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LE OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIE

CESSIONE D’AZIENDA

Aspetti civilistici

Il concetto di azienda

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tale definizione si differenzia da quella

della dottrina economico-aziendale secondo cui l’azienda è un sistema di forze

economiche (energie personali, mezzi patrimoniali, ecc) operanti per il

raggiungimento di determinati fini. Il codice civile, infatti, pone in rilievo solo il

patrimonio ed inoltre riferendosi al solo imprenditore, si riferisce alle sole aziende di

produzione, escludendo quelle di erogazione o consumo.

Tuttavia, cosi come le cessioni di singoli beni o di una pluralità di beni INIDONEI a

consentire l’avvio o la continuazione di un’attività economica organizzata non

costituisce cessione d’azienda, per contro non è necessario che venga ceduto

l’intero complesso di beni utilizzati dall’imprenditore. E’ infatti possibile che (attività

esercitata in diversi settori merceologici, sedi o fasi produttive) la cessione anche di

una sola parte dell’intero complesso sia suscettibile di autonoma attività economica

e costituisca perciò un’azienda. In tal caso si parla di cessione di un ramo di azienda.

Non è comunque necessario che la cessione comporti il trasferimento di tutti i beni

dell’azienda o del ramo aziendale, potendo escludersene alcuni (se non

compromette funzionalità e unitarietà economica dell’organizzazione). Non è inoltre

necessario che sia funzionante (è azienda un insieme di beni idoneo all’esercizio di

attività economica anche se l’attività non è iniziata)

Il contratto di cessione d’azienda

Art 2556 cc, per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per

oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere

provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il

trasferimento dei singoli beni o per la particolare natura del contratto.

La forma scritta richiesta è quindi necessaria ai soli fini della prova (ad probationem)

dell’avvenuta transazione, non anche ai fini della validità della cessione (ad

substantiam). È inoltre previsto che detti contratti, in forma pubblica o per scrittura

privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle

imprese nel termine di 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante.

Non è necessario che in sede di contratto di cessione dell’azienda i beni che la

compongono vengano esattamente individuati, essi sono individuabili mediante la

loro inerenza all’organizzazione dell’imprenditore al fine di esercitare la propria

attività economica. Al contrario per escludere beni aziendali dal trasferimento

occorre una espressa previsione ed una esatta identificazione. Nella prassi appare

necessario identificare i beni anche mediante inventari.

Per le sopravvenienze il cedente in genere rilascia una garanzia fideiussoria per un

periodo di tempo predeterminato.

Il divieto di concorrenza

Secondo l’art 2557, chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal

trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa (DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA’ )

che per oggetto, ubicazione o altre ragioni, sia idonea a sviare la clientela

dell’azienda ceduta. Lo scopo della norma è quello di consentire il trasferimento, con

il patrimonio aziendale, anche dell’avviamento, il quale non rappresenta un bene

aziendale ma una qualità del complesso, individuata nella clientela (agevolare il

passaggio della clientela al cessionario).

Il divieto di concorrenza è suscettibile di estensioni convenzionali e dunque il patto

di astenersi dalla concorrenza in limiti piu ampi è valido purche non impedisca ogni

attività professionale all’alienante (o anche in limiti più ristretti).

Limiti all’estensione: 1)Il divieto di concorrenza non può impedire al cedente di

svolgere qualsiasi attività economica, ma solo attività concretamente capaci di

arrecare limitazione alla capacità di reddito dell’azienda ceduta; 2) Non può

eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento

Successione nei contratti

Secondo l’art 2558, se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda

subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda

(locazione, leasing) stessa che non abbiano carattere personale. La norma deve

ritenersi estendibile anche ai contratti per l’esercizio dell’impresa (contr. Con

fornitori, clienti, lavoratori, ecc ). Il subentro automatico è un ulteriore elemento

(oltre al divieto di concorrenza) che consente di trasferire, oltre al patrimonio, anche

la funzionalità economica dell’azienda e quindi il suo valore di avviamento. Tale

aspetto è talmente importante che l’art 2558 deroga alla norma generale sulla

successione dei contratti (art 1406) che ne condiziona la cessione al consenso del

contraente ceduto.

