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INTRODUZIONE

La fase precorporativo-liberista

Una prima fase (metà ‘800), caratterizzata da uno scarno intervento legislativo in materia di rapporto di

lavoro subordinato e dalla repressione penale dell’attività sindacale.

Il codice civile del 1865 riconduceva l’attività lavorativa entro lo schema della locazione di opere.

Mentre la locatio operis (lavoro autonomo) vi trova una certa disciplina, la locatio operarum (lavoro

subordinato) praticamente non era disciplinata (in conformità all’ideologia liberale, ispirata al

principio di libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari e le

condizioni di lavoro in generale, e non la legge).

In tale ambito dunque dominava l’autonomia privata, con un’unica grande eccezione; quell’articolo

1628, secondo il quale la locazione delle opere e dei servizi poteva avvenire solamente a tempo

determinato, direttamente o indirettamente (al compimento dell’opera); e che vietava esplicitamente

di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della

gleba, o, peggio, alla schiavitù.

E sempre in un’ottica liberista va letta la repressione penale dell’attività sindacale ad opera del codice

penale sardo del 1859, esteso dopo l’unità d’Italia a tutta la penisola ad eccezione della toscana.

La fase della legislazione sociale

La seconda fase (quella della c.d. legislazione sociale) si colloca a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del

900, ed è caratterizzata, sotto il profilo penale, dalla fine della repressione penale dell’attività sindacale, e

sotto il profilo civile, dalla promulgazione di alcune leggi in materia di lavoro volte a d disciplinare

alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro (la legislazione sociale).

Le spinte al cambiamento in questa fase sono determinate essenzialmente dall’aggravarsi della

questione sociale (conseguente alla rivoluzione industriale avviata nel 1760), che, a dire il vero, nel

nostro paese viene ad avere come protagonista il salariato dell’agricoltura (il bracciante) ancor prima

che quello dell’industria (l’operaio). Con l’aumentare del numero dei braccianti nascono le prime

incerte e precarie forme di autotutela, si diffondono e radicalizzano le lotte.

L’aggravarsi della questione sociale portò all’approvazione di norme volte ad affrontare due

autentiche piaghe sociali della prima industrializzazione; lo sfruttamento delle “mezze forze di lavoro”

(donne e fanciulli) ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali

sulle spalle dei soli lavoratori lesi.

Si trattava di una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile, per

proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro.

La legislazione sociale si può dunque definire come un sistema di norme (se non eccezionali, quanto

meno speciali), rivolte alla disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni ecomonico-

sociali ad esso afferenti; un insieme di leggi che si affiancarono alla codificazione civile del 1865 e che

si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune dei privati, come risposta

dell’ordinamento alla questione sociale, sorta per effetto del processo di industrializzazione.

Sempre in quest’ottica di maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori, visti quale categoria debole,

si può inquadrare la depenalizzazione dell’attività sindacale. Il codice Zanardelli del 1889 elimina il

reato di coalizione ed inaugura un periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, che sarà

destinato a durare fino al fascismo.

Come detto dunque, con la legislazione sociale, non si ha una disciplina organica del rapporto di

lavoro (ma solo di determinati aspetti dello stesso). Per trovare la prima legge che si faccia carico di

regolamentare organicamente il rapporto di lavoro individuale dobbiamo aspettare il d. lgs. 1919 n.

112 (sostituito poi dal R.d.l. 1924 n. 1825), il quale disciplina il contratto di impiego privato. Con questa

legge il legislatore fornisce agli impiegati privati uno status giuridico organico, tendenzialmente

comparabile a quello già introdotto per gli impiegati pubblici. 1

Nonostante sia limitata al solo lavoro impiegatizio, questa legge è considerata storica, non solo poiché

vi si ritrova una prima definizione di contratto di lavoro subordinato (sia pure solo impiegatizio e con

una formula di subordinazione all’antica), ma anche poiché contiene una disciplina anticipatoria

