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TUIR
● gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (e non, invece, quelli relativi alle immobilizzazioni immateriali e ai costi pluriennali);
● le spese di manutenzione;
● l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili;
● le svalutazioni dei crediti;
● gli accantonamenti per rischi su crediti e gli altri accantonamenti previsti dall'articolo 107, commi 1 e 2, TUIR;
ii. imputare al singolo periodo di competenza l'intera quota dei componenti reddituali per cui non è previsto il ragguaglio ad anno come ad esempio:
● le plusvalenze rateizzate ai sensi dell'articolo 86, comma 4, TUIR;
● le spese di manutenzione che eccedono i limiti indicati all'articolo 102, comma 6, TUIR;
● le spese di rappresentanza deducibili per quote ai sensi dell'articolo 108, comma 2, TUIR.
Riporto delle perdite
Nelle trasformazioni da società di persone a società di capitali le perdite pregresse, essendo già state imputate ai
società di capitali, gli utili sono tassati solo quando vengono distribuiti ai soci. Pertanto, nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, le riserve di bilancio che contengono utili non distribuiti devono essere considerate come già tassate e non sono soggette a ulteriori imposte. È importante sottolineare che questa regola si applica solo alle riserve di bilancio che contengono utili non distribuiti. Le riserve che derivano da altre fonti, come ad esempio le riserve legali o le riserve straordinarie, sono soggette a regole diverse e potrebbero essere tassate in modo diverso. In conclusione, durante una trasformazione da società di capitali a società di persone, le perdite della società trasformanda vengono trasferite esclusivamente alla società trasformata, mentre le riserve di bilancio che contengono utili non distribuiti non sono soggette a ulteriori imposte.società di capitali gli utili hanno scontato l’IRES, essendo stati tassati in capo alla società, ma non sono stati tassati ancora in capo al socio. Per garantire il corretto trattamento degli utili si fa riferimento all’art. 170, comma 3 e 4, del TUIR. In caso di trasformazione evolutiva (comma 3) le riserve di utili già presenti nel bilancio della società di origine, che sono state già tassate “per trasparenza“ in capo ai soci delle società di persone, non devono essere assoggettate a tassazione in capo agli stessi in caso di distribuzione a condizione, però, che le stesse vengano esposte nel bilancio della società trasformata con indicazione della loro origine. È un obbligo soltanto espositivo, dal quale però ne deriva il corretto trattamento fiscale. In caso contrario si applica la disciplina dei dividendi e quindi come se fossero riserve di società di capitali. Nel caso di trasformazioneinvolutiva (comma 4), le riserve di utili già presenti nel bilancio dellatrasformanda non hanno ancora scontato l'imposta personale in capo ai soci. Pertanto le stesseconcorrono a formare il reddito mediante loro imputazione "per trasparenza", ossia a prescinderedalla effettiva distribuzione, nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, a meno che nonvengano iscritte nel bilancio della società di persone risultante con indicazione della loro origine. Inquesto caso le riserve manterranno il regime d'origine e concorrono a formare il reddito dei socisolo quando siano effettivamente distribuite o utilizzate.
Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea occorre capire la logica del legislatore:
- Passaggio da società ad ente commerciale o viceversa: fiscalmente assimilate allatrasformazione omogenea delle società di capitali, con applicazione del relativo regime diperfetta neutralità fiscale;
per andare a capo e separare le frasi. Ecco il testo formattato correttamente: società commerciale a società semplice: non beneficia del regime di neutralità fiscale (dato che le società semplici sono società che non svolgono attività di impresa), ma determina una fattispecie di autoconsumo. Tale trasformazione viene assimilata alla trasformazione in un ente non commerciale;
● Passaggio da una società in un ente non commerciale: qui salta il concetto di neutralità. In questo caso per i beni che non confluiscono in una attività di impresa si applica il regime dell'assegnazione ai soci. Ciò vuol dire che per la società quei beni è come se fossero venduti ai soci e quindi, se i beni valgono di più di quanto iscritti in bilancio, la società paga le tasse. L'altra esigenza che abbiamo è quella di segnalare che ci sono delle riserve che vengono dalla società di capitali per differirne la tassazione, altrimenti sono tassate secondo le regole delle società commerciali.
viene recuperata. Essa è di libera determinazione dello Stato Italiano e colpisce il valore). Insieme all'imposta di registro, quando ci sono gli immobili, vi sono anche le imposte ipocatastali fisse.
Tutto si complica, però, nella trasformazione eterogenea. Se trasformiamo una società di capitali in un soggetto che non svolge attività commerciale, l'operazione che prima era assegnazione ai soci, ora è assimilata all'autoconsumo (che è la stessa cosa ai fini IVA). Esso è soggetto ad IVA che non è più neutrale perché in realtà è come se colpisse il socio. Anche in questo caso l'imposta di registro è fissa.
Se invece ci trasformiamo in una società di capitali, l'operazione non è soggetta ad IVA e sull'imposta di registro non si ha certezza (IRDEC sostiene che tale imposta sia comunque fissa).
IFRS 3 business combination
L'IFRS 3 è il principio
contabile internazionale che disciplina le operazioni di aggregazione aziendale. I principi contabili italiani sono principi condizionati dal postulato della prudenza dalla quale deriva l'applicazione del criterio del costo storico (i beni non possono essere iscritti ad un valore superiore). Applicare il CS è semplice in quanto è un valore oggettivo (è quanto ho pagato il bene), non consente ampi margini di manovra agli amministratori e sicuramente è espressione della prudenza.
Nei principi contabili internazionali, l'atteggiamento generale è quello di privilegiare la competenza economica e il FV (Valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili). Questo comporta una maggiore soggettività e quindi una maggiore discrezionalità degli amministratori nella redazione del bilancio e consente di rappresentare un valore aziendale.
più vicino a quello corrente (il problema del CS è quello di esprimere valori datati). Nelle operazioni straordinarie accade che i nostri principi contabili sono ancorati alle norme civilistiche e quindi noi rappresentiamo le operazioni straordinarie sulla base delle regole civilistiche di quella singola operazione. Invece nei principi internazionali noi rappresentiamo l'operazione sulla base del contenuto economico che prescinde dalle regole civilistiche. Mentre in Italia quindi posso condizionare la rappresentazione in bilancio di una operazione straordinaria, scegliendo il percorso che preferisco, nei principi internazionali il percorso è del tutto irrilevante. Il risultato che abbiamo, comparando i due sistemi, è che l'OIC determina una forte discrezionalità (a seconda del percorso che utilizzo posso raggiungere un determinato risultato di bilancio), mentre negli IFRS questa discrezionalità non c'è più e
sostanzialmente realizza la stessa rappresentazione indipendentemente dal percorso. Nell'IFRS 3 le operazioni straordinarie le distinguiamo in due categorie: 1. Riorganizzative (pooling of interest method); 2. Acquisitive (acquisition method). Distinzione che nasce dalle reali finalità economiche dell'operazione e non dal risultato. L'IFRS si limita a spiegare quali sono le operazioni acquisitive e, per tali operazioni, spiega l'applicazione del principio contabile che si basa su quello che è l'acquisition method. Quelle riorganizzative sono residuali cioè se non sono acquisitive sono riorganizzate. In questo caso si applica un'altra rappresentazione che è il pooling of interest method. La prima rappresentazione è legata a tutte quelle operazioni in cui non c'è reale compravendita dell'azienda. Alcune di queste sono elencate dal paragrafo 2 dell'IFRS 3. Certamente non sono acquisitive le joint venture.le operazioni effettuate tra soggetti sotto comune controllo, i gruppi di attività che non costituiscono un'azienda. In questi casi accade che l'operazione viene rilevata al valore contabile (book value) ovvero i beni mantengono lo stesso valore che avevano prima e ciò non dà luogo all'emersione dell'avviamento che è tipico dell'acquisizione. Per quanto riguarda le operazioni acquisitive, le business combination vanno rilevate come compravendite indipendentemente da qualsiasi elemento che qualifica il percorso ovvero indipendentemente dalle modalità utilizzate, da condizionamenti legali/fiscali o di altro genere, dal mezzo di pagamento, dal fatto che la cessione avvenga tra entità o soci di queste. Il principio fondamentale è quello per cui il bene che stiamo vendendo lo dobbiamo esprimere al FV. Invece il bene che non viene venduto deve rimanere al book value cioè al valore contabile. L'effetto finaleIn questo caso è che rileveremo l'avviamento, ma soltanto quello dell'azienda valutata al FV. Quella che transita al book value non potrà far emergere avviamento.