Il predetto automatismo è derogabile in 3 circostanze: patto contrario (limite

indispensabilità) fra cedente e cessionario; natura assolutamente personale del

contratto; recesso del terzo contraente per giusta causa (entro 3 mesi, salva la

responsabilità dell’alienante).

Successione nei contratti di lavoro

In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua (subentro

automatico e non derogabile nei contratti di lavoro) con il cessionario e il lavoratore

conserva tutti i diritti che ne derivano e non è ammesso patto contrario tra cedente

e cessionario. È inoltre riconosciuto al dipendente il diritto di mantenere l’identica

posizione contrattuale assunta con il cedente. Per le aziende con piu di 15

dipendenti è previsto l’obbligo di comunicare per iscritto alle rappresentanze

sindacali (con preavviso di almeno 25 giorni) l’intenzione di trasferire l’azienda.

Successione nei contratti di locazione

Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche

senza il consenso del locatore (subentro automatico senza il consenso del locatore),

purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (può agire contro il cedente, in

caso di inadempimento, se non lo ha liberato)

Trasferimento dei crediti

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al

debitore o di sua accettazione (deroga alla disciplina generale sulla cessione dei

crediti) , ha effetto, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione del trasferimento

nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona

fede all’alienante. Il trasferimento dei crediti all’acquirente costituisce un effetto

automatico, ma non necessario, della cessione d’azienda. Automatico perché per il

loro passaggio non è richiesta una pattuizione (anzi serve una previsione

contrattuale esplicita, se si vuole escluderlo). Non necessario, poiché anche la loro

totale esclusione dal trasferimento non inficia la qualificazione di azienda del

complesso di beni oggetto di trasferimento.

Il trasferimento dei debiti

Anche il trasferimento dei debiti è una conseguenza automatica (con limitazioni) ma

non necessaria, della cessione d’azienda. In tal caso, però, al fine di tutelare il terzo

creditore, è previsto che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio

dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno

consentito. Anche se i debiti sono stati ceduti, l’alienante rimane dunque

solidalmente responsabile, con l’acquirente per il loro pagamento (salvo consenso

creditori).

Inoltre, nel caso in cui i debiti NON siano stati TRASFERITI è prevista una

responsabilità solidale dell’acquirente se essi risultano dai libri contabili obbligatori

(se riportati nelle scritture contabili). Tale disposizione quindi determina

l’automatico trasferimento dei debiti in capo all’acquirente sia che se li accolli (con

riduzione del prezzo), sia che gli stessi restino in capo al cedente (intero prezzo). In

quest’ultimo caso, tuttavia, qualora sia chiamato a pagarli, avrà diritto di rivalsa nei

confronti del cedente. Non sono ammesse deroghe ed eventuali contrarie

pattuizioni non incidono sul diritto del terzo richiedere comunque il pagamento

all’acquirente.

Per tutelare il cessionario, tale automatismo è limitato ai soli crediti risultanti dalle

scritture contabili, ossia quelli suscettibili di agevole accertamento anche da parte

dell’acquirente. I debiti che, colposamente o dolosamente, non risultano dalle

scritture contabili non sono assistiti dalla garanzia e di essi risponde solo il cedente.

Per i debiti verso i dipendenti, anteriori al trasferimento, l’alienante resta

solidalmente responsabile con l’acquirente, salvo consenso del lavoratore;

per i debiti verso l’erario, l’acquirente è responsabile solidalmente entro il valore

dell’azienda sia per le violazioni accertate che per quelle non accertate ma

commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti (salvo intento fraudolento).

Aspetti contabili

Rilevazioni contabili per il cedente (chiusura del bilancio di periodo; scritture di

trasferimento; rilevazione della componente reddituale straordinaria)

Le scritture contabili da comporre in occasione di una cessione d’azienda consistono

nella rilevazione del trasferimento patrimoniale dal cedente al cessionario e del

relativo corrispettivo. Propedeutica a tale rilevazione è la determinazione dell’esatta

configurazione del capitale oggetto di cessione alla quale si arriva attraverso

scritture di assestamento e rettifica relative a tutti gli elementi patrimoniali che lo

compongono. Mediante tali operazioni si determina anche la ripartizione fra

alienante e acquirente di oneri e proventi comuni, necessaria per quantificare

correttamente i rispettivi redditi.Il cedente dovrà quindi rilevare: gli ammortamenti,

la quota di TFR, i ratei e i risconti attivi e passivi, l’ammontare di giacenze di

magazzino, ecc. Relativamente alla rilevazione delle rimanenze, viene rilevato fra le

attività il valore contabile del componente patrimoniale da trasferire; e fra i conti

reddituali lo storno del costo relativo delle merci in giacenza. L’eventuale plusvalore

emergente dalla cessione di questi beni, infatti, poiché non è realizzato nell’ambito

di normali operazioni commerciali, ma cumulativamente, nell’ambito della cessione

d’azienda, deve concorrere all’unitaria plusvalenza o minusvalenza della cessione

d’azienda. Attraverso queste scritture di assestamento si perviene a determinare la

situazione patrimoniale dell’azienda alla data di trasferimento ed a rilevare tutti gli

elementi necessari alla determinazione del reddito da essa prodotto. Ottenuta

l’esatta consistenza del ramo aziendale occorre rilevare il suo trasferimento

mediante l’addebito dei conti accesi alle passività e l’accredito dei conti accesi alle

attività. Le rilevazioni avverranno a valori contabili in modo da stornare i conti

accessi agli elementi patrimoniali trasferiti, pervenendo cosi alla determinazione del

PN contabile oggetto di trasferimento.

Al patrimonio netto a valori contabili si contrappone il valore ad esso attribuito in

sede negoziale ossia il prezzo che rappresenta il corrispettivo della cessione. Nel

caso di valore di cessione superiore a quello del PN contabile si avrà una plusvalenza

che concorrerà a formazione il reddito di esercizio; nel caso opposto si avrà una

minusvalenza che rappresenta anch’essa un componente straordinario del reddito

di esercizio. Tali componenti dovranno confluire nella classe E del CE nella voce

“proventi e oneri e straordinari”.

Poiché oggetto della negoziazione è il complesso nella sua unitarietà, l’eventuale

plusvalenza o minusvalenza ha anche essa carattere unitario. Anche in caso di

prezzo frazionato per valore di ciascun elemento patrimoniale manterrebbe la sua

natura di valore unico. Esso trova il suo fondamento nella coordinazione economica

in atto e quindi anche in tale circostanza l’eventuale plus o minusvalenza non

sarebbe suscettibile di essere ripartita fra i diversi elementi patrimoniali. Allo stesso

modo, proprio in virtu del carattere unitario della negoziazione e della sua

straordinarietà per l’economia dell’impresa, anche l’eventuale maggior valore

attribuito alle rimanenze rispetto al valore di inventario non rappresenterebbe un

autonomo ricavo ma concorrerebbe a formare la complessiva plusvalenza da

cessione.

Rilevazioni contabili per il cessionario (iscrizione degli elementi trasferiti e

dell’avviamento; badwill)

Il cessionario dovrà rilevare le attività e le passività costituenti il ramo d’azienda

acquistato ai loro valori correnti. Per poter rappresentare correttamente la propria

situazione patrimoniale e rilevare i propri redditi futuri secondo le regole dettate per

la redazione del bilancio, il cessionario deve ripartire l’eventuale valore unico (se in

sede negoziale non vi è stata ripartizione) nei suoi elementi componenti. Per farlo

dovrà utilizzare eventuali documenti o informazioni emerse in sede negoziale o

avvalersi di esperti in grado di attribuire un valore ai diversi elementi patrimoniali

acquisiti.

Avviamento e disavviamento

Il cessionario oltre all’ iscrizione degli elementi trasferiti procederà anche

all’iscrizione dell’avviamento. Potrebbe anche darsi però che la quantificazione del

valore attribuibile all’azienda porti alla determinazione di un valore di avviamento

negativo (o badwill). Mentre l’avviamento rappresenta l’attualizzazione dei futuri

risultati positivi attesi dall’azienda, il badwill rappresenta al contrario il valore

attuale delle perdite che il cessionario subirà in futuro, prima di portare il complesso

aziendale acquisito a condizioni di normale redditività. In tal caso il cessionario

corrisponderà al cedente un prezzo inferiore alla somma algebrica dei valori correnti

delle attività e passività e il differenziale sarà contabilizzato sotto la voce “badwill

azienda acquisita”, o simili, tra i fondi per rischi ed oneri futuri nel passivo di SP. Esso

verrà utilizzato negli esercizi successivi, in cui la minore redditività attesa avrà luogo.

Il fondo quindi traslerà gradualmente a conto economico mediante imputazione di

componenti positivi di reddito, ad integrazione dell’insufficiente redditività stimata.

Tale procedura deve essere effettuata sulla base di un piano sistematico che, una

volta individuate cause e entità periodica dell’insufficiente redditività, proceda

all’imputazione del badwill a CE ripartendolo negli esercizi successivi del fondo. In

caso di recupero più rapido della perdita, il residuo fondo dovrà essere stornato a

fronte della rilevazione di una sopravvenienza attiva.

Per quanto riguarda il trattamento tributario del badwill è previsto che esso segua il

suo utilizzo contabile, attraendolo quindi a tassazione per la quota imputata

periodicamente a CE. Aspetti fiscali

Le imposte dirette

Plusvalenza da cessione

La cessione d’azienda determina in capo al cedente il conseguimento di un provento

o di un onere di carattere straordinario qualificabile come plusvalenza o

minusvalenza. Anche ai fini tributari l’azienda è considerata come un bene unico,

cosicché la relativa plus o minusvalenza è anch’essa unitaria e si ottiene dalla

differenza fra la somma dei valori fiscalmente rilevanti dei singoli elementi

patrimoniali oggetto di cessione (valore fiscale azienda) ed il corrispettivo

complessivamente conseguito.

La tassazione ordinaria

La modalità ordinaria di tassazione della plusvalenza da cessione prevede che la

stessa concorra a formare il reddito di esercizio nel corso del quale è stata realizzata.

La tassazione rateale

In alternativa, è ammessa la possibilità di far concorrere la plusvalenza alla

formazione del reddito d’impresa, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei

successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente potrà dunque scegliere di

rateizzare la plusvalenza senza farla gravare in un unico esercizio, ottenendo

benefici fiscali quali: la diluizione del carico fiscale in un periodo più ampio, la

compensazione della quota con eventuali perdite previste per gli esercizi futuri, ecc.

Il numero di periodi d’importa di rateazione, con il limite massimo di 5, rappresenta

una scelta discrezionale dell’imprenditore; l’unico vincolo è che le quote di riparto

della plusvalenza devono essere costanti.

La scelta inoltre deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio di

realizzo ed è irrevocabile.

Condizioni: affinché l’operazione sia ammessa è posta la condizione che i beni, dalla

cui cessione origina la plusvalenza, siano posseduti da almeno 3 anni; altra

condizione è la prosecuzione dell’attività d’impresa, infatti, in caso di cessione da

parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda, esso cessa l’attività

d’impresa e di conseguenza non si avrebbe più reddito d’impresa in cui collocare le

residue quote di imponibile rateizzate.

La rateazione non è inoltre ammessa nel caso in cui l’imprenditore individuale opti

per la tassazione separata della plu

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio_madeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di ragioneria professionale e business combination e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cavazzoni Christian.
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