rispetto a quella codicistica del 1942, caratterizzata da quel connotato del tutto particolare della sua

inderogabilità unilaterale, cioè con la totale e assoluta preclusione di qualsiasi modifica in peius da

parte dell’autonomia collettiva ed individuale

E qui risalta in tutta la sua chiarezza la devianza del diritto del contratto\rapporto di lavoro rispetto al

diritto civile, nel cui ambito e contesto rimane sempre radicato: il principio fondamentale della parità

formale dei contraenti legittimati a trovare autonomamente e liberamente il punto di compromesso dei

loro interessi viene rimesso in discussione per tenere conto della disparità sostanziale fra datore di

lavoro e lavoratore.

Da qui il caratterizzarsi del diritto del lavoro come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un

minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella

conduzione del rapporto.

Il periodo corporativo

Questa fase (che coincide col ventennio fascista) va dal 1926 (quando viene inaugurato il ministero delle

corporazioni) alla fine del ventennio fascista (estate ’43) e si caratterizza per un irrigidimento dell’intera

struttura sindacale e per l’illiceità di qualsiasi forma di conflitto (sciopero o serrata).

Con la legge n. 563 del 1926 l’intero sistema sindacale viene ingabbiato. La legge riconosceva

formalmente la libertà sindacale; tuttavia un solo sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria

produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo, con attribuzione di personalità

giuridica di diritto pubblico (da qui la possibilità per lo Stato di esercitare in controllo penetrante sui

sindacati). E solo i sindacati così riconosciuti, avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti

della categoria, a prescindere dall’affiliazione; sicché i contratti collettivi da questi conclusi

assumevano efficacia per l’intera categoria (erga omnes), con effetti simili alle norme di legge.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del conflitto sociale, il legislatore penale intervenne in

modo incisivo, qualificando come reati sia lo sciopero che la serrata (codice Rocco del 1930).

Con il corporativismo dunque i sindacati vengono trasformati in organi burocratici, privi di spinta

conflittuale e di effettiva rappresentatività (giacché il sistema era basato sulla rappresentanza legale

della categoria e non sulla adesione volontaria)

La costituzione

Con la caduta del fascismo (1943), la conseguente fine del corporativismo e l’emanazione della

costituzione (1948) si apre una nuova fase storica dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni

industriali. La forte irregimentazione delle relazioni industriali, tipica del periodo corporativo viene

meno e la costituzione valorizza il lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti fra Stato e

società.

Si riafferma la libertà di organizzazione sindacale e tale libertà di attività sindacale viene ulteriormente

valorizzata dal riconoscimento del diritto di sciopero. Ed entrambi questi elementi (la libertà di

organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero) trovano un nuovo (ed ancor più forte rispetto al periodo

precorporativo) riconoscimento nella stessa costituzione.

Prendendo in considerazione le fonti del diritto che, nel tempo, si sono occupate del diritto del lavoro,

è possibile evidenziare come la rilevanza della materia sia cresciuta nelle varie fasi che ne hanno

caratterizzato l’evoluzione. La prima fase si caratterizza per un forte astensionismo legislativo;

durante la fase della legislazione sociale, il diritto del lavoro (rectius taluni aspetti del rapporto di

lavoro) diviene oggetto di una produzione normativa che si caratterizza per la sua eccezionalità

rispetto al diritto civile; con il codice civile del 1942 la disciplina del rapporto di lavoro perde il suo

carattere di eccezionalità e viene inclusa nella codificazione unificata del diritto privato del 1942.

infine con la costituzione, i principi fondamentali che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro

trovano una definitiva e più alta consacrazione nel testo costituzionale.

2

Sono molti i principi inerenti il diritto del lavoro che trovano formale consacrazione nella costituzione;

l’art. 1 assume a valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè

rappresentativo di ogni attività socialmente rilevante; l’art. 4,1 riconosce ad ogni cittadino il diritto al

lavoro.

