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L'accoglienza sociale è un servizio volto a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sociali, garantendo

l'informazione, la presa in carico leggera e l'invio ai servizi di secondo livello in materia di servizi alla

persona. I servizi preposti all'accoglienza sociale presenti nella Regione sono: 1. Segretariato sociale:

Fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini in merito alle risorse sociali disponibili sul territorio, ai

diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi. Oltre alle informazioni relative al sistema

dell'offerta pubblica, gli sportelli di segretariato sociale informano i cittadini anche sui servizi a pagamento

erogati da soggetti privati, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati; 2. Servizio di

pronto intervento sociale: Per le situazioni di emergenza personale e famigliare. Questo servizio è teso ad

assicurare prestazioni tempestivamente, nell'arco delle 24 ore, e per un periodo non superiore alle 48 ore, a

persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, si trovino in

condizioni di incapacità o non siano in grado di trovare autonomamente una soluzione alle criticità accorse in

quanto privi di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita. Il servizio assicura la fase di

primo intervento, predisponendo in seguito le azioni necessarie all'attivazione delle risorse di competenza da

parte dei servizi territoriali attraverso una centrale telefonica e la partecipazione di unità mobili su strada per

l'intercettamento e la presa in carico di situazioni di disagio estremo; 3. Servizio sociale professionale:

Finalizzato alla lettura e codificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o

del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e

all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; 4. Sportello famiglia: Offre attività di supporto ai

nuclei familiari, sia per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali

in materia di politiche familiari, sia per favorire l'accesso ai servizi.

L’assistente sociale è un professionista dell’aiuto ma la dimensione del controllo fa parte del suo intervento

professionale. Il controllo nel servizio sociale non è fine a se stesso, ma finalizzato ad accompagnare la

persona nel percorso di assunzione di maggiore autonomia e responsabilità. Il ruolo di controllo esercitato

dall’assistente sociale deve essere visto come la verifica del progetto di cambiamento promosso e seguito dal

professionista. Il ruolo di controllo esercitato dall’assistente sociale è particolarmente evidente in: 1.

Ambito penitenziario: In questo contesto l’assistente sociale può essere incaricato di svolgere indagini sociali

o compiti di vigilanza in caso di soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione; 2. Ambito penale

minorile: In quest’ambito l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, esercita attività di sostegno e controllo

in tutte le fasi del provvedimento verso minori sottoposti a procedimento penale; 3. Interventi per problemi

di dipendenza: Anche in quest’ambito l’assistente sociale esercita un ruolo di aiuto ma anche di controllo in

quanto la persona può essere stata segnalata al servizio da parte della prefettura, dalla procura o dal tribunale

di sorveglianza; 4. Interventi in ambito di tutela minorile: In questo contesto, su mandato dell’autorità

giudiziaria, l’assistente sociale può essere chiamato a svolgere un’indagine psicosociale per verificare la le

condizioni in cui vive il minore, oppure a verificare che vengano rispettati i provvedimenti disposti dal

tribunale.

In alcune situazione l’assistente sociale è tenuto per legge a esercitare un prevalente ruolo di controllo, e

questo avviene quando: 1. Il professionista viene a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, di reati

perseguibili d’ufficio che per legge deve denunciare; 2. L’assistente sociale viene a conoscenza di minori in

presumibile stato di abbandono o pregiudizio, situazione che per obbligo della legge 184/1983 deve

segnalare all’autorità. La dimensione del controllo può causare diversi problemi nella relazione con la

persona poiché lo sbilanciamento di potere in cui si trovano i soggetti della relazione è più evidente. In primo

luogo, nel caso in cui il professionista non espliciti chiaramente il proprio ruolo e gli obblighi che ne

derivano, l’utente potrebbe sentirsi tradito dall’assistente sociale. E’ importante, dunque, chiarire quando e

che cosa l’assistente sociale è tenuto a riferire all’autorità giudiziaria ponendo la fiducia al centro della

relazione. La chiarezza è anche un obbligo deontologico. Chiarire il proprio ruolo di aiuto e controllo è

essenziale affinché l’intervento di aiuto abbia un esito positivo: se la persona non accetta la dimensione di

controllo, infatti, non collaborerà, e l’intervento sarà del tutto inefficace. Spesso in questi contesti

la relazione con la persona nasce in modo forzato: l’utente entra in contatto con l’assistente sociale su

decisione dell’autorità giudiziaria.

Costruire una relazione di fiducia e attivare un intervento di cambiamento può essere più difficile che in

situazioni in cui la domanda di aiuto sorge in modo spontaneo da parte dell’utente. In situazioni dove si

esercita una forte dimensione di controllo, l’assistente sociale deve aiutare la persona a considerare

le prescrizioni imposte dal tribunale come cambiamenti importanti per la propria vita. In conclusione si può

dire che il ruolo dell’assistente sociale si compone di entrambe le dimensioni di aiuto e controllo, ma che

quest’ultimo non è mai di tipo repressivo o persecutorio, ma sempre limitato nel tempo e finalizzato ad

accompagnare la persona in un percorso di cambiamento che apporti maggiore benessere nella propria vita.

L’amministratore di sostegno, disciplinato dalla legge 6/04, è una misura che mira a tutelare le persone

parzialmente o totalmente prive di autonomia, attraverso un intervento temporaneo o permanente che limiti il

meno possibile la capacità di agire del soggetto. A questo proposito gli ambiti per i quali si richiede che la

persona sia sostenuta da un amministratore, saranno personalizzati in base alle specifiche necessità della

stessa, elemento che differenzia profondamente l’amministrazione di sostegno dall’interdizione e

dall’inabilitazione. La persona conserva la propria capacità di agire per tutti gli atti per i quali non è prevista

la rappresentanza o l’assistenza da parte dell’amministratore.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella

impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un

amministratore di sostegno, art. 404 codice civile.

L’amministratore di sostegno, può essere richiesto da: Il diretto interessato maggiore di 17 anni; 2. Il coniuge

o convivente; 3. I parenti entro il 4 grado; 4. Gli affini entro il 2 grado; 5. Il tutore e curatore; 6. Il pubblico

ministero; 7. Gli operatori dei servizi sociali e sanitari. Il ruolo di amministratore di sostegno può essere

svolto da vari soggetti, ma se possibile, il giudice tende a scegliere una di queste persone: 1.

Il coniuge/convivente; 2. Il padre o la madre; 3. Il figlio, il fratello o la sorella; 4. I parenti entro il 4 grado.

Se il giudice lo ritiene opportuno può affidare l’incarico di amministratore anche a fondazioni o associazioni,

o a un soggetto idoneo anche se non legato al beneficiario. Il diretto interessato, nel caso vi sia la previsione

di una futura incapacità, può designare personalmente il proprio amministratore di sostegno. Non può

rivestire questo ruolo l’operatore di uno servizio pubblico o privato che ha in carico la persona. Qui, il ruolo

dell’assistente sociale rispetto a questa misura è quello di: 1. Informare l’interessato e i familiari rispetto

all’opportunità di attivare l’amministrazione di sostegno e alla procedura per richiederla; 2. Aiutare la

persona e i familiari a costruire un progetto di amministrazione di sostegno considerando i bisogni e le

aspettative personali. Il procedimento per l’attivazione dell’amministrazione di sostegno consiste nel: 1.

Presentazione del ricorso al giudice tutelare; 2. Udienza e accertamenti; il giudice tutelare deve ascoltare la

persona interessata; 3. Decreto di nomina; quest’ultimo viene emanato dal giudice entro 60 giorni dalla

richiesta.

Quando un minore si trova in una situazione di difficoltà ad intervenire è l’assistente sociale che opera nel

servizio socio-assistenziale per minori e famiglie del comune di residenza dello stesso. Nel caso si tratti di

minori stranieri non accompagnati interviene invece l’assistente sociale dell’area minori del comune di

presenza del bambino/a.

L’assistente sociale può venire informato/a della condizione di difficoltà che vive un minore da diverse fonti:

1. Scuola; 2. Servizi socio-sanitari; 3. Forze dell’ordine; 4. Vicini di casa o conoscenti; 5. Parenti; 6.

Richiesta di aiuto spontanea.

