Diritto del lavoro
Introduzione/oggetto/profili storici
Indicazioni bibliografiche e organizzazione del corso (cap I)
1. Area del rapporto individuale di lavoro: contratto individuale del lavoro (analisi di un
contratto).
2. Area del diritto sindacale: ruolo dell’autonomia collettiva, ruolo dei sindacati dei lavori e
frutto dell’incontro di volontà ossia il contratto collettivo.
3. (Area del diritto della previdenza sociale: welfare, pensioni, assistenza sociale).
L’articolazione nelle due aree ha ragioni storiche
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La legislazione sociale, lo stato liberale e il fascismo (cap I)
Il diritto del lavoro nasce come una delle conseguenze della rivoluzione industriale che ha
cambiato l’organizzazione del lavoro e la società. La rivoluzione industriale ha portato
all’aggravarsi della questione sociale e successivamente all’approvazione di norme volte
ad affrontare due piaghe sociali sorte nella prima industrializzazione: lo sfruttamento delle
donne e dei fanciulli ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie
professionali sulle spalle dei soli lavoratori lesi. Si trattava di una serie di disposizioni di
leggi per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro. In
quegli anni ci fu un abbozzo di legislazione sociale, cioè un sistema di norme rivolte alla
disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni economico-sociali ad esso
legate; un insieme di leggi che si affiancarono al Codice Civile. Preso dunque atto della
difficoltà della situazione senza regole, a partire dalla fine dell’Ottocento vi è in tutta
Europa la legislazione sociale. Le prime norme di diritto del lavoro attendono al limitare
delle ore di lavoro, all’introduzione delle assicurazioni sul lavoro (risarcimento in caso di
incidenti sul lavoro).
Il diritto del lavoro respira con due polmoni: la legislazione e la contrattazione collettiva.
Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali: il diritto del rapporto individuale di
lavoro, il diritto sindacale, il diritto della previdenza sociale. A far da collante dell'intero
corpo gius-lavoristico è il primo di questi, che segna e accompagna l'emergere e il
consolidarsi, prima nella dimensione economica, poi, in quella giuridica, della figura del
lavoratore subordinato, cioè per dirla con le parole dell'art. 2094 c.c., di colui che si
impegna a prestare il proprio lavoro...alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di
lavoro. Tant'è che potrebbe sembrare più corretto parlare non di diritto del lavoro tout
court, ma di diritto del lavoro subordinato, lasciando fuori quello autonomo .
Gran parte dell’importanze e del risultato del corpus che compone il diritto del lavoro si
perderebbe un pezzo importantissimo delle norme che regolano la vita dei lavoratori
subordinati →
Il ruolo del contratto collettivo è definire e migliorare le condizioni definite dalla legge.
ruolo della contrattazione collettiva.
Il diritto del lavoro si caratterizza come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un
minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto
e nella conduzione del rapporto.
Alla fine dell’Ottocento nasce quindi la prima legislazione sociale come frutto della
pressione politica e sociale di forze di lavoratori (sindacati) che si mettono insieme per
chiedere migliori condizioni di vita e per concordare la tariffa. Il ruolo del sindacato è quello
di concordare la tariffa. Il ruolo del sindacato nasce per poter meglio tutelare gli interessi
del lavoro subordinato. Inizialmente consisteva nel definire quale era la tariffa in assenza
della quale o sotto la quale il lavoratore subordinato non avrebbe prestato al propria
attività.
Il contratto è un rapporto paritario. L’ambito del diritto del lavoro ha determinato la
circostanza per cui dal rapporto di parità le parti dal punto di vista sostanziali pari non sono
(datore di lavoro e chi domanda lavoro). Il diritto del lavoro nasce con l’intenzione di
rimettere in equilibrio un rapporto che nei fatti è squilibrato.
La connessione fra rapporto individuale e diritto sindacale di lavoro è quindi importante
perché le norme che regolano il rapporto individuale di rapporto non debitrici non soltanto
della legislazione ma anche del ruolo dell’oggetto dell’incontro della contrattazione
collettiva.
L’economia e la storia influenzano gli esiti del diritto del lavoro.
Durante il fascismo esisteva un sindacato unico che veniva imposto. Non c’era né libertà
politica né libertà sindacale. Il fascismo puntava a ricomporre quelli che erano le risultanze
dell’epoca del socialismo del liberismo bloccava l’autorità dei sindacati. I sindacati
vengono infatti abrogati e i componenti condannati. Le parti non sono libere di firmare la
dinamica sindacale. Esisteva soltanto un sindacato.
Il sindacalismo ebbe un ruolo molto importante nella lotta di resistenza che porta alla
nascita della Repubblica
La costituzione (cap I)
La costituzione del 1948 è una costituzione repubblicana e sociale. È rigida (iter
complesso per modificarla) e sancisce alcuni diritti utili per comprendere le singole norme
che studieremo. Con la caduta del fascismo (1943) si riafferma la libertà di organizzazione
sindacale con il riconoscimento del diritto di sciopero.
Gli articoli fondamentali della costituzione sono:
- Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La costituzione si basa
sul principio laboristico. Il lavoro diventa ordinamento base dell’ordinamento
repubblicano. Il lavoro da accesso alla cittadinanza.
- Art, 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
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distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
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economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. I cittadini sono
uguali davanti alla legge senza distinzioni. È compito della repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini. L’articolo 3 parla quindi dell’uguaglianza di fatto e sostanziale.
- Art. 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
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condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
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secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società. È un compito dell’ordinamento
riconoscere ai cittadini il diritto del lavoro, quindi l’art. 4 riconosce ad ogni cittadino il
diritto al lavoro. Ciò significa che l’ordinamento deve promuovere e cercare di rendere
effettivo il diritto al lavoro. Si intende il lavoro come lavoro subordinato, lavoro inteso in
senso molto ampio.
Il diritto del lavoro è un termometro sociale di quello he è l’ambito politico e sociali
economico di un paese.
- Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
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formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
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accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
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generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Pone a carico della repubblica la tutela del
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro è inteso in senso ampio. Riferimento
all’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). La costituzione parla di emigrazione
e non di immigrazione perché all’epoca si emigrava dall’Italia e non viceversa.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
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del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
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Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi. La retribuzione è il corrispettivo dell’attività lavorativa. Consacra il diritto al
riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.
- Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
1
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
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l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione. Si parla del lavoro delle donne e dei minori.
Da qui parte il tema dei congedi famigliari.
- Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- Art. 39: L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto
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altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
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ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità
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giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce. Sancisce che l’organizzazione sindacale è
libera. È tutelata la libertà di iscriversi al sindacato che si preferisce o a nessuno. parla
di alcuni obblighi che sarebbero dovuti essere imposti al sindacato. Le disposizioni del
primo comma sono state immediatamente applicare (l’organizzazione sindacale è
libera). Gli altri commi non sono stati attuati né sono stati abrogati
- Art. 40: Il diritto di sciopero di esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Lo
sciopero è un diritto. Ambito dei servizi pubblici essenziali
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
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l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Compromesso fra le varie anime politiche che hanno condotto alla liberazione dal
fascismo e alla nascita della repubblica. Il comma 2 è la sintesi perfetta del provare
come la costituzione è al di là delle mere costituzioni liberali, sancisce molti diritti sociali
impegna l’ordinamento non soltanto a prendere atto delle dipartita, ma impone allo
stesso di intervenire a rimuoverle. La libertà di iniziativa economica non può esercitarsi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana.
Il diritto del lavoro è influenzato dai vari periodi storici e economici.
Il lavoro subordinato (cap II)
L’Art. 2094 CC: il prestatore di lavoro subordinato
Art. 2094: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Il codice civile è una legge del 1942, quindi possono esercitate modifiche e Alloa vigeva il
fascismo.
Il prestatore del lavoro è il lavoratore subordinato. Il diritto del lavoro nasce per dare tutela
al lavoratore subordinato.
L’Art. 2094 è la base del lavoro subordinato. La sua definizione è debitrice di
un’elaborazione letterale di un’epoca antecedente al fascismo, quindi l’Art. 2094 ha retto la
caduta del regime fascista.
L’opposto del lavoratore subordinato è il lavoratore autonomo, normato all’Art, 2222:
quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una
disciplina particolare nel libro IV.
Il lavoratore subordinato è alle dipendenze e sotto discrezione dell’imprenditore; il
lavoratore autonomo agisce senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La distinzione fra lavoratore autonomo subordinato non è una distinzione presente in
natura (al solo conoscere di che attività si parli non si può dire se è subordinato o
autonomo). Mutano le forme di esplicamento del lavoro. Ogni attività umana
economicamente rilevante può essere svolta in maniera subordinata o autonoma a
seconda delle modalità concrete del suo svolgimento.
Le due norme inizialmente (nel codice civile del 1885) erano contenute sotto la forma della
locazione (= affitto di un’abitazione o di un’attività). Il lavoro subordinato era la locatium
operarum, ossia si riteneva che l’attività lavorativa fosse staccata dal corpo dell’uomo che
quindi fosse suscettibile di scambio come qualsiasi cosa; l’oggetto della locatium
operarum erano le forze lavorative. Essa aveva come oggetto un’attività lavorativa in
quanto tale, avulsa dal risultato perseguito dal creditore e quindi con estraneità del
debitore rispetto al rischio di quel risultato.
Il lavoro autonomo era locatio operis e aveva ad oggetto un’opera determinata e finita
(non mere energie lavorative), uno specifico risultato di lavoro, cioè il compimento di
un’opera o di un servizio, con conseguente rischio a carico del debitore. Viene pagato per
l’opera completa e finita.
Il contratto di lavoro non coinvolge solo l’avere del lavoratore, ma anche il suo essere.
Tuttavia la distinzione tra attività e risultato del lavoro è inadeguata a costituire il criterio
discriminante tra i due tipi di locazione delle opere. Nessun tipo di obbligazione infatti può
prescindere da un risultato idoneo a soddisfare l’interesse del creditore.
Un altro tentativo di distinguere lavoratore autonomo e subordinato era distinguere fra
obbligazione di mezzi e obbligazione di risultati. Il lavoratore autonomo ha
un’obbligazione di risultato, cioè deve porre in essere un’opera finita. Il lavoratore
subornato ha un’obbligazione di mezzi: deve porre in essere la sua attività in un certo
modo. Questa distinzione è stata superata perché sesso i due profili si intrecciano.
CODICE CIVILE DEL 1942
Il lavoratore subordinato lavora alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoratore autonomo lavora senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente.
L’elemento centrale è l’etero-determinazione, cioè la soggezione alle altrui decisioni e
direttive. Si può parlare di una fragilità qualificatoria perché anche in ari amici vi è una
marcata ingerenza del committente.
Lo scopo della distinzione fra lavoratore subordinato e autonomo è quella di individuare il
tipo legale al quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro, per individuare le regole
giuridiche che lo governano.
Es. il rider è lavoratore subordinato o meno? In base a questo di applicano una serie di
norme diverse.
La qualificazione di una prestazione lavorativa come autonoma o subordinata ha
conseguenze rilevanti anche in ambito di costi. Se il lavoratore è autonomo allora il
committente deve pagare solo il corrispettivo; se il lavoratore è subordinato allora il datore
si lavoro oltre alla retribuzione deve versare i contributi previdenziali, il TFR, la tredicesima
ecc. Il lavoro subordinato si porta dietro una serie di componenti a sua tutela.
Neppure la stipulazione di accordi che qualificano un rapporto basta per la distinzione.
Laddove un rapporto abbia effettivamente natura subordinata, indipendentemente dalla
volontà delle parti e dal contratto, si determinano obblighi inderogabili, specialmente di
natura contributiva, ma non solo. Si rende sempre e comune necessario esaminare in
concreto le caratteristiche di svolgimento .
La tassatività significa che a un determinato tipo legale si conseguono una serie di norme
stabilite dalla legge.
Inderogabilità significa che non è nelle possibilità delle parti derogare alle norme.
Durante lo svolgimento del rapporto o alla cessazione di esso, qualcuno può rivolgersi ai
giudici per vedere riconoscere il proprio rapporto di lavoro come subordinato perché al di
là del nomen iuris (= quello che è scritto nel contratto) il rapporto si è effettivamente svolto
in maniera subordinata. Al tipo legale “lavoro subordinato” si applicano la tassativa e
l’inderogabilità, perciò ciò che conta è come effettivamente il rapporto si svolge. Conta
quello che si è svolto effettivamente. I giudici sono coloro i quali decidono. Questa
decisone è pragmatica, quindi si parla di metodo tipologico, cioè il giudice nel decidere
applica un’approssimazione fra la fattispecie tratta e la fattispecie concreta. L’ operazione
di qualificazione può solo consistere in un giudizio di approssimazione della fattispecie
concreta rispetto la tipo sotteso alla fattispecie astratta (cosiddetto metodo tipologico). Si
valutano pertanto le analogie per ricondurlo al tipo legale e alla sua disciplina. Il
procedimento di qualificazione si risolve dunque nella riconduzione al tipo legale (e alla
sua disciplina) delle fattispecie concrete che presentano una prevalenza degli indici che
caratterizzano il modello socialmente prevalente di lavoratore subordinato.
Nella valuta
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Diritto del lavoro - rapporto di lavoro subordinato
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Diritto del lavoro - rapporto di lavoro subordinato
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Rapporto di lavoro subordinato - Carinci Treu
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Il rapporto di lavoro subordinato