Oltre a questi principi, di portata più generale, nella Parte prima del titolo 3° (dedicato ai rapporti

economici) ve ne sono altri, i quali si occupano in maniera ancor più incisiva del rapporto di lavoro e

del fenomeno sindacale.

L’art. 35 pone a carico della repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

L’art. 36 consacra il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente

al sostentamento suo e della famiglia, il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali

retribuite ed infine rinvia alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa.

L’art. 37 sanziona una disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori.

L’art. 39 sancisce 3 principi fondamentali;

La libertà (e quindi la pluralità) sindacale come fondamento delle relazioni industriali;

La registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per

acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria alla

quale il contratto si riferisce;

L’attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati

registrati, costituite in proporzione ai loro iscritti.

La valorizzazione dell’attività sindacale è poi rafforzata dal riconoscimento del diritto di sciopero (posto

in posizione privilegiata rispetto alla serrata) operato dall’art. 40

L’art. 46 prevede la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti

stabiliti dalla legge (si tratta di una norma indeterminata, giacché rinvia al futuro la rilevazione degli

elementi qualificativi della partecipazione).

Non è senza significato che dopo gli articoli dedicati al lavoro ne segua un altro, l’art. 41, il quale

afferma che la libertà di iniziativa economica non possa esercitarsi in contrasto con l’utilità sociale o in

modo da recare danno alla dignità umana.

Se ne è infatti dedotto che il testo costituzionale abbia prefigurato un diverso equilibrio fra i due

fattori della produzione, lavoro e capitale, più favorevole al lavoro di quanto potesse esserlo

precedentemente (per il suo essere mezzo di sostentamento insostituibile).

Da qui una rilettura degli artt. 2094 e ss. dello stesso cod. civ., che li reinterpreterà alla luce del nuovo

equilibrio stabilito dalla Carta. Se prima quel complesso di articoli, che costituiva il diritto del

rapporto individuale inscritto nel codice civile, era considerato più o meno alla pari con gli altri corpi

di articoli ricondotti al codice civile (tutti accomunati dal fatto di rappresentare la tripartizione

fondamentale del diritto dei privati), alla luce della costituzione, quegli articoli acquistano un rilievo

particolare, proprio in forza dell’essere quello del lavoro il rapporto interprivato di maggior peso

costituzionale. Va detto tuttavia che spostare il punto di equilibrio fra lavoro e capitale non equivale

ad escludere l’inevitabile carattere compromissorio del diritto del lavoro.

È il caso tuttavia di precisare sin d’ora che l’art. 39 Cost. non troverà mai una completa a precisa

attuazione (con particolare riferimento alla registrazione del sindacato, con conseguente attribuzione

di personalità giuridica di diritto pubblico). Il rifiuto di una legge applicativa dell’art. 39, farà sì che la

disciplina di riferimento dell’ordinamento sindacale diverrà il diritto privato (ed il sindacato assumerà

la natura di associazione non riconosciuta); ciò a sua volta farà sì che lo stesso contratto collettivo

verrà assoggettato alle norme del cod. civ. sul contratto in generale.

E la mancata attuazione del disposto costituzionale renderà determinante, nell’evoluzione del diritto

del lavoro, l’incidenza dei rapporti di forza tra gli attori delle relazioni industriali (organizzazioni

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sindacali, datori di lavoro e Stato). Rapporti di forza che muteranno consequenzialmente al mutare del

quadro di riferimento economico e sociale.

E proprio con riferimento al mutare del contesto storico, economico e sociale, ed al conseguente

mutare degli equilibri delle relazioni industriali (con particolare riferimento al diverso ruolo assunto

dallo Stato nei vari momenti storici) è possibile scandire ulteriormente la storia e l’evoluzione del

diritto del lavoro in altre “fasi”.

LA LEGISLAZIONE POST-COSTITUZIONALE.

