LE OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIE
CESSIONE D’AZIENDA
Aspetti civilistici
Il concetto di azienda
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tale definizione si differenzia da quella
della dottrina economico-aziendale secondo cui l’azienda è un sistema di forze
economiche (energie personali, mezzi patrimoniali, ecc) operanti per il
raggiungimento di determinati fini. Il codice civile, infatti, pone in rilievo solo il
patrimonio ed inoltre riferendosi al solo imprenditore, si riferisce alle sole aziende di
produzione, escludendo quelle di erogazione o consumo.
Tuttavia, cosi come le cessioni di singoli beni o di una pluralità di beni INIDONEI a
consentire l’avvio o la continuazione di un’attività economica organizzata non
costituisce cessione d’azienda, per contro non è necessario che venga ceduto
l’intero complesso di beni utilizzati dall’imprenditore. E’ infatti possibile che (attività
esercitata in diversi settori merceologici, sedi o fasi produttive) la cessione anche di
una sola parte dell’intero complesso sia suscettibile di autonoma attività economica
e costituisca perciò un’azienda. In tal caso si parla di cessione di un ramo di azienda.
Non è comunque necessario che la cessione comporti il trasferimento di tutti i beni
dell’azienda o del ramo aziendale, potendo escludersene alcuni (se non
compromette funzionalità e unitarietà economica dell’organizzazione). Non è inoltre
necessario che sia funzionante (è azienda un insieme di beni idoneo all’esercizio di
attività economica anche se l’attività non è iniziata)
Il contratto di cessione d’azienda
Art 2556 cc, per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere
provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni o per la particolare natura del contratto.
La forma scritta richiesta è quindi necessaria ai soli fini della prova (ad probationem)
dell’avvenuta transazione, non anche ai fini della validità della cessione (ad
substantiam). È inoltre previsto che detti contratti, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle
imprese nel termine di 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante.
Non è necessario che in sede di contratto di cessione dell’azienda i beni che la
compongono vengano esattamente individuati, essi sono individuabili mediante la
loro inerenza all’organizzazione dell’imprenditore al fine di esercitare la propria
attività economica. Al contrario per escludere beni aziendali dal trasferimento
occorre una espressa previsione ed una esatta identificazione. Nella prassi appare
necessario identificare i beni anche mediante inventari.
Per le sopravvenienze il cedente in genere rilascia una garanzia fideiussoria per un
periodo di tempo predeterminato.
Il divieto di concorrenza
Secondo l’art 2557, chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal
trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa (DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA’ )
che per oggetto, ubicazione o altre ragioni, sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta. Lo scopo della norma è quello di consentire il trasferimento, con
il patrimonio aziendale, anche dell’avviamento, il quale non rappresenta un bene
aziendale ma una qualità del complesso, individuata nella clientela (agevolare il
passaggio della clientela al cessionario).
Il divieto di concorrenza è suscettibile di estensioni convenzionali e dunque il patto
di astenersi dalla concorrenza in limiti piu ampi è valido purche non impedisca ogni
attività professionale all’alienante (o anche in limiti più ristretti).
Limiti all’estensione: 1)Il divieto di concorrenza non può impedire al cedente di
svolgere qualsiasi attività economica, ma solo attività concretamente capaci di
arrecare limitazione alla capacità di reddito dell’azienda ceduta; 2) Non può
eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento
Successione nei contratti
Secondo l’art 2558, se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda
subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
(locazione, leasing) stessa che non abbiano carattere personale. La norma deve
ritenersi estendibile anche ai contratti per l’esercizio dell’impresa (contr. Con
fornitori, clienti, lavoratori, ecc ). Il subentro automatico è un ulteriore elemento
(oltre al divieto di concorrenza) che consente di trasferire, oltre al patrimonio, anche
la funzionalità economica dell’azienda e quindi il suo valore di avviamento. Tale
aspetto è talmente importante che l’art 2558 deroga alla norma generale sulla
successione dei contratti (art 1406) che ne condiziona la cessione al consenso del
contraente ceduto.
