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Svantaggi:
• Teoria morale, sta nel fatto che sia giusto così e in questo modo si rischia di giustificare la
punizione
di condotte di vita che magari infastidiscono determinate visioni morali.
2) TEORIA GENERAL-PREVENTIVA
È una teoria utilitaristica, non morale.
La funzione della pena è orientare le scelte di comportamento di tutti i consociati.
Se si prevede un reato, una norma penale generale e astratta
Si crea un effetto deterrente, una contro spinta psicologica.
Dovrebbe prevenire la commissione di reati di tutti i consociati.
È un mezzo.
Vantaggio:
• Non è moralistica ma utilitaristica, si applica solo quando serve ad evitare comportamenti
dannosi
per gli altri consociati.
Svantaggi:
• Potrebbe legittimare le pene che potrebbero essere troppo sproporzionate al tipo di reato.
• Effetto criminogeno che creano le pene così alte —> va evitato!!
3) TEORIA SPECIAL-PREVENTIVA
È utilitaristica, ma guarda il singolo che ha già commesso il reato.
Secondo questa teoria lo scopo della pena è impedire che il soggetto che ha commesso un
reato torni a
commettere un ulteriore reato un domani.
La funzione della pena è di impedire le recidive
➢ Come?
• Neutralizzazione del soggetto = pena di morte, pena detentiva;
• Intimidazione = ho commesso un reato subendo una pena detentiva, ho capito la
conseguenza e
non commetto più reati per non ritornarci – effetto deterrente ;
• La rieducazione = art27 ultimo comma della costituzione – le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato (appiglio costituzionale) = rieducare il soggetto, agire sulla sua
idea di
rispetto sulle altre persone etc… in modo tale da non fargli commettere più reati.
Vantaggi:
• Si pone un obiettivo concreto: impedire che vengano commessi i reati.
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Svantaggi:
• Intimidazione e neutralizzazione sproporzionate per il reato (es. Pena di 20 anni per un
furto =
ingiustizia, il soggetto anziché uscire di non commettere i reati sia giusto opporsi allo stato).
Tutte queste teorie hanno dei pro e dei contro.
E la risposta per individuare la teoria che fonda il nostro ordinamento è una che dev’essere
inserita
all’interno di tutto l’ordinamento.
Il nostro ordinamento ha l’obbligo di proteggere i consociati dai reati subiti = è lo Stato che
deve
proteggerci.
L’unica eccezione è la legittima difesa – dove lo Stato non è in grado di intervenire, perché
l’offesa è
imminente.
Teoria general-preventiva e special-preventiva da prendere in considerazione, lo Stato deve
occuparsi di
quella determinata persona.
PROBLEMA: evitare gli effetti collaterali delle due teorie, l’eccesso, gli svantaggi
➢ come?
Lo fa la costituzione, MA non basta per le lunghezze delle pene.
Ma bisogna ritenere che ci sia un principio implicito nel nostro ordinamento: principio di
proporzionalità –
è il limite delle due teorie - ritenuta implicitamente da due norme art27 ultimo comma – se la
pena non è
proporzionata non può essere nemmeno rieducativa = Stato fa un’ingiustizia e il soggetto
sviluppa ulteriori
antagonisti
Art3 – principio di uguaglianza = ragionevolezza che impone al legislatore di non imporre
pene eccessive
28/09/2023 LEZIONE 2
➢ Se una pena svolge funzione preventiva e proporzionata il legislatore è libero
di decidere quali
sono gli illeciti?
NO, perché incontra una serie di limiti che si impongono alla legge primaria, contenuti nella
costituzione
(fonte normativa sovra ordinata, in grado di vincolare il legislatore).
Tali limiti che il legislatore incontra nella selezione dei fatti che possono o non possono
costituire reato
sono:
1) Principio di offensività: il reato deve consistere in un’offesa a un bene giuridico, offesa che
può
essere o un danno o un pericolo.
Es. No criminalizzati pensieri che non creano un'offesa
2) Principio di legalità: attiene alle fonti del diritto penale che dev’essere una norma primaria
dello
Stato (decreto legislativo etc…), no fonte secondaria
3) Principio di colpevolezza: possono essere puniti soltanto illeciti personalmente
rimproverabili al
soggetto agente (responsabilità soggettiva).
4) Esercizio delle libertà costituzionali: se c’è l’esercizio della libertà costituzionale non può
costituire
reato (es. Libertà di sciopero = non può essere un reato – libertà di pensiero =
manifestazione delle
idee tendenzialmente non può essere criminalizzata).
Principio di sussidiarietà e proporzionalità (non della pena, ma della scelta di criminalizzare
una certa
condotta —> guarda al reato e non alla pena):
4
5) Principio di sussidiarietà: la pena è legittima solo quando nessun’altra sanzione, non
penale, non è
idonea a raggiungere un determinato scopo.
Fondamento art.13 della costituzione - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della
libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti
dalla legge.