DALLA NORMATIVA PATERNALISTA-INDIVIDUALISTA DEGLI ANNI ’50 E ’60 A QUELLA

GARANTISTA-PROMOZIONALE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

In un clima di inattuazione delle disposizioni costituzionali e di ripulitura del codice civile dalle

incrostazioni corporative, con una riutilizzazione a tutto campo delle categorie civilistiche, matura la

prima stagione post-costituzionale del diritto del lavoro, quella paternalista-individualista, che pare

meritare tale denominazione sia per il persistente astensionismo legislativo sul piano collettivo (con

riguardo agli artt. 39 e 40 Cost), sia per l’interventismo sul piano individuale fra la fine del decennio ’50

e l’inizio degli anni ’60.

Nell’arco di pochi anni, auspici i lavori di un’apposita Commissione parlamentare, che evidenziò

condizioni di autentico sfruttamento, vennero varate varie leggi(alcune destinate a durare fino ai

nostri giorni). Rientravano tutte nella stessa logica e prospettiva, di costituire reti di protezione a

favore del lavoratori visti uti singuli , con riguardo a particolari condizioni di debolezza socio-

economica e giuridica. Esempi ne sono la legge Vigorelli del ’59 (sul recepimento in decreto dei

contratti collettivi, allo scopo di garantire minimi di trattamento economico e normativo a tutti i

lavoratori), la L230/1962 (sul contratto a termine), e la L604/1966 sui licenziamenti individuali.

La successiva stagione matura nelle intemperie della sequenza conflittuale 1968/1973, ormai entrata

nella storia con l’etichetta del suo climax, l’autunno caldo del ’69. Ed è in questo clima che vede la luce

uno dei più importanti interventi legislativi dell’intero periodo repubblicano; lo Statuto dei lavoratori

del 1970; un testo caratterizzato dall’intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Costituzione,

anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato, ma anche

tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore.

Per quanto rilevante tuttavia lo Statuto presenta un limite genetico; quello di essere stato costruito a

misura del lavoratore “tipico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo

indeterminato e ad orario pieno.

IL PASSAGGIO DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI ’80: DALL’EMERGENZA ALLA FLESSIBILITÀ

Successivamente al 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro, dapprima

ricollegabile alla recessione economica (il primo shock petrolifero danneggiò severamente l’economia

italiana, incidendo pesantemente sull’aumento dei prezzi di alcuni beni e quindi sull’inflazione) e poi

più stabilmente legata all’evoluzione del mercato del lavoro ed alla trasformazione del sistema

produttivo.

Decolla così nella seconda metà degli anni ’70 una c.d. legislazione dell’emergenza, tesa ad

accompagnare la ristrutturazione industriale con una mobilità dei lavoratori dai settori in

ridimensionamento a quelli in sviluppo, e a favorire l’entrata sul mercato del lavoro dei giovani per

via dei contratti flessibili, quali quelli di formazione e lavoro; nonché a contenere la dinamica della

scala mobile per decelerarne la ricaduta inflativa.

La scala mobile era un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione dei lavoratori

dipendenti, agganciato all’aumento del costo della vita; l’aumento del costo della vita era a sua volta

determinato sulla base della variazione del prezzo di alcuni beni di consumo (il paniere).

Lo scopo dell’introduzione della scala mobile (che all’inizio doveva essere solo un “rimedio

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temporaneo”, ma che venne poi difeso con le unghie e con i denti dai lavoratori) doveva essere quello

di mantenere inalterato il potere d’acquisto salariale (il potere d’acquisto del salario dei lavoratori in

presenza di oscillazioni del livello dei prezzi), nonostante l’inflazione.

A questo scopo dal 1946 fu prevista in Italia, sulla base della contrattazione collettiva, la presenza di

una quota integrativa del salario detta indennità di contingenza il cui importo, oltre a essere

proporzionato a fattori quali l'età o la qualifica del lavoratore, veniva periodicamente rivalutato in

base alle variazioni intervenute nei prezzi di alcuni beni e servizi ritenuti rappresentativi dei consumi

della famiglia tipo (p

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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