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INTERROGATORIO FORMALE

Strumento con cui una parte provoca l'altra affinché confessi. L'accoglimento dell'interrogatorio formale dipende da un giudizio sulla rilevanza (nel senso che bisogna interrogare il soggetto su fatti rilevanti alla decisione) e ammissibilità.

La parte, oltre a dichiarare di volere l'interrogatorio formale, deve anche formulare dei quesiti preceduti da locuzione "vero che" in modo che il soggetto possa rispondere "si" (confessa) o "no" non confessa.

L'interrogatorio formale non ha però grande importanza pratica perché in Italia non c'è l'obbligo di confessare o di dire la verità, un soggetto può anche mentire (ma non tutti però sono in grado di mentire quindi dalle risposte possono estrapolarsi confessioni parziali).

NB: nel procedimento sommario i quesiti possono anche non esserci, interrogatorio "deformalizzato".

LIBERO

Tipo di interrogatorio disposto dal giudice in seguito alla comparizione delle parti, è più un dialogo per avere dei chiarimenti sul contenuto degli atti introduttivi.

Gli atteggiamenti delle parti, il fatto che magari rispondano o no, sono tenuti argomenti di prova in considerazione dal giudice quali ex art. 116 co. 2.

Nel caso in cui un soggetto ammetta un fatto a sé sfavorevole non si tratterà di confessione, semplicemente è un fatto ammesso che non necessita di prova dalla controparte (salva la possibilità per colui che lo ha ammesso di contestarlo in seguito e renderlo nuovamente bisognoso di prova).

GIURAMENTO

Dichiarazione che la parte fa di un fatto a sé favorevole.

DECISORIO: giuramento deferito da una parte all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.

SUPPLETORIO: giuramento disposto dal giudice ad una delle parti per decidere la causa laddove domande ed eccezioni non siano pienamente provate o

Per stabilire il valore della cosa domandata (ESTIMATORIO). Solo il giudice può disporlo se le prove assunte non sono tali da fondare il suo convincimento.

Il giuramento poi può essere:

DE VERITATE: giuramento che ha ad oggetto un fatto proprio della persona che giura.

DE SCIENTIA: giuramento che ha ad oggetto un fatto conosciuto dalla parte che giura (es. erede che giura che il de cuius non ha ricevuto un pagamento).

Per quanto riguarda l'efficacia probatoria del giuramento: efficacia probatoria massima, è sempre prova legale, a seconda che il soggetto giurio si rifiuti (sarà una prova a lui favorevole o sfavorevole), né confessione.

NB: Litisconsorzio necessario: se giura solo uno dei litisconsorti NO prova legale (non può dichiarare vincitore chi giura e soccombente chi non l'ha fatto, tutto è inscindibile.

Litisconsorzio facoltativo: se giura solo uno dei litisconsorti: SI prova legale. Una volta che un soggetto ha giurato non è

ammessa provacontraria.Quando una parte deferisce il giuramento ci sono 3 scenari:

  1. La parta cui il giuramento è stato deferito, giura.
  2. La parte cui il giuramento è stato deferito, lo riferisce a sua volta al soggetto (gioca al rilancio), solo se il giuramento ha ad oggetto un fatto comune ad entrambe le parti.
  3. La parte non giura e non lo "riferisce". Si forma una prova legale che gli sarà ovviamente sfavorevole.

Limiti:

  • Non può esserci giuramento su un fatto illecito: il giudice vuole evitare che il soggetto sia costretto a scegliere tra conseguenze in ambito penale o rischiare di commettere reato di falso giuramento.
  • Non può esserci giuramento su un contratto per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam.

L'ordinanza è notificata direttamente alla parte che deve rendere giuramento.

TESTIMONIANZA

Dichiarazione resa da un soggetto terzo.

Il soggetto terzo viene invitato a presentarsi in udienza

Al fine di narrare ciò di cui ha conoscenza:

  • conoscenza diretta
  • conoscenza indiretta

L'attendibilità del terzo varia a seconda di molti fattori (es. scarto temporale, qualità del soggetto...) quindi la testimonianza è una prova libera: liberamente valutabile dal giudice.

Limiti oggettivi:

Art. 2721 co. 1 e 2 c.c. : la prova testimoniale è esclusa se il valore dell'oggetto del contratto supera 2,58€. È comunque rimesso alla discrezionalità del giudice.

Art. 2722 c.c.: la prova testimoniale è esclusa quando ha ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, stipulati prima o contemporaneamente al documento stesso (si presume che il documento sia stato redatto da entrambe le parti).

Art. 2723 c.c.: la prova è ammessa se questi patti aggiunti o contrari sono stati stipulati dopo la redazione del documento.

ECCEZIONI art. 2724 c.c.: la prova nei casi precedenti sarà ammessa se...

C'è un principio di prova per iscritto (es. il fatto da provare è citato• in una corrispondenza tra le parti

Quando la mancata produzione documentale dipende da• un'impossibilità morale o materiale del contraente

Il contraente ha perso il documento non per causa a lui imputabile•

Art. 2725 c.c.: la prova testimoniale è esclusa se ha ad oggetto contratti5. per i quali è richiesta forma ad substantiam o ad probationem

Limiti soggettivi

No se il soggetto ha un interesse alla causa, un interesse che1. potrebbe portarlo a diventare parte (devono mantenere il carattere diterzietà)

No alcune categorie di soggetti come coniugi,2.parenti, minori di anni 14 Modalità

La parte che intende chiamare in causa un terzo a testimoniare deve, nelleistanze istruttorie deve indicare il terzo che intende chiamare e indicare suquali fatti deve pronunciarsi mediante la formulazione di quesiti precedutidalla locuzione “vero”

che”.Il testimone è obbligato a testimoniare: ammesso accompagnamento coattivo ogiudice che va da lui. Senon testimonia o testimonia il falso viene denunciato al pubblico ministero.Con l’ordinanza il giudice dispone tempo, luogo e modalità di assunzione dellaprova.

TESTIMONIANZA SCRITTA
Strumento probatorio rischioso perché il soggetto che testimonia riportandola dichiarazione sul documento può essere influenzato da parti o difensore, ènecessario l’accordo di tutte le parti e il giudice si riserva sempre lafacoltà di disporre anche la testimonianza orale.

Se una parte richiede la testimonianza scritta (e deve specificare nell’istanzache quel fatto deve essere provato con testimonianza scritta), l’altra deveaccettare.ì

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Baccaglini Laura.