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PROCESSO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
In caso di Separazione legale (non consensuale), nella prima fase assume importanza le prove precostituite ed è un procedimento camerale molto blando che riguarda anche diritti indisponibili, quindi con esigenza in fase istruttoria anche di avere prove d'ufficio con l'intervento del PM. Per ammissione ed assunzione di prove valgono le stesse regole del rito ordinario.
Art. 320: GIUDICE DI PACE... al terzo comma dispone che il GdP, se la conciliazione non riesce, già in prima udienza invita le parti a precisare le domande, produrre documenti e a richiedere le prove, salvo che (320 cpc quarto comma) possa disporre una nuova udienza per indicare ulteriori mezzi di prova. Per l'assunzione delle prove valgono le regole del rito ordinario.
PROCEDIMENTO PER LA TUTELA CAUTELARE
Art. 669 sexies cpc: Il giudice, omessa ogni altra formalità, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili.
relazione ai fini del provvedimento richiesto (sono sufficienti quindiper farsi un'idea sul fumus bonus iuris)…...e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della.domanda SINGOLI MEZZI DI PROVACONSULENZA TECNICA / (CTU) CONSULENTE TECNICO D'UFFICIONon è un vero e proprio mezzo di prova; viene disciplinato dagli Artt. 191 - 201 c.p.c., dopo i quali inizia ilParagrafo sulla disciplina dell'assunzione dei Mezzi di Prova, quindi se la consulenza tecnica viene postaprima di tale paragrafo, evidentemente ne dovrebbe essere esclusa. Ma la Consulenza Tecnica deve essereconsiderata nella figura del CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO o CTU (artt. 61-62-63 - 64 c.p.c. e 194 cpc),che interviene quando il Giudice non ha nozioni per comprendere determinate circostanza probatorie.L'attività del consulente quindi dovrebbe solo essere di carattere DEDUCENTE, cioè interviene a valle, dopole prove e quindi i fatti non cambiano,
offre solo una valutazione di quei fatti. E' vero però che tale regola generale non è sempre applicabile; alcuni fatti infatti non possono essere verificati se a monte non ci sia una conoscenza tecnica, in tal caso l'attività del Consulente si dice essere PERCIPIENTE.
Per evitare che entrino nuovi fatti sollevati dal consulente tecnico nel processo e non sollevati dalle parti, tale attività di percezione non deve servire per favorire le parti su questioni o prove che le parti stesse non abbiano prima dichiarato.
Il Consulente redige una relazione scritta oppure si forma un processo verbale quando le indagini sono compiute con l'intervento del Giudice. Il Giudice può nominare un consulente solo in caso di grave necessità dal momento che questo ha un costo che grava sulle parti. La consulenza tecnica viene pagata di regola in via anticipata dalla parte che ne fa richiesta e dal momento che invece viene disposta d'ufficio.
dalGiudice le spese saranno anticipate dall'attore; una volta terminato il Processo tale spesa rientrerà tra quelle di giudizio che quindi saranno a carico della parte soccombente. Il Consulente è dotato di specifiche competenze ed è iscritto in uno speciale albo tenuto dal Tribunale. E' obbligato ad assumere l'incarico, salvo che abbia giustificato motivo per non farlo, ma può anche essere ricusato dalle parti entro 3 giorni prima della sua comparizione. Ha inoltre responsabilità nel suo esercizio e risponde di eventuali danni causati alle parti. Come si deduce/come si chiede la Consulenza Tecnica? Ne ha bisogno il Giudice, che quindi lo nomina, ma può essere sollecitato dalle parti quando matura l'esigenza di chiederne l'intervento. Essendo un mezzo d'ufficio non c'è preclusione per il suo utilizzo. L'attività di consulenza inizia con la nomina da parte del Giudice, il quale fisseràanche i termini temporali per il suo svolgimento. Verrà fissata un'udienza in cui comparirà il Consulente designato per il suo Giuramento (art. 193 c.p.c.). Una volta assunto l'incarico inizieranno le fasi peritali (anche le parti potranno contestualmente nominare propri consulenti di parte entro un termine fissato dal Giudice, con indicazione del loro domicilio e recapiti). Verranno comunicate alle parti data e luogo in cui avranno inizio le fasi peritali. Tali attività si possono svolgere alla presenza del Giudice, caso in cui viene redatto poi processo verbale, oppure senza la presenza del Giudice, quindi verrà redatta una relazione scritta in formato di bozza con cui il Consulente potrà scambiare eventuali informazioni e note delle parti e/o dei loro consulenti tecnici di parte (csd Scambio di Relazioni, istituto introdotto di recente); Le parti quindi potranno far pervenire le loro osservazioni sull'attività svolta e sullaRelazione del Consulente Tecnico d'ufficio. Quindi la relazione finale, assieme alle note di parte, sarà depositata in Cancelleria ed entrerà nel fascicolo processuale.
Il Giudice ha la facoltà di disporre una rinnovazione di nuove perizie o chiedere spiegazioni in merito alla perizia o per gravi motivi disporne anche la revoca e quindi la sua sostituzione.
ESAME CONTABILE
È una particolare forma di consulenza tecnica di natura contabile. Ha delle specifiche caratteristiche che derogano la disciplina generale ed è regolato negli artt. 198-199-200 c.p.c..
Ha 4 caratteristiche:
- C'è la possibilità per le parti di superare le barriere istruttorie già formate. Ex art. 198 il consulente può servirsi anche di documenti non prodotti dalle parti, ma solo previo consenso delle parti sia per il loro esame sia per farne menzione nei processi verbali; se violata tale condizione la consulenza è nulla, nullità relativa.
(La nullità assoluta può essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio, nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre la nullità relativa, può essere dichiarata solo previa istanza di parte) che è sanabile ex art. 157 c.p.c., quindi se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti (nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso) oppure se l'atto ha raggiunto lo scopo.
2) Al consulente contabile ex art. 199 è demandata una funzione di conciliazione tra le parti (è una sorta di mediatore)
3) Art. 200 c.p.c. : L'esame contabile si conclude sempre con una relazione
4) Art. 200 c.p.c. : Le dichiarazioni rese dalle parti, se la conciliazione non è raggiunta, sono esposte nelle relazioni e possono essere valutate dal Giudice ex art. 116,2 .c.p.c. (desunzione di argomenti di prova da parte del Giudice) TESTIMONIANZA
È la dichiarazione resa in giudizio da un terzo su fatti
rilevanti per la definizione della questione incontraddittorio. E' una PROVA LIBERAMENTE VALUTABILE (non una Prova Legale) ed è una prova costituenda, che può riguardare fatti sia principali che secondari. Nel Processo di cognizione è una prova che deve essere indicata e richiesta dalle parti, non rilevabile d'ufficio salvo che il Giudice disponga l'assunzione di un TESTIMONE DE RELATO nominato da un altro testimone ed inoltre può essere chiamato dal Giudice Monocratico (art. 281 TER c.p.c.) se un soggetto viene riferito dagli atti scritti delle parti. Nel Rito del Lavoro il Giudice può ammettere la testimonianza in maniera più ampia, infatti ex art. 421,3 c.p.c. il Testimone può essere sentito anche sul luogo di lavoro. I Fatti oggetto di testimonianza, sia principali che secondari, devono essere utili ai fini del Giudizio. Ci sono però fatti su cui non si può testimoniare (artt. 2721-2726 c.c.), così comenon si richiede la forma scritta. Inoltre, non è ammessa la testimonianza per i fatti che riguardano la vita privata delle persone, a meno che non siano rilevanti per la causa. Per quanto riguarda i limiti soggettivi, non possono testimoniare i minori di 14 anni, le persone che non sono in grado di intendere e volere, i parenti delle parti fino al quarto grado di parentela e i coniugi delle parti. È importante sottolineare che la testimonianza deve essere resa sotto giuramento e che il testimone è tenuto a dire la verità. Questi sono i principali limiti di ammissibilità della testimonianza, ma è sempre il giudice a valutare la rilevanza e l'affidabilità delle testimonianze nel contesto specifico del processo.si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Si tratta di un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale, che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati prodotti altri patti, non risultanti dal medesimo documento, giustificata dalla scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto. La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal documento in questione. Con tale norma si stabilisce in pratica che la prova documentale siapiù importante di quella testimoniale.
Art. 2723 c.c. = Se il patto è aggiunto o contrario al documento, l'autorità può consentire la prova per testimoni solo se risulta verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724 c.c. = La Prova per testimoni è sempre ammessa :
- Quando vi è un principio di prova scritta proveniente dalla controparte, che faccia apparire verosimile il fatto allegato
- Quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta (Impossibilità morale ad ex dovuta ad un rapporto di parentela ; Impossibilità materiale ad ex a causa di incendio, inondazione o simili eventi incontrollabili)
- Quando il contraente ha senza sua colpa (per causa a se non imputabile) perduto il documento che gli forniva la prova (tutti i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di documenti non dovuti dalla parte stessa, la quale dovrà
Art. 2725 c.c. = Quando un contratto deve essere provato per iscritto ex lege o per volontà delle parti, è necessario conservare gli atti in modo diligente e sicuro. L'articolo 2725 del codice civile stabilisce che il custode degli atti deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia.