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Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti

Contratti a prestazioni corrispettive e contratti ad effetti reali

Il contratto con prestazioni corrispettive è contrapposto al contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, identificandolo così con il contratto bilaterale, o più in generale con il contratto oneroso. Si è sostenuto che alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive possano appartenere solo contratti ad effetti obbligatori (quelli dalla cui conclusione scaturisca la nascita di un obbligo a carico delle parti), e non contratti ad effetti reali (quelli dalla cui conclusione scaturisca il trasferimento della proprietà).

Tale limitazione non sembra corretta in quanto, al di là del fatto che il sinallagma corre non sempre e necessariamente tra due obbligazioni, ma più in generale fra due attribuzioni patrimoniali derivanti anche da un contratto ad efficacia reale, lo stesso legislatore con gli art. 1452, 1458 e 1467 prevede che la rescissione e la risoluzione non pregiudicano i diritti acquisiti da terzi salvi gli effetti della trascrizione della domanda. L’art. 2652 prevede la trascrizione delle domande di risoluzione dei contratti quando siano relativi ai diritti menzionati nell’art. 2643 e tali non sono solo quelli ad effetti obbligatori ma anche quelli che trasferiscono la proprietà.

Da ciò discende che il rimedio apprestato ai contratti corrispettivi è applicabile sia ai contratti ad effetti obbligatori sia ai contratti ad effetti reali quando il prodursi di un effetto sia in funzione di un altro effetto.

Bilateralità

La dottrina si è posta il problema di individuare il possibile rapporto tra il contratto a prestazioni corrispettive e il contratto bilaterale. A fronte di chi sostiene che i due concetti si identifichino, altri invece affermano che la bilateralità sarebbe una specie del genus corrispettività. Nessuna delle due affermazioni sembra corretta. Che i contratti a prestazioni corrispettive non si identifichino nei contratti bilaterali è dimostrato dal fatto che esistono contratti bilaterali che non sono corrispettivi.

Il concetto di bilateralità va inteso nel senso che il contratto è in grado di produrre effetti su ognuna delle parti contraenti e pertanto tutti i contratti sono bilaterali, anche quelli con obbligazioni a carico di una sola parte (art 1333) che certamente corrispettivi non sono.

Il rapporto giuridico scaturente dal contratto che si instaura fra due soggetti, non è mai inquadrabile semplicemente come un rapporto credito-debito (diritto al pagamento-obbligo di pagare). Infatti, in capo a ciascuna delle parti non soltanto al debitore scaturiscono sempre degli obblighi. In tal senso il rapporto è una relazione fra situazioni giuridiche soggettive complesse. Così il creditore non ha solo il diritto a vedersi soddisfatto ma ha anche il dovere oltre che di collaborare col debitore, anche di comportarsi secondo buona fede e correttezza, concetti quest’ultimi che non implicano il solo dovere di astenersi da comportamenti scorretti, bensì anche l’obbligo di attivarsi per rendere possibile l’adempimento del debitore.

Dall’altra parte il debitore non ha solo l’obbligo di adempiere ma anche l’interesse a liberarsi ove egli voglia adempiere, interesse protetto dal legislatore che gli riconosce oltre che la possibilità di opporsi alla remissione anche quella di costituire in mora il creditore che non voglia ricevere la prestazione.

Ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, si pensi alla disciplina del comodato in cui il comodante oltre a dover lasciare godere la cosa al comodatario in base agli art. 1809, 1810, 1811, non può recedere ad nutum dal contratto, proprio al fine di consentire l’attuazione dell’interesse del comodatario o ancora all’art 1812 che obbliga il comodante a risarcire i danni qualora conoscendo i vizi della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

In conclusione, se tutti i contratti producono effetti per ognuna delle parti contraenti, tutti i contratti possono dirsi bilaterali. Se questo è vero, essendo la bilateralità una costante del contratto, non può essere utilizzata per distinguere un contratto dall’altro, potendo costituire solo un utile criterio per distinguere il contratto dal negozio unilaterale. Non è la bilateralità pertanto ad essere una specie del genus corrispettività ma è il contrario: i contratti con prestazioni corrispettive sono una specie del genus contratti bilaterali.

Onerosità

La bilateralità tuttavia non coincide nemmeno con l’onerosità. La nozione di contratto oneroso è una nozione che implica una valutazione di carattere economico, e va tenuta distinta dalla nozione di corrispettività.

Riprova della non necessaria coincidenza fra le due nozioni è il fatto che anche un negozio unilaterale è, non solo un contratto, può essere oneroso. Il concetto di onerosità attiene alla qualità dell’acquisto e non alla qualità dell’atto. Inoltre, l’onerosità è un carattere accessorio ed accidentale di un negozio. È accessorio in quanto contribuisce a specificare il concreto rapporto senza incidere sull’identità funzionale, visto che non altera né l’oggetto né il titolo. È accidentale perché può esserci e non esserci senza che muti il tipo di negozio (il mutuo può essere gratuito o oneroso ma sempre mutuo rimane).

Viceversa, la corrispettività o sinallagmaticità è un elemento di valutazione essenziale ai fini della qualificazione del negozio per cui, ove venga a mancare, si sarà in presenza di un altro tipo di negozio. Onerosità e corrispettività sono concetti tra loro compatibili ma non coessenziali. La riprova è data dal fatto che esistono negozi (contratti) corrispettivi ma non onerosi (vendita di una casa con prezzo irrisorio). Che il concetto di onerosità non coincide con la corrispettività è dimostrato dall’art. 1468 che prevede la risoluzione per eccessiva onerosità anche per i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente che certamente corrispettivi non sono.

La distinzione fondamentale pertanto non è tra contratti gratuiti o onerosi bensì fra contratti a prestazioni corrispettive e contratti a prestazioni non corrispettive. Il legislatore prende in considerazione l’onerosità o la gratuità del negozio al fine di determinare la disciplina da applicare rendendo in determinate circostanze meno gravosa la posizione di chi abbia acquistato a titolo oneroso e quindi abbia già subito un sacrificio patrimoniale. Invece, coloro che acquistano a titolo gratuito sono meno tutelati dall’ordinamento proprio in considerazione del fatto che non hanno subito un sacrificio per il loro acquisto.

  • Per questo fine l’ordinamento prevede una pluralità di disposizioni che diversificano la tutela per il terzo acquirente (534 2°, 1445, 2038, 2901 n 2, 64 e 67 L. FALLIM.), i limiti di responsabilità o di garanzia fra le parti (1266, 1710, 1768, 1725 2°, 1681 3°, 1812), la disciplina dell’errore e della rilevanza dei motivi (800ss, 809, 1809) i criteri di interpretazione.

L'interesse del creditore

L’art 1174 dispone che la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve rispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. La valutazione di tali interessi non è estranea all’ordinamento giuridico, si pensi all’art 1322 che consente la conclusione di contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L’interesse anche non patrimoniale consente di determinare l’esatta valutazione che una parte intende dare alla prestazione dell’altra.

Il fatto però che il nostro ordinamento presupponga l’esistenza di un tale interesse in capo a ciascuna parte del contratto, non significa che gli interessi debbano necessariamente essere equilibrati sotto il profilo economico. Ciò è ovvio già solo per il fatto che l’interesse che spinge ciascuna parte alla conclusione del contratto può essere di diversa natura. Non deve a tal fine trarre in inganno l’esistenza nel nostro ordinamento di strumenti di riequilibrio delle prestazioni reciproche, come la rescissione e la risoluzione perché se è vero che tali strumenti si applicano quando ci sia uno squilibrio fra le prestazioni, è anche vero che l’ordinamento giuridico reagisce allo squilibrio soltanto se l’assetto di interessi non è stato liberamente voluto ritenendo infatti che lo squilibrio da solo non è sufficiente per legittimare l’azione.

È infatti necessario per la rescissione che lo squilibrio sia derivato dallo stato di bisogno o di pericolo che abbia indotto una parte a concludere un contratto a condizioni inique (vedi art. 1447-1448). Lo stesso dicasi per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni, la cui esperibilità in tanto è possibile in quanto l’eccessiva onerosità sia dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.

L'equivalenza soggettiva delle prestazioni

Il nostro ordinamento ammette che le prestazioni reciproche in un contratto con prestazioni corrispettive (funzione di scambio) possano avere un valore diverso e quindi non è necessario che fra le prestazioni reciproche debba necessariamente esserci un equilibrio. Ciò perché il principio di autonomia contrattuale, sancito dal legislatore, ricomprende anche la possibilità di concludere contratti in cui la prestazione che si offre sia di valore economico minore rispetto a quella che si riceve.

In tal senso è orientato lo stesso legislatore:

  • L’art. 1349 accanto alla determinazione della prestazione secondo l’arbitrium boni viri ammette anche quello secondo arbitrium merum che il terzo ben si potrà allontanare da un’equivalenza economica stretta delle prestazioni reciproche.
  • L’art. 1474 3° prevede l’ipotesi che le parti non abbiano fissato il prezzo ma siano limitate a richiamare un giusto prezzo. Tale norma non avrebbe senso se il prezzo comunque dovesse essere adeguato al bene oggetto del contratto. In questa logica anche la compravendita con un prezzo vile è valida e non già nulla per mancanza di uno degli elementi essenziali (a meno che non si provi la simulazione), in quanto è quel prezzo che le parti hanno effettivamente voluto.
  • L’art. 1371 sancisce che ove solo ogni altro criterio interpretativo soggettivo (1362-1366) o oggettivo (1367-1370) il contatto rimane oscuro si dovrà ricorrere ad una interpretazione (nei contratti a titolo oneroso) che realizzi un equo contemperamento degli interessi. Tale norma pone però l’adeguatezza oggettiva solo come criterio suppletivo applicabile in assenza di una chiara previsione delle parti in merito alle reciproche attribuzioni patrimoniali. In ogni caso ciò non significa necessaria equivalenza economica delle prestazioni, ma vuol dire soddisfazione in equa misura degli interessi delle parti e tale reciproca soddisfazione ben può raggiungersi anche se le prestazioni hanno un valore diverso.

Lo stesso legislatore in alcune occasioni al fine di realizzare il dettato costituzionale dell’uguaglianza sostanziale e della giustizia distributiva non si ispira a valutazioni di stretta equivalenza fra le attribuzioni patrimoniali. Si pensi alla funzione perequativa svolta dalla legge sull’equo canone, in cui il valore del canone pagato dal conduttore è inferiore al valore di mercato che l’appartamento locato ha. E ciò per garantire il valore costituzionale del diritto all’abitazione. E ancora l’art. 36 cost. impone che la retribuzione del lavoro sia di misura tale da garantire una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, quindi ben potrebbe essere di misura non equivalente al lavoro svolto, perché deve essere sufficiente a garantire un minimo vitale al lavoratore.

Da tutto ciò ne consegue l’affermazione che le prestazioni reciproche in un contratto con prestazioni corrispettive possano avere un valore economico diverso in quanto ciò è rimesso all’autonomia contrattuale delle parti. Alla corrispettività, intesa come interdipendenza delle attribuzioni patrimoniali, sicché l’una si trova in funzione dell’altra, è estranea qualsiasi valutazione circa la proporzionalità economica o l’equivalenza soggettiva degli effetti. L’equivalenza soggettiva attiene alla valutazione personale delle parti e quindi ai motivi che le hanno indotte a concludere un contratto, ed essa prescinde dall’adeguatezza economica. L’equivalenza oggettiva cioè la proporzionalità economica, consente invece di stabilire se il contratto è oneroso.

Rapporto fra onerosità e corrispettività

L’aver dimostrato che il nostro ordinamento non impone che fra le prestazioni ci sia un necessario equilibrio, è essenziale per comprendere il rapporto fra onerosità e corrispettività. È stato dimostrato che si avrebbe gratuità quando i vantaggi sono tutti a carico di un solo soggetto e gli svantaggi tutti a carico dell’altro, mentre si avrebbe onerosità quando i rispettivi vantaggi hanno lo stesso valore economico.

Tale definizione però non è adatta a definire le ipotesi in cui alla prestazione di una parte corrisponde una prestazione dell’altra parte, ma questa è molto inferiore alla prima per valore, o è quasi priva completamente di valore. Si pensi alla vendita di una casa contro uno spillo. In questo caso si avrà sicuramente un contratto a prestazioni corrispettive (perché ad una prestazione corrisponde una reciproca controprestazione), ma gratuito, con la conseguenza che si applicheranno le norme sui contratti con prestazioni corrispettive e quelle sugli acquisti a titolo gratuito (sulla minore tutela del terzo acquirente a titolo gratuito, sulla minore responsabilità di chi abbia effettuato gratuitamente la sua prestazione, sui criteri di interpretazione che se il contratto è a titolo gratuito impongono di interpretarlo nel modo più favorevole alla parte obbligata a titolo gratuito).

Da questa constatazione emerge chiaramente il grave vizio dell’affermazione che identifica onerosità e corrispettività, o che comunque ritiene applicabili le norme sui contratti a prestazioni corrispettive ai contratti a titolo oneroso. La diversità fra i due concetti è ulteriormente testimoniata dal fatto che mentre corrispettivo o non corrispettivo può essere solo un contratto, gratuito o oneroso può essere anche un negozio unilaterale o un atto giuridico. Con la conseguenza che le relative norme si potranno applicare anche ai negozi unilaterali e agli atti giuridici.

Non solo quindi onerosità e corrispettività non coincidono, ma non è neanche possibile considerare la corrispettività una specie del genus onerosità, in quanto sono due aspetti completamente diversi, uno attiene al rapporto fra le prestazioni (corrispettività), l’altro al vantaggio economico che le parti traggono dal negozio. Delimitato ogni dubbio circa la coincidenza fra corrispettività ed onerosità, cade l’affermazione che nel contratto con prestazioni corrispettive debba necessariamente essere presente l’onerosità del rapporto. La corrispettività postula esclusivamente l’esistenza di due attribuzioni funzionalmente collegate sicché l’una trova giustificazione nell’altra.

La corrispettività

La corrispettività è l’unico criterio di valutazione utile nel procedimento di qualificazione. Essa designa un modo di essere del regolamento atto ad incidere sulla qualificazione della fattispecie, rendendo possibile l’individuazione della categoria nella quale va collocato il singolo contratto. La qualificazione del contratto non può prescindere dalla qualificazione dei suoi effetti che sono collegati al negozio come fatto.

Il nesso sinallagmatico si pone fra le attribuzioni patrimoniali che sono necessariamente l’una in funzione dell’altra.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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