DIRITTO DELLE PROVE
La prova non è un mezzo di risoluzione della controversia, ma uno strumento di verifica degli ENUNCIATI DEI FATTI
(non dei fatti in sé, ma dei loro enunciati). Ha quindi carattere dimostrativo e ad oggetto ha enunciati.
La Prova puo’ essere considerata in 3 modi :
1) Si riferisce allo strumento per verificare l’enunciato dei fatti (Fonte di Prova [mezzo di prova in senso stretto :
cose, documenti o persone da cui può scaturire poi la prova] e/o Mezzo di Prova vero e proprio [mezzo di
prova in senso lato : sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova; è il
meccanismo attraverso cui dalle fonti di prova si acquisiscono informazioni utili])
2) Può essere l’attività materiale (peritale) per acquisire mezzi di prova
3) Si riferisce anche al risultato dell’attività probatoria
L'atto di citazione e la comparsa di risposta contengono i FATTI
I Fatti sono oggetto di Prova e possono essere:
- Fatti Principali = Fatti costitutivi (da parte dell'attore) e modificativi, estintivi o impeditivi (dal convenuto)
- Fatti Secondari = Tutti gli altri fatti; quelli che non rientrano tra fatti principali, ma che hanno una loro rilevanza in
quanto provandoli, si potrebbe arrivare a dimostrare indirettamente il fatto principale.
Le Valutazioni non sono fatti dimostrabili, quindi non sono oggetto di Prova.
Fatti non contestati = se non viene contestato un fatto dalla controparte, si esime la parte dal provare quel fatto.
Fatti Notori = non sono fatti contestati; sono noti quindi non necessitano di mezzi di Prova.
TIPI DI PROVA
MEZZI DI PROVA PRECOSTITUITI (ad ex. Documento Scritto)
MEZZI DI PROVA COSTITUENDI (ad ex. Testimonianza)
I primi entrano nel Processo con la produzione nel fascicolo da parte dell’attore( non subiscono un filtro dal Giudice)
I secondi sono filtrati sull’ammissibilità dal Giudice a processo iniziato ed entrano nello stesso dietro autorizzazione
del Giudice.
Una prova deve essere RILEVANTE (infatti a monte il Giudice valuterà le prove ammissibili) ed AMMISSIBILE (La legge
ci dice se una determinata prova può essere utilizzata all'interno del giudizio).
PROVA DIRETTA = Tende alla conferma immediata di un determinato enunciato / fatto principale (Ex: Testimone
diretto di un furto). Si parla di Prova Diretta anche quando una prova è sia fonte di prova, sia oggetto di prova (ad ex
documento scritto). A volte si usa anche come prova opposta a Prova CONTRARIA (una prova che dovrebbe smentire
direttamente ciò che sostiene la controparte).
PROVA INDIRETTA = Non si vuole provare direttamente l’enunciato, ma un altro fatto secondario che possa portare
alla prova del fatto principale. Ha lo scopo di provare un fatto che, attraverso un ragionamento logico, consente di
desumere il fatto oggetto di prova (Ex: Testimonianza di chi ha visto un presunto ladro, con un'autoradio in mano
vicino ad un'auto, ma che non abbia assistito direttamente al furto dell'autoradio in quella macchina.)
Prova Positiva / Negativa : Si vuole confermare il fatto / si vuole affermare il contrario
La prova positiva tende a provare che un fatto sia avvenuto (esistenza del fatto), la prova negativa che un fatto Non
sia avvenuto (inesistenza del fatto)
PROVA LEGALE = La Legge sortisce una prevalutazione del fatto e la considera altamente attendibile (ad ex. Nell’ atto
pubblico valido fino a querela di falso). Si tratta della Confessione, Giuramento ed Atto Pubblico.
E’ impossibile offrire una prova contraria alla prova legale a meno che si produca la formazione di una prova legale
contraria (ad ex. tramite Confessione per interrogatorio formale oppure tramite Giuramento)
PROVA Legale POSITIVA = Impone al Giudice di attribuire valore privilegiato a determinate prove o fonti di prova
(art.2700 e 2702 c.c. sul valore probatorio di atto scritto e scrittura privata + art. 2733 c.c. : il valore probatorio della
confessione)
PROVA Legale NEGATIVA = Volta a limitare la facoltà del Giudice di ammettere determinate prove (ad ex. Art. 2721 e
2726 c.c. = limiti di ammissibilità della prova testimoniale per valore e dimostrazione di effettuazione pagamento e
remissione del debito)
PROVA LIBERAMENTE VALUTABILE = Fuori dai casi previsti per la Prova Legale, le altre prove sono tutte liberamente
valutabili ex art. 116 c.p.c. per cui il Giudice deve valutarle secondo il suo prudente apprezzamento (ad ex.
