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I LIMITI QUANTITATIVI

Oltre ai limiti temporali l'apposizione della clausola di termine è subordinata al rispetto di termini quantitativi: clausola di contingentamento. È un limite fissato in percentuale rispetto agli occupati.

Un datore di lavoro non può avere tutti lavoratori a termine: non può assumere lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono assumere 1 lavoratore a tempo determinato.

Questo limite può essere modificato dai contratti collettivi e quindi un contratto collettivo può specificare che in un determinato settore il limite percentuale è differente.

Accanto alle ipotesi di esclusione fissate eventualmente dalla contrattazione collettiva, sono previsti una serie di eccezioni all'operatività del limite percentuale:

Nelle fasi di avvio

nuove attività:
  • Nuove startup innovative
  • Per lo svolgimento di attività stagionali
  • Per specifici spettacoli o programmi televisivi
  • Per sostituzione di lavoratori assenti
  • Con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
L'obiettivo perseguito è sia occupazionale e di incentivo al sistema produttivo che sostegno ai soggetti deboli sul mercato. In caso di violazione del limite, la legge prevede non la conversione bensì una sanzione amministrativa di importo pari al 20% o al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, a seconda che il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia pari o superiore a 1. Al lavoratore a tempo determinato spetta lo stesso trattamento retributivo del lavoratore a tempo indeterminato (principio di non discriminazione). Il Dlgs. 81/2015 infatti enuncia un generale principio di parità di.trattamento dei lavoratori a tempo determinato con quello a tempo indeterminato, assicurando ai primi, proporzionalmente al periodo lavorato, le ferie, la gratifica natalizia, o la tredicesima mensilità, il TFR, e ogni altro trattamento in atto nell'impresa. In conformità alla direttiva comunitaria, il legislatore ha introdotto obblighi di formazione e di informazione, questi ultimi sia a livello individuale che collettivo, così confermando la peculiarità del lavoro a termine. La legge prevede inoltre uno specifico diritto di precedenza a favore dei lavoratori a termine, riconosciuto se il rapporto è durato più di sei mesi, deve essere espressamente interno del contratto di assunzione: deve manifestare la propria volontà entro 6 mesi e il diritto si estingue in 1 anno dalla data di cessazione del rapporto. Vi sono delle discipline specifiche che tratteremo più avanti. B. I contratti flessibili IL LAVORO A TEMPO PARZIALE Il lavoro part

Il contratto part time costituisce il principale contratto di lavoro flessibile. Nasce storicamente come contratto che permette di ridurre l'orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno. L'obiettivo principale di questo tipo di contratto è aumentare la presenza dei cittadini occupati.

Le crescenti preoccupazioni occupazionali hanno spinto il legislatore a disciplinare i contratti di lavoro con regimi d'orario flessibili, volti a migliorare il grado di utilizzo degli impianti e i livelli di produttività, nonché aumentare il tasso di occupazione.

La regolamentazione legale matura all'insegna dell'ambigua formula della cheflexicurity, che cerca di coniugare la flessibilità con la sicurezza del posto di lavoro. Il legislatore del 2015 ha apportato una profonda opera di semplificazione e razionalizzazione.

Partendo dal lavoro a tempo parziale (part time), l'obiettivo che tale tipologia contrattuale avrebbe dovuto perseguire era quello di consentire una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Tuttavia, si tratta di un obiettivo solo parzialmente raggiunto in quanto le...

tecniche normativeutilizzate dal legislatore Italiano sembravano privilegiare l'utilizzo del part-time per adattareil lavoro alle esigenze cicliche delle imprese. Statisticamente vi è il fenomeno di femminilizzazione del part time, cioè le lavoratrici part time sono più dei lavoratori part time (20% del totale degli occupati è part time. Il 30% delle lavoratrici è part time mentre il 10% dei lavoratori è part time). Questo perché la finalità di questo tipo contrattuale è sempre stata quella di consentire una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Si tratta di un obiettivo disatteso che richiama una sorta di differenziazione anche nei ruoli di lavoro informale (lavoro di cura) che in larga parte è ancia sulle spalle delle donne. Dato estremamente rilevante: storicamente parlando di part time in gran parte di parla di lavoro femminile. Art. 4 dlgs. 81/2015: Nel rapporto di lavoro subordinato, anche atempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. Un lavoratore può essere assunto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato part-time. Il termine parziale lo si comprende in una contrapposizione logica dopo aver studiato il tempo pieno e l'orario normale di lavoro. Il contratto di lavoro si considera a tempo parziale quando l'orario di lavoro che viene concordato nel rapporto individuale risulta inferiore all'orario normale, cioè all'orario a tempo pieno. Il tempo normale è composto dalle 40 ore medie settimanali o l'eventuale orario medio stabilito dai contratti collettivi. Non è richiesta né un'entità minima della riduzione, né una durata minima della prestazione. N.B.: il contratto di lavoro part-time NON ha determinati orari preimpostati e NON ha range di orari. Esempio: l'orario

Il lavoro normale è di 38 ore, il part time si ha se l'orario pattuito individualmente fra lavoratore e datore di lavoro è inferiore alle 38 ore. Partendo dall'orario pieno, l'orario part time è minore all'orario normale.

[Nella precedente il legislatore affidava ai contratti collettivi la determinazione del grado di flessibilità da innestare nel rapporto a tempo parziale (flessibilità c.d. controllata). La nuova formulazione della materia sembra invece optare per una flessibilità lasciata alla libera determinazione delle parti (datore e lavoratore) conferendo all'autonomia collettiva un ruolo non più imprescindibile ma solo eventuale e surrogato dalla legge]

La disciplina contenuta d.lgs 61/2000 definiva tre varianti di prestazione a tempo parziale. I contratti collettivi ancora ne parlano.

- Part time orizzontale: la riduzione era prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.

Es. normalmente il

Il tempo di lavoro è di 7 ore e la settimana lavorativa è di 6 giorni, allora part time orizzontale significa che il lavoratore lavora 6 giorni, ma al posto di lavorare 7 ore al giorno, lavora 5 ore.

Part time verticale: l'attività lavorativa è svolta ad orario giornaliero pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Ad esempio, in una settimana lavora a tempo pieno 4 giorni su 6. Nell'arco del mese lavora a tempo pieno 3 settimane su 4.

Alcune aziende, come Piaggio, negli anni passati al posto di utilizzare lavoratori a tempo determinato per i periodi di picco aziendale, li assumevano part time verticale a tempo indeterminato su base annua. Questi lavoratori per 6 mesi prestavano la propria prestazione lavorativa a tempo pieno, mentre per gli altri mesi non svolgevano alcuna attività lavorativa e come tale non venivano retribuiti. Il rapporto era in essere quindi gli altri obblighi da parte del datore di lavoro.

lavoro erano in essere.- Part time misto: combinazione delle modalità orizzontali verticali. Si dicono sia le ore sia i giorni.

Art. 5 comma I, dlgs 81/2015: Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Nel contratto part time, il vincolo della forma scritta è richiesto solo ad probationem (=sono ai fini della prova), ritenendosi dunque valido ed efficace il contratto concluso oralmente.

Nel contratto in forma determinata il termine doveva essere apposto in forma scritta ad substantiam, a pena di invalidità di quella clausola; in mancanza della forma scritta, quel contratto si considera stipulato senza clausole e quindi a tempo indeterminato.

Il part time nasce per far conciliare interessi con il lavoro (anche avere un secondo lavoro nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza).

Art. 5 comma I, dlgs 81/2015: Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata

dovrà essere specificata la clausola di riduzione dell'orario, su richiesta del lavoratore. In caso di controversie, il giudice potrà decretare la sussistenza di un rapporto a tempo pieno, a partire dalla data dell'accertamento giudiziale. Nel caso in cui non sia indicata solo la collocazione dell'orario, il datore di lavoro deve essere informato in anticipo sugli orari di lavoro del dipendente, in quanto potrebbe avere altri impieghi durante il tempo in cui non lavora. Ad esempio, se nel contratto è scritto che un lavoratore lavorerà da mezzogiorno alle 6, significa che lavora 6 ore al giorno e il range orario è specificato.

Non solo non si produrrà nullità del contratto, ma il giudice con valutazione equitativa determinerà le modalità di svolgimento della prestazione, tenendo conto delle responsabilità familiari del prestatore, la necessità di svolgere attività lavorativa per percepire il reddito e le necessità del datore di lavoro. Nel caso in cui manchino entrambe le clausole (riduzione e collocazione) il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per le ore effettivamente prestate, sommate a un risarcimento del danno.

La durata della prestazione di lavoro part-time può variare in aumento, ma solo in presenza di certi requisiti. Stando alla lettera della legge, il lavoro eccedente assume tre nozioni: supplementare, straordinario e clausole elastiche. Normalmente vengono disciplinati dai contratti collettivi.

Il tempo supplementare è quell'orario di lavoro che si svolge oltre l'orario concordato tra le parti ed entro il limite

ria attività lavorativa per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Durante queste 8 ore, il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni assegnate dal datore di lavoro, rispettando gli orari e le scadenze stabilite. Durante la giornata lavorativa, il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo di 1 ora, che può essere divisa in due pause da 30 minuti ciascuna. Durante questa pausa, il lavoratore può allontanarsi dal posto di lavoro e dedicarsi alle proprie esigenze personali. Inoltre, il lavoratore ha diritto ad altre pause durante la giornata lavorativa, che possono essere di breve durata (ad esempio, 10-15 minuti) e che possono essere prese a discrezione del lavoratore stesso, nel rispetto delle esigenze del datore di lavoro. È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a rispettare gli orari di lavoro stabiliti dal datore di lavoro e a svolgere le mansioni assegnate nel modo più efficiente possibile. In caso di necessità, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di svolgere straordinari o di modificare gli orari di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. In conclusione, il lavoratore a tempo pieno svolge la propria attività lavorativa per 8 ore al giorno, con una pausa pranzo di 1 ora e altre pause di breve durata durante la giornata. È tenuto a rispettare gli orari e le mansioni assegnate dal datore di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti.
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Publisher
A.A. 2019-2020
137 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.r8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.