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I CONTENUTI E I FINI

Nella fase di cognizione, lo scopo di queste indagini varia a seconda del destinatario dell'accertamento peritale.

Se si tratta di autore di reato, i quesiti sono finalizzati a stabilire:

  1. L'eventuale esistenza di un vizio totale o parziale di mente nell'indagato/imputato al momento del fatto;
  2. La maturità o meno del minorenne infradiciottenne (dai 14 ai 18 anni), nonché l'eventuale presenza di un vizio di mente, come per l'adulto;
  3. Le condizioni di mente dell'autore di reato durante la fase delle indagini preliminari, fino al rinvio a giudizio e durante il dibattimento;
  4. In ogni occasione, la presenza e la persistenza di pericolosità sociale psichiatrica.

Se si tratta di vittima di reato, l'accertamento psichiatrico è finalizzato ad accertare:

  • Le condizioni di inferiorità psichica dei soggetti che hanno subito reati sessuali;
  • L'eventuale presenza di danni psichici sopravvenuti nelle
vittime di maltrattamenti e di violenze sessuali; - Le condizioni psichiche (infermità o deficienza psichica) delle vittime di circonvenzione. - Se si tratta di un testimone, la prestazione forense si prefigge di stabilire l'idoneità a testimoniare. 2) Gli accertamenti disposti nella fase di esecuzione dal giudice dell'esecuzione possono essere volti a stabilire: - Le condizioni di mente del condannato (persona in esecuzione di pena detentiva) o dell'internato (persona sottoposta a misura di sicurezza); - La presenza e persistenza di pericolosità sociale psichiatrica nell'autore di reato al momento dell'applicazione della misura stessa e successivamente al fine della prosecuzione, dell'attenuazione o della sostituzione della stessa; - Le condizioni di mente dell'internato in vista della concessione di una misura di esperimento (es licenza) o della revoca-trasformazione della misura di sicurezza. 3. I momenti della perizia psichiatrica: Nellastruttura dell'attuale processo penale l'attività psichiatrico-forense relativa all'indagato o all'imputato può avvenire esercitata nei seguenti momenti. A) Accertamenti svolti autonomamente dal pubblico ministero o dalle parti private nella fase delle indagini preliminari, attraverso la nomina di propri consulenti tecnici: Consulenti tecnici del pubblico ministero (art 359 cpp), quando questi procede ad operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze (i consulenti non possono rifiutare la loro opera). Accertamenti tecnici non ripetibili (art 360 cpp): quando gli accertamenti previsti dall'art 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, ora, luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Consulenza tecnica fuoridei casi di perizia (art 233 cpp): quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici che possono esporre al giudice il proprio parere. Assicurazione delle fonti di prova (art 348). Anche la polizia giudiziaria può nominare propri consulenti tecnici in veste di ausiliari: la polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. B) (art 392 cpp) Accertamenti richiesti dalle parti e disposti durante le indagini preliminari dal GIP, attraverso l'incidente probatorio: a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono

altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni.

C) Accertamenti disposti nel dibattimento:

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento (art 508 cpp): se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

Premesso che la perizia è solo quella disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP, incidente probatorio) o, in maniera autonoma, dal giudice dell'udienza preliminare (GUP), dal giudice del dibattimento o dell'esecuzione, essa prevede: accertamenti sulla capacità processuale dell'imputato, intesa come capacità di partecipare coscientemente al processo (art 70 cpp); accertamenti di sei mesi in sei mesi in caso di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, se reversibile (art

71 cpp), se irreversibile il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere (art 72cpp); accertamenti (facoltativi) per disporre i provvedimenti cautelari; accertamenti per stabilire l'esistenza di un vizio di mente, totale o parziale, al momento del fatto (art 88 e 89 cp), le condizioni di mente attuali e la presenza di pericolosità sociale psichiatrica (art 312 cpp). Che si tratti di consulenze di parte o di perizia d'ufficio, tutti questi accertamenti vengono discussi in contraddittorio, sotto forma di "esame diretto" e di "controesame".

Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art 501 cpp): periti e consulenti sono esaminati come testimoni.

