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ORGANI E DI TESSUTI
Art. 3.(Prelievo di organi e di tessuti)
1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.
3. È
4. La
volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte può essere fatta dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.La volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. Art. 14. (Prelievi) 1. Il di cui all'articolo 2, comma 5, della legge collegio medico 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale I sanitari che relativo all'accertamento della morte. procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa invita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonché alle modalità di.svolgimento del prelievo.
4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.
Art. 18.(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)
- I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
- Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO IN MATERIA DI TRAPIANTO D'ORGANO (Cassazione 12 giugno 1982, Sent. 3604):
- Da persona vivente (giuridicamente capace, personale, libero, consapevole, revocabile).
- Da Cadavere (L. 644, 1975, art. 5; L. 301/1993 art.1: non richiedono un vero e proprio consenso esplicito al trapianto, quanto la mancata opposizione del donatore o dei suoi
- Constatazione del decesso: nei soggetti che godono di assistenza sanitaria, la constatazione del decesso è praticata, di norma, presso il domicilio del defunto, dal medico di base; se il decesso avviene in un reparto ospedaliero, la constatazione spetta al medico di reparto; qualora il soggetto non goda di alcuna assistenza sanitaria, tale certificazione spetta al medico necroscopo. In seguito alla constatazione del decesso, è necessario compilare il cosiddetto "modulo ISTAT"
- Accertamento della morte: compete al medico necroscopo, salvo che sia a fini di trapianto (Collegio Medico)
- Dichiarazione di morte: può essere compilata da chiunque, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile
congiunti al prelievo stesso).
ACCERTAMENTO DELLA MORTE
Per accertare la morte il medico deve attenersi alle regole tecniche della semeiotica tanatologica e deve tenere presenti le disposizioni di legge in materia di decessi. E' dunque opportuno operare una differenza tra:
Ma, di norma, compete ai prossimi congiunti del defunto
ACCERTAMENTO DELLA MORTE CARDIACA
La morte cardiaca si ritiene avvenuta qualora la respirazione e la circolazione siano cessate per un tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
L'accertamento avviene attraverso il metodo elettrocardiotanatologico: il tracciato lineare isoelettrico deve persistere per almeno 20 minuti.
L'arresto irreversibile del cuore per la durata da 20 a 30 minuti garantisce anche la morte del tessuto nervoso, che non potrebbe sopravvivere ad una anossia così protratta.
Il metodo elettrocardiotanatologico è sufficiente per la diagnosi di morte nei casi ordinari di pratica clinica. Non è da solo sufficiente, quando si debba procedere ad operazioni di prelievo a scopo di trapianto.