Dopo aver ricevuto una segnalazione rispetto ad una condizione di difficoltà in cui si trova un minore

l’operatore dovrà effettuare una valutazione/assessment per comprendere se sia necessario intervenire in

aiuto della famiglia e/o se si debba coinvolgere l’autorità giudiziaria per garantire la tutela del bambino/a.

Le informazioni da raccogliere per valutare la situazione riguardano: 1. i bisogni del minore e dei suoi adulti

di riferimento: è necessario verificare che i bisogni del bambino siano soddisfatti e considerare inoltre quali

siano i bisogni degli adulti che si prendono cura di lui. Nel caso in cui vi sia una situazione di malessere

degli adulti di riferimento vi saranno infatti conseguenze rispetto alla cura/tutela del bambino/a; 2.

le persone interessate ad impegnarsi per migliorare la situazione del bambino/a; 3. i segnali di sofferenza, i

segnali di rischio e gli elementi protettivi; la valutazione di una situazione di pregiudizio in cui vive il minore

va valutata considerando e bilanciando segnali di sofferenza del minore, segnali di rischio ed elementi

protettivi presenti. Quando si verifica una situazione di pregiudizio? Quando una condizione di grave disagio

e disadattamento ha determinato, o potrà determinare, un danno alla salute psico-fisica del minore. Questo

può verificarsi in situazione di: grave trascuratezza verso il minore, stato di abbandono, maltrattamento

fisico, sessuale, psicologico del minore, grave e continua conflittualità tra i genitori.

Le informazioni necessarie per valutare la situazione in cui si trova il minore possono essere raccolte

attraverso diverse fonti: 1. colloqui con gli adulti di riferimento; 2. colloquio con il minore; 3. visita

domiciliare; 4. lettura di eventuale documentazione già in possesso del servizio; 5. colloqui con altri soggetti

significativi quali nonni, zii, istruttori, ecc; questi soggetti verranno coinvolti solo se si ritiene che possano

essere a conoscenza di elementi fondamentali per la valutazione, in quanto la situazione di una famiglia in

carico ai servizi sociali è una notizia che deve rimanere riservata; 6. insegnanti; l’assistente sociale deve

informare la famiglia della volontà di ascoltare gli insegnanti; 7. pediatra; l’assistente sociale contatterà il

pediatra solo se ritiene che potrà fornire informazioni davvero significative.

A seguito della valutazione l’assistente sociale elaborerà un progetto di aiuto con la famiglia finalizzato al

miglioramento della situazione di difficoltà in cui si trova il minore. Nel progetto verranno individuati: 1. gli

obiettivi da raggiungere; 2. le azioni da effettuare per raggiungere le finalità previste; 3. i tempi di

realizzazione; 4. compiti e responsabilità di ogni soggetto coinvolto nel progetto; 5. criteri e tempi di

verifica. Più l’assistente sociale riuscirà a promuovere la collaborazione e la partecipazione attiva da parte

degli adulti di riferimento e del minore maggiore sarà la probabilità di riuscita del progetto. Nelle situazioni

in cui il bambino viene inserito in una comunità educativa o affidato a una famiglia, dovrà essere inoltre

elaborato un progetto educativo individuale che verrà redatto o insieme alla famiglia affidataria o agli

operatori della struttura di accoglienza. Il principale organo competente nella tutela dei minori è il Tribunale

per i minorenni che si occupa di assumere decisioni rispetto a: 1. decadenza della responsabilità genitoriale;

2. ricorsi per adottabilità; 3. allontanamento dei minori dalla famiglia; 4. affidamento dei minori ai servizi.

Il Tribunale dei minorenni possiede inoltre: 1. competenza amministrativa; può prescrivere misure

rieducative per ragazzi al fine di supportare la genitorialità; 2. competenza penale per i reati commessi dai

minori.

Cosa significa fare una segnalazione alla Procura per i minorenni? Significa segnalare alla Procura per i

minorenni la situazione di un minore in situazione di grave pregiudizio o di rischio di grave pregiudizio.

