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Funzioni del bilancio d'esercizio

La funzione principale del bilancio d'esercizio è quella di essere uno strumento di informazione per gli stakeholders (azionisti, dipendenti, fornitori, Stato ed Enti locali, clienti…) che sono interessati al comportamento e ai risultati aziendali. Gli analisti finanziari sono degli utilizzatori “sofisticati” delle informazioni fornite dalle imprese quotate in Borsa, essi elaborano le informazioni a vantaggio degli investitori individuali e istituzionali, come possono essere banche e assicurazioni.

Le finalità del bilancio d'esercizio sono due e difficilmente sono conciliabili: da un lato abbiamo il management (gli amministratori) che tendono ad utilizzare il bilancio come uno strumento di politica aziendale in modo da poter incidere in misura rilevante sulle decisioni economiche dei vari gruppi di interesse che ruotano attorno all'impresa; dall'altro lato abbiamo gli stakeholders che aspirano a tenere sotto controllo l'operato degli amministratori e desiderano perciò che il bilancio sia uno strumento asettico (impersonale), uno strumento di controllo, di informazione che consenta loro di prendere decisioni razionalmente senza influenze.

Natura del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento

Non esistono un reddito d'esercizio e un capitale di funzionamento (fonti di finanziamento) “veri”; ma esistono tanti valori ragionevoli di reddito d'esercizio e di capitale di funzionamento, in quanto reddito e capitale sono quantità astratte (sono quantità che possono assumere valori diversi in funzione delle ipotesi e congetture effettuate in sede della loro misurazione in quanto per definizione non hanno un valore unico e obiettivamente misurabile). Il reddito d'esercizio è dato dalla differenza tra i capitali di funzionamento di due periodi successivi: RE = CFt2 – CFt1.

Il valore del reddito d'esercizio è funzione dei criteri di valutazione (delle ipotesi e congetture adottate per determinare la competenza dei costi e ricavi): se il saldo del CE deve rappresentare un indicatore neutrale si accetta la perdita nel primo anno per poi avere un utile finale (fine 1), se invece deve rappresentare un indicatore di economicità si sospendono i costi in modo da avere un utile costante in tutti gli esercizi (fine 2).

  • Fine 1
  • Fine 2

Fonti normative di riferimento per il bilancio d'esercizio

In Italia il bilancio d'esercizio è regolato da un sistema di norme di natura legislativa e tecnico-contabile: norme contenute dal Codice Civile (artt. 2423 e ss.), leggi speciali per aziende operanti in determinati settori, normativa fiscale, altri documenti integrativi delle norme legislative principali come ad esempio i principi contabili statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità o come i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) statuiti dallo IASB.

L'OIC è una Fondazione di diritto privato nata nel 2001 con la finalità di assumere il ruolo di “standard setter” (termine inglese con cui si individuano le autorità preposte all'emissione di principi contabili), statuisce principi contabili, guide operative e applicative per la redazione dei bilanci delle imprese per i quali non è prevista l'applicazione dei principi internazionali. Fornisce supporto tecnico all'applicazione dei principi contabili internazionali e delle direttive comunitarie; inoltre coadiuva il legislatore nazionale nell'emanazione di norme in materia contabile. I principi contabili statuiti dall'OIC sono norme tecnico-contabili che integrano ed interpretano le norme civilistiche in materia di bilancio. I principi contabili statuiti dall'OIC sono 29 e sono continuamente aggiornati e modificati.

IASB

I principi internazionali sono emanati dall'organismo IASB (International Accounting Standards Board), organismo della fondazione IFRS (International Financial Reporting Standards). Lo IASB è stato fondato nel 1973 ed è attualmente composto da 14 membri. Gli obiettivi dello IASB sono: emanare principi contabili che siano di alta qualità, comprensibili, concretamente applicabili e globalmente accettati; promuovere l'utilizzo di questi standard; considerare le necessità in tema di rendicontazione finanziaria dei paesi emergenti e delle piccole e medie imprese. Lo IASB e la fondazione IFRS sono affiancate da organismi consultivi:

  • IFRS Interpretations Committee: organo consultivo dello IASB, ha il compito di valutare periodicamente le questioni interpretative e applicative degli IFRS e di predisporre guide applicative su tali questioni;
  • IFRS Advisory Board: organi consultivi dello IASB mediante i quali organizzazioni e individui esterni allo IASB possono partecipare al processo di definizione delle priorità e dei progetti dello IASB;
  • IFRS Advisory Council: organo consultivo sia dello IASB che dei membri IFRS.

L'adozione degli IFRS/IAS da parte della UE

Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari e per migliorare il funzionamento del mercato interno europeo la Commissione ha previsto, con il Regolamento 1606/2002 che a partire dal gennaio 2005 tutte le società quotate redigano i loro bilanci secondo un corpus di principi contabili che derivano dagli standard emanati dallo IASB. Gli standard applicabili sono quelli approvati dalla Commissione UE con apposito regolamento di omologazione (processo di endorsment) rinnovato annualmente.