Il predetto automatismo è derogabile in 3 circostanze: patto contrario (limite
indispensabilità) fra cedente e cessionario; natura assolutamente personale del
contratto; recesso del terzo contraente per giusta causa (entro 3 mesi, salva la
responsabilità dell’alienante).
Successione nei contratti di lavoro
In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua (subentro
automatico e non derogabile nei contratti di lavoro) con il cessionario e il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano e non è ammesso patto contrario tra cedente
e cessionario. È inoltre riconosciuto al dipendente il diritto di mantenere l’identica
posizione contrattuale assunta con il cedente. Per le aziende con piu di 15
dipendenti è previsto l’obbligo di comunicare per iscritto alle rappresentanze
sindacali (con preavviso di almeno 25 giorni) l’intenzione di trasferire l’azienda.
Successione nei contratti di locazione
Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore (subentro automatico senza il consenso del locatore),
purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (può agire contro il cedente, in
caso di inadempimento, se non lo ha liberato)
Trasferimento dei crediti
La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione (deroga alla disciplina generale sulla cessione dei
crediti) , ha effetto, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione del trasferimento
nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona
fede all’alienante. Il trasferimento dei crediti all’acquirente costituisce un effetto
automatico, ma non necessario, della cessione d’azienda. Automatico perché per il
loro passaggio non è richiesta una pattuizione (anzi serve una previsione
contrattuale esplicita, se si vuole escluderlo). Non necessario, poiché anche la loro
totale esclusione dal trasferimento non inficia la qualificazione di azienda del
complesso di beni oggetto di trasferimento.
Il trasferimento dei debiti
Anche il trasferimento dei debiti è una conseguenza automatica (con limitazioni) ma
non necessaria, della cessione d’azienda. In tal caso, però, al fine di tutelare il terzo
creditore, è previsto che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio
dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito. Anche se i debiti sono stati ceduti, l’alienante rimane dunque
solidalmente responsabile, con l’acquirente per il loro pagamento (salvo consenso
creditori).
Inoltre, nel caso in cui i debiti NON siano stati TRASFERITI è prevista una
responsabilità solidale dell’acquirente se essi risultano dai libri contabili obbligatori
(se riportati nelle scritture contabili). Tale disposizione quindi determina
l’automatico trasferimento dei debiti in capo all’acquirente sia che se li accolli (con
riduzione del prezzo), sia che gli stessi restino in capo al cedente (intero prezzo). In
quest’ultimo caso, tuttavia, qualora sia chiamato a pagarli, avrà diritto di rivalsa nei
confronti del cedente. Non sono ammesse deroghe ed eventuali contrarie
pattuizioni non incidono sul diritto del terzo richiedere comunque il pagamento
all’acquirente.
Per tutelare il cessionario, tale automatismo è limitato ai soli crediti risultanti dalle
scritture contabili, ossia quelli suscettibili di agevole accertamento anche da parte
dell’acquirente. I debiti che, colposamente o dolosamente, non risultano dalle
scritture contabili non sono assistiti dalla garanzia e di essi risponde solo il cedente.
Per i debiti verso i dipendenti, anteriori al trasferimento, l’alienante resta
solidalmente responsabile con l’acquirente, salvo consenso del lavoratore;
per i debiti verso l’erario, l’acquirente è responsabile solidalmente entro il valore
dell’azienda sia per le violazioni accertate che per quelle non accertate ma
commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti (salvo intento fraudolento).
