DIRITTO PENALE COMMERCIALE
REATI SOCIETARI
NON li troviamo nel Codice Penale, ma sono fondamentali anche se si trovano confinati al di fuori
di tale codice.
Il diritto penale dell’economia è un diritto penale che ha tre importanti caratteristiche:
extracodicistico = significa che è esterno al Codice Penale (solo una minima parte di questa
Ø materia la si trova confinata nella parte speciale del Codice Penale, quali ad esempio i
delitti contro la Pubblica Amministrazione)
accessorio = significa che questa come altre è una disciplina che nasce e si sviluppa in
Ø funzione di tutela di apparati normativi extrapenali, per garantire il funzionamento degli
apparati penali e per salvaguardare la tutela dei beni giuridici protetti. Ad esempio il diritto
penale concorsuale; la disciplina degli abusi di mercato e tra questi vi rientrano i REATI
SOCIETARI che sono quel complesso normativo che funge da appendice sanzionatoria della
disciplina privatistica delle attività commerciali.
Fortemente sanzionatorio
Ø
I reati societari sono presenti nel codice civile(titolo V c.p appendice),il primo intervento legislativo
in materia si ha nel 1930(non a caso sono i primi anni in cui si parla di diritto penale nell’economia,
proprio all’inizio del nuovo millennio si ebbero i primi grandi scandali finanziari),in seguito nel
1936/1938 con la legge bancaria, nel 1942 nella disciplina fallimentare. Con quest’ultimo
intervento legislativo nasce il diritto penale commerciale e prende corpo al di fuori del Codice
Penale (scelta del legislatore che nel tempo rimane invariata). Questa infatti è una costante storica
al di là degli orientamenti politici differenti. Il motivo lo si riscontra in una ragione di ordine
tecnico: si tratta di settori normativi specialistici. Ci sono stati (e ci sono) dei progetti di riforma
penale, dove c’è l’ambizione di portare i reati economici all’interno del Codice Penale: il pregio di
una riforma può essere la riapertura al Codice Penale a quella che dovrebbe essere la tavola di
valori fondamentali di una società in un certo momento storico; mentre il difetto di un intervento
riformista è che esso potrebbe dare dei problemi di coordinamento con le disciplina extrapenali.
Il Codice Civile del ’42 prevedeva dei reati societari ampi con sanzioni pecuniarie e privative della
libertà personale.
Erano non meno di 40 figure di reato costruite essenzialmente sulla tecnica del rinvio, cioè le
norme penali in questo settore vengono ricondotte a semplici contenitori vuoti,col pregio di
rendere evidente la funzione accessoria dell’intervento penale in materia societaria. Questo
sistema portava con sé il difetto che è una tecnica superficiale,sommaria e affrettata(trasferire di
peso una norma civile in sede penale provoca diversi problemi, in quanto il diritto civile non ha lo
stesso grado di determinatezza del diritto penale). Di conseguenza si faceva fatica a individuare il
contenuto del precetto penale all’interno delle disposizioni del Codice Civile.
EVOLUZIONE STORICA DEI REATI SOCIETARI
Alla fine degli anni 90 vi fu la riforma del diritto societario in concomitanza con l'entrata in vigore
del T.U sull'intermediazione finanziaria. Un disegno di legge delega riguardante le GENERALITA'
DEL DIRITTO SOCIETARIO del 2000,si concentra sul piano penalisico in quanto la materia
concernente il falso bilancio era diventata delicata e di interesse del legislatore. Si tratta di una
riforma innovativa che si proponeva di:
-‐ridurre le fattispecie incriminatrici (deflazione del sistema penale)
-‐eliminare il ricorso alla tecnica del rinvio
-‐riformare complessivamente la disciplina della società commerciale.
FONDAMENTALI DIRETTRICI DI TUTELA che il legislatore del 2000 intende perseguire sono rivolte a
tutela di alcuni beni giuridici fondamentali:
_ protezione della veridicità e completezza delle informazioni societarie nei confronti di alcune
categorie aperte di destinatari (soci,consumatori,ecc..)
_ veridicità e compiutezza dell'informazione nei confronti delle pubbliche autorità di
vigilanza(tutela più specifica)
_ integrità del capitale sociale a garanzia soprattutto dei creditori della società
_ protezione del patrimonio della società (diverso dal capitale sociale), con particolare riferimento
al conflitto di interessi tra amministratori della società e all’infedeltà patrimoniale
_ regolare funzionamento delle attività societarie (protezione ai singoli soci)
_ protezione del regolare svolgimento delle attività commerciali(regolarità e affidamento dei
mercati)
Queste direttrici si tradurranno nella legge delega 3 ottobre 2001 n 366 che si attuerà con il d.lgs
2002 n 61.
NOVITA':
-‐riduzione e trattamento sanzionatorio dei nuovi reati societari
-‐introduzione del regime di perseguibilità a querela di parte
La riforma nasce all'insegna della patrimonializzazione(gli interessi che si tutelano sono
patrimoniali) e privatizzazione(interessi patrimoniali privati).
Primo punto rivoluzionario della legge delega 2001:
-‐scindere la tutela penale in diverse fattispecie, distinguere le fattispecie incriminatrici a seconda
che abbiano o meno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (precedentemente
assente nel vecchio diritto sulle false comunicazioni sociali che prescindeva da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole al destinatario): mera contravvenzione quando la condotta non abbia
cagionato danno, reato di pericolo astratto; a seconda poi che si tratti di società quotate o meno
quando la condotta abbia cagionato danno, si parla di delitto(diffusività del danno: grave
nocumento ai risparmiatore).
Con il disegno legge delegato si arriva alla formulazione degli artt.2621(contravvenzione) e
2622(delitto) del codice civile.
I reati societari emergono solitamente, quando si presenta il fallimento della società e con la
dichiarazione di fallimento le figura di reato societario individuate si trasformano in bancarotta
(vedi leggi fallimentari). Nella pratica però si è potuto verificare che processi penali volti ad
accertare la commissione di un illecito penale sono stato pochissimi, infatti, i reati societari
raramente sono presenti nella giurisprudenza così come singoli, MA molto presenti appaiono nei
casi di bancarotta fraudolenta(che si origina grazie ai reati societari). Tutto ciò rispecchia una
realtà ambivalente: da una parte un corpo normativo importante; dall’altro lo stesso è poco
presente nella prassi giurisprudenziale.
Il reato di falso in bilancio, o meglio il reato di false comunicazioni sociali, alla luce delle novità
introdotte dal D.lg. 61 del 2002.
La disciplina antecedente la riforma era data dall’art.2621 n°1 c.c. “ I promotori, i soci fondatori, gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre
comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione
o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le
condizioni medesime sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.032
euro a 10.239 euro.”
Vediamo i punti principali di questo vecchio articolo:
a) Il campo di applicazione di tale norma era diventato sempre più ampio in quanto attraeva non
solo le false comunicazioni rese attraverso il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, ma
altresì quelle contenute nei documenti inviati alle Authorities.
b) L’applicazione della norma abbracciava anche ipotesi di imputazione di valori a voci diverse
dalla causale originaria.
c) La dimostrazione dell’intento fraudolento di cui all’art. 2621 veniva spesso superata
dall’opinione che il comportamento illecito, in quanto posto in essere, dovesse considerarsi
doloso.
d) Il problema della “rilevanza relativa del falso” non era considerato da larga parte di giuristi e
magistrati.
È stato rilevato che qualsivoglia fattispecie operativa di illecito veniva configurata come reato ai
sensi dell’art. 2621. Mancava quindi una nitida linea di demarcazione tra l’inosservanza delle
norme civilistiche che regolano la materia di bilancio ed il reato in discorso.
Il progetto di riforma detto “Mirone” delineava un dettagliato ed organico programma di riforma
dell’intera materia societaria. Le novità più significative di questo progetto erano:
. Rigorosa restrizione del concetto di comunicazione sociale, attraverso la definizione
tassativa delle categorie dei relativi destinatari (soci e pubblico)
. Specificazione della necessaria attitudine ingannatoria delle informazioni false ed occulte
. Sostituzione dell’avverbio “fraudolentemente”: esso voleva dire un
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