Normativa civilistica sul bilancio d'esercizio

Per le società che non hanno l'obbligo di adottare gli IFRS il bilancio d'esercizio deve essere redatto con osservanza degli articoli del Cod. Civ dal 2423 al 2428. Il bilancio predisposto dagli amministratori è composto da:

  • Stato Patrimoniale, evidenzia il valore delle attività, delle passività e del capitale di funzionamento e viene redatto in conformità allo schema (forma a sezioni contrapposte) disposto dall'art. 2424;
  • Conto Economico, evidenzia il risultato dell'esercizio e i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione, assume una forma scalare secondo quanto disposto dall'art, 2425;
  • Nota Integrativa, espone un'ampia e articolata serie di informazioni aggiuntive che permettono un migliore e più analitico esame dei valori espressi in bilancio, il contenuto è disposto dall'art. 2427;
  • Relazione sulla Gestione, documento con cui gli amministratori forniscono ulteriori informazioni sull'andamento della gestione, i contenuti sono disposti dall'art. 2428.

L'art. 2435 bis ci dice che le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata, quanto, nel primo esercizio o, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro
  • Totale delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l'anno: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata le semplificazioni riguardano principalmente, la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché alcune informazioni che possono essere omesse nella nota integrativa.

Approvazione del bilancio d'esercizio

Il procedimento che porta all'approvazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali prevede che esso debba essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (solo in caso di proroga diventano 180). Il processo si articola in alcune fasi:

  1. Almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, gli amministratori devono presentare al collegio sindacale o al revisore incaricato del controllo contabile il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione;
  2. Almeno 15 giorni prima dell'assemblea il progetto di bilancio con allegate le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o del revisore deve essere depositato presso la sede della società a disposizione dei soci;
  3. L'assemblea deve approvare il bilancio con la maggioranza prevista dal codice o dallo statuto;
  4. Entro 30 giorni dall'approvazione, gli amministratori devono depositare una copia del bilancio (inclusa la relazione sulla gestione) e del verbale di Assemblea di approvazione dello stesso presso il Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Il controllo contabile

In merito all'art. 2409 bis le società per azione (e anche le società in accomandita semplice) devono affidare il controllo contabile ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione. Secondo l'art. 2409 ter, il revisore (persona fisica) o la società di revisione incaricata del controllo contabile verifica (di solito trimestralmente):

  • La corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • Se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  • Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Sistemi di amministrazione e controllo

  • Sistema tradizionale
  • Sistema dualistico
  • Sistema monistico

La clausola generale del bilancio d'esercizio

Nell'articolo 2423 del Codice Civile troviamo la clausola generale dei documenti di bilancio, ossia una regola a cui i criteri di redazione devono uniformarsi. Il secondo comma prevede che il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione (RVC) patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio. Se le informazioni richieste dal Codice Civile non sono sufficienti a dare una RVC, si devono fornire informazioni complementari a meno che non siano in contrasto con le norme (in questo caso la disposizione non deve essere applicata: deroga alla norma). Il codice stabilisce che gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il recupero del valore della riserva di patrimonio netto può essere effettuato mediante: la vendita; l'ammortamento.

  1. Ipotesi di recupero mediante la vendita del cespite (dati a caso, l'importante è fissare la scrittura contabile): con la vendita la società recupera il valore della riserva che diventa riserva distribuibile ai soci: in ipotesi di distribuzione ai soci:
  2. Ipotesi di recupero del valore della riserva mediante ammortamento: La riserva di rivalutazione andrà chiusa tra le “Riserve di Utili” dello SP, il conto “Rivalutazione” è di natura economica e quindi andrà chiuso in CE.

Principi di redazione (postulati del bilancio)

Nel 2423-bis vengono elencati i principi di redazione del bilancio:

  1. Continuità aziendale (going concern), le valutazioni di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale (in assenza di continuità aziendale si parla di bilancio ordinario e non di bilancio d'esercizio). In merito il principio di revisione internazionale (ISA Italia), nell'art. 570 individua alcuni indicatori economici (ex: consistenti perdite d'esercizio), gestionali (ex: dimissioni dei Consiglieri o perdita di personale) e di altra natura (ex: capitale ridotto al di sotto dei limiti legali) idonei a verificare l'esistenza del presupposto della continuità aziendale.
  2. Prudenza, ad essa fanno riferimento i punti 1,2,4 dell'art. 2423 bis e l'art 2426: si traduce nel principio della asimmetria delle stime che implica il divieto di contabilizzare le attività potenziali non certe (utili sperati) e l'obbligo di contabilizzare le passività potenziali (perdite presunte) se quantificabili; gli ammortamenti, invece, vanno calcolati sia in caso di perdita sia in caso di utile.
  3. Funzione economica è definita al punto 1 dell'art. 2423 bis. Questa espressione indica la prevalenza della sostanza sulla forma: in caso di contrasto tra la sostanza economica di un'operazione e la forma legale con la quale essa si manifesta, i redattori del bilancio privilegiano la prima, rilevando i fatti amministrativi esclusivamente in conformità alla propria sostanza.
  4. Competenza economica, assicura la rilevazione di scritture contabili sviluppate all'interno dell'esercizio in questione. Un costo è di competenza economica se: si è realizzato il corrispettivo ricavo, si è utilizzato il servizio e il ricavo o servizio non si avranno più perché svaniti.
  5. Valutazione atomistica, gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti vanno valutati separatamente (ex: la voce “Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” va analizzata in modo autonomo per ogni singola attività);
  6. Costanza, devono restare costanti nel tempo le modalità di rappresentazione dei conti e i criteri di valutazione.

