II Università degli Studi di Napoli
Facoltà di medicina e chirurgia - Corso di laurea di Caserta II anno
L'accertamento della morte ed i trapianti d'organo
Prof. Bruno Della Pietra
Dipartimento di Medicina pubblica, clinica e preventiva
Codice di deontologia medica (FNOMC e O, ottobre 1998)
Capo VI - Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
Legge 3 aprile 1957, n.235
Disposizioni per il prelievo del bulbo e della cornea da cadavere
DPR 20 gennaio 1961, n.300 - Regolamento esecutivo
Tale Regolamento estese la possibilità di prelievo ai seguenti organi: ossa, cute, midollo osseo, aponeurosi, dura madre. Successive disposizioni ampliarono ulteriormente l'elenco di organi prelevabili da cadavere, aggiungendovi i reni, il cuore, i polmoni, la vescica e gli ureteri, segmenti del canale digerente, ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione.
Legge 26 giugno 1967, n.458
Disposizioni in materia di trapianto di rene tra persone viventi
È ammessa la donazione del rene ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani; qualora il paziente non abbia tali consanguinei o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, possono donare altri parenti o persone estranee. La donazione è autorizzata purché il donatore sia maggiorenne, capace di intendere e di volere, a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di rene tra viventi e consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.
Legge 1° aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
Decreto Legge 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti attuative delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianti
Art. 1 (Finalità)
- La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
- Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale.