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Il pubblico ministero

Fonti normative

Le fonti normative sono:

  • Costituzione art 104 - Il principio che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da altri poteri.
  • Art 107 - I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni e il pm gode di garanzie stabilite nei suoi riguardi da norme dell'ordine giudiziario.
  • R.d. 12/1941 sull'ordine giudiziario determina funzioni e attribuzioni del pm, attribuzioni e poteri specificati nel 69 CPC.

Definizione di pubblico ministero

Il pubblico ministero è un organo di collegamento tra potere politico e amministrazione della giustizia, non più dipendente ma in vigilanza dal Ministro della Giustizia. È un potere autonomo e indipendente anche dal potere politico. Il pm veglia all'osservanza delle leggi, alla regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci.

L'attribuzione al pm del potere di azione e intervento nel processo civile avviene nei casi stabiliti dalla legge. La dottrina ha pensato di definirlo accostandolo ad organo amministrativo e alla parte. Questa definizione è stata criticata poiché, se è vero che il pm esercita un potere di vigilanza, tale vigilanza non si differenzia da quella del magistrato. Inoltre, l'interesse tutelato dal pm non è quello dello stato nell'amministrazione, ma l'interesse dello stato a dettare le norme di legge e chiederne l'osservanza.

Quanto poi all'assimilazione alla parte, laddove la parte ha un proprio interesse, il pm non sollecita la tutela di un interesse proprio ma solo la realizzazione della volontà della legge nel caso concreto. La sua funzione lo avvicina più al giudice che alla parte o all'organo amministrativo.

I poteri del pm sono tipici della parte e non del giudice, come ad esempio il potere di azione e intervento, secondo il principio che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pm o d'ufficio. Sono applicabili al pm le norme sulla responsabilità civile dei magistrati e sull'astensione, ma non quelle sulla ricusazione dei giudici.

Al pm e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione spetta anche la titolarità dell'azione disciplinare per la repressione degli illeciti commessi ai magistrati, cioè della violazione del dovere di imparzialità, correttezza, ecc. e per le conseguenze di reato.

I poteri del pm: di azione e di intervento in causa

I poteri del pm sono previsti dagli articoli 69 e 70 del CPC.

  • Art 69: "1. Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge." Nel giudizio civile il pm può assumere il ruolo sostanziale di parte per interessi generali che lo stato intende sottrarre a quelli privati. Le ipotesi in cui ciò è acconsentito sono accomunate dalla necessità di tutelare un interesse pubblico senza derogare al divieto per il giudice di avviare il processo d'ufficio. I casi sono comunque tassativi di legge. La giurisprudenza esclude che il pm possa essere condannato al pagamento delle spese.
  • Art 70: "1. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
    • Nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
    • Nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
    • Nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
    • Negli altri casi previsti dalla legge.
    2. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di Cassazione. 3. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse."

L'intervento disciplinare è obbligatorio nei primi due casi e facoltativo nell'ultimo. L'intervento è necessario nel senso che l'assenza del pm è causa di nullità del processo, radicale e insanabile, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. L'intervento è facoltativo quando il pm ravvisi che una controversia coinvolge un pubblico interesse. Per rendere possibile tale intervento, il giudice davanti al quale è pendente la causa che rientri nell'intervento necessario o facoltativo ordina la trasmissione degli atti al pm. Questa trasmissione, nel caso di intervento facoltativo del pm, comporta una valutazione preventiva da parte del giudice della sussistenza del pubblico interesse, che giustifica tale intervento.

I poteri del pm che abbia agito o sia intervenuto in causa

Quanto all'assimilazione alla parte, il pm non è mai titolare del diritto sostanziale coinvolto nel processo quindi potrà rinunciare all'azione esercitata nel processo ma non potrà porre in essere atti dispositivi del diritto sostanziale. Ed è da escludere che possa sollevare eccezioni sostanziali in senso stretto come ad esempio l'eccezione di prescrizione. Nei casi di intervento facoltativo il pm ha gli stessi poteri che può esercitare nei casi di intervento necessario, la distinzione va operata a seconda che al pm venga o meno riconosciuta la titolarità del potere di azione.

Quando il pm è titolare di azione ha tutti i poteri processuali delle parti e ha anche il potere di impugnazione. Quando ha solo il potere d'intervento non ha gli stessi poteri delle parti e trova un limite nell'iniziativa e nelle conclusioni delle parti ed è privo del potere d'impugnazione.

Per ottenere lo scioglimento del rapporto coniugale si realizzava una collusione delle parti in frode alla legge anche con il ricorso ai tribunali esteri e con la successiva deliberazione in Italia della sentenza straniera. Venne modificato poi con l'attribuzione al pm del potere di impugnazione delle sentenze relative a cause matrimoniali o di quelle che dichiarano l'efficacia o meno delle sentenze straniere relative a cause matrimoniali e quelle di separazione personale dei coniugi. Si tratta di un'eccezione rispetto ai poteri del pm, poiché per tutte queste cause il pm ha sì il potere d'intervento ma dovrebbe essere privo di quello di impugnazione.

La parte

Per quanto riguarda l'individuazione delle parti, l'art 101 CPC riguarda il principio del contraddittorio, nella logica del processo in contraddittorio un contraddittore è sempre necessario. Non si tratta di individuare un contraddittore qualsiasi ma uno legittimato cioè "la giusta parte".

La legittimatio ad causam (legittimazione attiva o passiva ad agire e contraddire) costituisce una condizione dell'azione o per la trattazione della causa nel merito. Essa viene separata rispetto alla questione relativa alla titolarità effettiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il problema della legittimazione ad agire è diverso da quello dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico. La carenza della prima è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la seconda costituisce questione di merito che deve essere valutata dal giudice solo se e in quanto eccepita dalle parti. La legittimatio è poi idonea a definire il giudizio con il rigetto della domanda tutte le volte in cui il giudice, assumendo come veri i fatti allegati, neghi in base alla norma applicabile al rapporto, che il diritto possa appartenere a colui che postula il giudizio.

L'azione deve essere esercitata verso soggetti non incapaci o inidonei come minori, incapaci, ecc.

Le azioni di gruppo, l'azione di classe

Ad esempio, quelle di tutela di diritti di consumatori, risparmiatori, ecc. Il modello previsto inizialmente era costituito da due fasi:

  • Una contenziosa, attribuita alla competenza del tribunale.
  • Non contenziosa, accordo tra le parti; conciliazione obbligatoria delle imprese.

La nuova normativa ha previsto:

  • Ambito oggettivo: l'oggetto della tutela riguarda:
    • I diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti della stessa impresa o situazione;
    • I diritti identici spettanti a consumatori finali di un prodotto nei confronti del produttore;
    • I diritti identici del pregiudizio derivante agli stessi consumatori da pratiche commerciali scorrette.
  • Ambito soggettivo: potere a ciascun componente della classe che può esercitarlo sia individualmente che con associazioni e comitati. Il problema c'è nei confronti delle altre due categorie di soggetti cioè coloro che aderiscono o meno all'azione di classe. Quanto a chi vi aderisce, l'adesione comporta la possibilità di giovare degli effetti dell'accoglimento della domanda, giacché il tribunale che emette il provvedimento di accoglimento liquida le somme dovute anche a favore di coloro che hanno aderito all'azione, ma comporta anche la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale. Per coloro che non vi aderiscono, è fatta salva l'azione individuale, tuttavia non sono proponibili altre azioni di classe per gli stessi fatti e verso la stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione fissato dal giudice. E le azioni proposte prima della scadenza di tale termine sono riunite alla prima azione intrapresa. Tuttavia gli effetti dell'azione esercitata e i benefici del provvedimento di accoglimento non si estendono all'intera classe o categoria di consumatori, bensì sono limitati solo al gruppo che ha esercitato l'azione o vi ha aderito.
  • Svolgimento del procedimento: la domanda è proposta al tribunale e la competenza territoriale è determinata riguardo il capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. L'atto di citazione è notificato al pm il quale ha potere d'intervento facoltativo limitatamente al giudizio di ammissibilità. Il procedimento ha due fasi:
    • Fase di ammissibilità che si conclude con ordinanza, con cui il tribunale può dichiarare la domanda inammissibile quando è infondata o sussiste un conflitto di interessi ecc. oppure ammissibile, fissando le modalità pubblicitarie per provocare l'adesione degli appartenenti alla classe.
    • Fase di merito che si conclude con sentenza che giudica sull’accoglimento della domanda, liquidando le somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilendo il criterio di calcolo per la liquidazione delle somme. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche verso coloro che hanno aderito all'azione.
  • Reclamo contro l'ordinanza di ammissibilità e impugnazione delle sentenze: reclamo proponibile alla corte d'appello nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. La sentenza diventa esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione ed è impugnabile innanzi alla corte d'appello.

La condizione giuridica della parte nel processo

Art 75: "Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate."

L'eventuale difetto di legittimazione determina la nullità degli atti, è rilevabile d'ufficio e determina l'inesistenza della sentenza.

Legittimatio ad processum: titolarità del potere al compimento di un atto: si tratta di un presupposto processuale per poter esercitare in modo valido i propri diritti processuali. Non sempre la legittimazione ad agire e la titolarità coesistono in capo alla stessa persona (es.: i minori, falliti). La dottrina distingue tra capacità processuale che compete a qualsiasi soggetto di diritto e capacità di stare in giudizio che presuppone la capacità di agire, lo jus postulandi riservato al difensore. Per parte si deve intendere il soggetto del processo e che le persone che non hanno il libero esercizio di diritti che vi si fanno valere non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate, es. il minore, ecc. hanno la capacità di essere parti ma non quella di stare in giudizio se mancano dell'assistenza o rappresentanza. Non titolari di situazioni giuridiche processuali. Non possono neanche essere parti senza la necessaria assistenza minore e interdetto.

È vero che la parte non ha l'idoneità di porre in essere gli atti del processo. L'ordine non la considera pienamente capace e quindi attribuisce il potere d'agire al difensore. L'azione però appartiene sempre alla parte, suo è l'atto d'iniziativa che si manifesta con il conferimento al difensore dell'incarico di esercitare l'azione e di intraprendere il processo.

Gli enti collettivi

Se è vero che taluni enti non si possono considerare in base alle leggi civili come soggetti di diritto, è anche vero che essi, per il loro ordinamento interno e per la struttura, si comportano come tali. Costituiscono un centro di riferimento di interessi non individuali che attraverso quell'organizzazione si tende a realizzare. Rappresentano una realtà sociale che tende a realizzarsi in realtà giuridica.

Gli enti persona

Si è raggiunto lo scopo di evitare il dualismo tra soggetto titolare della fattispecie giuridica e soggetto titolare della situazione giuridica che al realizzarsi di quella fattispecie concorrono. Emerge la differenza tra organo e rappresentante. Lo strumento della rappresentanza legale si addice alla tutela dei soggetti che sono incapaci di agire. Questi atti non vengono imputati all'incapace, ma restano atti del rappresentante legale, all'incapace sono imputati solo gli effetti giuridici. Siamo di fronte a soggetti che restano distinti. Diverse sono le esigenze delle persone giuridiche.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Punzi Carmine.
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