Ragioneria – parte 2
Il bilancio ha due accezioni:
- sistema di dati elaborati periodicamente elaborati raccolti in un package informativo
- sintesi contabile
I parametri monetari in cui il bilancio è espresso hanno vantaggi e svantaggi:
- vantaggio: sintesi-> reddito d’esercizio
- svantaggio: non riescono ad esprimere grandezze gestionali come soddisfazione del cliente,
livello di qualità dei prodotti ecc. -> sono necessari allora complementari strumenti di
rilevazione -> pacchetto informativo (prima accezione)
Le funzioni del bilancio:
- rendiconto operato amministratori per rinnovo o cessazione mandato
- strumento di controllo a preventivo e a consuntivo
- funzione informativa per stakeholders interessati ad informazioni differenti -> importanza
funzione informativa: - cambiamento etica affari
- newsletter evoluzione mondo
- finanziamenti meno costosi
FUNZIONE PRINCIPALE DEL BILANCIO: MISURARE L’UTILE D’ESERCIZIO, EVENTUALMENTE
DISTRIBUIBILE!
L’informazione dev’essere chiara, comprensibile e comparabile.
Bilancio da chiuso ad aperto-> rischio competitors per appropriazione informazioni segrete ->
ma il bilancio dev’essere UNICO!!! Anche se molte aziende ne elaborano uno interno e uno
esterno. Concessione: bilancio sintetico per l’esterno e bilancio più analitico per l’interno.
• Vantaggi incremento obblighi informativi:
- riduzione margini di abuso di informazioni riservate
- aumento credibilità informazioni-> controllo informazioni da parte di soggetti privati e pubblici
• Svantaggi incremento obblighi informativi:
- costi competitivi (divulgazioni di info a vantaggio dei concorrenti) e litigations costs
- aumento volatilità titoli e rischio investitori
- sovraccarico informativo
Il quadro normativo:
- società di capitali: artt. 2423-2435 bis
- società di persone: art. 2426 bis:
In dettaglio:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende
tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli
stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi QUINDI, SOLO NEL CASO DI PRODUZIONE
INTERNA IO POSSO METTERE GLI ONERI FINANZIARI OVVERO GLI INTERESSI PASSIVI
CHE MI DERIVANO DALL’ACQUISIZIONE DI UN MUTUO! SE IL MUTUO DURA 10 ANNI,
DEVO RIPARTIRLI!!! SE L’AZIENDA LO COMPRA PRESSO TERZI, NON POSSO
AGGIUNGERE GLI INTERESSI PASSIVI! SE IO PRODUCO IL MACCHINARIO E’ COME SE
LO RIVENDESSI A ME STESSO! SE LO ACQUISTO E’ COME SE IL TERZO AVESSE GIA’
INCLUSO QUEGLI INTERESSI PASSIVI!
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei
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criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente
di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta
a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se
non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata,
la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
Dopo i primi tre commi in cui si parla delle immobilizzazioni, passiamo ai successivi:
4) si parla di partecipazioni: le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o
più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche
richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie
per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la
partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il
costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto
nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza,
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio
precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile (Es. se l’utile netto ha un
totale di 1000, se io ho una riserva di rivalutazione partecipazioni, fino a 700 l’utile
non sarà distribuibile!) (prima eccezione al criterio della competenza economica
attraverso il metodo del patrimonio netto che comporta la rivalutazione delle
partecipazioni)
Ricordiamo che (art. 2359 codice civile):
- controllante: ha la maggioranza assoluta >50%
- influenza dominante: 20%<x<50%
- collegata: >20%
-altre: <20%
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
aventi utilità pluriennale (Potenzialmente io ho tutte attività vendibili.) possono
essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni (quindi
l’ammortamento può essere fatto anche in 2/3 anni). Questo è fatto per prudenza!!!
Perché ho paura che a quelle attività non corrisponda una reale entità, un reale
valore! Fino a che l'ammortamento non é completato (fino a che le immobilizzazioni
restano iscritte all’attivo) possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Es: stato patrimoniale
Costi di ricerca: 100.000
Anno 1: ammortamento 20.000
Anno 2: ammortamento 20.000
31/12/anno 2: 2
stato patrimoniale
Costi di ricerca: 60.000
Non posso distribuire dividendi a meno che non ci siano almeno o oltre 60.000 euro
di riserve disponibili ovvero fatte con utili di esercizi precedenti che non tocco e
diventano non distribuibili perché servono a coprire idealmente quei 60.000 euro
che sono a rischio e che non sono ancora ammortizzati. Bisogna dare copertura
all’attività. Io aumentando l’attivo aumento il netto (principio della quadratura), ma
in questo caso ho aumentato l’attivo con degli elementi a rischio, con della roba un
po’ camuffa! Se avessi iscritto quella roba nel conto economico avrei avuto una
maggiore perdita/minor utile!
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni
esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono
essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e
l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile
fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie,
costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al
tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di
chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; (4)
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (cioè iscritti nel circolante) sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, calcolato secondo il numero 1), oppure al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore (sempre in omaggio al PRINCIPIO
DELLA PRUDENZA!!!); tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere
computati nel costo di produzione Ricordiamo che le rimanenze iniziali
rappresentano un costo e le rimanenze finali un ricavo per l’azienda IL BILANCIO SI
FA ALLA FINE QUINDI è NORMALE CHE LE RIMANENZE FINALI STARANNO SCRITTE
TRA I RICAVI NELLA VOCE a.2 DEL CONTO ECONOMICO. Le rimanenze finali
rappresentano il costo di acquisto delle merci non ancora vendute, ecco perché
devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione (sempre in omaggio al
principio della prudenza)
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata
o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito” ; se il
valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota
integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati con ragionevole certezza. I lavori in corso su ordinazione sono
rimanenze!!! Quindi è una seconda eccezione in omaggio al criterio della
competenza economica (l’altra è quella della valutazione delle partecipazioni con
l’equity method pag. 28 e comma 4 dell’art. 2426): LE RIMANENZE POSSONO ESSERE
ISCRITTE AL RICAVO, NON AL COSTO devono però essere su commessa, cioè
devono avere un ricavo predeterminato, non c’è un rischio di vendita, il bene è già
venduto. Grazie all’applicazione di questa eccezione, l’utile viene spalmato pro
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quota anno per anno. Se non ci fosse questa eccezione, l’utile verrebbe fuori tutto
alla fine e ci sarebbe l’applicazione del principio della prudenza (perché valuto al
costo le rimanenze e non al ricavo) ma non l’applicazione del principio della
competenza!
- banche, assicurazioni e intermediari finanziari: normativa a parte
-> Ad integrazione: 30 documenti contabili (21 sono quelli effettivamente applicati), elaborati
dal CNDC-CNR e rivisitati poi negli ultimi anni dall’OIC (Organismo nazionale contabilità, dove
sono rappresentati: CNDC-CNR, ASSIREVI, ASSILEA, ANIA, ABI, CONFINDUSTRIA,
CONFCOMMERCIO, e enti di controllo come CONSOB (commissione nazionale per la società e la
borsa), BANCA D’ITALIA E RAGIONERIA DELLO STATO.
Principi contabili nazionali emanati dall’OIC: prudenziali, fanno venire fuori poco utile,
tendendolo ad abbassare. L’utile quindi è meno distribuibile, il bilancio non viene
sopravvalutato e pompato affinchè i debiti possano essere ripagati salvaguardia integrità
patrimoniale e tutela diritti creditori viene fatto per evitare lo svuotamento finanziario della
società.
