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Svantaggi:

• Teoria morale, sta nel fatto che sia giusto così e in questo modo si rischia di giustificare la

punizione

di condotte di vita che magari infastidiscono determinate visioni morali.

2) TEORIA GENERAL-PREVENTIVA

È una teoria utilitaristica, non morale.

La funzione della pena è orientare le scelte di comportamento di tutti i consociati.

Se si prevede un reato, una norma penale generale e astratta

Si crea un effetto deterrente, una contro spinta psicologica.

Dovrebbe prevenire la commissione di reati di tutti i consociati.

È un mezzo.

Vantaggio:

• Non è moralistica ma utilitaristica, si applica solo quando serve ad evitare comportamenti

dannosi

per gli altri consociati.

Svantaggi:

• Potrebbe legittimare le pene che potrebbero essere troppo sproporzionate al tipo di reato.

• Effetto criminogeno che creano le pene così alte —> va evitato!!

3) TEORIA SPECIAL-PREVENTIVA

È utilitaristica, ma guarda il singolo che ha già commesso il reato.

Secondo questa teoria lo scopo della pena è impedire che il soggetto che ha commesso un

reato torni a

commettere un ulteriore reato un domani.

La funzione della pena è di impedire le recidive

➢ Come?

• Neutralizzazione del soggetto = pena di morte, pena detentiva;

• Intimidazione = ho commesso un reato subendo una pena detentiva, ho capito la

conseguenza e

non commetto più reati per non ritornarci – effetto deterrente ;

• La rieducazione = art27 ultimo comma della costituzione – le pene devono tendere alla

rieducazione del condannato (appiglio costituzionale) = rieducare il soggetto, agire sulla sua

idea di

rispetto sulle altre persone etc… in modo tale da non fargli commettere più reati.

Vantaggi:

• Si pone un obiettivo concreto: impedire che vengano commessi i reati.

3

Svantaggi:

• Intimidazione e neutralizzazione sproporzionate per il reato (es. Pena di 20 anni per un

furto =

ingiustizia, il soggetto anziché uscire di non commettere i reati sia giusto opporsi allo stato).

Tutte queste teorie hanno dei pro e dei contro.

E la risposta per individuare la teoria che fonda il nostro ordinamento è una che dev’essere

inserita

all’interno di tutto l’ordinamento.

Il nostro ordinamento ha l’obbligo di proteggere i consociati dai reati subiti = è lo Stato che

deve

proteggerci.

L’unica eccezione è la legittima difesa – dove lo Stato non è in grado di intervenire, perché

l’offesa è

imminente.

Teoria general-preventiva e special-preventiva da prendere in considerazione, lo Stato deve

occuparsi di

quella determinata persona.

PROBLEMA: evitare gli effetti collaterali delle due teorie, l’eccesso, gli svantaggi

➢ come?

Lo fa la costituzione, MA non basta per le lunghezze delle pene.

Ma bisogna ritenere che ci sia un principio implicito nel nostro ordinamento: principio di

proporzionalità –

è il limite delle due teorie - ritenuta implicitamente da due norme art27 ultimo comma – se la

pena non è

proporzionata non può essere nemmeno rieducativa = Stato fa un’ingiustizia e il soggetto

sviluppa ulteriori

antagonisti

Art3 – principio di uguaglianza = ragionevolezza che impone al legislatore di non imporre

pene eccessive

28/09/2023 LEZIONE 2

➢ Se una pena svolge funzione preventiva e proporzionata il legislatore è libero

di decidere quali

sono gli illeciti?

NO, perché incontra una serie di limiti che si impongono alla legge primaria, contenuti nella

costituzione

(fonte normativa sovra ordinata, in grado di vincolare il legislatore).

Tali limiti che il legislatore incontra nella selezione dei fatti che possono o non possono

costituire reato

sono:

1) Principio di offensività: il reato deve consistere in un’offesa a un bene giuridico, offesa che

può

essere o un danno o un pericolo.

Es. No criminalizzati pensieri che non creano un'offesa

2) Principio di legalità: attiene alle fonti del diritto penale che dev’essere una norma primaria

dello

Stato (decreto legislativo etc…), no fonte secondaria

3) Principio di colpevolezza: possono essere puniti soltanto illeciti personalmente

rimproverabili al

soggetto agente (responsabilità soggettiva).

4) Esercizio delle libertà costituzionali: se c’è l’esercizio della libertà costituzionale non può

costituire

reato (es. Libertà di sciopero = non può essere un reato – libertà di pensiero =

manifestazione delle

idee tendenzialmente non può essere criminalizzata).

Principio di sussidiarietà e proporzionalità (non della pena, ma della scelta di criminalizzare

una certa

condotta —> guarda al reato e non alla pena):

4

5) Principio di sussidiarietà: la pena è legittima solo quando nessun’altra sanzione, non

penale, non è

idonea a raggiungere un determinato scopo.

Fondamento art.13 della costituzione - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa

forma

alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione

della

libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi

previsti

dalla legge.

Afferma che la libertà personale è inviolabile = la privazione della libertà personale (pena)

dev’essere un’eccezione – ultima ratio – per rispettare quest’idea la pena che viola la libertà

personale dev’essere qualcosa di veramente eccezionale, quando altri strumenti non

funzionano.

6) Principio di proporzionalità: delle scelte di incriminazione = legislatore quando sceglie di

scrivere

una norma penale che colpisce una certa condotta deve valutare costi e benefici = ovvero

se i

vantaggi di introdurre quel reato superano gli svantaggi di introdurli.

Es. Negli anni ’20 proibizionismo rispetto agli alcolici – punito il commercio di sostanze

alcoliche,

vantaggio: promuovere la salute pubblica, combattere alcolismo ma non era stato fatto

valutazione

costo-benefici

Svantaggio: mercato nero dell’alcol per gente non disposta a rinunciare a questo tipo di

piacere +

criminalità violenta = ulteriore costo e svantaggio per la società = errato bilanciamento costo

benefici.

REALTÀ CARCERARIA

➢ Che cos’è il carcere oggi in Italia?

Il carcere è un’istituzione in cui si trovano non solo persone che hanno commesso dei reati,

ma anche

persone che sono sottoposte a processo (presunti innocenti) e che dunque, si trovano già in

carcere in

misura cautelare.

Custodia cautelare del carcere: Persone che possono condizionare le prove sulle quale si

sta impostando il

processo o che potrebbero fuggire – è presunta innocente ma si trova in carcere per questo

motivo

—> Magari verranno assolte.

“Tutti coloro che sono colpevoli di reato finiranno sicuramente in carcere” – SBAGLIATO!!

Perché esistono pene diverse dal carcere (pene pecuniarie) esistono soluzioni diverse dalla

pena, ma non

sono accessibili a tutti, sia perché non vale per tutti i reati, ma anche per ragioni sociali ed

economiche

perché:

• Devi essere difeso bene = pagarsi un avvocato (non tutti possono farlo) – dotarsi di una

difesa seria

costa tanto;

• Il giudice deve verificare che il soggetto abbia una situazione di vita stabile (avere una

casa,

documenti in regola, lavoro etc…) è difficile che il giudice faccia una prognosi diversa dal

carcere se

non ce l’hai

Carcere = “discarica sociale”;

A inizio 2023 c’erano 56.000 persone nei carceri – quasi tutti uomini, quasi 1/3 straniero e

quasi 1/3 tossico

dipendenti = finire in carcere per la propria condizione di vita.

Stranieri fanno più fatica degli italiani o dei cittadini europei ad accedere a misure diverse dal

carcere, sia

per misure cautelari che per sanzioni definitive; è molto più facile per un italiano ottenere

arresti domiciliari

che per uno straniero, per prognosi del giudice.

Maggiori controlli e maggiore difficoltà ad accedere a misure diverse per uno straniero.

Altro dato centrale è il problema del sovraffollamento: capacità carceri italiane è di 51.000

posti.

Comporta una serie di difficoltà, sovraffollamento, condizioni igienico sanitarie precarie;

5

Italia ha riportato due condanne dalla corte europea dei diritti umani:

• Nel 2009 Abstract - In materia di condizioni di detenzione.

Il ricorrente era un detenuto del carcere romano di Rebibbia.

Egli aveva condiviso dal gennaio all’aprile del 2003 una cella di 16,20 m² con altri 5 detenuti

(risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m²).

Tenuto conto che il Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d’Europa)

ha

f issato in 7 m² lo spazio minimo per detenuto, la Corte ha constatato una violazione.

Essa ha motivato che - sebbene non sia possibile stabilire in maniera certa e definitiva lo

spazio

personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione - la

mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al

divieto di

trattamenti inumani e degradanti.

• 2013 la corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani ha condannato l’Italia

per la

disponibilità di meno di tre metri quadrati di spazio a persona nelle carceri di Busto Arsizio e

Piacenza, ciò rappresenta un trattamento inumano e degradante, viola art.3 della

convenzione

dell’uomo.

Il problema di aumentare i posti è che le carceri si riempirebbero istantaneamente: soluzione

inefficacia.

Cambiamento dei presupposti per la misura cautelare.

Esteso ambito di applicazione dell’affidamento in prova dei servizi sociali: per un po’ è

servito in Italia, poi

però il numero è cominciato a risalire

Le carceri sono vecchie, scarsa manutenzione, quando gli osservatori di antigone fanno le

visite per le

ispezioni – muffe in camera, muschio nelle docce = condizioni igienico sanitarie orribili – no

acqua calda, no

riscaldamento, a volte non c’è nemmeno acqua (ci sono le cisterne e quando non ci sono

non c’è acqua)

Nel 5% delle carceri la zona wc non è separata dalla cella.

A San Vittore c’era un problema di assenza di posti e venne montato il terzo letto a castello

che impediva di

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A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Beatriceanastasia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Zirulia Stefano.