Aspetti contabili
Rilevazioni contabili per il cedente (chiusura del bilancio di periodo; scritture di
trasferimento; rilevazione della componente reddituale straordinaria)
Le scritture contabili da comporre in occasione di una cessione d’azienda consistono
nella rilevazione del trasferimento patrimoniale dal cedente al cessionario e del
relativo corrispettivo. Propedeutica a tale rilevazione è la determinazione dell’esatta
configurazione del capitale oggetto di cessione alla quale si arriva attraverso
scritture di assestamento e rettifica relative a tutti gli elementi patrimoniali che lo
compongono. Mediante tali operazioni si determina anche la ripartizione fra
alienante e acquirente di oneri e proventi comuni, necessaria per quantificare
correttamente i rispettivi redditi.Il cedente dovrà quindi rilevare: gli ammortamenti,
la quota di TFR, i ratei e i risconti attivi e passivi, l’ammontare di giacenze di
magazzino, ecc. Relativamente alla rilevazione delle rimanenze, viene rilevato fra le
attività il valore contabile del componente patrimoniale da trasferire; e fra i conti
reddituali lo storno del costo relativo delle merci in giacenza. L’eventuale plusvalore
emergente dalla cessione di questi beni, infatti, poiché non è realizzato nell’ambito
di normali operazioni commerciali, ma cumulativamente, nell’ambito della cessione
d’azienda, deve concorrere all’unitaria plusvalenza o minusvalenza della cessione
d’azienda. Attraverso queste scritture di assestamento si perviene a determinare la
situazione patrimoniale dell’azienda alla data di trasferimento ed a rilevare tutti gli
elementi necessari alla determinazione del reddito da essa prodotto. Ottenuta
l’esatta consistenza del ramo aziendale occorre rilevare il suo trasferimento
mediante l’addebito dei conti accesi alle passività e l’accredito dei conti accesi alle
attività. Le rilevazioni avverranno a valori contabili in modo da stornare i conti
accessi agli elementi patrimoniali trasferiti, pervenendo cosi alla determinazione del
PN contabile oggetto di trasferimento.
Al patrimonio netto a valori contabili si contrappone il valore ad esso attribuito in
sede negoziale ossia il prezzo che rappresenta il corrispettivo della cessione. Nel
caso di valore di cessione superiore a quello del PN contabile si avrà una plusvalenza
che concorrerà a formazione il reddito di esercizio; nel caso opposto si avrà una
minusvalenza che rappresenta anch’essa un componente straordinario del reddito
di esercizio. Tali componenti dovranno confluire nella classe E del CE nella voce
“proventi e oneri e straordinari”.
Poiché oggetto della negoziazione è il complesso nella sua unitarietà, l’eventuale
plusvalenza o minusvalenza ha anche essa carattere unitario. Anche in caso di
prezzo frazionato per valore di ciascun elemento patrimoniale manterrebbe la sua
natura di valore unico. Esso trova il suo fondamento nella coordinazione economica
in atto e quindi anche in tale circostanza l’eventuale plus o minusvalenza non
sarebbe suscettibile di essere ripartita fra i diversi elementi patrimoniali. Allo stesso
modo, proprio in virtu del carattere unitario della negoziazione e della sua
straordinarietà per l’economia dell’impresa, anche l’eventuale maggior valore
attribuito alle rimanenze rispetto al valore di inventario non rappresenterebbe un
autonomo ricavo ma concorrerebbe a formare la complessiva plusvalenza da
cessione.
Rilevazioni contabili per il cessionario (iscrizione degli elementi trasferiti e
dell’avviamento; badwill)
Il cessionario dovrà rilevare le attività e le passività costituenti il ramo d’azienda
acquistato ai loro valori correnti. Per poter rappresentare correttamente la propria
situazione patrimoniale e rilevare i propri redditi futuri secondo le regole dettate per
la redazione del bilancio, il cessionario deve ripartire l’eventuale valore unico (se in
sede negoziale non vi è stata ripartizione) nei suoi elementi componenti. Per farlo
dovrà utilizzare eventuali documenti o informazioni emerse in sede negoziale o
avvalersi di esperti in grado di attribuire un valore ai diversi elementi patrimoniali
acquisiti.