I principi:
11. Bilancio d’esercizio – finalità e postulati
12. composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi
13. rimanenze di magazzino
14. disponibilità liquide
15. crediti
16. immobilizzazioni materiali
17. biancio consolidato
18. ratei e risconti
19. fondi per rischi ed oneri
20. titoli e partecipazioni
21. metodo del patrimonio netto
22. conti d’ordine
23. lavori in corso su ordinazione
24. immobilizzazioni immateriali
25. trattamento contabile delle imposte sul reddito
26. operazioni e partite in moneta estera
27. introduzione all’euro quale moneta di conto
28. patrimonio netto
- Esplicitamente raccomandati dalla Consob alle società quotate nei mercati mobiliari (società
quotate in Borsa: le azioni sono oggetto di compravendita continua tra investitori. Anch’io
posso comprare un’azione in banca. Società non quotate in Borsa: le azioni non sono diffuse tra
il pubblico, trattasi di società chiuse. Chi si quota lo fa per reperire capitale fra terzi in maniera
più ampia e rapida, cedendo parte del proprio capitale ma anche per avere una visibilità
maggiore, esponendosi per contro a determinati costi iniziali di quatazione, e ad una verifica
continua da parte della Consob. Il vantaggio della quotazione dal punto di vista dell’investitore
è quello che ognuno – privato, professionista od istituzione (banche, fondi, ecc) – può
facilmente acquistare o vendere le azioni di una determinata società. Oggi questo è reso ancor
più veloce dalla recente dematerializzazione degli strumenti finanziari grazie alla
informatizzazione di tutti i sistemi, dai depositi, a quelli bancari e di Borsa. Ciò significa che
attraverso internet è possibile accedere a tutti i mercati tramite un broker (intermediario
finanziario, spesso una banca dove abbiamo i nostri conti) e da lì procedere autonomamente
alla selezione degli strumenti da acquistare e vendere. È la Borsa Valori, a Milano per l’Italia,
che contribuisce a creare ed a mantenere il mercato primario e quindi le quotazioni e i flussi
informativi costanti, trasmettendoli agli altri intermediari finanziari che compongono il mercato
secondario, dove vengono effettivamente scambiati gli strumenti finanziari. Il vantaggio della
quotazione dal punto di vista dell’investitore è quello che ognuno – privato, professionista
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od istituzione (banche, fondi, ecc) – può facilmente acquistare o vendere le azioni di una
determinata società. Oggi questo è reso ancor più veloce dalla recente dematerializzazione
degli strumenti finanziari grazie alla informatizzazione di tutti i sistemi, dai depositi, a quelli
bancari e di Borsa. Ciò significa che attraverso internet è possibile accedere a tutti i mercati
tramite un broker (intermediario finanziario, spesso una banca dove abbiamo i nostri conti) e
da lì procedere autonomamente alla selezione degli strumenti da acquistare e vendere. È la
Borsa Valori, a Milano per l’Italia, che contribuisce a creare ed a mantenere il mercato primario
e quindi le quotazioni e i flussi informativi costanti, trasmettendoli agli altri intermediari
finanziari che compongono il mercato secondario, dove vengono effettivamente scambiati gli
strumenti finanziari. Esistono però tante società per azioni NON quotate – sia di piccole
sia di grandi dimensioni – e ciò non toglie la possibilità di entrare in possesso di azioni di queste
società se stabilito in questo senso dall’amministrazione della società stessa. Certo è che le
modalità di acquisto e vendita delle azioni non saranno immediate in quanto la liquidità non è
garantita dal mercato ma dalla società in oggetto, quindi può richiedere diverso tempo. Alcuni
esempi italiani di società di grandi dimensioni non quotate possono essere la “Ferrero
SpA” e la “Barilla SpA”, entrambe società per azioni ma con capitale (e quindi proprietà)
interamente nelle mani delle rispettive famiglie.
- Consigliati alle società non quotate
L’OIC ha emanato i principi contabili nazionali, Lo IASB (internationali accounting standard
board) quelli internazionali-> da impiegare in chiave suppletiva a quelli nazionali qualora siano
stati incompleti.
Un po’ di normativa:
• La “legge comunitaria ottobre 2003” stabilisce che gli IAS devono essere adottati
da:
- società quotate o con strumenti finanziari diffusi, banche: obbligo bilancio consolidato IAS
2005; obbligo bilancio esercizio IAS 2006, facoltà 2005
- imprese assicurative: obbligo bilancio consolidato IAS 2005; obbligo bilancio esercizio IAS
2006, facoltà 2005
-imprese consolidate dalle precedenti: facoltà bilancio consolidato IAS 2005 (tuttavia sarebbe
meglio per eviatare procedure di riconversione complicate e costose), facoltà bilancio esercizio
IAS 2005
- imprese che redigono consolidato, diverse dalle precedenti: facoltà bilancio consolidato IAS
2005, se redigono il precedente, facoltà bilancio esercizio 2005
- altre imprese diverse dalle precedenti (non redigono quindi il consolidato): se consolidate
dalle precedenti, facoltà di redigere bilancio esercizio IAS 2005, altrimenti hanno facoltà di
redigerlo da data indicata da Ministero.
- le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non possono utilizzare le regole IAS
• Inoltre, obbligo per i bilanci delle società quotate, di controllo da parte di un revisore o
società di revisione e Consob.
• Bilancio delle società non quotate: controllato dal collegio sindacale (un organo di
vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative.
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