Diritto del lavoro – Prof. Zoli – Secondo semestre
Diritto del lavoro - Rapporto del lavoro subordinato
Tradizionalmente fino a pochi anni fa, con la riforma Renzi, il diritto del lavoro costituito da una serie di norme di tutela del lavoratore, si applicava esclusivamente al contratto di lavoro subordinato. Al contratto di lavoro autonomo non si applicavano le norme di tutela del lavoratore. Questa bipartizione ha incominciato a conoscere una differenza dagli anni ’70 relativamente ai COCOCO, cioè lavoro parasubordinato: soprattutto negli ultimi anni c’è stata una tendenza espansiva delle tutele proprie del lavoro subordinato anche nell’ambito del lavoro autonomo e in particolare a determinati tipi di COCOCO, cioè a quei co.co.co. che sono caratterizzati da etero organizzazione.
Una prima soluzione è stata introdotta dal Jobs Act nel 2015, che è stata utilizzata in giurisprudenza per la prima volta con riguardo ai riders. Poi nel 2017 c’è stato l’intervento del legislatore per i lavoratori che lavorano su piattaforma. Quindi quel principio originale per cui ci fosse o meno la tutela in base al fatto che il contratto fosse autonomo o subordinato, oggi va analizzato diversamente: si applicano ai rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti di COCOCO caratterizzati da etero organizzazione; quindi, c’è un’estensione del diritto dell’intero diritto del lavoro all’ambito tutt’altro che circoscritto dei lavori che non sono subordinati.
Il lavoro è tutelato dalla Costituzione, tutti i rapporti di lavoro subordinati e autonomi sono sorretti dal principio di correspettività (lavoro e controprestazione, compenso, corrispettivo). Scambio tra lavoro e corrispettivo finalità economico/sociale del contratto di lavoro.
La prestazione gratuita è configurabile nel nostro ordinamento?
Sì, ma a condizione che entrino in rilievo valori di rango costituzionale paritario o superiore rispetto alla tutela del lavoro. Quindi, quando emergano finalità che vanno al di là dello scambio con corrispettivo: finalità solidaristica (operare per fini di solidarietà nei confronti di altri). Questo se nei fatti il rapporto posto in essere è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
- Il volontariato è ammissibile, ma in ogni caso il fine di solidarietà deve essere evidente.
La regola prevede però i contratti a titolo oneroso: lavoro autonomo e subordinato.
Il legislatore italiano e la distinzione tra autonomia e subordinazione
Per la prima volta il legislatore italiano affronta il problema della distinzione tra autonomia e subordinazione con il codice del 1942, inizialmente si faceva riferimento solo a giurisprudenza e dottrina. Addirittura, si faceva distinzione locatio operis locatio operarum: tra e la prima alludeva al lavoro autonomo e la seconda invece al lavoro subordinato. Questo perché si riteneva che il contratto di lavoro autonomo avesse ad oggetto una singola opera come risultato dell’attività. Nell’altro caso si fa riferimento invece all’attività del lavoratore, come un’obbligazione di mezzi come oggetto del contratto.
Per confutare questa ricostruzione: esempio del libero professionista, l’oggetto del contratto non è il risultato (l’avvocato non garantisce l’esito della vincita della causa, ma fa di tutto per). Anche il lavoratore subordinato comunque garantisce qualche risultato, che viene conseguito anche grazie all’opera degli altri lavoratori. Allora Ludovico Barassi ricostruisce l’elemento caratterizzante etero direzione del lavoro subordinato nella cioè il lavoratore è subordinato quando è diretto da un altro soggetto.
Mentre il lavoratore autonomo non è diretto dal cliente, questo darà delle indicazioni, ma il professionista si muoverà con autonomia.
Articoli del codice civile
Art. 2094 c.c.: “prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” concetto di etero direzione come concetto chiave di questo articolo.
Art. 2222 c.c.: contratto d’opera, sinonimo di contratto di lavoro autonomo. In termini qualificatori questo articolo non ci dà aiuti: rinvia all’articolo precedente. Quando non è un rapporto di lavoro autonomo è subordinato. Bisogna dunque tenere conto della definizione data dall’art. 2094 in generale, a meno che non si tratti di lavoro a domicilio e lavoro sportivo professionistico; per questi vi sono delle definizioni di rapporto di lavoro speciali.
Contenzioso e poteri del datore di lavoro
Il contenzioso solitamente davanti al giudice del lavoro riguarda la qualificazione del contratto, in relazione al fatto che sia autonomo o subordinato.
Poteri del datore di lavoro: direttivo, di controllo e disciplinare.
- Quando vengono esercitati questi poteri il lavoratore è subordinato, nel caso contrario, lavoratore autonomo. Però in concreto è più complicato: anche rispetto al lavoro autonomo vengono date delle indicazioni e c’è una specie di controllo, ma fino a che punto? Fino a che punto le direttive sono indicazioni che hanno ad oggetto il risultato atteso e quando invece sono riferite allo svolgimento della prestazione, tipiche del lavoro subordinato?
- Esempio: controllo sullo stato di avanzamento dei lavori;
Ma ci sono sempre più situazioni borderline. A fine anni ’60 una parte della dottrina aveva provato ad allargare il concetto di subordinazione fino a ricomprendere tutti quei rapporti in cui il lavoratore viene a trovarsi in una situazione di debolezza socioeconomica rispetto al proprio committente: quando il lavoratore opera in regime di mono committenza, cioè solo il committente impone le condizioni di lavoro, cioè il corrispettivo e il risultato atteso. Questo tentativo è però naufragato davanti all’intervento del legislatore del 1973 di riforma del processo del lavoro con la legge del 533 del 1973 previde che il giudice del lavoro (allora il pretore, oggi tribunale monocratico) fosse “competente a decidere le controversie in relazione al rapporto di lavoro subordinato e COCOCO a carattere prevalentemente personale” modificato poi nel 2017. Il legislatore del ’73 individua al di fuori della subordinazione una tipologia di contratti in cui c’è subordinazione socioeconomica. Il COCOCO non è un lavoratore subordinato, altrimenti non sarebbe stato specificato nelle righe precedenti: dunque vi è la conferma che i COCOCO sono, da un punto di vista socioeconomico, deboli rispetto al committente.
La giurisprudenza con molto realismo ha finito per elaborare una serie di indici o spie sintomatici dell’autonomia o subordinazione; questi sono sostanzialmente elementi probatori e di supporto per far pendere la bilancia della decisione del giudice verso uno dei due versanti autonomo/subordinato:
- Proprietà degli strumenti di lavoro
- Rischio dell’attività: chi rischia se l’attività non va a buon fine
- Modalità di determinazione del corrispettivo
- Esistenza o meno di un orario di lavoro
- Continuità delle prestazioni
- Giustificazione delle assenze
- Esistenza di “ferie”
- Esclusività della prestazione resa, cioè il fatto che lavori in modo esclusivo per uno o più soggetti
Il nomen iuris, cioè la definizione che le parti hanno dato di quel contratto (anche se conta poco e niente, altrimenti sarebbe semplice qualificare un contratto in un modo per evitare le tutele) dell’indisponibilità in relazione alla qualificazione del rapporto.
Non si parla più di metodo sussuntivo che prevede una coincidenza tra art. 2094 e la fattispecie concreta; la giurisprudenza ha optato per il metodo: rapporti di lavoro subordinato dai quali emerge l’etero...
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