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Diritto del lavoro

Introduzione/oggetto/profili storici

Indicazioni bibliografiche e organizzazione del corso (cap I)

1. Area del rapporto individuale di lavoro: contratto individuale del lavoro (analisi di un

contratto).

2. Area del diritto sindacale: ruolo dell’autonomia collettiva, ruolo dei sindacati dei lavori e

frutto dell’incontro di volontà ossia il contratto collettivo.

3. (Area del diritto della previdenza sociale: welfare, pensioni, assistenza sociale).

L’articolazione nelle due aree ha ragioni storiche

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La legislazione sociale, lo stato liberale e il fascismo (cap I)

Il diritto del lavoro nasce come una delle conseguenze della rivoluzione industriale che ha

cambiato l’organizzazione del lavoro e la società. La rivoluzione industriale ha portato

all’aggravarsi della questione sociale e successivamente all’approvazione di norme volte

ad affrontare due piaghe sociali sorte nella prima industrializzazione: lo sfruttamento delle

donne e dei fanciulli ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie

professionali sulle spalle dei soli lavoratori lesi. Si trattava di una serie di disposizioni di

leggi per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro. In

quegli anni ci fu un abbozzo di legislazione sociale, cioè un sistema di norme rivolte alla

disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni economico-sociali ad esso

legate; un insieme di leggi che si affiancarono al Codice Civile. Preso dunque atto della

difficoltà della situazione senza regole, a partire dalla fine dell’Ottocento vi è in tutta

Europa la legislazione sociale. Le prime norme di diritto del lavoro attendono al limitare

delle ore di lavoro, all’introduzione delle assicurazioni sul lavoro (risarcimento in caso di

incidenti sul lavoro).

Il diritto del lavoro respira con due polmoni: la legislazione e la contrattazione collettiva.

Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali: il diritto del rapporto individuale di

lavoro, il diritto sindacale, il diritto della previdenza sociale. A far da collante dell'intero

corpo gius-lavoristico è il primo di questi, che segna e accompagna l'emergere e il

consolidarsi, prima nella dimensione economica, poi, in quella giuridica, della figura del

lavoratore subordinato, cioè per dirla con le parole dell'art. 2094 c.c., di colui che si

impegna a prestare il proprio lavoro...alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di

lavoro. Tant'è che potrebbe sembrare più corretto parlare non di diritto del lavoro tout

court, ma di diritto del lavoro subordinato, lasciando fuori quello autonomo .

Gran parte dell’importanze e del risultato del corpus che compone il diritto del lavoro si

perderebbe un pezzo importantissimo delle norme che regolano la vita dei lavoratori

subordinati →

Il ruolo del contratto collettivo è definire e migliorare le condizioni definite dalla legge.

ruolo della contrattazione collettiva.

Il diritto del lavoro si caratterizza come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un

minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto

e nella conduzione del rapporto.

Alla fine dell’Ottocento nasce quindi la prima legislazione sociale come frutto della

pressione politica e sociale di forze di lavoratori (sindacati) che si mettono insieme per

chiedere migliori condizioni di vita e per concordare la tariffa. Il ruolo del sindacato è quello

di concordare la tariffa. Il ruolo del sindacato nasce per poter meglio tutelare gli interessi

del lavoro subordinato. Inizialmente consisteva nel definire quale era la tariffa in assenza

della quale o sotto la quale il lavoratore subordinato non avrebbe prestato al propria

attività.

Il contratto è un rapporto paritario. L’ambito del diritto del lavoro ha determinato la

circostanza per cui dal rapporto di parità le parti dal punto di vista sostanziali pari non sono

(datore di lavoro e chi domanda lavoro). Il diritto del lavoro nasce con l’intenzione di

rimettere in equilibrio un rapporto che nei fatti è squilibrato.

La connessione fra rapporto individuale e diritto sindacale di lavoro è quindi importante

perché le norme che regolano il rapporto individuale di rapporto non debitrici non soltanto

della legislazione ma anche del ruolo dell’oggetto dell’incontro della contrattazione

collettiva.

L’economia e la storia influenzano gli esiti del diritto del lavoro.

Durante il fascismo esisteva un sindacato unico che veniva imposto. Non c’era né libertà

politica né libertà sindacale. Il fascismo puntava a ricomporre quelli che erano le risultanze

dell’epoca del socialismo del liberismo bloccava l’autorità dei sindacati. I sindacati

vengono infatti abrogati e i componenti condannati. Le parti non sono libere di firmare la

dinamica sindacale. Esisteva soltanto un sindacato.

Il sindacalismo ebbe un ruolo molto importante nella lotta di resistenza che porta alla

nascita della Repubblica

La costituzione (cap I)

La costituzione del 1948 è una costituzione repubblicana e sociale. È rigida (iter

complesso per modificarla) e sancisce alcuni diritti utili per comprendere le singole norme

che studieremo. Con la caduta del fascismo (1943) si riafferma la libertà di organizzazione

sindacale con il riconoscimento del diritto di sciopero.

Gli articoli fondamentali della costituzione sono:

- Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La costituzione si basa

sul principio laboristico. Il lavoro diventa ordinamento base dell’ordinamento

repubblicano. Il lavoro da accesso alla cittadinanza.

- Art, 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

1

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

2

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. I cittadini sono

uguali davanti alla legge senza distinzioni. È compito della repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei

cittadini. L’articolo 3 parla quindi dell’uguaglianza di fatto e sostanziale.

- Art. 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

1

condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

2

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra

al progresso materiale o spirituale della società. È un compito dell’ordinamento

riconoscere ai cittadini il diritto del lavoro, quindi l’art. 4 riconosce ad ogni cittadino il

diritto al lavoro. Ciò significa che l’ordinamento deve promuovere e cercare di rendere

effettivo il diritto al lavoro. Si intende il lavoro come lavoro subordinato, lavoro inteso in

senso molto ampio.

Il diritto del lavoro è un termometro sociale di quello he è l’ambito politico e sociali

economico di un paese.

- Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la

1 2

formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli

3

accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse

4

generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Pone a carico della repubblica la tutela del

lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro è inteso in senso ampio. Riferimento

all’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). La costituzione parla di emigrazione

e non di immigrazione perché all’epoca si emigrava dall’Italia e non viceversa.

- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

1

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza

libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

2 3

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può

rinunziarvi. La retribuzione è il corrispettivo dell’attività lavorativa. Consacra il diritto al

riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.

- Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

1

retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire

2

l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al

bambino una speciale adeguata protezione. Si parla del lavoro delle donne e dei minori.

Da qui parte il tema dei congedi famigliari.

- Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

- Art. 39: L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto

1 2

altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme

di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

3

ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità

4

giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle

categorie alle quali il contratto si riferisce. Sancisce che l’organizzazione sindacale è

libera. È tutelata la libertà di iscriversi al sindacato che si preferisce o a nessuno. parla

di alcuni obblighi che sarebbero dovuti essere imposti al sindacato. Le disposizioni del

primo comma sono state immediatamente applicare (l’organizzazione sindacale è

libera). Gli altri commi non sono stati attuati né sono stati abrogati

- Art. 40: Il diritto di sciopero di esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Lo

sciopero è un diritto. Ambito dei servizi pubblici essenziali

- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con

1 2

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Compromesso fra le varie anime politiche che hanno condotto alla liberazione dal

fascismo e alla nascita della repubblica. Il comma 2 è la sintesi perfetta del provare

come la costituzione è al di là delle mere costituzioni liberali, sancisce molti diritti sociali

impegna l’ordinamento non soltanto a prendere atto delle dipartita, ma impone allo

stesso di intervenire a rimuoverle. La libertà di iniziativa economica non può esercitarsi

in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana.

Il diritto del lavoro è influenzato dai vari periodi storici e economici.

Il lavoro subordinato (cap II)

L’Art. 2094 CC: il prestatore di lavoro subordinato

Art. 2094: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a

collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle

dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Il codice civile è una legge del 1942, quindi possono esercitate modifiche e Alloa vigeva il

fascismo.

Il prestatore del lavoro è il lavoratore subordinato. Il diritto del lavoro nasce per dare tutela

al lavoratore subordinato.

L’Art. 2094 è la base del lavoro subordinato. La sua definizione è debitrice di

un’elaborazione letterale di un’epoca antecedente al fascismo, quindi l’Art. 2094 ha retto la

caduta del regime fascista.

L’opposto del lavoratore subordinato è il lavoratore autonomo, normato all’Art, 2222:

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una

disciplina particolare nel libro IV.

Il lavoratore subordinato è alle dipendenze e sotto discrezione dell’imprenditore; il

lavoratore autonomo agisce senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La distinzione fra lavoratore autonomo subordinato non è una distinzione presente in

natura (al solo conoscere di che attività si parli non si può dire se è subordinato o

autonomo). Mutano le forme di esplicamento del lavoro. Ogni attività umana

economicamente rilevante può essere svolta in maniera subordinata o autonoma a

seconda delle modalità concrete del suo svolgimento.