Testimonianza). La conclusione de giudice si deve tramutare in una motivazione sorretta da tali prove.
PRESUNZIONI = Sono conseguenze che il Giudice trae dal fatto secondario noto per risalire al fatto principale ignoto
(art. 2727 c.c.). Per presunzione si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già stata
provata una determinata circostanza (il cosiddetto "fatto-base" o "indizio"), si giunge a ritenere dimostrato anche un
altro ulteriore fatto, sfornito di prova diretta. Le presunzioni (o prove indirette) si fondano sul principio dell'id quod
plerumque accidit, in forza del quale si prendono in considerazione le conseguenze di un determinato fatto noto e
certo.
Le Presunzioni ex art. 2727 cc sono le conseguenze che la legge o il Giudice trae da un fatto noto per risalire a un
fatto ignorato e si dividono in Legali (art. 2728 cc) e Semplici (art. 2729 cc)
LEGALI (Praesumptiones Iuris), cioè quelle in cui la Legge stessa fa conseguire un fatto ignoto da un fatto secondario
noto (art. 2728 c.c. : ”Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono
stabilite.”). Nelle Presunzioni Legali è la stessa legge ad attribuire ad un fatto valore di prova in ordine ad un'altra
circostanza che viene appunto presunta (ad ex è presunzione legale quella che stabilisce che chi ha il possesso di
una cosa altrui sia in buona fede, ex art. 1147,3 c.c.). Trovano il loro fondamento nella Legge ed impongono al
Giudice di considerarle come validi elementi di prova senza lasciarne il loro giudizio al suo libero apprezzamento.
Possono essere Assolute, non si può provare il contrario (Presunzione legale iuris et de iure) e Relative, si può
dimostrare il contrario (Presunzione iuris tantum).
SEMPLICI (Praesumptiones hominis), con cui il Giudice trae le conseguenze per risalire al fatto ignoto. Ex. Art. 2729
c.c. possono essere usate solo se “Gravi,Precise e Concordanti”. Sono quindi delle deduzioni da parte del giudice
per fondare il proprio libero convincimento in ordine a fatti non provati, purché siano necessariamente basate su
elementi gravi (il legame è forte tra fatto noto e fatto ignorato), precisi e concordanti (la Legge usa il plurale, ma
ancora si dibatte se sia sufficiente anche un solo fatto secondario noto…come sostiene il Prof. Ruffini. Il ragionamento
presuntivo può avere ad oggetto anche un solo fatto secondario noto (così è interpretato dalla Giurisprudenza, pur
mancando in tal caso l’elemento della concordanza ex art. 2729 c.c. in quanto c’è solo un fatto noto e non una
pluralità di fatti noti secondari.)
PRESUNZIONI LEGALI ASSOLUTE : Non permettono alle parti prove contrarie (praesumptiones iuris et de iure)
PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE : Alla parte è concesso dimostrare che la Presunzione è sbagliata (iuris tantum). C’è
un inversione dell’onere della prova.
PRESUNZIONI SEMPLICI (dette anche Prova Critica o Prova Indiziaria) : Sono Prove Indirette (l’oggetto della prova è
indiretto) (praesumptiones hominis)
Esempio di Presunzione Legale Assoluta è data dall’art. 599 c.p.c. che disciplina la nullità di disposizioni
testamentarie a vantaggio di persone incapaci, anche se disposte per interposta persona (Padre, Madre, discendenti
e coniuge dell’incapace)
Esempio di Presunzione Legale Relativa è l’art. 2054 c.c.: “Il conducente di un veicolo deve risarcire il danno, SALVO
che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In tal caso quindi sarà il conducente a dover
dimostrare di non avere colpa, perché la legge presume in linea di principio che egli abbia la colpa.
Provato un fatto secondario non si può far scattare un altro ragionamento presuntivo dando il via ad un doppio
passaggio inferenziale; In tal caso infatti il Fatto Principale diventa un Fatto Presunto, ma dal Fatto Presunto non si
può risalire ad un ulteriore Fatto Principale (Divieto di Presumere de Presunto). Quindi da un fatto presunto
secondario non si può presumere un altro fatto secondario secondo il principio del Divieto di Presumere de
Presunto, ma si può solamente risalire al fatto principale. Qualora ci fosse una legge speciale che consentisse al
Giudice di risalire da un dato fatto secondario ad altri fatti, allora si potrebbero compiere più passaggi inferenziali.
