INTRODUZIONE
La fase precorporativo-liberista
Una prima fase (metà ‘800), caratterizzata da uno scarno intervento legislativo in materia di rapporto di
lavoro subordinato e dalla repressione penale dell’attività sindacale.
Il codice civile del 1865 riconduceva l’attività lavorativa entro lo schema della locazione di opere.
Mentre la locatio operis (lavoro autonomo) vi trova una certa disciplina, la locatio operarum (lavoro
subordinato) praticamente non era disciplinata (in conformità all’ideologia liberale, ispirata al
principio di libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari e le
condizioni di lavoro in generale, e non la legge).
In tale ambito dunque dominava l’autonomia privata, con un’unica grande eccezione; quell’articolo
1628, secondo il quale la locazione delle opere e dei servizi poteva avvenire solamente a tempo
determinato, direttamente o indirettamente (al compimento dell’opera); e che vietava esplicitamente
di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della
gleba, o, peggio, alla schiavitù.
E sempre in un’ottica liberista va letta la repressione penale dell’attività sindacale ad opera del codice
penale sardo del 1859, esteso dopo l’unità d’Italia a tutta la penisola ad eccezione della toscana.
La fase della legislazione sociale
La seconda fase (quella della c.d. legislazione sociale) si colloca a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del
900, ed è caratterizzata, sotto il profilo penale, dalla fine della repressione penale dell’attività sindacale, e
sotto il profilo civile, dalla promulgazione di alcune leggi in materia di lavoro volte a d disciplinare
alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro (la legislazione sociale).
Le spinte al cambiamento in questa fase sono determinate essenzialmente dall’aggravarsi della
questione sociale (conseguente alla rivoluzione industriale avviata nel 1760), che, a dire il vero, nel
nostro paese viene ad avere come protagonista il salariato dell’agricoltura (il bracciante) ancor prima
che quello dell’industria (l’operaio). Con l’aumentare del numero dei braccianti nascono le prime
incerte e precarie forme di autotutela, si diffondono e radicalizzano le lotte.
L’aggravarsi della questione sociale portò all’approvazione di norme volte ad affrontare due
autentiche piaghe sociali della prima industrializzazione; lo sfruttamento delle “mezze forze di lavoro”
(donne e fanciulli) ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali
sulle spalle dei soli lavoratori lesi.
Si trattava di una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile, per
proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro.
La legislazione sociale si può dunque definire come un sistema di norme (se non eccezionali, quanto
meno speciali), rivolte alla disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni ecomonico-
sociali ad esso afferenti; un insieme di leggi che si affiancarono alla codificazione civile del 1865 e che
si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune dei privati, come risposta
dell’ordinamento alla questione sociale, sorta per effetto del processo di industrializzazione.
Sempre in quest’ottica di maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori, visti quale categoria debole,
si può inquadrare la depenalizzazione dell’attività sindacale. Il codice Zanardelli del 1889 elimina il
reato di coalizione ed inaugura un periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, che sarà
destinato a durare fino al fascismo.
Come detto dunque, con la legislazione sociale, non si ha una disciplina organica del rapporto di
lavoro (ma solo di determinati aspetti dello stesso). Per trovare la prima legge che si faccia carico di
regolamentare organicamente il rapporto di lavoro individuale dobbiamo aspettare il d. lgs. 1919 n.
112 (sostituito poi dal R.d.l. 1924 n. 1825), il quale disciplina il contratto di impiego privato. Con questa
legge il legislatore fornisce agli impiegati privati uno status giuridico organico, tendenzialmente
comparabile a quello già introdotto per gli impiegati pubblici. 1
Nonostante sia limitata al solo lavoro impiegatizio, questa legge è considerata storica, non solo poiché
vi si ritrova una prima definizione di contratto di lavoro subordinato (sia pure solo impiegatizio e con
una formula di subordinazione all’antica), ma anche poiché contiene una disciplina anticipatoria
rispetto a quella codicistica del 1942, caratterizzata da quel connotato del tutto particolare della sua
inderogabilità unilaterale, cioè con la totale e assoluta preclusione di qualsiasi modifica in peius da
parte dell’autonomia collettiva ed individuale
E qui risalta in tutta la sua chiarezza la devianza del diritto del contratto\rapporto di lavoro rispetto al
diritto civile, nel cui ambito e contesto rimane sempre radicato: il principio fondamentale della parità
formale dei contraenti legittimati a trovare autonomamente e liberamente il punto di compromesso dei
loro interessi viene rimesso in discussione per tenere conto della disparità sostanziale fra datore di
lavoro e lavoratore.
Da qui il caratterizzarsi del diritto del lavoro come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un
minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella
conduzione del rapporto.
Il periodo corporativo
Questa fase (che coincide col ventennio fascista) va dal 1926 (quando viene inaugurato il ministero delle
corporazioni) alla fine del ventennio fascista (estate ’43) e si caratterizza per un irrigidimento dell’intera
struttura sindacale e per l’illiceità di qualsiasi forma di conflitto (sciopero o serrata).
Con la legge n. 563 del 1926 l’intero sistema sindacale viene ingabbiato. La legge riconosceva
formalmente la libertà sindacale; tuttavia un solo sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria
produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo, con attribuzione di personalità
giuridica di diritto pubblico (da qui la possibilità per lo Stato di esercitare in controllo penetrante sui
sindacati). E solo i sindacati così riconosciuti, avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti
della categoria, a prescindere dall’affiliazione; sicché i contratti collettivi da questi conclusi
assumevano efficacia per l’intera categoria (erga omnes), con effetti simili alle norme di legge.
Per quanto riguarda le modalità di espressione del conflitto sociale, il legislatore penale intervenne in
modo incisivo, qualificando come reati sia lo sciopero che la serrata (codice Rocco del 1930).
Con il corporativismo dunque i sindacati vengono trasformati in organi burocratici, privi di spinta
conflittuale e di effettiva rappresentatività (giacché il sistema era basato sulla rappresentanza legale
della categoria e non sulla adesione volontaria)
La costituzione
Con la caduta del fascismo (1943), la conseguente fine del corporativismo e l’emanazione della
costituzione (1948) si apre una nuova fase storica dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni
industriali. La forte irregimentazione delle relazioni industriali, tipica del periodo corporativo viene
meno e la costituzione valorizza il lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti fra Stato e
società.
Si riafferma la libertà di organizzazione sindacale e tale libertà di attività sindacale viene ulteriormente
valorizzata dal riconoscimento del diritto di sciopero. Ed entrambi questi elementi (la libertà di
organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero) trovano un nuovo (ed ancor più forte rispetto al periodo
precorporativo) riconoscimento nella stessa costituzione.
Prendendo in considerazione le fonti del diritto che, nel tempo, si sono occupate del diritto del lavoro,
è possibile evidenziare come la rilevanza della materia sia cresciuta nelle varie fasi che ne hanno
caratterizzato l’evoluzione. La prima fase si caratterizza per un forte astensionismo legislativo;
durante la fase della legislazione sociale, il diritto del lavoro (rectius taluni aspetti del rapporto di
lavoro) diviene oggetto di una produzione normativa che si caratterizza per la sua eccezionalità
rispetto al diritto civile; con il codice civile del 1942 la disciplina del rapporto di lavoro perde il suo
carattere di eccezionalità e viene inclusa nella codificazione unificata del diritto privato del 1942.
infine con la costituzione, i principi fondamentali che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro
trovano una definitiva e più alta consacrazione nel testo costituzionale.
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Sono molti i principi inerenti il diritto del lavoro che trovano formale consacrazione nella costituzione;
l’art. 1 assume a valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè
rappresentativo di ogni attività socialmente rilevante; l’art. 4,1 riconosce ad ogni cittadino il diritto al
lavoro.
Oltre a questi principi, di portata più generale, nella Parte prima del titolo 3° (dedicato ai rapporti
economici) ve ne sono altri, i quali si occupano in maniera ancor più incisiva del rapporto di lavoro e
del fenomeno sindacale.
L’art. 35 pone a carico della repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
L’art. 36 consacra il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente
al sostentamento suo e della famiglia, il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali
retribuite ed infine rinvia alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa.
L’art. 37 sanziona una disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori.
L’art. 39 sancisce 3 principi fondamentali;
La libertà (e quindi la pluralità) sindacale come fondamento delle relazioni industriali;
La registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per
acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria alla
quale il contratto si riferisce;
L’attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati
registrati, costituite in proporzione ai loro iscritti.
La valorizzazione dell’attività sindacale è poi rafforzata dal riconoscimento del diritto di sciopero (posto
in posizione privilegiata rispetto alla serrata) operato dall’art. 40
L’art. 46 prevede la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge (si tratta di una norma indeterminata, giacché rinvia al futuro la rilevazione degli
elementi qualificativi della partecipazione).
Non è senza significato che dopo gli articoli dedicati al lavoro ne segua un altro, l’art. 41, il quale
afferma che la libertà di iniziativa economica non possa esercitarsi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla dignità umana.
Se ne è infatti dedotto che il testo costituzionale abbia prefigurato un diverso equilibrio fra i due
fattori della produzione, lavoro e capitale, più favorevole al lavoro di quanto potesse esserlo
precedentemente (per il suo essere mezzo di sostentamento insostituibile).
Da qui una rilettura degli artt. 2094 e ss. dello stesso cod. civ., che li reinterpreterà alla luce del nuovo
equilibrio stabilito dalla Carta. Se prima quel complesso di articoli, che costituiva il diritto del
rapporto individuale inscritto nel codice civile, era considerato più o meno alla pari con gli altri corpi
di articoli ricondotti al codice civile (tutti accomunati dal fatto di rappresentare la tripartizione
fondamentale del diritto dei privati), alla luce della costituzione, quegli articoli acquistano un rilievo
particolare, proprio in forza dell’essere quello del lavoro il rapporto interprivato di maggior peso
costituzionale. Va detto tuttavia che spostare il punto di equilibrio fra lavoro e capitale non equivale
ad escludere l’inevitabile carattere compromissorio del diritto del lavoro.
È il caso tuttavia di precisare sin d’ora che l’art. 39 Cost. non troverà mai una completa a precisa
attuazione (con particolare riferimento alla registrazione del sindacato, con conseguente attribuzione
di personalità giuridica di diritto pubblico). Il rifiuto di una legge applicativa dell’art. 39, farà sì che la
disciplina di riferimento dell’ordinamento sindacale diverrà il diritto privato (ed il sindacato assumerà
la natura di associazione non riconosciuta); ciò a sua volta farà sì che lo stesso contratto collettivo
verrà assoggettato alle norme del cod. civ. sul contratto in generale.
E la mancata attuazione del disposto costituzionale renderà determinante, nell’evoluzione del diritto
del lavoro, l’incidenza dei rapporti di forza tra gli attori delle relazioni industriali (organizzazioni
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sindacali, datori di lavoro e Stato). Rapporti di forza che muteranno consequenzialmente al mutare del
quadro di riferimento economico e sociale.
E proprio con riferimento al mutare del contesto storico, economico e sociale, ed al conseguente
mutare degli equilibri delle relazioni industriali (con particolare riferimento al diverso ruolo assunto
dallo Stato nei vari momenti storici) è possibile scandire ulteriormente la storia e l’evoluzione del
diritto del lavoro in altre “fasi”.
LA LEGISLAZIONE POST-COSTITUZIONALE.
DALLA NORMATIVA PATERNALISTA-INDIVIDUALISTA DEGLI ANNI ’50 E ’60 A QUELLA
GARANTISTA-PROMOZIONALE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
In un clima di inattuazione delle disposizioni costituzionali e di ripulitura del codice civile dalle
incrostazioni corporative, con una riutilizzazione a tutto campo delle categorie civilistiche, matura la
prima stagione post-costituzionale del diritto del lavoro, quella paternalista-individualista, che pare
meritare tale denominazione sia per il persistente astensionismo legislativo sul piano collettivo (con
riguardo agli artt. 39 e 40 Cost), sia per l’interventismo sul piano individuale fra la fine del decennio ’50
e l’inizio degli anni ’60.
Nell’arco di pochi anni, auspici i lavori di un’apposita Commissione parlamentare, che evidenziò
condizioni di autentico sfruttamento, vennero varate varie leggi(alcune destinate a durare fino ai
nostri giorni). Rientravano tutte nella stessa logica e prospettiva, di costituire reti di protezione a
favore del lavoratori visti uti singuli , con riguardo a particolari condizioni di debolezza socio-
economica e giuridica. Esempi ne sono la legge Vigorelli del ’59 (sul recepimento in decreto dei
contratti collettivi, allo scopo di garantire minimi di trattamento economico e normativo a tutti i
lavoratori), la L230/1962 (sul contratto a termine), e la L604/1966 sui licenziamenti individuali.
La successiva stagione matura nelle intemperie della sequenza conflittuale 1968/1973, ormai entrata
nella storia con l’etichetta del suo climax, l’autunno caldo del ’69. Ed è in questo clima che vede la luce
uno dei più importanti interventi legislativi dell’intero periodo repubblicano; lo Statuto dei lavoratori
del 1970; un testo caratterizzato dall’intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Costituzione,
anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato, ma anche
tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore.
Per quanto rilevante tuttavia lo Statuto presenta un limite genetico; quello di essere stato costruito a
misura del lavoratore “tipico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo
indeterminato e ad orario pieno.
IL PASSAGGIO DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI ’80: DALL’EMERGENZA ALLA FLESSIBILITÀ
Successivamente al 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro, dapprima
ricollegabile alla recessione economica (il primo shock petrolifero danneggiò severamente l’economia
italiana, incidendo pesantemente sull’aumento dei prezzi di alcuni beni e quindi sull’inflazione) e poi
più stabilmente legata all’evoluzione del mercato del lavoro ed alla trasformazione del sistema
produttivo.
Decolla così nella seconda metà degli anni ’70 una c.d. legislazione dell’emergenza, tesa ad
accompagnare la ristrutturazione industriale con una mobilità dei lavoratori dai settori in
ridimensionamento a quelli in sviluppo, e a favorire l’entrata sul mercato del lavoro dei giovani per
via dei contratti flessibili, quali quelli di formazione e lavoro; nonché a contenere la dinamica della
scala mobile per decelerarne la ricaduta inflativa.
La scala mobile era un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione dei lavoratori
dipendenti, agganciato all’aumento del costo della vita; l’aumento del costo della vita era a sua volta
determinato sulla base della variazione del prezzo di alcuni beni di consumo (il paniere).
Lo scopo dell’introduzione della scala mobile (che all’inizio doveva essere solo un “rimedio
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temporaneo”, ma che venne poi difeso con le unghie e con i denti dai lavoratori) doveva essere quello
di mantenere inalterato il potere d’acquisto salariale (il potere d’acquisto del salario dei lavoratori in
presenza di oscillazioni del livello dei prezzi), nonostante l’inflazione.
A questo scopo dal 1946 fu prevista in Italia, sulla base della contrattazione collettiva, la presenza di
una quota integrativa del salario detta indennità di contingenza il cui importo, oltre a essere
proporzionato a fattori quali l'età o la qualifica del lavoratore, veniva periodicamente rivalutato in
base alle variazioni intervenute nei prezzi di alcuni beni e servizi ritenuti rappresentativi dei consumi
della famiglia tipo (p
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