Avviamento e disavviamento
Il cessionario oltre all’ iscrizione degli elementi trasferiti procederà anche
all’iscrizione dell’avviamento. Potrebbe anche darsi però che la quantificazione del
valore attribuibile all’azienda porti alla determinazione di un valore di avviamento
negativo (o badwill). Mentre l’avviamento rappresenta l’attualizzazione dei futuri
risultati positivi attesi dall’azienda, il badwill rappresenta al contrario il valore
attuale delle perdite che il cessionario subirà in futuro, prima di portare il complesso
aziendale acquisito a condizioni di normale redditività. In tal caso il cessionario
corrisponderà al cedente un prezzo inferiore alla somma algebrica dei valori correnti
delle attività e passività e il differenziale sarà contabilizzato sotto la voce “badwill
azienda acquisita”, o simili, tra i fondi per rischi ed oneri futuri nel passivo di SP. Esso
verrà utilizzato negli esercizi successivi, in cui la minore redditività attesa avrà luogo.
Il fondo quindi traslerà gradualmente a conto economico mediante imputazione di
componenti positivi di reddito, ad integrazione dell’insufficiente redditività stimata.
Tale procedura deve essere effettuata sulla base di un piano sistematico che, una
volta individuate cause e entità periodica dell’insufficiente redditività, proceda
all’imputazione del badwill a CE ripartendolo negli esercizi successivi del fondo. In
caso di recupero più rapido della perdita, il residuo fondo dovrà essere stornato a
fronte della rilevazione di una sopravvenienza attiva.
Per quanto riguarda il trattamento tributario del badwill è previsto che esso segua il
suo utilizzo contabile, attraendolo quindi a tassazione per la quota imputata
periodicamente a CE. Aspetti fiscali
Le imposte dirette
Plusvalenza da cessione
La cessione d’azienda determina in capo al cedente il conseguimento di un provento
o di un onere di carattere straordinario qualificabile come plusvalenza o
minusvalenza. Anche ai fini tributari l’azienda è considerata come un bene unico,
cosicché la relativa plus o minusvalenza è anch’essa unitaria e si ottiene dalla
differenza fra la somma dei valori fiscalmente rilevanti dei singoli elementi
patrimoniali oggetto di cessione (valore fiscale azienda) ed il corrispettivo
complessivamente conseguito.
La tassazione ordinaria
La modalità ordinaria di tassazione della plusvalenza da cessione prevede che la
stessa concorra a formare il reddito di esercizio nel corso del quale è stata realizzata.
La tassazione rateale
In alternativa, è ammessa la possibilità di far concorrere la plusvalenza alla
formazione del reddito d’impresa, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente potrà dunque scegliere di
rateizzare la plusvalenza senza farla gravare in un unico esercizio, ottenendo
benefici fiscali quali: la diluizione del carico fiscale in un periodo più ampio, la
compensazione della quota con eventuali perdite previste per gli esercizi futuri, ecc.
Il numero di periodi d’importa di rateazione, con il limite massimo di 5, rappresenta
una scelta discrezionale dell’imprenditore; l’unico vincolo è che le quote di riparto
della plusvalenza devono essere costanti.
La scelta inoltre deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio di
realizzo ed è irrevocabile.
Condizioni: affinché l’operazione sia ammessa è posta la condizione che i beni, dalla
cui cessione origina la plusvalenza, siano posseduti da almeno 3 anni; altra
condizione è la prosecuzione dell’attività d’impresa, infatti, in caso di cessione da
parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda, esso cessa l’attività
d’impresa e di conseguenza non si avrebbe più reddito d’impresa in cui collocare le
residue quote di imponibile rateizzate.
La rateazione non è inoltre ammessa nel caso in cui l’imprenditore individuale opti
per la tassazione separata della plu
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Ragioneria professionale: Business Combination (le operazioni di aggregazione aziendale)
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