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Indice

  • La qualificazione delle imprese partecipanti ad appalti pubblici: procedure europee a confronto
  • 1) Leggi vigenti in Italia in materia di appalti pubblici
  • 1.1) Richiamo della normativa del 02/1994
  • 1.2) Argomenti principali del decreto ministeriale del 04/2000
  • 1.3) Cenni sugli articoli principali del decreto del 01/2000
  • 2) Attuazione della normativa in Italia
  • 2.1) Società Organismi di Certificazione
  • 2.2) Costi della certificazione
  • 2.3) Un esempio di certificazione per un'azienda
  • 3) Attuazione delle normative in altri paesi europei
  • 3.1) Germania
  • 3.2) Francia
  • 3.3) Regno Unito
  • 4) Conclusione
  • 4.1) Analisi critica della procedura italiana
  • 4.2) Commenti conclusivi

Introduzione

Vengono di seguito trattate le procedure italiane ed europee che portano un'azienda o un ente a qualificarsi per partecipare alle gare di appalto pubblico. Inizialmente si analizza la situazione legislativa italiana per avere un quadro generale dei decreti che le aziende devono rispettare per poter lavorare in ambito pubblico. Si giunge quindi alla descrizione del sistema utilizzato nella nostra nazione basato sulla presenza delle SOA (società organismi di attestazione) con l'aggiunta di esempi per meglio comprenderne il funzionamento. Dopo la descrizione del processo italiano si passa a descrivere quello europeo, in particolare di Germania, Francia e Inghilterra. In conclusione si espone un confronto tra le varie nazioni dove risulteranno evidenti le principali differenze presenti tra l'Italia e gli altri stati commentando la positività o meno di queste.

La qualificazione delle imprese partecipanti ad appalti pubblici: procedure europee a confronto

Si espone nei seguenti capitoli un'analisi delle procedure di certificazione e di appalto nel settore pubblico in Italia e in altri paesi europei messi a confronto, in particolare in Germania, Francia e Inghilterra.

1) Leggi vigenti in Italia in materia di appalti pubblici

In Italia gli appalti pubblici vengono affidati a enti appaltatori, che possono essere aziende o consorzi o privati, i quali devono rispettare determinati decreti e normative che la legge italiana impone per quanto concerne i lavori pubblici. In particolare i documenti più importanti a cui rifarsi sono la Normativa del 11 febbraio 1994; Il Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000; Il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000. Nei successivi paragrafi è presente un richiamo e un'analisi degli articoli più importanti dei documenti sopra elencati.

1.1) Richiamo della normativa del 02/1994

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Generità attività amministrativa: garanzia di efficacia ed efficienza, garanzia di qualità e tempestività. Ambito oggettivo e soggettivo: attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Delegificazione: il governo si occupa di programmare, progettare, organizzare i lavori, selezionare il datore dei lavori; si occupa anche delle procedure di gara e della pubblicizzazione delle stesse.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: vigila sull'economicità di esecuzione dei lavori pubblici, sull'osservanza della disciplina, sul sistema di qualificazione; segnala al Governo e al Parlamento fenomeni gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa. Consiglio superiore dei lavori pubblici: ha piena autonomia, è il massimo organo tecnico-consultivo dello stato.

Sistema di qualificazione: è attuato da organismi di attestazione ai quali è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di: certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Soggetti competenti: imprese individuali, artigiane, consorzi di cooperazione e consorzi stabili con i requisiti di qualificazione.

Criteri di aggiudicazione degli appalti: criterio del prezzo più basso oppure altri criteri basati sul valore tecnico ed estetico delle opere progettate, sul tempo di esecuzione dei lavori e sul costo di utilizzazione e di manutenzione. Per dare un’idea delle spese effettuate in Italia col criterio del prezzo più basso è stata inserita una tabella dei costi:

Anno Valore dei bandi di gara pubblicati (milioni di euro) % sul valore totale dei bandi di gara pubblicati N. di bandi di gara pubblicati
2009 47,4 100% 10
2010 43,5 100% 11
2011 182,6 100% 12

Nel 2011 sono stati pubblicati 12 bandi di gara pubblica, per un importo complessivo a base d'asta di oltre 180 milioni di euro, tutti con la previsione del metodo di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rispetto ai bandi di gara pubblici riportati in tabella, il punteggio medio assegnato alla componente tecnica è stato di 38 punti su 100, di cui 28 relativi a criteri di sostenibilità ambientale o sociale.

1.2) Argomenti principali del decreto ministeriale del 04/2000

Si esamina ora il Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 Domicilio dell’appaltatore: deve essere nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; nel caso in cui non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali. Direzione dei lavori: nel caso in cui non sia appaltatore a condurre i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a una persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Spese: le spese dell’impianto e di manutenzione, le spese relative al trasporto e ad opere provvisionali, le spese per risarcimento danni ambientali, i costi di luoghi di custodia sono comprese nel prezzo dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Responsabilità e obblighi dell'appaltatore: è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, è responsabile dei danni causati da imperizia o negligenza dei dipendenti. Materiali: devono corrispondere alle prescrizioni presenti ed essere della migliore qualità. Tempistica: l'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna, in caso di ritardo imputabile all’appaltatore è previsto il pagamento di una penale.

Riserve: le riserve non oggetto di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. Questo decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è obbligatorio per chiunque osservarlo e di farlo osservare.

1.3) Cenni sugli articoli principali del decreto del 01/2000

Questo Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 è un regolamento che reca istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Vengono di seguito elencati e trattati in maniera sintetica gli articoli che permettono di comprendere come deve muoversi un ente o un’azienda che vuole partecipare a un appalto pubblico.

Art.1) Qualificazione La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici e l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

Art.2) Definizioni Si intende per:

  • "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
  • "Regolamento": il presente regolamento;
  • "Autorità": l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
  • "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di h);
  • "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione;
  • "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
  • "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti;
  • "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale.

Art.3) Categorie Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

  • I - fino a Euro 258.228
  • II - fino a Euro 516.457
  • III - fino a Euro 1.032.913
  • IV - fino a Euro 2.582.284
  • V - fino a Euro 5.164.569
  • VI - fino a Euro 10.329.138
  • VII - fino a Euro 15.493.707
  • VIII - oltre Euro 15.493.707

Art.4) Sistema di qualità Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, Il possesso della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, è attestato dalle SOA.

Art.5) Commissione consultiva La commissione consultiva è composta dai rappresentanti dei ministeri e delle regioni e delle provincie autonome, oltre ai rappresentanti dei comuni e delle categorie lavoratrici rappresentate.

Art.7) Requisiti Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica, il patrimonio sociale deve essere di almeno un miliardo di lire.

Art.8) Partecipazioni azionarie Le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%.

Art.9) Requisiti tecnici L’organico minimo delle SOA deve essere composto da un ingegnere (o architetto), tre laureati e almeno sei dipendenti con diploma di scuola superiore.

Art.13) Attività di attestazione Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.

2) Attuazione della normativa in Italia

In Italia agli appalti pubblici possono partecipare solo le aziende o i consorzi che presentano le certificazioni serie UNI EN ISO 9000.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mik1990s di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Impianti industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Lorenzo.
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