Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Rapporti tra condizione di procedibilità e art. 24 Costituzione Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Rapporti tra condizione di procedibilità e art. 24 costituzione.

Fino al 1960 era in vigore l’ art. 98 del c.p.c., rubricato “Cauzione per le spese”. Questa

giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del

norma prevedeva che “Il

convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio

presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale

condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue”.

L’ istituto della Cautio pro expensis fa riflettere su più punti:

1. Vi è un forte contrasto con l’ art. 24 della Costituzione, in quanto questo afferma il

principio sulla scorta del quale tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti

e interessi legittimi.

2. Non è prevista una seria tutela dei non abbienti, che non possono lasciare la cauzione.

Il contrasto con l’ art. 24 della Costituzione sta nel fatto che l’ istituto della Cautio pro

expensis ponga un forte limite al diritto d’ azione. Come può una persona che non può

permetterselo, depositare un gruzzoletto di denaro prima che inizi la causa? Questo

istituto sembra precludere il diritto d’ azione, garantito dall’ art. 24 della Costituzione, se

non si dispone della possibilità di depositare questa cauzione di cui all’ art. 98 c.p.c.

Un altro evidente problema messo in luce da questo istituto della Cautio pro expensis è l’

evidente contrasto con l’ art. 3 della Costituzione. L’ art. 98 c.p.c. si pone in contrasto con

il principio di uguaglianza: il fatto che prima di iniziare una causa bisogna depositare la

cauzione per le spese, che andrà all’ altra parte in caso di soccombenza, non sembra

sbagliato. Questo a patto però che esista una seria tutela per i non abbienti, che

purtroppo, nel nostro ordinamento, sembra non esserci. L’ ordinamento avrebbe dovuto

prevedere una struttura che permette ai non abbienti di essere tutelati. L’ art 98 c.p.c. non

sembra far riferimento all’ attore ammesso al gratuito patrocinio, ma solo a quello non

ammesso.

Il problema, in questo caso, sorge nei confronti dell’ attore non ammesso al gratuito

patrocinio, il cui reddito però sia appena superiore a quello richiesto per essere ammesso

(limite euro 11.528,41). In questo caso se si tratta di un attore dall’ ipotetico reddito di euro

20.000 l’ anno (ad esempio) che ha a suo carico moglie e figli, questo non può comunque

permettersi di pagare una cauzione per le spese prima che inizi il processo.

Questo è uno dei tipici casi in cui manca la seria tutela per i non abbienti, perché

teoricamente, secondo l’ art. 98 c.p.c., l’ attore in questione risulta non ammesso al

gratuito patrocinio e dunque deve pagare la cauzione, mentre praticamente non può

permettersi di pagarla, in quanto il suo reddito, nonostante superiore a quello richiesto

dalla normativa, è comunque insufficiente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Verdefoglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell' arbitrato e della mediazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Della Vedova Paolo.