Afferma che la libertà personale è inviolabile = la privazione della libertà personale (pena)
dev’essere un’eccezione – ultima ratio – per rispettare quest’idea la pena che viola la libertà
personale dev’essere qualcosa di veramente eccezionale, quando altri strumenti non
funzionano.
6) Principio di proporzionalità: delle scelte di incriminazione = legislatore quando sceglie di
scrivere
una norma penale che colpisce una certa condotta deve valutare costi e benefici = ovvero
se i
vantaggi di introdurre quel reato superano gli svantaggi di introdurli.
Es. Negli anni ’20 proibizionismo rispetto agli alcolici – punito il commercio di sostanze
alcoliche,
vantaggio: promuovere la salute pubblica, combattere alcolismo ma non era stato fatto
valutazione
costo-benefici
Svantaggio: mercato nero dell’alcol per gente non disposta a rinunciare a questo tipo di
piacere +
criminalità violenta = ulteriore costo e svantaggio per la società = errato bilanciamento costo
benefici.
REALTÀ CARCERARIA
➢ Che cos’è il carcere oggi in Italia?
Il carcere è un’istituzione in cui si trovano non solo persone che hanno commesso dei reati,
ma anche
persone che sono sottoposte a processo (presunti innocenti) e che dunque, si trovano già in
carcere in
misura cautelare.
Custodia cautelare del carcere: Persone che possono condizionare le prove sulle quale si
sta impostando il
processo o che potrebbero fuggire – è presunta innocente ma si trova in carcere per questo
motivo
—> Magari verranno assolte.
“Tutti coloro che sono colpevoli di reato finiranno sicuramente in carcere” – SBAGLIATO!!
Perché esistono pene diverse dal carcere (pene pecuniarie) esistono soluzioni diverse dalla
pena, ma non
sono accessibili a tutti, sia perché non vale per tutti i reati, ma anche per ragioni sociali ed
economiche
perché:
• Devi essere difeso bene = pagarsi un avvocato (non tutti possono farlo) – dotarsi di una
difesa seria
costa tanto;
• Il giudice deve verificare che il soggetto abbia una situazione di vita stabile (avere una
casa,
documenti in regola, lavoro etc…) è difficile che il giudice faccia una prognosi diversa dal
carcere se
non ce l’hai
Carcere = “discarica sociale”;
A inizio 2023 c’erano 56.000 persone nei carceri – quasi tutti uomini, quasi 1/3 straniero e
quasi 1/3 tossico
dipendenti = finire in carcere per la propria condizione di vita.
Stranieri fanno più fatica degli italiani o dei cittadini europei ad accedere a misure diverse dal
carcere, sia
per misure cautelari che per sanzioni definitive; è molto più facile per un italiano ottenere
arresti domiciliari
che per uno straniero, per prognosi del giudice.
Maggiori controlli e maggiore difficoltà ad accedere a misure diverse per uno straniero.
Altro dato centrale è il problema del sovraffollamento: capacità carceri italiane è di 51.000
posti.
Comporta una serie di difficoltà, sovraffollamento, condizioni igienico sanitarie precarie;
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Italia ha riportato due condanne dalla corte europea dei diritti umani:
• Nel 2009 Abstract - In materia di condizioni di detenzione.
Il ricorrente era un detenuto del carcere romano di Rebibbia.
Egli aveva condiviso dal gennaio all’aprile del 2003 una cella di 16,20 m² con altri 5 detenuti
(risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m²).
Tenuto conto che il Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d’Europa)
ha
f issato in 7 m² lo spazio minimo per detenuto, la Corte ha constatato una violazione.
Essa ha motivato che - sebbene non sia possibile stabilire in maniera certa e definitiva lo
spazio
personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione - la
mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al
divieto di
trattamenti inumani e degradanti.
• 2013 la corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani ha condannato l’Italia
per la
disponibilità di meno di tre metri quadrati di spazio a persona nelle carceri di Busto Arsizio e
Piacenza, ciò rappresenta un trattamento inumano e degradante, viola art.3 della
convenzione
dell’uomo.
Il problema di aumentare i posti è che le carceri si riempirebbero istantaneamente: soluzione
inefficacia.
Cambiamento dei presupposti per la misura cautelare.
Esteso ambito di applicazione dell’affidamento in prova dei servizi sociali: per un po’ è
servito in Italia, poi
però il numero è cominciato a risalire
Le carceri sono vecchie, scarsa manutenzione, quando gli osservatori di antigone fanno le
visite per le
ispezioni – muffe in camera, muschio nelle docce = condizioni igienico sanitarie orribili – no
acqua calda, no
riscaldamento, a volte non c’è nemmeno acqua (ci sono le cisterne e quando non ci sono
non c’è acqua)
Nel 5% delle carceri la zona wc non è separata dalla cella.
A San Vittore c’era un problema di assenza di posti e venne montato il terzo letto a castello
che impediva di
aprire