Le due norme inizialmente (nel codice civile del 1885) erano contenute sotto la forma della

locazione (= affitto di un’abitazione o di un’attività). Il lavoro subordinato era la locatium

operarum, ossia si riteneva che l’attività lavorativa fosse staccata dal corpo dell’uomo che

quindi fosse suscettibile di scambio come qualsiasi cosa; l’oggetto della locatium

operarum erano le forze lavorative. Essa aveva come oggetto un’attività lavorativa in

quanto tale, avulsa dal risultato perseguito dal creditore e quindi con estraneità del

debitore rispetto al rischio di quel risultato.

Il lavoro autonomo era locatio operis e aveva ad oggetto un’opera determinata e finita

(non mere energie lavorative), uno specifico risultato di lavoro, cioè il compimento di

un’opera o di un servizio, con conseguente rischio a carico del debitore. Viene pagato per

l’opera completa e finita.

Il contratto di lavoro non coinvolge solo l’avere del lavoratore, ma anche il suo essere.

Tuttavia la distinzione tra attività e risultato del lavoro è inadeguata a costituire il criterio

discriminante tra i due tipi di locazione delle opere. Nessun tipo di obbligazione infatti può

prescindere da un risultato idoneo a soddisfare l’interesse del creditore.

Un altro tentativo di distinguere lavoratore autonomo e subordinato era distinguere fra

obbligazione di mezzi e obbligazione di risultati. Il lavoratore autonomo ha

un’obbligazione di risultato, cioè deve porre in essere un’opera finita. Il lavoratore

subornato ha un’obbligazione di mezzi: deve porre in essere la sua attività in un certo

modo. Questa distinzione è stata superata perché sesso i due profili si intrecciano.

CODICE CIVILE DEL 1942

Il lavoratore subordinato lavora alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il lavoratore autonomo lavora senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente.

L’elemento centrale è l’etero-determinazione, cioè la soggezione alle altrui decisioni e

direttive. Si può parlare di una fragilità qualificatoria perché anche in ari amici vi è una

marcata ingerenza del committente.

Lo scopo della distinzione fra lavoratore subordinato e autonomo è quella di individuare il

tipo legale al quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro, per individuare le regole

giuridiche che lo governano.

Es. il rider è lavoratore subordinato o meno? In base a questo di applicano una serie di

norme diverse.

La qualificazione di una prestazione lavorativa come autonoma o subordinata ha

conseguenze rilevanti anche in ambito di costi. Se il lavoratore è autonomo allora il

committente deve pagare solo il corrispettivo; se il lavoratore è subordinato allora il datore

si lavoro oltre alla retribuzione deve versare i contributi previdenziali, il TFR, la tredicesima

ecc. Il lavoro subordinato si porta dietro una serie di componenti a sua tutela.

Neppure la stipulazione di accordi che qualificano un rapporto basta per la distinzione.

Laddove un rapporto abbia effettivamente natura subordinata, indipendentemente dalla

volontà delle parti e dal contratto, si determinano obblighi inderogabili, specialmente di

natura contributiva, ma non solo. Si rende sempre e comune necessario esaminare in

concreto le caratteristiche di svolgimento .

La tassatività significa che a un determinato tipo legale si conseguono una serie di norme

stabilite dalla legge.

Inderogabilità significa che non è nelle possibilità delle parti derogare alle norme.

Durante lo svolgimento del rapporto o alla cessazione di esso, qualcuno può rivolgersi ai

giudici per vedere riconoscere il proprio rapporto di lavoro come subordinato perché al di

là del nomen iuris (= quello che è scritto nel contratto) il rapporto si è effettivamente svolto

in maniera subordinata. Al tipo legale “lavoro subordinato” si applicano la tassativa e

l’inderogabilità, perciò ciò che conta è come effettivamente il rapporto si svolge. Conta

quello che si è svolto effettivamente. I giudici sono coloro i quali decidono. Questa

decisone è pragmatica, quindi si parla di metodo tipologico, cioè il giudice nel decidere

applica un’approssimazione fra la fattispecie tratta e la fattispecie concreta. L’ operazione

di qualificazione può solo consistere in un giudizio di approssimazione della fattispecie

concreta rispetto la tipo sotteso alla fattispecie astratta (cosiddetto metodo tipologico). Si

valutano pertanto le analogie per ricondurlo al tipo legale e alla sua disciplina. Il

procedimento di qualificazione si risolve dunque nella riconduzione al tipo legale (e alla

sua disciplina) delle fattispecie concrete che presentano una prevalenza degli indici che

caratterizzano il modello socialmente prevalente di lavoratore subordinato.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.r8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.
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