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Rapporti tra condizione di procedibilità e art. 24 costituzione

Fino al 1960 era in vigore l’art. 98 del c.p.c., rubricato “Cauzione per le spese”. Questa norma prevedeva che “Il convenuto, su istanza del giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue”.

Il contrasto con l'art. 24 della costituzione

L’istituto della Cautio pro expensis fa riflettere su più punti:

  • Vi è un forte contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto questo afferma il principio sulla scorta del quale tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
  • Non è prevista una seria tutela dei non abbienti, che non possono lasciare la cauzione.

Il contrasto con l’art. 24 della Costituzione sta nel fatto che l’istituto della Cautio pro expensis ponga un forte limite al diritto d’azione. Come può una persona che non può permetterselo, depositare un gruzzoletto di denaro prima che inizi la causa? Questo istituto sembra precludere il diritto d’azione, garantito dall’art. 24 della Costituzione, se non si dispone della possibilità di depositare questa cauzione di cui all’art. 98 c.p.c.

Il contrasto con l'art. 3 della costituzione

Un altro evidente problema messo in luce da questo istituto della Cautio pro expensis è l’evidente contrasto con l’art. 3 della Costituzione. L’art. 98 c.p.c. si pone in contrasto con il principio di uguaglianza: il fatto che prima di iniziare una causa bisogna depositare la cauzione per le spese, che andrà all’altra parte in caso di soccombenza, non sembra sbagliato. Questo a patto però che esista una seria tutela per i non abbienti, che purtroppo, nel nostro ordinamento, sembra non esserci. L’ordinamento avrebbe dovuto prevedere una struttura che permette ai non abbienti di essere tutelati. L’art. 98 c.p.c. non sembra far riferimento all’attore ammesso al gratuito patrocinio, ma solo a quello non ammesso.

Il problema per l'attore non ammesso al gratuito patrocinio

Il problema, in questo caso, sorge nei confronti dell’attore non ammesso al gratuito patrocinio, il cui reddito però sia appena superiore a quello richiesto per essere ammesso (limite euro 11.528,41). In questo caso, se si tratta di un attore dall’ipotetico reddito di euro 20.000 l’anno (ad esempio) che ha a suo carico moglie e figli, questo non può comunque permettersi di pagare una cauzione per le spese prima che inizi il processo.

Questo è uno dei tipici casi...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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