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ARTICOLO 1 – DIRITTO EUROPEO PER LA CONCESSIONE DI BREVETTI

Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

Tutti gli Stati membri della Convenzione europea hanno stabilito un diritto comune; perciò, il nostro diritto italiano (nel codice della proprietà industriale) è di fatto una sorta di "fotocopia" delle norme previste da questa convenzione. Si ricordi inoltre che la convenzione non è stata istituita dall'Unione europea, bensì dal Consiglio d'Europa, che accoglie altri Stati oltre a quelli già formalmente parte dell'Unione Europea stessa (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Islanda).

Questa convenzione costituisce perciò un diritto comune non solo negli stati europei in senso stretto, ma in tutti gli stati del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 6 - SEDE

(1) L'Organizzazione ha sede

a Monaco di Baviera.(2) L’Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale a L’Aia.”L’articolo 6 prevede la formazione di un unico Ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco esuccursale a L’Aia.

ARTICOLO 2 – BREVETTO EUROPEO“(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessieffetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvoche la presente convenzione non disponga altrimenti.”

Grazie all’Ufficio europeo dei brevetti si può fare un’unica domanda valevole per tutti i paesiappartenenti al Consiglio d’Europa; ma, mentre la domanda è unitaria, il brevetto che viene concessoè un singolo brevetto nazionale.La domanda all’Ufficio brevetti europeo deve essere

presentata in una delle tre lingue ufficiali: inglese, francese e tedesco e il suo costo è circa pari a quello di 3-4 domande nazionali. Tale domanda risultacosì particolarmente conveniente, perché il brevetto potrà avere validità in tutti i paesi della 37Proprietà Intellettuale Convenzione sul Brevetto Europeo, con la possibilità di estenderlo ulteriormente ad altri paesi non facenti parte della convenzione stessa (ad esempio: Cambogia).

ARTICOLO 3 – PORTATA TERRITORIALE

“La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.”

Si tenga presente che, data la necessità di provvedere al pagamento annuale della tassa di concessione del brevetto, può essere che un inventore non sia interessato a mantenere il brevetto in tutti gli stati della Convenzione. Infatti, con l’articolo 3 si prevede la possibilità di selezionare i singoli paesi in cui far valere il

diritto di esclusiva brevettuale.

Vantaggi di effettuare una brevettazione europea

  1. pagamento di una tassa di richiesta agevolata se si desidera brevettare in più di 3-4 paesi (altrimenti conviene pagare direttamente le due tasse di brevettazione distintamente);
  2. l'Ufficio europeo (con sede a Monaco) infatti esegue il più rigoroso processo di valutazione della domanda di brevetto possibile (addirittura a L'Aia si hanno le sedi più rilevanti per quanto riguarda la verifica di anteriorità della domanda di brevetto).

Perciò, se si ottiene l'approvazione in tale sede, tutti gli stati membri della Convenzione possono approvare immediatamente il brevetto, senza procedere attraverso ulteriori verifiche o esami. Di fatto, sia la domanda che l'esame sono accentrati e, se vengono approvati, si procede al passaggio dei fascicoli agli uffici brevetti dei singoli stati membri per la cosiddetta validazione in cui tali uffici

concederanno il brevetto approvato. La fase di nazionalizzazione è regolata dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty – PCT). Anche il PCT, concluso a Washington il 19 giugno 1970, istituisce una domanda unitaria internazionale. Questa domanda unitaria, però, si differenzia dalla precedente, poiché non esiste un ufficio brevetti di tipo internazionale e la domanda deve essere quindi depositata all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). L'OMPI è un organismo specializzato dell'ONU, con sede a Ginevra, che mira, attraverso la cooperazione tra gli Stati, a promuovere la protezione della proprietà intellettuale su scala mondiale. Si tenga presente che in questo contesto non solo non esiste un ufficio europeo dei brevetti, ma, oltre alle poche ed essenziali norme che esistono dalla Convenzione di Parigi o dall'accordo TRIPs, non esiste undiritto unitario dei brevetti. L'ufficio dell'OMPI esegue solo una verifica formale che la domanda internazionale di brevetto sia corretta, che si siano pagate le tasse e controlla superficialmente che tale domanda non sia ovvia. Se risulta tutto regolare, allora la trasferisce, come visto nell'ufficio europeo dei brevetti, ai singoli stati 38 Proprietà Intellettuale nazionali per ottenere un brevetto nazionale. In questo caso, tali stati sono i paesi del mondo che appartengono al trattato PCT e, anche qui, la richiesta di brevetto può essere limitata ai soli stati in cui vi è l'interesse ad avere l'esclusiva brevettuale. N.B. Come nel caso dell'Ufficio europeo di brevetti, si parla di "brevetto internazionale", ma in realtà esso non esiste. Esiste solamente una domanda unitaria fatta all'ufficio dell'OMPI e, da qui, si avrà il rilascio di singoli brevetti nazionali per gli stati designati. Si ha