Forma, struttura e contenuti del bilancio

Il preparatore del bilancio deve rispettare le disposizioni legislative in tema di forma, struttura e contenuti del bilancio. Un bilancio soddisfa il requisito della ''chiarezza'' (art. 2423/2) se gli schemi di bilancio (S.P. e C.E.) e la nota integrativa sono redatti secondo le disposizioni del codice civile:

  • L'art. 2423-ter per quanto riguarda la struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
  • L'art. 2424 per quanto concerne la forma ed il contenuto dello Stato Patrimoniale.
  • L'art. 2425 per quanto concerne la forma ed il contenuto del Conto Economico.

La nota integrativa contiene informazioni necessarie ai fini di redigere un bilancio veritiero e corretto (art. 2423/3): la sua è una funzione esplicativa ed integrativa dei valori rappresentati in C.E. e S.P.. Forma e contenuto della nota integrativa sono chiariti dagli artt. 2427 e 2427-bis.

Stato patrimoniale

Il codice civile prevede, per lo stato patrimoniale, la forma a ''sezioni contrapposte'': Le voci dell'attivo sono classificate e rappresentate in base al criterio della destinazione: i beni sono classificati tenendo conto appunto della destinazione rispetto all'attività dell'impresa al momento considerato (immobilizazioni o disponibilità). Ad esempio gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (art. 2424-bis/1).

Per quanto riguarda i crediti iscritti nell'attivo, tuttavia, lo schema prevede l'impiego del criterio «finanziario» in quanto prevede la classificazione dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante in base al loro grado di liquidabilità (tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità). La distinzione richiesta è tra importi esigibili entro l'esercizio e quelli esigibili oltre l'esercizio.

Le voci del passivo sono classificate in base alla natura delle fonti di finanziamento (capitale di proprietà e finanziamenti di terzi) ed è richiesta l'indicazione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.

Le voci dello stato patrimoniale sono classificate secondo una gerarchia che prevede quattro livelli:

  • Lettere maiuscole (A, B, C…)
  • Numeri romani (I, II, III…)
  • Numeri arabi (1, 2, 3…)
  • Lettere minuscole (a,b,c…)

Secondo quanto stabilisce l'art. 2423-ter, le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate soltanto se il raggruppamento, causa del loro importo, è irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta e favorisce la chiarezza del bilancio (in nota integrativa devono tuttavia essere indicate distintamente le voci oggetto di raggruppamento). Le voci precedute da numeri arabi possono essere suddivise senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente e devono essere aggiunte altre voci se il loro contenuto non è compreso in quelle esistenti negli schemi del Codice civile.

L'art. 2423-ter prevede, inoltre, che per ogni voce di stato patrimoniale (e di conto economico) deve essere indicato il valore dell'anno precedente; qualora le voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate (fornendo adeguata motivazione in nota integrativa). L'art. 2423-ter afferma, infine, che sono vietati i compensi di partite, volti ad eliminare voci obbligatorie con la compensazione di valori di segno opposto od opposto significato (ricavi di vendita con perdite su crediti).

Nello stato patrimoniale civilistico non compaiono le poste rettificative (fondi ammortamento, fondi svalutazione, ecc.), che sono direttamente detratte dal valore dei beni a cui si riferiscono (i fondi di ammortamento, invece, compaiono nel bilancio abbreviato).

Stato patrimoniale-conti d'ordine

Nello stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali), le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest'ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine (art. 2424).

I conti d'ordine rappresentano annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale che possono influenzare esercizi successivi. I conti d'ordine sono ripartiti in tre categorie:

  • Rischi assunti dalla società (fideiussioni, avalli).
  • Impegni verso terzi (merci da ricevere o consegnare).
  • Beni di terzi presso la società (merci di terzi in deposito).

Le modalità di registrazione dei conti d'ordine sono libere anche se nelle imprese più grandi, ai fini di un'ordinata contabilità, è richiesta l'applicazione del metodo della partita doppia: si deve rilevare il fatto amministrativo nell'oggetto (garanzia) e nel soggetto (beneficiario della garanzia).

Garanzie rilasciate a istituto di credito c/GA

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Danielpass di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Moscarini Flaviano.
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