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INTERPRETAZIONE DELLA NORMA
Soggetti attivi
Tra i soggetti punibili per infedeltà patrimoniale troviamo:
Amministratori
ü Direttori generali
ü Liquidatori
ü
Da queste categorie di soggetti si desume che è un reato societario e di tale reato vengono colpiti i
soggetti che sono titolari di poteri gestori sui beni sociali. MA non compaiono i sindaci, perché ad
essi non vengono ricomprese le funzioni di esercizio attivo del patrimonio sociale. I sindaci
possono eventualmente essere chiamati a rispondere della nuova figura criminosa a titolo di un
concorso di persone.
Elemento oggettivo
Il presupposto della condotta tipica è la presenza del
conflitto di interessi (presupposto essenziale).
Tale presupposto conflittuale si verifica quando in una operazione economica l’interesse della
società e quello del soggetto attivo entrano in collisione. Esso è disposto dall’articolo 2391 c.c. ed
è una disciplina che obbliga l’amministratore ad informare della presenza di interessi che possono
condizionare le sue scelte e nel caso in cui si configuri il conflitto di interesse, la conseguenza
possibile è l’impugnazione della delibera e la responsabilità dell’amministratore per i danni
derivanti dall’esercizio della società(la soluzione non è quella di eliminare tale conflitto di interessi,
ma si cerca di arginarlo). Il conflitto ovviamente deve possedere una dimensione economica e
quando vi è tale presupposto la risposta penale interviene se l’amministratore ha tenuto una
condotta tipica con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il presupposto conflittuale deve avere queste caratteristiche:
-‐ oggettivamente valutabile
-‐ effettivo e reale
-‐ preesistente all’operazione economica
-‐ attuale,cioè esistente al momento del compimento dell’operazione economica
Condotta materiale
. La fattispecie è strutturata come reato di azione con evento di danno, identificando la
condotta incriminata nel compimento o nella partecipazione alla deliberazione di atti di
disposizione dei beni sociali, produttivi di danno patrimoniale per la società. Non è quindi
un reato di mera condotta, ma si richiede un risultato, cioè un danno patrimoniale
economicamente rilevante, che sia la realizzazione di quell’interesse conflittuale che era lo
scopo dell’agire dell’amministratore.
. Si possono avere due modalità di realizzazione della condotta:
1) diretto e materiale compimento di atti di disposizione dei beni
2) partecipazione alla deliberazione degli atti dispositivi
Analizziamo le due condotte: per beni sociali si intendono tutti i beni della società aventi
valenza patrimoniale (beni mobili, immobili, materiali e immateriali, brevetti,
avviamento,...); con atti si intendono tutti quelli che devono incidere sul patrimonio della
società e si escludono i comportamenti omissivi e agli atti organizzativi senza contenuto
patrimoniale; per partecipazione alla deliberazione si intende contributo effettivo alla
deliberazione(no alla mera partecipazione).
Elemento soggettivo
. Il comportamento dell’amministratore (o direttore generale o liquidatore) infedele è
caratterizzato dal perseguimento del
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto,ossia un dolo specifico, perché il tutto viene svolto in maniera intenzionale con un
fine specifico (che ha come conseguenza la causazione del danno patrimoniale).
. Mentre il danno arrecato alla società deve avere contenuto patrimoniale, il vantaggio
ottenuto dall’agente non deve essere necessariamente patrimoniale.
Consumazione e tentativo
Il momento consumativo del delitto si identifica con la verificazione del danno patrimoniale per la
società (o per i terzi titolari dei beni posseduti o amministrati dalla società) e la fattispecie appare
compatibile con il tentativo, che si verificherà ogni volta al compimento dell’atto dispositivo o alla
partecipazione della delibera collegiale (in conflitto di interessi con la società) non seguirà la
verificazione dell’evento.
Bene giuridico tutelato
Gli interessi tutelati sono:
_ il patrimonio della società ed il patrimonio dei terzi (composto da beni eventualmente posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi)
_ il patrimonio sociale ed il capitale sociale (tutele rivolte rispettivamente: la prima a garanzia dei
soci, la secondo a garanzia dei creditori)
Il terzo comma dell’articolo 2634 Cod.Civ. rappresenta l’aspetto più singolare ed interessante.
Il riconoscimento dei gruppi di società,secondo la nozione civilistica dell’art.2497c.c., il cui profilo
centrale è l’attività di direzione e coordinamento di società, è un passo importante della riforma
che ha delle ricadute a livello penale. Infatti, una conseguenza importante del riconoscimento del
gruppo di società la troviamo qui, una norma destinata a regolare i limiti di applicabilità
dell’infedeltà patrimoniale in un contesto di gruppo.
→ il legislatore ha detto che NON è ingiusto il profitto(conseguito da uno dei soggetti attivi prima
citati) se vi è l’aspettativa di compensazione del gruppo. Questo è la cosiddet