Un'ulteriore differenza tra l'Ufficio europeo dei brevetti e l'OMPI. Il primo ha una disciplina comune, caratteristica che gli permette di svolgere anche l'esame della richiesta (vincolante per gli stati membri europei), mentre il secondo, non essendovi una disciplina comune a livello internazionale tanto dettagliata, non può svolgere un esame centralizzato, perché mancano delle norme unitarie e valide per tutti i paesi. Quindi l'ufficio dell'OMPI non sarà in grado di verificare se le caratteristiche della domanda di brevetto sono conformi a tutti i paesi mondiali, in quanto mostrano legislazioni differenti. La conseguenza è che in tutti i paesi che sono stati designati viene svolto un esame che può portare ad esiti diversi poiché in alcuni casi il brevetto può essere concesso, mentre in altri potrebbe essere respinto se ivi si ritiene che quell'invenzione non possegga i requisiti per la protezione brevettuale.

brevettabilità.Il PCT ha anche il vantaggio che il diritto di priorità, pagando un’ulteriore tassa, ha validità fino a30 mesi. Quindi si prevede la possibilità di fare una domanda italiana e, invece di estenderla a 12mesi, “trasformarla” in domanda internazionale (presso l’OMPI), estendendo il diritto di priorità finoa 30 mesi e facendo retroagire i brevetti alla data del primo deposito italiano.N.B. La domanda di brevetto viene depositata all’OMPI nelle lingue della diplomazia: inglese ofrancese. Solitamente l’inglese viene favorito, perché se la domanda, scritta in inglese, nazionalizza,allora solamente le rivendicazioni si devono tradurre nella lingua locale dei paesi designati allabrevettazione.Se si desidera brevettare in un paese non facente parte del PCT (esempio: Argentina) bisognapresentare una domanda ordinaria, ovvero una domanda di brevetto parallela in Argentina entro 12mesi.Articolo 66 –

Diritto di brevetto

1. Facoltà esclusiva di attuare

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nell'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

39 Proprietà Intellettuale

Indipendentemente dal fatto che la domanda di brevetto sia nazionale, europea o PCT, il brevetto nazionale che viene concesso conduce sempre all'attribuzione del diritto di esclusiva, così come previsto dall'articolo 53, comma 1.

Si tenga presente che il diritto di brevetto è armonizzato dall'accordo TRIPS. L'articolo 66 meglio definisce in cosa consistono i diritti di brevetto e trae origine dall'articolo 28 "Diritti conferiti" dell'accordo TRIPs. Si noti come la dicitura "trarne profitto" dell'articolo 66 non si registrava nella versione originale ed è stato introdotto di recente con il codice della proprietà.

industriale. "Nel territorio dello stato" conferma, invece, il principio di territorialità, tale per cui il brevetto ha efficiacia nei soli confini del territorio nazionale.

COMMA 2

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Conformemente a quanto sancito dall'accordo TRIPs, il brevetto conferisce al titolare due principali diritti esclusivi, relativi alla possibilità delle invenzioni di essere di o di prodotto procedimento.

Alla lettera se

l'utilizzo del prodotto brevettato, è soggetto alle restrizioni imposte dal brevetto stesso. In un paese in cui il brevetto non è valido, è consentito importare il prodotto, ma non esportarlo nel paese in cui è stato brevettato, al fine di preservare il diritto esclusivo dell'inventore di commercializzare e vendere la propria invenzione. È importante notare che questo diritto di monopolio si estende anche all'utilizzo del prodotto brevettato. Pertanto, l'acquisto di un materiale "contraffatto" (ovvero un materiale brevettato ma venduto o importato illegalmente da terzi) può comportare il sequestro del materiale stesso. Tutte queste fasi di attuazione sono considerate "distinte e autonome", il che significa che qualsiasi atto, che sia la produzione, l'immissione in commercio o l'utilizzo del prodotto brevettato, è soggetto alle restrizioni imposte dal brevetto.l diritto di proprietà intellettuale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloventura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà intellettuale e Bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Musso Alberto.