Gli Argomenti di Prova sono strumenti che servono a rafforzare i veri e propri Mezzi di Prova -> Secondo la Dottrina,
quindi senza le prove gli Argomenti di prova non avrebbero senso (Per il Professor Ruffini gli Argomenti di Prova sono
invece delle vere e proprie PRESUNZIONI).
Art. 116 : Valutazione delle Prove (valutate dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento)
Art. 116, 2 : Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in interrogatorio a
norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo
Art. 118 : Ordine di ispezione di persone e cose
Art. 310 c.p.c. : Effetti dell’estinzione del Processo; comma 3 : Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma
dell’art. 116,2 c.p.c.
Per la Dottrina gli Argomenti di Prova sono in una posizione inferiore alle Prove (prima Legali e poi Liberamente
Valutabili), quindi senza prove gli argomenti di prova non avrebbero senso di esistere. Per il Prof. Ruffini sono invece
equiparabili alle Presunzioni. Il Prof. Cossignani effettua una suddivisione :
1) Ipotesi di contegno meramente processuali o rifiuto di ispezione o esibizione = difficilmente possono essere
considerati come Presunzioni
2) Comportamenti processuali che potrebbero essere attinenti ai fatti del processo (come le dichiarazioni rese
in sede di interrogatorio libero) = se fossero a sè favorevoli non avrebbero efficacia probatoria, se invece
fossero sfavorevoli a sé potrebbero avere l’efficacia di ammissioni
3) Prove assunte in altro processo = sono Argomenti di Prova e non Prove vere e proprie in quanto il nuovo
Giudice potrebbe da queste solo presumere che le dichiarazioni rese nel primo processo siano vere ( l’unica
prova certa sarebbe che nel primo processo quella persona si fosse presentata al primo Giudice per
effettuare una dichiarazione, ma il contenuto della dichiarazione reso come vero può solo essere presunto
tale). ONERE DELLA PROVA (Art. 2697 c.c.)
Chi vuol far valere un diritto in Giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (FATTI COSTITUTIVI)
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si sia modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l’eccezione si fonda (Fatti Estintivi, modificativi o impeditivi)
ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT = L’onere della prova incombe sull’Attore (Il Convenuto infatti potrebbe
anche non produrre fatti e/o prove). Art. 2043 c.c. : Responsabilità Generale -> Onere della prova a carico dell’attore.
Se l'attore non provasse un fatto costitutivo, la ragione della disputa sarà automaticamente del convenuto.
Se si trattasse di azione di mero accertamento negativo : colui che agisce in mero accertamento negativo intende
negare, o solo ridimensionare, un diritto altrui incompatibile con il proprio, esercitato, cioè, in pregiudizio del
proprio; il diritto dedotto in giudizio, quindi, non appartiene al deducente-attore, ma al convenuto (ex : una parte
ritiene di avere un credito di x euro nei miei confronti, posso agire in accertamento negativo affermando che l'altra
parte vanta un diritto inesistente nei miei confronti). Il presupposto dell'azione non è, dunque, la contestazione di
un diritto, ma il vanto: Tizio, convenuto, non contesta solamente il diritto di Caio, attore, ma si vanta di avere nei
suoi confronti un diritto; ecco che, allora, Caio subisce un'intromissione nella sua sfera giuridica, perché Tizio
pretende di assoggettarlo all'esistenza di una sua situazione giuridica sostanziale e quindi egli puo' esercitare
un'azione di mero accertamento negativo. Ex il caso, previsto dalla legge nell'art. 949 c.c., della c.d. negatoria
servitutis, nella quale il proprietario “può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa,
quando ha motivo di temerne pregiudizio”. In definitiva, la domanda rivolta ad ottenere la tutela di mero
accertamento può contenere l'affermazione di un diritto di chi agisce o la negazione di un diritto di colui contro il
quale si agisce (in tal caso si ribalta l'onere della prova a carico del convenuto).
Ex art. 115 c.p.c. il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico
Ministero nonché i fatti NON specificatamente contestati dalla parte costituita, salvo i casi stabiliti dalla legge (che
prevede ipotesi eccezionali in cui il giudice dispone ex officio mezzi di prova, come nel caso degli artt. 117
(interrogatorio non formale delle parti), 118 (ispezione di persone e di cose), 213 (richiesta di informazioni alla P.A.),
257 (assunzione di nuovi testimoni [TESTIMONE DE RELATO]), 421, 442 (poteri istruttori del giudice in controversie di
lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie), 714 (poteri istruttori nei procedimenti di interdizione o
inabilitazione). MEZZO DI PROVA UFFICIOSO TIPICO E’ INVECE LA CONSULENZA TECNICA.
In virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova su cui basare il proprio
convincimento, salvo eccezioni stabilite dalla Legge. Il Giudice è tenuto ad una decisione.
La mancata contestazione è un atteggiamento omissivo (relevatio ab onere probandi)
L’ammissione è invece un atteggiamento positivo; la controparte afferma lo stesso fatto dell’altra parte (è prevista
nell’Interrogatorio Formale)
La parte chiamata se afferma fatti a se favorevoli non ha alcun valore, ma se afferma fatti a se sfavorevoli e
favorevoli all’altra parte allora abbiamo la Confessione.
Può accadere che la parte non si presenti o non voglia rispondere. In tal caso il Giudice (istruttore o tribunale in
composizione collegiale) può ritenere ammessi i fatti ex art. 232 c.p.c., dopo aver valutato ogni altro mezzo di prova.
La mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria: il giudice è,
infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarre il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti
dedotti nell'interrogatorio. La valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non è soggetta al
sindacato di legittimità. PROVE TIPICHE ED ATIPICHE
Le Prove Tipiche sono previste dalla Legge, sia nel codice Civile che nel C.P.C. ( Consulenza Tecnica, la Confessione, il
Giuramento ecc.ecc.) ed hanno vincoli di ammissibilità stabiliti dalla legge.
Le Prove Atipiche sono quelle non previste dalla Legge e ci si chiede se sia possibile utilizzarle o meno; secondo la
Giurisprudenza se ci si pone nell’ottica della ricerca della verità, le prove atipiche devono essere ammissibili, ma c’è
comunque resistenza da parte della Dottrina perché ammetterle vorrebbe dire che se ne potrebbe fare un abuso, dal
momento che non sono regolamentate dalla legge e potrebbero servire per aggirare le prove tipiche. Quindi pur
ammettendone l’esistenza e l’ammissibilità, ci deve essere un limite sulla loro usabilità perché considerate prove
indiziarie (Rientrano nella libera valutazione del Giudice).
PROVE DISPONIBILI D’UFFICIO e PROVE RIMESSE ALLA LIBERA DISPONIBILITA’ DELLE PARTI
Le prime sono una mera soluzione tecnica perché l’iniziativa volta ad introdurre mezzi di prova può essere iniziata
dal Giudice, che però non deve fare solo affermazioni , e le allegazioni restano comunque a carico delle Parti.
Il Giudice può disporre l’interrogatorio libero, le ispezioni, la testimonianza de relato (sentire un testimone
nominato durante la testimonianza di uno dei testimoni chiamati dalla parti) ed ex art. 281 ter sentire un soggetto a
conoscenza dei fatti cui abbiano fatto riferimento le parti nelle loro allegazioni e che non abbiano chiamato a
testimoniare (davanti al Giudice Monocratico da quando è stato abolito il Pretore), norma quest’ultima che
costituisce un'eccezione al principio dispositivo in base al quale sono le parti a disporre del materiale istruttorio e ad
indicare al giudice i mezzi di prova dei quali intendano valersi.
Le Prove così classificate hanno anche una loro vita nell’ Iter Processuale che viene cadenzata in TRE FASI
1) DEDUZIONE DELLA PROVA
2) AMMISSIONE DELLA PROVA
3) ASSUNZIONE DELLA PROVA
DEDUZIONE DELLA PROVA (fase precostituita, cioè che si forma prima del processo)
Si ha quando la prova viene introdotta nel Processo su iniziativa delle parti: può avvenire nell’atto di citazione (art.
163 c.p.c.) e nella comparsa di risposta del convenuto (art. 167 c.p.c. entro 20 gg prima dell'udienza), ma non sono
tempi indicati a “pena di decadenza”.
Qual’è l’ultimo momento in cui indicare i mezzi di prova ? Le Preclusioni probatorie si formano soltanto nella
prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., ma se eventualmente fosse prevista un’appendice scritta (Il
giudice, su semplice richiesta di entrambe o di una delle parti, è tenuto a concedere un termine per il deposito di
memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte) di cui al comma 6
dell’art. 183 c.p.c. : Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori : 1) un termine di ulteriori
trenta giorni per il deposito di memorie limi
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