Quando l’assistente sociale ha l’obbligo di segnalare la situazione rilevata alla Procura per i minorenni? Nei

seguenti casi: 1. minore che si trovi in stato di abbandono, art. 9 L.184/83; 2. necessità di effettuare

un allontanamento d’emergenza con collocamento in luogo sicuro del minore, art. 403 c.c.; 3. minore

straniero non accompagnato (ad esclusione delle situazioni in cui al minore provveda adeguatamente un

parente entro il 4°); 4. minore che si prostituisce, art. 2, L. 269/1998; 5. proroga di un affido o conclusione

anticipata dell’accoglienza art. 4 comma 5 L. 184/83; 6. minore coinvolto in attività criminose L. 216/1991.

Lo stato di abbandono si configura in quelle situazioni in cui il minore è privato, non per causa di forza

maggiore transitoria, di assistenza morale e materiale da parte degli adulti a cui è affidato. Per

allontanamento d’emergenza e collocamento in luogo sicuro di un minore, si tratta di un provvedimento

previsto dal codice civile che viene attuato in condizioni di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore

quando non sono possibili altre soluzioni. I servizi sociali che si occupano del collocamento in luogo sicuro

del minore devono contestualmente segnalare la situazione alla Procura della Repubblica per i minorenni. In

queste situazioni è preferibile che si pensi ad inserire temporaneamente il minore in una comunità di prima

accoglienza anziché predisporre un affido familiare che richiede invece di essere progettato accuratamente.

Oltre a queste specifiche situazioni, i servizi sociali sono comunque tenuti a segnalare alla Procura per i

minorenni tutte quelle in cui il minore si trova in situazione di pregiudizio grave o pericolo serio di

pregiudizio per cui si ritiene necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria per incidere sulle responsabilità

genitoriali. La segnalazione dovrebbe essere accompagnata da un progetto di aiuto elaborato dall’assistente

sociale per intervenire a tutela del minore. Quando la situazione di un minore per il quale è già stato stabilito

un provvedimento dal giudice si modifica è necessario che il servizio lo comunichi alla Procura della

Repubblica per i minorenni al fine di modificare il provvedimento definitivo disposto precedentemente. Di

norma, prima di procedere alla segnalazione alla Procura per i minorenni, l’assistente sociale è tenuto

a comunicare alla famiglia le sue preoccupazioni nei confronti del minore al fine di poterne discuterne

insieme. Quando invece il comportamento dell’adulto può costituire un reato è necessario presentare la

denuncia. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, infatti, hanno l’obbligo di denunciare

all’autorità giudiziaria “ogni reato perseguibile d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a

causa delle loro funzioni o del loro servizio”. La denuncia è finalizzata a punire il reato commesso, la

segnalazi0ne a proteggere il minore. Oltre ai servizi sociali anche i genitori e i parenti entro il 4° possono

presentare ricorso al Tribunale per i minorenni per la situazione in cui si trova un minore. L’assistente sociale

ha il compito di informarli della possibilità e delle modalità di esercizio di questo diritto. Amici, vicini e

parenti oltre il 4°, invece, possono rivolgere le loro preoccupazioni ai servizi sociali o presentarsi alla polizia

giudiziaria della Procura per i minorenni che valuterà la situazione e deciderà se depositare ricorso al

Tribunale. Dopo aver ricevuto una segnalazione rispetto alla situazione in cui si trova un minore la Procura

per i minorenni verifica che essa sia giustificata. In caso affermativo depositerà ricorso al Tribunale per i

minorenni. Se invece si ritiene necessario disporre di maggiori informazioni la Procura può richiedere al

servizio sociale di svolgere un’indagine psico-sociale. In caso di condotte rilevanti dal punto di

vista penale (abusi, maltrattamenti), la procura valuta se dare priorità all’intervento civile per proteggere il

minore o alle indagini penali. Nelle seguenti situazioni, invece, per proteggere il minore è

necessario segnalare la situazione al giudice tutelare: 1. morte dei genitori o impossibilità a esercitare la

responsabilità genitoriale per cause di forza maggiore; 2. interruzione volontaria di gravidanza di una minore

in assenza di consenso da parte dei genitori o del tutore; 3. collocamento del minore in affido familiare (il

giudice deve rendere il provvedimento esecutivo); 4. conflitto tra genitori per il rispetto delle condizioni

definite dal tribunale e l’amministrazione dei beni; 5. nec

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Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tita_1991 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di principi, fondamenti e metodi del servizio sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Scienze Sociali Prof.
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