DIRITTO PENALE-‐COMMERCIALE
REATI FALLIMENTARI= sono tutte le forme di reato ricomprese nel Titolo IV intitolato “ disposizioni penali”
della legge fallimentare (d.l. 267/1942).
Analizziamo ora i vari reati fallimentari:
BANCAROTTA FRAUDOLENTA E SEMPLICE PROPRIA(il reato fallimentare per antonomasia)
Le condotte
Sono essenzialmente di due tipi per entrambe le tipologie di bancarotta:
disposizioni patrimoniali antidoverose: pregiudicano la capacità dell’imprenditore di soddisfare i
ü propri creditori
inosservanza degli obblighi di documentazione contabile:pregiudicano la trasparenza nella
ü ricostruzione delle operazioni dell’impresa
L’interesse tutelato(il bene giuridico tutelato)
In linea generale il bene giuridico tutelato è lo stato d’insolvenza dell’imprenditore, cioè si vuole
salvaguardare il dissesto dell’imprenditore. Ma che cosa intendiamo per stato d’ insolvenza?Lo dice
l’articolo 5 legge fallimentare:” Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Ci sono in dottrina diverse teorie”. E la dottrina lo definisce ancora come la “generale ed oggettiva
impotenza economica e funzionale, la quale si esprime attraverso l’impossibilità di far fronte in modo
regolare e tempestivo alle obbligazioni sociali”.
L’imprenditore,nell’ipotesi di bancarotta, non è libero di disporre dei propri beni in modo da vanificare la
garanzia patrimoniale sulla quale i creditori hanno diritto di contare. Si cerca di tutelare in questo modo il
principio della par condicio creditorum (art.2741 Cod.Civ.), perché gli stessi creditori vengono considerati
come massa non come singoli.
teoria privatistica: i reati di bancarotta rientrano nella categoria dei delitti contro il patrimonio,
Ø perché vengono lesi i diritti appunto patrimoniali dei creditori. MA contro tale teoria vi è il fatto che
la legge fallimentare e più nello specifico, la previsione di tali reati, non mira solo alla difesa di veri
e propri diritti, ma tutela anche interessi (patrimoniali dei creditori).
teoria patrimonialistica:fonda il suo convincimento sull’articolo 219 “circostanze aggravanti e
Ø circostanze attenuanti”, e afferma che l’eventuale lesione dell’interesse patrimoniale dei creditori
è connessa ad un fatto di bancarotta(teoria che vuole tutelare a tutti i costi il patrimonio in quanto
tale). Il bene giuridico tutelato qui è il patrimonio:
_ nella bancarotta patrimoniale, viene infatti tutelato l’interesse dei creditori di non veder intaccata
la propria garanzia patrimoniale;
_ nella bancarotta documentale, viene tutelato l’interesse dei creditori che sia possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari(trasparenza);
_ nella bancarotta preferenziale, viene tutelato l’interesse dei creditori per il rispetto della par
condicio credito rum, che nessuno sia favorito a danni di altri.
MA contro tale teoria vi è il fatto che la lesione dell’interesse patrimoniale dei creditori è connessa
prima di tutto all’accertamento dello stato di insolvenza.
teoria che riteneva che la bancarotta rientrasse tra i reati contro l’amministrazione della giustizia,
Ø perché hanno lo scopo di tutelare il buon andamento della procedure concorsuali, prime fra tutte il
fallimento(qui il bene giuridico viene individuato nell’amministrazione della giustizia).
teoria plurioffensiva,tra gli interessi che tutela la bancarotta vi sono:
Ø _ interesse a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento degli affari del debitore al
fine di consentire la piena tutela del credito
_ interesse della massa dei creditori al soddisfacimento del loro credito nel rispetto del principio
della par condicio
_ interesse dell’economia pubblica che l’insolvenza dell’impresa non abbia ripercussioni negative su
altre imprese e sul mercato (qui l’interesse da tutelare è che l’insolvenza non diffonda i suoi germi
sull’intero sistema economico, MA questo è un interesse che viene coinvolto solo in via eventuale,
ed in maniera indiretta)
_( interesse dei creditori di essere soddisfatti nella maggior misura e nel minor tempo possibile)
I soggetti attivi
Grazie alla differenza del soggetto agente, possiamo contrapporre bancarotta propria e bancarotta
impropria:
nella bancarotta propria (il capo I li chiama”reati commessi dal fallito”) il soggetto agente, quello
• principale per lo meno, è un imprenditore commerciale, perché solo lui può essere soggetto al
fallimento. Per individuare la figura dell’imprenditore commerciale c’è l’articolo 2082 del Cod.Civ. ,
dai quali si possono riassumere i requisiti che devono sussistere per avere tale qualifica:
_ l’esercizio di un’attività di produzione di beni e servizi con utilità economica
_ la professionalità, intesa come esercizio che deve essere continuativo
_ l’organizzazione degli strumenti da utilizzare nella produzione
_ il raggiungimento di una finalità economica
_ l’obbligo di iscrizione dell’iscrizione nel registro delle imprese
_ la liceità dell’attività esercitata
L’art. 1 L.F. stabilisce i criteri di assoggettabilità dell’impresa al fallimento e, di conseguenza, alla
disciplina penale fallimentare:” Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato
preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.” Grazie ad un intervento recente del
legislatore la figura del piccolo imprenditore potrebbe oggi essere assoggettabile ai reati di
bancarotta propria, se rientra in determinati parametri quantitativi.
Infatti in merito al secondo comma riguardo i piccoli imprenditori si è detto che non sono soggetti
alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i
quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Allo stesso modo vengono assoggettati a bancarotta (propria) anche l’imprenditore di fatto e
l’imprenditore occulto: il primo perché se egli opera come vero imprenditore è giusto che venga
trattato a tutti gli effetti come tale; il secondo perché sarebbe contrario alle logiche del diritto
consentire al finto imprenditore (che viene celato da altri soggetti) avere dei vantaggi derivanti
dall’esercizio della sua attività senza correre nessun rischio.
nella bancarotta impropria i reati in oggetto saranno commessi non più dall’imprenditore
• individuale, ma dall’amministratore, dal direttore generale, dai sindaci o dai liquidatori di un società
dichiarata fallita, quindi questa bancarotta è relativa ai “reati commessi da persone diverse dal
fallito”); viene comunque applicato lo stesso sistema sanzionatorio. Oltre a cambiare il soggetto
agente, cambia anche l’interesse tutelato, perché mentre nella bancarotta propria l’oggetto
materiale del reato è costituito dai beni propri del soggetto agente, nella bancarotta impropria gli
autori del reato esercitano poteri di gestione e controllo sui beni appartenenti all’impresa.
Con il passare del tempo il termine “bancarotta impropria” è stato sostituito da quello “bancarotta
societaria”, che arriva ad indicare una particolare tipologia di bancarotta. La bancarotta societaria
non è solo la fattispecie che appare più di frequente nelle aule giudiziarie, ma è anche la più
dannosa: la bancarotta impropria appare,sotto il profilo morale, più grave della bancarotta propria,
nel senso che l’imprenditore individuale danneggia, o mette in pericolo,oltre che gli interessi dei
creditori, il proprio patrimonio, mentre il soggetto attivo della bancarotta impropria pone a rischio
o diminuisce soltanto il patrimonio della società. Inoltre le società commerciali sono di regola
economicamente più importanti delle imprese individuali, infatti il danno causato dalla bancarotta
impropria , specie ai dipendenti ed ai terzi, oltre che all’economia pubblica, è maggiore.
I presupposti
I reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice prevedono la sussistenza di due presupposti :
esistenza di una
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