Incapacità e incompatibilità del perito (art 222 cpp). Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: minorenne, interdetto, inabilitato, chi è affetto da infermità di mente, chi è interdetto/sospeso dall'esercizio di una professione/arte.

normativa che disciplina la perizia psichiatrica è contenuta nel Codice di Procedura Penale italiano, precisamente negli articoli 222, 223 e 225. L'articolo 222 stabilisce chi può essere sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione. Inoltre, individua chi non può essere assunto come testimone o ha la facoltà di astenersi dal testimoniare, così come chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete. Infine, l'articolo indica che chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso o connesso procedimento rientra in questa categoria. L'articolo 223 riguarda l'astensione e la ricusazione del perito. Quando il perito ha un motivo di astenzione, ha l'obbligo di dichiararlo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a quando non sono esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, nel caso di motivi sopravvenuti, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Infine, l'articolo 225 disciplina la nomina del consulente tecnico. Dopo che è stata disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti hanno la facoltà di nominare i propri consulenti tecnici. Il numero di consulenti tecnici per ciascuna parte non può superare quello dei periti.

La normativa che concerne l'attività peritale è regolata nel libro III (prove), titolo II (mezzi di prova), capo VI, art 220-233cpp. Gli articoli citati da Fornari in questo paragrafo sono:

  • Oggetto della perizia (220)
  • Conferimento dell'incarico (226)
  • Relazione peritale (227)
  • Attività di perito (228)
  • Comunicazioni relative alle operazioni peritali (229)
  • Attività dei consulenti tecnici (230)
  • Sostituzione del perito (231)
  • Liquidazione del compenso al perito (232)

La perizia nell'attuale concezione del legislatore è, in sostanza, uno strumento tecnico per l'interpretazione e la soluzione di tutti i problemi e le questioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche. È integralmente ribadito il divieto della perizia psicologica nei confronti dell'indagato e dell'imputato nella fase della cognizione. Tale divieto non vale nel processo penale a carico di minorenni e per gli.

accertamenti disposti sulla vittima e sul testimone nella fase di cognizione e nella fase esecutiva della pena. Il giudice, con l'ordinanza ammissiva della prova, nomina uno o più periti (art 221 cpp); il giorno fissato per il conferimento dell'incarico peritale, alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti, chiede al perito di declinare le proprie generalità; accerta che non ricorrano cause di incompatibilità o incapacità del perito (art 222-223); lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale; lo invita ad esprimere il giuramento di rito (226); il giudice quindi lo informa della natura dell'incarico e formula i quesiti. La norma processual-penalistica prevede che il perito debba far conoscere la verità e mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali (226), e che possa usare solo ai fini dell'accertamento peritale le notizie chieste all'imputato, alla parte offesa o ad altre persone coinvolte nel procedimento.

altre persone (228). In altre parole, è raccomandata la massima riservatezza circa i dati acquisiti: i periti possono ricevere informazioni, ma non trasmetterne, essendo loro obbligo custodire e garantire la relazione con il committente. Per quanto concerne l'obbligo di dire la verità, si ricordi che non si tratta certamente né di verità storica, né di verità processuale, bensì di verità clinica: l'insieme degli elementi anamnestici, clinici e di sussidio diagnostico necessari per rispondere ai quesiti posti dal magistrato; essi soli possono essere utilizzati per la valutazione forense. I quesiti peritali devono essere sorretti, nella loro formulazione, da una valutazione comparativa e collegiale dell'utilità che tale atto assume nell'ottica dell'acquisizione delle prove. Anche se non è espressamente previsto il quesito peritale sulla pericolosità sociale psichiatrica, esso viene già

disposto in fase di cognizione per ordinare l'applicazione provvisoria dellamisura di sicurezza dell'internamento in una REMS (pericolosità sociale psichiatrica elevata) o la libertà vigilata presso una struttura del Dipartimento di Salute Mentale (pericolosità sociale psichiatrica attenuata) o l'esclusione dell'applicazione di ogni misura di sicurezza di tipo psichiatrico. Esempi di quesiti peritali pag 14 (ripetitivi) Quali sono i criteri per disporre una perizia psichiatrica? Alcuni sono di tipo OBIETTIVO: - La notizia diretta o indiretta della presenza di disturbi mentali nell'autore o nella vittima, la cui possibile incidenza sul fatto reato deve essere accertata; - La presenza di un quadro di scompenso psichico in atto, che faccia parte o meno di una storia psichiatrica; - Il verificarsi di uno scompenso durante la custodia cautelare o l'esecuzione di una condanna o l'applicazione di una misura di sicurezza nonLa formattazione del testo utilizzando tag HTML potrebbe essere la seguente:

psichiatrica; L'incongruenza e la bizzarria del comportamento oggetto di indagine.

Altri di tipo SOGGETTIVO:

  • La gravità e l'efferatezza del delitto e/o la reazione sociale da esso suscitata;
  • L'appartenenza a una classe sociale che preconcetti e pre
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
13 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ireneluparini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicopatologia e neuropsicologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Prunas Antonio.