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L’OSSERVAZIONE DEL DETENUTO
L’osservazione finalizzata al trattamento è prevista solo per i rei definitivamente condannati; per gli
imputati o i condannati con pena non ancora definitiva è previsto un sostegno psicologico su loro
richiesta per situazioni di disagio o sintomi specifici. Per minimizzare i rischi di depressione e
suicidio legati all’ingresso nella situazione penitenziaria è previsto un servizio definito “nuovi
giunti”.
L’osservazione scientifica della personalità del detenuto è diretta all’accertamento dei bisogni di
ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che
sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione. Si valutano i dati
giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le
sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla
base dei dati acquisiti viene espletata con il detenuto una riflessione sulle condotte antigiuridiche,
motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e sulle possibili azioni
sulle
di riparazione del reato.
Lo psicologo esamina gli aspetti evolutivi che hanno indotto la condotta deviante, i vissuti e gli
giudiziari e dall’anamnesi clinica, le prospettive di
atteggiamenti che emergono dai dati
cambiamento del detenuto. Il colloquio anamnestico viene supportato dal CBA per indagare le
tappe evolutive, per indagare le capacità cognitive vengono usate le scale di Wechsler o le matrici
Il T.A.T viene usato per indagare aspetti complessi dell’ideazione e dell’affettività.
di Raven.
L’INGANNO VOLONTARIO O SIMULAZIONE
La simulazione consiste nell’inventare sintomi che non esistono o esagerare quelli che esistono, allo
scopo di trarne vantaggi sul piano giuridico-forense , o al contrario nascondere delle patologie e
fingere la normalità per evitare provvedimenti negativi quali interdizione o inabilitazione o perdita
della potestà genitoriale.
Alcuni test consentono di avvalersi di alcuni indici che fanno sospettare una simulazione:
-MMPI ha una scala L (Lie) che valuta una generale disposizione alla falsificazione del test,inoltre
un indice specifico è il confronto fra la scala di frequenza (F) e il fattore di correzione (K).
-Rorschach: gli elementi frequenti nella simulazione sono una produzione troppo bassa e con molti
rifiuti,o troppo alta con numerose risposte bizzarre o strane, confabulazioni accuratamente costruite,
forti incongruenze o dislivelli di rendimento.
-test neuropsicologici: se le prove sono facili i simulatori hanno rendimenti più scadenti dei soggetti
veramente patologici,collocandosi molto al di sotto della soglia di risposte casuali. I pazienti che
tentano di amplificare il danno esistente mostrano prestazioni significativamente inferiori
relativamente alla tipologia del danno.
Esistono strumenti appositamente escogitati per tentare di scoprire l’inganno: Symptom Validity
Technique che consiste i prove molto facili di riconoscimento di cifre,memoria
implicita,autobiografica,libera; la Structured Interview of Report Symptoms che consente di
categorizzare i soggetti in onesti,indefiniti e simulatori.
CAPITOLO 2
PERIZIE E CONSULENZE D’UFFICIO: PECULIARITA’ E CRITERI
Differenze tra l’esame psicologico in campo
2.1 clinico-sanitario e quello forense
Per esame psicologico clinico si intende una qualsiasi situazione in cui uno psicologo entra in
relazione con una persona a scopo di diagnosi, di orientamento, di counseling, di terapia.
Con i termini consulenza psicologica, perizia, esame psicologico a fini giudiziari, consulenza
tecnica d’ufficio viene indicato l’esame psicologico commissionato da una Autorità giudiziaria
avente uno scopo esplorativo,descrittivo,valutativo e che si inserisce con un referto scritto o non in
un procedimento giudiziario.
Caratteristiche principali della relazione psicologo–utente in campo clinico, e relazione
nell’attività forense:
esaminatore-esaminato CAMPO CLINICO CAMPO FORENSE
volontarietà l’esame è voluto dal soggetto L’esame è imposto dal giudice
L’esame
l’esame è imposto dal giudice
il sogg. mobilita le proprie viene vissuto come pericoloso
atteggiamento positivo risorse per essere sincero in e ostile perchè imposto dalla legge
quanto la relazione nasce da un
suo bisogno Forte motivazione all’ipercontrollo
resistenze la motivazione riduce le
resistenze agevolando processi razionale per tutelare i propri interessi
di evocazione e associazione
test psicologici atteggiamento improntato alla Vissuti come prova da
sincerità superare,atteggiamento falsificatorio
libera scelta il sogg sceglie il professionista La scelta del professionista è imposta
a cui rivolgersi dal giudice
L’atteggiamento verso l’esaminatore è
libertà di critica il sogg. può esprimere allo
psicologo dubbi o critiche di cercare di ottenere benevolenza
senza conseguenze dannose anche quando risulta sgradito
È l’esaminatore che decide a quale
durata della relazione si interrompe quando
l’obiettivo è stato raggiunto, il punto e quando chiudere gli esami
sogg. è sempre libero di
decidere se e quando cessarla
segreto professionale il sogg. è protetto dal vincolo Gli atti giudiziari e la relazione del
professionale perito o consulente sono a disposizione
delle parti interessate. Il sogg.è
informato e questo fa aumentare la
vigilanza
c’è il primato della soggettività
fonti delle informazioni Il perito o consulente ha a disposizione
del vissuto del paziente rispetto tutte le info acquisite nel fascicolo
alla oggettività della sua giudiziario. La ricerca tende ad una
realtà,il professionista lavora conoscenza oggettiva della persona e di
su quello che fornisce il ciò che lo riguarda
soggetto Casi penali: l’esperto viene pagato dal
Corrispettivo economico se è previsto è conosciuto
preventivamente dal soggetto e pubblico erario su disposizione del
può essere liberamente pattuito giudice in base alle tariffe previste dal
ministero della giustizia.
Casi civili:è stabilito dal giudice e
l’ammontare dipende dall’entità
dell’impegno che è stato richiesto
all’esperto.
Alleanza terapeutica Sogg. e professionista lavorano Esaminatore ed esaminato hanno
per lo stesso obiettivo che è il interessi diversi e spesso contrapposti:
benessere del soggetto il sogg mira alla tutela dei propri diritti
e conseguimento dei propri obiettivi,
il perito o consulente lavora per far
conoscere al giudice la verità sulle
questioni che gli sono state sottoposte
2.2 CONSEGUENZE SUL PIANO APPLICATIVO DELLE DIFFERENZE
RISCONTRATE:
IL “CONTRATTO”
In campo forense l’esaminatore è tenuto ad informare l’esaminato di quali sono gli obiettivi
dell’esame cosi come stabiliti dal giudice, e che il suo compito non è quello di aiutare ma di
acquisire dati ed informazioni e di riferire il proprio parere al giudice. Quindi l’esperto non potrà
indurre l’esaminato ad avere fiducia in lui per ottenere delle confidenze, soprattutto negli incontri in
cui non sono presenti avvocati o consulenti di parte si crea una situazione di relazione a due che
può indurre il soggetto a viverla come riservata, compito dell’esperto è dire con chiarezza che non
segreto l’esisto degli esami
si può mantenere e che le altre parti hanno a disposizione gli atti
giudiziari e non si possono ricevere documenti o note al di fuori delle situazioni ufficiali.
LA NECESSITA’ DI DESCRIVERE IL PERCORSO TECNICO-SCIENTIFICO
L’esperto in campo forense deve sempre descrivere il percorso logico e quello metodologico
seguiti per giungere a qualsiasi conclusione o parere ,indicando a quali criteri scientifici ci si sta
rifacendo,a quali autori,testi e alla esistenza di altre teorie scientifiche che sostengono una tesi
diversa da quanto da noi sostenuto.
La conclusione del perito o del consulente può diventare la conclusione del giudice solo se questi è
messo in grado di valutare perfettamente il percorso mentale e applicativo che l’esperto ha
se cosi non fosse, di fatto il giudizio finale sarebbe emesso dall’esperto e non dal giudice.
compiuto,
Tutti gli interessati all’azione giudiziaria devono potere partecipare al processo della “formazione”
del convincimento dell’organo giudicante.
SULL’USO DEI TEST
NOTA
In campo forense bisogna fare ricorso esclusivamente a test ai quali è riconosciuto un elevato valore
scientifico, tarati o sperimentati per la nostra comunità nazionale e pubblicati da un editore a
diffusione nazionale.
Il ricorso al testing nel caso dei bambini sta diventando problematico per diversi motivi.
In certi contesti culturali comincia ad essere noto che i bambini vengono addestrati a disegnare in
un certo modo nelle prove carta e matita che vengono più spesso utilizzati quali disegno della figura
umana, disegno della famiglia, delle emozioni, dell’albero..
Molti test sono stati concepiti in un’epoca nella quale il rapporto dei bambini con l’atto del
disegnare era molto diverso da quello attuale: quando sono stati introdotti i test carta e matita in
Italia, nel secondo dopoguerra, i bambini nell’ambiente domestico avevano poche occasioni per
disegnare,era considerato un privilegio di pochi. Quindi in quel contesto potevano essere letti
elementi descrittivi di molte funzioni mentali e neuropsicologiche perché era garantito che il
prodotto esprimeva contenuti del bambino che erano specifici,originali e attivati dalla consegna al
dell’esame.
momento Oggi la situazione è diversa in quanto i bambini vengono stimolati
e colorare, inoltre è cambiato il rapporto dei bambini con l’immagine a
precocemente a disegnare
causa della televisione. Molti test come le Favole della Dùss e il C.A.T. sono basati su due ipotesi:
l’identificazione con l’animale l’esistenza
del bambino attraverso il meccanismo delle proiezioni, e
nell’immaginario infantile di animali buoni e altri cattivi in modo che il bambino, attraverso queste
figure drammatiche possa agevolmente rappresentare le proprie paure, bisogni e fantasie.
Oggi l’immaginario dei bambini è molto diverso in fatto di animali poiché vige una nuova cultura
ecologica che raccomanda la conservazione della biodiversità e evidenzia l’estinzione di alcune
specie animali, inoltre anche i significati tradizionali attribuiti agli animali sono c