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Gli aspetti etici nella ricerca psicologica
Gli psicologi devono utilizzare un linguaggio comprensibile, ai fini dell'ottenimento del consenso, nonché documentarlo in modo appropriato. Deve essere garantita la libertà di partecipazione o di ritiro dalla prova per motivi legati a disagio sopraggiunto. Espresso una precisa consenso e garantito inoltre che la registrazione verrà utilizzata in modo che non possa causare l'identificazione del soggetto o dei soggetti. Si fa riferimento all'uso dell'inganno nella ricerca. Nei codici, con modalità e in misura diversa, si affronta l'aspetto del danno e della responsabilità; nello specifico e si sottolineano sia l'importanza del consenso informato da parte del soggetto, della sua tutela, del rispetto della volontà ad interrompere tale esperimento, sia un richiamo per gli psicologi al senso di responsabilità. Alcune nazioni: Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Scandinavia, Spagna e Germania si dimostrano "sensibili".
In modo particolare, gli aspetti legati al consenso dei partecipanti, la tutela dei loro diritti ed interessi. L'Italia inoltre, evidenzia forse una maggiore attenzione a quelli che sono i diritti del soggetto esortando maggiori cautele. Il codice americano, oltre a considerare la tutela dell'utente in modo ampio ed articolato emerge anche un particolare livello di "garanzia" per lo psicologo, non puntualizzato negli altri codici.
8. Quale deontologia per il "consulente del giudice": riflessioni ed interrogativi in merito
8.1. Premessa
La professione dell'"esperto" nel sistema giuridico è spesso oggetto di discussione relativamente a ruoli, funzioni e competenze, affrontati con un meno frequenza gli aspetti deontologici di tale professione. Vari e complessi sono infatti conflitti e le problematiche di natura etica che tale professionista deve risolvere durante la sua attività in interazione con il sistema giustizia, e non solo.
nel contesto prettamente peritale. Segnalazioni alla Commissione di vigilanza e disciplina da parte dei consulenti del giudice a loro colleghi <<in merito a situazione di scarso rispetto dell'autonomia e della specificità professionale>> (Pes). 1996: La Commissione disciplinare dell'ordine nazionale degli psicologi decide di non entrare mai in merito alle scelte di carattere scientifico del singolo professionista, salvo particolari casi. Lo psicologo può essere chiamato dal magistrato per intervenire sia nel settore penale che civile, soprattutto in ambito minorile: in base al contesto di intervento varia la richiesta fatta al professionista. L'esperto può essere invitato ad esprimere il proprio <<parere tecnico>> sulla personalità del minore autore di reato e sulle risposte reato più responsabilizzanti anche per lui, oppure esprimere il suo parere nei casi in cui il minore è vittima di reato. In sede giudiziaria,l'esame psicologico di un minore vittima può essere utile al giudice per valutare l'idoneità fisica o mentale del minore a rendere testimonianza e per formulare giudizi e decisioni in merito alla compatibilità del racconto della vittima con la richiesta di provvedimenti di tutela. La perizia psicologica può essere svolta anche nei confronti di un adulto vittima di un reato al fine di accertarne l'eventuale attendibilità e credibilità. Lo psicologo può essere chiamato a partecipare al collegio di componenti esperti del Tribunale per i minorenni o può fornire consulenza presso i servizi dell'ufficio centrale della giustizia minorile, istituti penali, centri di prima accoglienza, uffici di servizi sociali per minorenni, istituti di semilibertà o scuole di formazione del personale per minorenni. In ambito civile, il sistema di giustizia può richiedere la collaborazione di esperti in materie psicologiche nei casi in cui sia necessaria una valutazione psicologica delle persone coinvolte nel processo.è ipotizzabile uno stato di trascuratezza, abbandono, maltrattamento di minore o inidoneità daparte dei genitori.
Entrano in contatto con la giustizia quelle famiglie che si trovano modificare lo struttura per essere in fase diseparazione coniugale o domanda di affidamento eterofamiliare o di adozione.
L’esperto può essere chiamato ad esprimere il proprio parere riguardo la capacità di flessibilità e diadattamento della coppia coniugale oppure riguardo “l’abbinamento” tra questa e uno specifico minore.
Nei casi di affidamento dei minori nelle separazioni coniugali, la richiesta da parte di un magistrato di unesperto può essere accompagnata da quella dei difensori e delle parti in questione.
Affiancare il lavoro del consulente tecnico d'ufficio, stilare una sintesi delle tappe osservazioni, con il fineultimo della tutela del minore.
Lo psicologo può infatti far parte del collegio di componenti esperti del
da riferire sono anche oggetto di segreto professionale. Calvi: segreto quale relazione che intercorre tra un soggetto della conoscenza di fatti o situazioni. Iecher: il segreto non comprende solo le notizie sulla salute delle persone ma qualunque "questione, sia essa di natura morale o materiale, che questi abbia interesse a tenere celata", tale tipo di segreto se realizzati nella relazione periziato-esperto. Art. 622 c.p. punisce chiunque riveli un segreto, ottenuto per ragioni del proprio stato o ufficio. Potremmo individuare nella rivelazione del segreto al giudice una di quelle "giuste cause" alle quali fariferimento l'articolo citato. Potrebbe essere una delle cause "imperative" Coco 1995. Per quanto riguarda la legislazione professionale degli psicologi, l'art. 4 riconosce ufficialmente l'obbligo del segreto professionale degli esercenti la professione dello psicologo e dello psicoterapeuta. Art. 11: del codice deontologico italiano.tribunale di sorveglianza, può esercitare la sua professionale nelle case circondariali, di reclusione e negli istituti di custodia attenuata, o all'interno del Servizio nuovi giunti.
Vari sono i contesti e anche le tematiche etiche tipiche dello psicologo che lavora in tale settore: individuare nella categoria del segreto professionale dei principi metodologici alcuni degli innumerevoli fattori in grado di poter favorire alcuni "rischi" a livello professionale.
8.2. Il segreto professionale: quali significati per lo psicologo esperto del giudice
Coco 1995: "<<La violazione del segreto sui dati acquisiti dal perizia atto è... l'oggetto stesso della prestazione>>.
L'incarico all'esperto, da parte del giudice presuppone che le "informazioni" raccolte, grazie la specifica competenza in base ai quesiti posti, il tema e le relative riflessioni e conclusioni vengano riferite a chi ne ha fatto richiesta.
Gli elementi raccolti e
lo psicologo <<è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti e informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate e programmate>>, tranne nei casi specifici di obbligo di denuncia o referto, nei casi di grave pericolo per la salute psicofisica dell'individuo e/o persi, o in caso di testimonianza.
Art. 15: lo psicologo può condividere con altri professionisti, anche loro obbligati al segreto professionale, con il quale collabora, solo le informazioni strettamente necessarie. Una soluzione alla nostra perplessità potrebbe concretizzarsi nell'espressione <<strettamente necessarie>>: restano comunque all'esperto il compito soprattutto la responsabilità di porre dei confini. Letteratura, riferimenti legislativi e giurisprudenza indicano cosa si intenda per segreto professionale nel contesto generale di consulenza.
psicologica. Nessuna norma fa esplicito riferimento al lavoro peritale e può assumere la forma di criterio guida in tale contesto molto differente da quello tipico relazionale psicologo-utenti, proprio per il fatto che chi commissiona il lavoro è il giudice. Uno "scollamento" tra il ruolo dello psicologo quello dell'esperto del giudice; il conflitto assume una maggiore complessità nel caso di consulenze tecniche di parte, in quanto il committente dell'esperto non è il giudice ma il soggetto al quale fare la perizia. Può accadere in tal caso che il pensando riferisca all'esperto, tenendo conto del segreto professionale e del fatto che potrebbe percepirlo erroneamente "a sua difesa", delle informazioni che non vuole vengano trasmesse al giudice. Indagine esplorativa svolta presso la Cattedra di Psicologia giuridica di Roma, confronta alcuni codici deontologici per la professione di psicologo ed indaga soprattutto il grado distrutturazione di ogni codice e il livello di garanzia rispetto alle figure dello psicologo, dell'utente e del committente. Su 12 codici, solo uno, precisamente quello ostinato negli Stati Uniti, contiene una sezione dedicata all'attività forense, anche se non viene fatto alcun riferimento al segreto professionale. Gli psicologi che svolgono attività forense devono adeguarsi a tutti i regolamenti presenti nel codice stesso, devono chiarire i limiti delle loro affermazioni, devono fornire relazioni in merito alle caratteristiche psicologiche dell'individuo solo dopo aver condotto l'esame accurato in modo da supportare affermazioni e conclusioni, devono inoltre descrivere dettagliatamente le tecniche usate durante il loro lavoro. Il codice del Portogallo tratta i rapporti fra psicologo e giudici in caso di testimonianza di quest'ultimo. Il codice tedesco fa riferimento alle situazioni di obbligo di denuncia o referto. Il codice francese...specifica che lo psicologo deve segnalare alle autorità giudiziarie situazioni di eventuale pericolo per l'utente. Solo alcuni codici accennano ai possibili rapporti tra professionista e contesto giuridico: - Olanda, Gran Bretagna e Irlanda non considerano il rapporto psicologo-sistema giustizia anche se tra di loro non sussiste alcun legame contrattuale specifico. - In Italia troviamo uno specifico riferimento al segreto professionale dell'esperto del giudice nelle linee guida deontologiche per lo psicologo forense, approvata dal consiglio direttivo dell'associazione italiana di psicologia giuridica nel 1999. Frutto di riflessioni avvenute negli ultimi anni e esperti in materie che prendono alcune norme del codice deontologico italiano adattandole al contesto giudiziario, come gli stessi autori sottolineano. Art. 1: "le seguenti disposizioni non sono sostitutive del codice deontologico degli psicologi italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad".Osservare le sue norme quale rossiniana propria specialità. Consistono in linee guida a cui attenersi nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense.