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Trattato di psichiatria forense - Fornari

Introduzione

Le regole (le leggi) che si dà ogni società sono per loro natura provvisorie e convenzionali e non hanno nessun carattere di sacralità, di verità e di obiettività, ma semplicemente di accordi che consentono la vita consorziata. In contesti in cui il “convenzionale” la fa da padrone e non riveste alcun carattere di universalità, immutabilità o verità ed è destinato a durare finché perdurano le condizioni che lo hanno richiesto e legittimato, si collocano alcune evidenze quali:

  • Ogni società ha le sue regole, alcune costanti, altre variabili nel tempo, secondo l'organizzazione sociale e i valori culturali contingenti;
  • Il relativismo (scientifico e non) costituisce un aspetto fondamentale cui si deve fare costante e preliminare riferimento per articolare ogni successiva discussione;
  • Giudici e periti prendono le mosse dal comportamento umano, quale evidenza immediatamente percettibile e osservabile da entrambe le parti;
  • Il comportamento umano ubbidisce a delle regole (interne ed esterne) e si confronta con delle norme.

Veniamo al tema specifico del ragionamento giuridico e di quello psico-forense applicato a quel comportamento umano oggetto di indagine giudiziaria e di valutazione peritale. Esiste una psichiatria forense (perizia/consulenza psichiatrica) che consiste nell'accertamento tecnico di natura psichiatrica volto a formulare un giudizio diagnostico-valutativo e prognostico, finalizzato a rispondere a specifici quesiti. Esso ha come destinatari minori e adulti (autori di reato, vittime, testimoni, imputati, condannati e internati). Tale giudizio consiste nello stabilire le condizioni di mente della persona (attiva o passiva) in riferimento a una determinata fattispecie di reato (commesso o subito) e a un preciso momento del suo iter giudiziario, “in ogni stato e grado del procedimento”.

Questo accertamento viene affidato allo psichiatra forense (psichiatra clinico che ha seguito corsi di formazione e/o di perfezionamento e/o di specializzazione in psichiatria forense) sotto forma di:

  • Consulenza tecnica per il pubblico ministero;
  • Perizia disposta dal giudice delle indagini preliminari (GIP), nella stessa specifica fase, su richiesta delle parti;
  • Perizia disposta dal giudice per l'udienza preliminare (GUP) o dal giudice del dibattimento, su richiesta delle parti o d'ufficio;
  • Consulenza di parte commissionata dai difensori dell'autore di reato o della vittima (rispettivamente difensore dell'imputato o della parte civile);
  • Sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio, dal magistrato che opera in materia civile o canonica;
  • Sotto forma di consulenza tecnica di parte, dal difensore che opera in materia civile o canonica.

Nell'ambito della psichiatria forense sono inoltre da collocare:

  • Una psichiatria giudiziaria e penitenziaria, che deve occuparsi degli aspetti diagnostici e terapeutici inerenti l'autore di reato affetto da disturbi mentali, rispettivamente durante la fase della cognizione e durante quella dell'esecuzione della pena. Questo contesto richiede una sensibilità e una formazione specifiche e diverse da quelle del clinico che opera al di fuori delle istituzioni carcerarie;
  • Una psichiatria medico-legale, che tratta i temi e si occupa dei problemi relativi alle conoscenze e all'applicazione delle norme deontologiche e alla responsabilità degli operatori della salute mentale, dei periti e dei consulenti tecnici.

In tutti questi ambiti trova una sua collocazione pertinente, ancorché differenziata, lo psicologo giudiziario o forense: sussidiaria (accertamenti psichiatrici sull’autore di reato), complementare (valutazione della capacità decisionale di un soggetto affetto da disturbi mentali o valutazione della componente psichica del danno biologico o di altri danni); preminente (in ambito vittimologico, in tema di minore età, di valutazione della testimonianza, affidamento, adozione). Questa figura professionale deve ovviamente aver seguito un training specifico.

Sia psichiatra sia psicologo clinici non sono in grado di svolgere le attività di cui sopra senza aver immerso le loro conoscenze in tre grandi contenitori: uno culturale (criminologico), uno metodologico (medico-legale) e uno giuridico (la conoscenza delle norme contenute nei codici).

Tipologia, contenuti e fini dell’indagine peritale in materia penale

La tipologia

In fase di cognizione, le indagini peritali che si possono disporre secondo il nuovo codice di procedura penale sono essenzialmente di tre tipi: consulenza tecnica per il pubblico ministero, perizia disposta dal GIP, perizia dibattimentale.

In fase di esecuzione gli accertamenti disposti dal magistrato della sorveglianza sono di un solo tipo e volti a stabilire:

  • Presenza e persistenza di pericolosità sociale psichiatrica al momento dell'applicazione della misura di sicurezza dell'internamento in una REMS o di quella della libertà vigilata con affidamento al dipartimento di salute mentale;
  • Le condizioni di mente attuali del condannato o dell'internato ai fini della compatibilità con l'esecuzione (o con la prosecuzione) della pena o di una misura di sicurezza che non sia quella psichiatrica;
  • Le condizioni di mente dell'internato in vista della concessione di misure alternative all'internamento.

I contenuti e i fini

Nella fase di cognizione, lo scopo di queste indagini varia a seconda del destinatario dell'accertamento peritale. Se si tratta di autore di reato, i quesiti sono finalizzati a stabilire:

  • L'eventuale esistenza di un vizio totale o parziale di mente nell’indagato/imputato al momento del fatto;
  • La maturità o meno del minorenne infradiciottenne (dai 14 ai 18 anni), nonché l'eventuale presenza di un vizio di mente, come per l'adulto;
  • Le condizioni di mente dell'autore di reato durante la fase delle indagini preliminari, fino al rinvio a giudizio e durante il dibattimento;
  • In ogni occasione, la presenza e la persistenza di pericolosità sociale psichiatrica.

Se si tratta di vittima di reato, l'accertamento psichiatrico è finalizzato ad accertare:

  • Le condizioni di inferiorità psichica dei soggetti che hanno subito reati sessuali;
  • L'eventuale presenza di danni psichici sopravvenuti nelle vittime di maltrattamenti e di violenze sessuali;
  • Le condizioni psichiche (infermità o deficienza psichica) delle vittime di circonvenzione.

Se si tratta di un testimone, la prestazione forense si prefigge di stabilire l'idoneità a testimoniare.

Gli accertamenti disposti nella fase di esecuzione dal giudice dell'esecuzione possono essere volti a stabilire:

  • Le condizioni di mente del condannato (persona in esecuzione di pena detentiva) o dell'internato (persona sottoposta a misura di sicurezza);
  • La presenza e persistenza di pericolosità sociale psichiatrica nell’autore di reato al momento dell'applicazione della misura stessa e successivamente al fine della prosecuzione, dell'attenuazione o della sostituzione della stessa;
  • Le condizioni di mente dell'internato in vista della concessione di una misura di esperimento (es. licenza) o della revoca-trasformazione della misura di sicurezza.

I momenti della perizia psichiatrica

Nella struttura dell’attuale processo penale l'attività psichiatrico-forense relativa all'indagato o all'imputato può avvenire esercitata nei seguenti momenti.

A) Accertamenti svolti autonomamente

Dal pubblico ministero o dalle parti private nella fase delle indagini preliminari, attraverso la nomina di propri consulenti tecnici:

  • Consulenti tecnici del pubblico ministero (art 359 cpp), quando questi procede ad operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze (i consulenti non possono rifiutare la loro opera).
  • Accertamenti tecnici non ripetibili (art 360 cpp): quando gli accertamenti previsti dall'art 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, ora, luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
  • Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia (art 233 cpp): quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici che possono esporre al giudice il proprio parere.
  • Assicurazione delle fonti di prova (art 348). Anche la polizia giudiziaria può nominare propri consulenti tecnici in veste di ausiliari: la polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

B) Accertamenti richiesti dalle parti

Disposti durante le indagini preliminari dal GIP, attraverso l'incidente probatorio: a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni.

C) Accertamenti disposti nel dibattimento

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento (art 508 cpp): se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

Premesso che la perizia è solo quella disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP, incidente probatorio) o, in maniera autonoma, dal giudice dell'udienza preliminare (GUP), dal giudice del dibattimento o dell'esecuzione, essa prevede: accertamenti sulla capacità processuale dell'imputato, intesa come capacità di partecipare coscientemente al processo (art 70 cpp); accertamenti di sei mesi in sei mesi in caso di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, se reversibile (art 71 cpp), se irreversibile il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere (art 72 cpp); accertamenti (facoltativi) per disporre i provvedimenti cautelari; accertamenti per stabilire l'esistenza di un vizio di mente, totale o parziale, al momento del fatto (art 88 e 89 cp), le condizioni di mente attuali e la presenza di pericolosità sociale psichiatrica (art 312 cpp). Che si tratti di consulenze di parte o di perizia d'ufficio, tutti questi accertamenti vengono discussi in contraddittorio, sotto forma di “esame diretto” e di “controesame”.

Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art 501 cpp): periti e consulenti sono esaminati come testimoni. Incapacità e incompatibilità del perito (art 222 cpp). Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: minorenne, interdetto, inabilitato, chi è affetto da infermità di mente, chi è interdetto/sospeso dall'esercizio di una professione/arte, chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete, chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso o connesso procedimento.

Astensione e ricusazione del perito (art 223): quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

Nomina del consulente tecnico (art 225): disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

La normativa che disciplina la perizia psichiatrica

La normativa che concerne l'attività peritale è regolata nel libro III (prove), titolo II (mezzi di prova), capo VI, art 220-233 cpp. [Elenco degli articoli citati per intero da Fornari in questo paragrafo: Oggetto della perizia (220), Conferimento dell’incarico (226), Relazione peritale (227), Attività di perito (228), Comunicazioni relative alle operazioni peritali (229), Attività dei consulenti tecnici (230), Sostituzione del perito (231), Liquidazione del compenso al perito (232)].

La perizia nell’attuale concezione del legislatore è, in sostanza, uno strumento tecnico per l'interpretazione e la soluzione di tutti i problemi e le questioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche. Integralmente ribadito è il divieto della perizia psicologica nei confronti dell'indagato e dell'imputato nella fase della cognizione. Tale divieto non vale nel processo penale a carico di minorenni e per gli accertamenti disposti sulla vittima e sul testimone nella fase di cognizione e nella fase esecutiva della pena.

Il giudice, con l'ordinanza ammissiva della prova, nomina uno o più periti (art 221 cpp); il giorno fissato per il conferimento dell'incarico peritale, alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti, chiede al perito di declinare le proprie generalità; accerta che non ricorrano cause di incompatibilità o incapacità del perito (art 222-223); lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale; lo invita ad esprimere il giuramento di rito (226); il giudice quindi lo informa della natura dell'incarico e formula i quesiti.

La norma processual-penalistica prevede che il perito debba far conoscere la verità e mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali (226), e che possa usare solo ai fini dell’accertamento peritale le notizie chieste all'imputato, alla parte offesa o ad altre persone (228). In altre parole, è raccomandata la massima riservatezza circa i dati acquisiti: i periti possono ricevere informazioni, ma non trasmetterne, essendo loro obbligo custodire e garantire la relazione con il committente. Per quanto concerne l'obbligo di dire la verità, si ricordi che non si tratta certamente né di verità storica, né di verità processuale, bensì di verità clinica: l'insieme degli elementi anamnestici, clinici e di sussidio diagnostico necessario per rispondere ai quesiti posti dal magistrato; essi soli possono essere utilizzati per la valutazione forense. I quesiti peritali devono essere sorretti, nella loro formulazione, da una valutazione comparativa e collegiale dell’utilità che tale atto assume nell'ottica dell'acquisizione delle prove. Anche se non è espressamente previsto il quesito peritale sulla pericolosità sociale psichiatrica, esso viene già disposto in fase di cognizione per ordinare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dell'internamento in una REMS (pericolosità sociale psichiatrica elevata) o la libertà vigilata presso una struttura del Dipartimento di Salute Mentale (pericolosità sociale psichiatrica attenuata) o l’esclusione dell'applicazione di ogni misura di sicurezza di tipo psichiatrico.

Esempi di quesiti peritali pag 14 (ripetitivi) Quali sono i criteri per disporre una perizia psichiatrica? Alcuni sono di tipo OBIETTIVO:

  • La notizia diretta o indiretta della presenza di disturbi mentali nell’autore o nella vittima, la cui possibile incidenza sul fatto reato deve essere accertata;
  • La presenza di un quadro di scompenso psichico in atto, che faccia parte o meno di una storia psichiatrica;
  • Il verificarsi di uno scompenso durante la custodia cautelare o l’esecuzione di una condanna o l'applicazione di una misura di sicurezza non psichiatrica;
  • L'incongruenza e la bizzarria del comportamento oggetto di indagine.

Altri di tipo SOGGETTIVO:

  • La gravità e l’efferatezza del delitto e/o la reazione sociale da esso suscitata;
  • L'appartenenza a una classe sociale che preconcetti e pregiudizi vogliono immune da condotte criminali;
  • La recidiva nel reato;
  • Il comportamento non conforme che la persona oggetto di indagine tiene durante gli accertamenti di polizia giudiziaria o del magistrato.

I dati in base ai quali può essere disposta la perizia psichiatrica sono soltanto quelli anamnestici ed eziologici relativi a vere e proprie infermità mentali, non già al carattere, alla personalità e, in genere, alle qualità psichiche dell'imputato indipendenti da cause patologiche, senza che in sede di legittimità possa essere sindacato, se sorretto da congrua e logica motivazione, il giudizio sulla sussistenza dei gravi e fondati indizi sullo stato di mente dell'imputato.

Concluse le formalità del conferimento, il procedimento rituale sarà quello del parere orale (art 227 cpp). È ammessa la presentazione di relazione scritta; essa, però, secondo il legislatore, riveste carattere di eccezionalità e la sua utilizzabilità ai fini della decisione può essere disposta solo dopo l'esame orale del perito (di fatto, però, sia il pubblico ministero, sia il GIP che il giudice del dibattimento chiedono che le risposte ai quesiti vengano fornite mediante relazione scritta). Il consulente tecnico e il perito sono tenuti a presenziare all'udienza preliminare o al dibattimento e talvolta ad entrambe per esporre a voce le conclusioni cui sono pervenuti; inoltre, il committente chiede ai periti di consegnare entro un termine concordato una loro relazione scritta affinché tutti possano prenderne visione e formulare le loro deduzioni e controdeduzioni (di queste ultime i periti nulla sanno fino al giorno dell'udienza preliminare o del dibattimento). Quindi i periti, oltre a consegnare un elaborato scritto, debbono poi riesporlo davanti ai giudici ed affrontare come semplicisti testimoni e non come testimoni esperti.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ireneluparini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicopatologia e neuropsicologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Prunas Antonio.
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