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Trasformazione

La trasformazione è un'operazione che ha soltanto una finalità riorganizzativa in quanto non può essere utilizzata per cedere un bene aziendale. Si tratta di una modificazione del tipo o della causa del contratto sociale e non si presta, dunque, a modificare la struttura proprietaria. La normativa civilistica non fornisce una definizione dell’operazione, ma si limita a descriverne gli effetti. Infatti l'art. 2498 c.c. stabilisce che: “con la trasformazione l'ente trasformato conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti giuridici anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Non si ha né estinzione né costituzione, il patrimonio non subisce l’evento traumatico e depauperativo della liquidazione (ovvero estinzione dell’ente di origine e trasferimento del suo patrimonio a quello di destinazione).

La trasformazione pertanto consiste:

  • Nel mutamento della regolamentazione giuridica a cui un patrimonio o un'attività sono sottoposti attraverso la modifica del soggetto giuridico cui sono imputabili i relativi rapporti attivi e passivi;
  • Nella perfetta continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, fra il soggetto che ha eseguito la trasformazione e quello trasformato.

Evoluzione normativa della trasformazione

Nel corso del tempo l’operazione di trasformazione, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n.6/2003, ha subito una revisione che ha ampliato notevolmente il campo di applicazione. Infatti, originariamente il vecchio ordinamento prevedeva che la trasformazione potesse avvenire solo nell’ambito dei diversi tipi di società. Queste trasformazioni possono essere definite omogenee per il mantenimento della causa del contratto sociale e consistono nella trasformazione di società di persone in società di capitali (trasformazione evolutiva), di società di capitali in società di persone (trasformazione involutiva).

La nuova disciplina integra le trasformazioni omogenee prevedendo anche la possibilità di trasformazioni eterogenee (in cui cambia la causa sociale e quindi lo scopo dell’attività) consistenti nel passaggio da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni e la trasformazione di quest’ultimi in società di capitali. Inoltre, anche in assenza di una esplicita previsione normativa, deve ritenersi comunque ammissibile la trasformazione eterogenea da o in società di persone degli enti indicati.

Motivazioni di una operazione di trasformazione

Con riferimento alle motivazioni, le trasformazioni evolutive normalmente vengono associate a una crescita dimensionale dell’impresa cioè essa, sviluppando la sua attività (aumento del fatturato, della struttura organizzativa o della forza lavoro) percepisce a un certo punto l’esigenza di diventare società di capitali. Oltre a ciò vengono associate altre motivazioni tra cui:

  • Riduzione del rischio (ragione principale);
  • Separazione poteri, forme di governance, responsabilità;
  • Capacità di raccolta del capitale proprio (ovvero far entrare nuovi soci all’interno della compagine societaria);
  • Capacità di accesso al capitale di credito (questo perché libera, in alcuni casi, il patrimonio dei soci. Finché sono soci di una società di persone il patrimonio astrattamente subisce il rischio dell’attività di impresa e quindi il socio rischia con i suoi beni personali ed inoltre tale responsabilità è anche solidale. Essere soci di una società di capitali elimina tale rischio, al netto però delle fideiussioni);
  • Norme civilistiche, fiscali e speciali (cioè sfruttare alcune disposizioni previste per le società di capitali);

Molto più raro è il passaggio opposto ossia il caso della trasformazione involutiva da società di capitali a società di persone. La ragione principale è il ridimensionamento dell’attività aziendale. Le altre motivazioni sono sempre riconducibili alla disciplina giuridica cioè potrei trasformarmi in società di persone per motivi fiscali (adozione del regime di trasparenza). In realtà la motivazione che potrebbe essere più frequente è quella legata a norme civilistiche. All’interno del Codice abbiamo due disposizioni poste a presidio del patrimonio di una società di capitali. Esse sanciscono che essa, con un patrimonio netto inferiore al minimo di legge, non può esistere. Quindi quando una società presenta un patrimonio netto inferiore a quello minimo, e questo accade tipicamente se la società ha delle perdite di esercizio, la società deve prendere dei provvedimenti per ricostituire quel patrimonio minimo. Un’altra motivazione può essere legata anche alla forma di governance.

Atto di trasformazione

La trasformazione ruota attorno a un atto che è l’atto di trasformazione ossia un atto giuridico mediante il quale gli aventi diritto dispongono del nuovo assetto dell’ente o della situazione giuridica rispetto a quella precedentemente adottata. In questo caso l’art. 2500 disciplina il contenuto, la pubblicità e l’efficacia dell’atto di trasformazione. Lo stesso può avere natura diversa in quanto può consistere in un vero e proprio atto costitutivo (nel caso di trasformazione di comunione d’azienda in società), in un atto amministrativo (come nel caso delle fondazioni) o in un atto deliberativo (quando l’ente che si trasforma ha una base sociale come nel caso di società o associazione). Ne consegue che i requisiti di forma e di contenuto discendono dalla singola fattispecie posta in essere.

Infatti l’atto di trasformazione si compone di tre fasi:

  • Assunzione della decisione di modifica del contratto associativo o della situazione in essere, la quale deve seguire le regole generali ad esso riferibili (ad esempio, per il contratto di società, quelle relative alle delibere assembleari o alla decisione dei soci);
  • Disciplina dettata in tema di trasformazione per il particolare ente;
  • Requisiti richiesti per la costituzione o istituzione dell’ente trasformato.

Con riguardo a quest’ultimo punto, e con riferimento alla sola trasformazione in società di capitali, il primo comma dell’art. 2500 richiede che lo stesso assuma la forma di un atto pubblico e che contenga le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo di società adottato. Infatti il secondo comma dell’art. 2500 prevede che “l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione”.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’operazione, l’atto di trasformazione produce i propri effetti successivamente all’ultimo degli adempimenti pubblicitari che sono previsti. Una volta eseguiti tutti gli adempimenti pubblicitari, l’eventuale invalidità dell’atto di trasformazione non potrà più essere fatta valere. La ratio in questo caso risiede nell’esigenza di tutelare la certezza dei rapporti giuridici e, in particolare, delle deliberazioni che incidono sull’assetto organizzativo degli enti. Inoltre spesso queste operazioni straordinarie si possono antergare o postergare. Le trasformazioni, però, non si possono antergare, ma sono postergabili entro un limite di 60 giorni.

Trasformazione evolutiva

La trasformazione evolutiva si ha quando vi è la trasformazione di società di persone in società di capitali e, più precisamente, essa è disciplinata agli artt. 2500ter e 2500quinquies del Codice Civile. Per quanto riguarda l’iter di trasformazione, l’elemento e l’adempimento che caratterizza maggiormente la trasformazione è la perizia di stima che serve per uniformare il passaggio a una società di capitali. A tal proposito infatti l’art. 2500ter (secondo comma) prescrive che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e che, tali valori, devono essere attestati da una relazione di stima redatta, per la trasformazione in S.p.A o S.a.p.a., a norma dell’art. 2343 e per la trasformazione in S.r.l a norma dell’art. 2465.

La finalità della norma è quella di consentire una valutazione del patrimonio della società trasformata corrispondente alla realtà in modo da impedire che, ad una inesatta stima dei beni, segua un annacquamento del capitale.

Iter di trasformazione

Gli artt. 2343 e 2465 del Codice stabiliscono che chi conferisce beni in natura o crediti a titolo di capitale in una società per azioni o a responsabilità limitata deve presentare una relazione giurata di un esperto. Nel caso di trasformazione in società per azioni, la nomina dell’esperto è demandata al Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Per le trasformazioni in società a responsabilità limitata la scelta dell’esperto compete direttamente alla società, ma lo stesso deve essere necessariamente un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

Tale relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, i criteri di valutazione adottati, nonché l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Nel predisporre la perizia di stima, l’attività del perito deve essere volta a determinare il capitale della società risultante dalla trasformazione sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, risultanti dal bilancio infrannuale. La finalità della perizia è quella di garantire ai terzi l’effettiva consistenza del capitale sociale iniziale della società trasformata, anche in ragione del venir meno della responsabilità personale ed illimitata dei soci della stessa, ed il rispetto dei limiti minimi di capitale. Infatti il valore attestato dal perito per ciascun elemento patrimoniale rappresenta il limite massimo per l’iscrizione delle attività ed il limite minimo per l’iscrizione delle passività nella contabilità sociale. Di conseguenza si viene a determinare un limite massimo per il patrimonio netto.

Al fine di consentire al perito la redazione della relazione di stima, gli amministratori della società trasformanda sono tenuti a predisporre un apposito stato patrimoniale della società sulla base dei medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio d’esercizio. Un’ulteriore accortezza, per tutelare gli interessi dei soci, è quella per cui, nel caso di trasformazione in società per azioni, gli amministratori sono tenuti a controllare (nel termine di 180 giorni) le valutazioni contenute nella perizia di stima e, qualora dovessero emergere fondati dubbi circa l’attendibilità della stessa, devono procedere alla sua revisione. Fino all’avvenuta revisione delle valutazioni peritali le azioni sono inalienabili. Nell’ipotesi in cui il valore dei beni o dei crediti derivanti dalla trasformazione dovesse essere inferiore di oltre un quinto rispetto a quelli presi come riferimento per l’operazione, la società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

I metodi di stima si distinguono in due categorie:

  • Analitici: sono quelli che danno un valore a tutti i beni che compongono il patrimonio di una società (ad esempio metodo patrimoniale);
  • Sintetici: danno un valore a tutta l’azienda senza distinguerne la composizione.

Visto che la perizia di stima deve dare un limite all’iscrizione dei singoli beni, dobbiamo necessariamente andare ad applicare un metodo analitico. Quindi i metodi analitici, nella perizia di trasformazione, sono assolutamente necessari. Potremmo però utilizzare in aggiunta metodi sintetici al fine di valorizzare l’esistenza di un avviamento e/o disavviamento. In questo caso occorre precisare che l’avviamento non si può iscrivere. Esso è una immobilizzazione immateriale che, sostanzialmente, dovrebbe rappresentare la capacità dell’impresa di produrre redditi positivi. Secondo le regole civilistiche però l’avviamento può essere iscritto e valorizzato solo se acquisito a titolo oneroso. La trasformazione però non è una operazione acquisitiva, ma è soltanto una operazione di modifica della forma giuridica.

La stessa cosa però non si può dire per il disavviamento. Esso è un valore negativo che nasce dall’impossibilità di conseguire risultati economici adeguati. Quindi per ragioni di prudenza, esso va approcciato con una logica diversa. Tale problematica è legata al valore recuperabile dei beni. Un altro aspetto che il perito potrà valutare in senso sia positivo che negativo è quello relativo alla fiscalità latente che può derivare da due aspetti: le perdite (se la società in cui mi trasformo ha delle perdite, quelle perdite potrebbero costituire un vantaggio fiscale) e imposte anticipate e differite legate ai disallineamenti di valore (nella trasformazione i beni mantengono, ai fini fiscali, lo stesso valore che avevano prima. Se il bene valeva 100.000, il perito lo valuta 200.000 e viene iscritto a 200.000, si crea un disallineamento di 100.000 che genera imposte differite).

Bilancio di apertura

Una volta ottenuta la perizia di stima, si avranno a disposizione tutti i documenti per effettuare la trasformazione. Quindi ci sarà la delibera di trasformazione (art. 2500 ter primo comma) che è la decisione con la quale i soci accettano la trasformazione in società di capitali. Il quorum di delibera di una trasformazione evolutiva, eccezionalmente, è costituito dalla maggioranza dei soci. Questa previsione rappresenta una deroga esplicita all’art. 2252 c.c. che prevede, in presenza di modifiche dell’atto costitutivo delle società di persone, l’unanimità dei soci. Ai soci di minoranza dissenzienti spetta comunque la possibilità di recedere dalla società. Una particolare situazione si ha nel caso di trasformazione omologa di società di persone (da società semplice a snc ad esempio). In questi casi la deroga del quorum non si ritiene possibile ed è prevista l’unanimità. Una volta deliberata la trasformazione, il notaio depositerà la delibera di trasformazione e l’atto di trasformazione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla data dell’atto. Con l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese si perfeziona l’operazione e quindi produrrà i suoi effetti giuridici e non si potrà più dichiarare l’invalidità. Il deposito e l’iscrizione dell’atto di trasformazione esauriscono il percorso di natura giuridica, ma ancora l’iter dell’operazione non è concluso perché rimangono le problematiche di natura contabile, fiscale e bilancistica.

Aspetti contabili

Una volta fatta la trasformazione, si dovrà rilevare l’operazione in contabilità. Per fare questa rilevazione prima di tutto verrà redatto un bilancio di chiusura della società di persone alla data di efficacia dell’operazione. Su di esso, che ancora non percepisce gli effetti della perizia di stima, si dovranno eventualmente operare le rettifiche derivanti dalla perizia di stima. Queste rettifiche possono essere costituite da:

  • Plusvalenze latenti che sono iscrivibili se e nella misura in cui il perito abbia attribuito ai beni che compongono il patrimonio un valore superiore rispetto a quello contabile. La rilevazione di una plusvalenza è però facoltativa perché il valore di perizia è un valore massimo. Questo vuol dire che si potrebbe decidere di non recepire i valori di perizia e di lasciare tutto come era prima. Il vantaggio è prevalentemente di natura fiscale perché l’operazione di trasformazione è una operazione neutrale e quindi, se vengono iscritti maggiori valori, essi non vengono riconosciuti e genereranno imposte differite. Se nella trasformazione non si ha l’esigenza di aumentare il patrimonio netto, nella maggior parte dei casi le imprese non iscrivono il maggior valore in modo da evitare di gestire i disallineamenti che si potrebbero venire a creare;
  • Minusvalenze latenti che si è tenuti a rilevarle in bilancio.

L’effetto delle minusvalenze obbligatorie e delle plusvalenze facoltative che andiamo a iscrivere costituirà il nostro patrimonio e quindi il limite massimo di capitale sociale di cui possiamo dotare la società trasformata. Quindi il valore che attribuisce il perito diventa poi il valore massimo del nostro capitale. Noi però tale patrimonio possiamo gestirlo liberamente distinguendolo tra capitale e riserve. Un’altra cosa da valutare è la rilevazione delle imposte anticipate e differite perché minusvalenze e plusvalenze latenti generano disallineamenti fiscali che il perito dovrebbe già aver valorizzato nella perizia di stima. Tuttavia il perito ha valutato le imposte differite sulla base dei maggiori valori che ha assegnato ai beni. Noi in bilancio dobbiamo mettere imposte anticipate e differite in funzione del valore che decidiamo di iscrivere rispetto al valore di perizia. Fatto queste operazioni si avrà il bilancio di apertura. Nel fare questo si dovrà ricostituire il PN (PN della trasformazione), con una libera collocazione del patrimonio tra CS e riserve, che sarà composto da PN prima della trasformazione incrementato dei maggiori valori (plusvalenze) e ridotto dei minori valori (minusvalenze).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara97m di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di ragioneria professionale e business combination e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cavazzoni Christian.
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