione per il delinquente/soggetti pericolosi. Compromesso porta alla creazione del sistema del doppio binario pene e misure di sicurezza.

  • Art.39 cost “i reati di distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo le diverse specie delle spese rispettivamente stabilite da questo codice”
  • Art.17 co 1 le pene principali stabilite per i delitti sono: morte, ergastolo, reclusione e multa
  • Art 17 co.2 pene stabilite per contravvenzioni: arresto e ammenda differenza tra pene personali e pecuniarie: differenza durata della pena

Le pene possono essere detentive o pecuniarie. Alle pene possono affiancarsi le misure di sicurezza che hanno come obiettivo prevenire e evitare che un soggetto possa diventare un pericolo per la società (malati mentali manicomio criminale). Si possono applicare anche ai minori di 14 anni applicare misura di sicurezza (es. affidamento al riformatorio/strutture rieducative).

Parte speciale: organizzazione

Libro II (delitti): Analisi della progressione discendente la parte speciale è organizzata come una piramide. Il codice Rocco adotta un approccio tutelando lo Stato delitti contro personalità dello Stato, al primo posto e anche interessi statali PA, amministrazione della giustizia…. Per i delitti contro la persona dobbiamo arrivare al titolo XII, il XIII contro il patrimonio.

Il codice Rocco principio di legalità al primo posto, perché questa viene intesa come affermazione dello Stato. Legalità come strumento per imporsi e autolegittimarsi. Nel corso della storia molti articoli sono stati modificati per renderli conformi ai principi liberali. Principi fondamentali nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali- principio di legalità: definito da un detto latino (nessun reato, nessuna pena senza una legge penale ). Era già stato previsto nella dichiarazione dei diritti universali e mette fine alla commistione tra poteri. La legge scritta decide quali comportamenti possono essere puniti.

Art 1 codice penale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente provveduto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da essa stabilite” e art 25, com.2 e 3, Costituzione “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” modo abbreviato. Il principio di legalità ha una serie di corollari. Deviavano importanti conseguenze per il diritto penale che vincolano sia il legislatore che l’Autorità giudiziaria. Derivano una serie di sotto-principi:

  • Riserva di legge: si rivolge al legislatore, imponendo l’obbligo di introdurre reati mediante la legge
  • Divieto di analogia: si rivolge al giudice che non deve estendere la legge
  • Tassatività / determinatezza: nei confronti del legislatore
  • Irretroattività della legge penale: nei confronti del giudice (no applicare una legge che nel momento del reato non c’era)

Riserva di legge: è un concetto fondamentale, alla base del diritto penale, che stabilisce che un fatto umano (atto/comportamento) può essere punito mediante una sanzione penale, solo se è stato stabilito da una legge penale preesistente. Problema capire il concetto di legge.

Il concetto può essere interpretato in due modi riserva di legge assoluta o relativa. Assoluta: è legge penale soltanto quella approvata dal Parlamento (lex parlamentaria). Relativa: il principio di legalità fa in modo che il legislatore definisca precetto e sanzione, ma sarebbe ammissibile che il governo possa contribuire a descrivere meglio il precetto anche fonti subordinate possono definire il precetto. Modo art 73 TUS: Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da otto aventi anni- definisce precetto- stabilisce la pena.

Riserva assoluta: il Parlamento definisce il concetto di stupefacenti- rinvia a una fonte secondaria (tabelle da aggiornare ogni 15 gg) La sostanza di legge relativa si limiti a definire concetti complessi/tecnici. Una fonte secondaria può contribuire a fornire elementi tecnici del precetto.

Quando parliamo di legge parlamentare dobbiamo attenerci ai criteri previsti dalla Cost.: legge formale deve seguire determinate procedure/requisiti. Ogni mese il Parlamento delega il Governo mediante decreti legge e decreti legislativi a emanare provvedimenti: legge materiale vs legge formale.

  • Decreti legge ART.77 c2 cost “Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.”
  • Decreti legislativi ART.76 cost “L'es...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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