Proprietà intellettuale
Le invenzioni industriali sono protette dai brevetti. L’invenzione è l’oggetto del brevetto: questo attesta che l’invenzione ha superato l’esame di brevettabilità ed è un attestato della pubblica amministrazione che accerta i diritti esclusivi sull’invenzione. Per il brevetto, è competente un ufficio pubblico che deve esaminare i requisiti dell’invenzione. In Italia, questo ufficio è l’UIBM (ufficio italiano dei brevetti e delle marche). Al contrario dei beni materiali, i brevetti e le marche sono beni ideali, anche se si sostanziano in oggetti.
Ad esempio, un libro è un bene materiale, di cui è proprietario l’acquirente; invece, il contenuto del libro, il romanzo, è un bene immateriale invenzione dell’autore. Quindi, gli utenti possono comprare il bene materiale, non l’invenzione con il suo marchio. I beni ideali vengono chiamati beni oggetto di proprietà industriale perché vengono sfruttati dall’industria. Il diritto industriale, quindi, è quella branca del diritto che studia marchi e brevetti.
Codice della proprietà industriale
Mentre nel 1939 venne emanata una legge sui brevetti e nel 1942 una sui marchi, nel 2005 queste leggi sono state abrogate e consolidate all’interno di un unico codice, che si chiama Codice della proprietà industriale e che disciplina marchi, brevetti e altre tipologie di beni ideali oggetto di sfruttamento industriale. Questo codice è stato, quindi, approvato formalmente nel 2005 e modificato in gran parte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 numero 131.
Sezione IV: Il brevetto
Questa sezione del Codice, che va dall’articolo 45 all’articolo 81-octies, ha come oggetto proprio il brevetto. Invece, la sezione VIII (articoli 100 e seguenti) disciplina il certificato di costituzione della varietà vegetale, cioè un parabrevetto che tutela le nuove varietà vegetali biotech o meno. Alcuni stati hanno unificato le due normative, mentre in Italia questi due tipi di brevetti rimangono separati per motivi storici.
La Sezione IV comincia, con l’Articolo 45, a disciplinare le invenzioni partendo dall’oggetto del brevetto (si ricordi che comma significa paragrafo di ogni articolo). Il primo comma recita i tre requisiti fondamentali di un’invenzione:
- Deve possedere una componente di novità
- Deve scaturire dell’inventività umana
- Deve avere un’applicazione industriale
Questo articolo, pur partendo dai requisiti dell’invenzione, non ci spiega che cos’è un’invenzione. Bisogna quindi ricordare che la legge italiana non nasce da una tradizione puramente italiana, poiché fin dalla fine del 1800 sono state fatte, per i beni ideali, grandi convenzioni internazionali.
Convenzione di Parigi
La madre di tutte le convenzioni fu la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata alla fine dell’800. Questa Convenzione detta le regole comuni e stabilisce i principi fondamentali per la proprietà industriale; inoltre, stabilisce anche il fondamentale principio di non discriminazione, ovvero la parità di trattamento per tutti gli inventori indipendentemente dalla loro nazionalità. Questa convenzione venne rinnovata ogni vent’anni, fino a raggiungere la sua versione ultima nel 1967 a Stoccolma, che è il testo finale ancora in vigore.
In sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, venne stilata a Marrakech un’ulteriore convenzione, aggiornata rispetto a Stoccolma, che diventa obbligatoria per tutti i Paesi membri; in particolare, questa nuova convenzione imponeva di tutelare i brevetti in tutti i settori della tecnologia. Molti stati, infatti, erano contrari ai brevetti biotecnologici e, ancora prima, a quelli farmacologici per una questione di costi. Tale accordo di Marrakech (detto accordo TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) fu firmato nel 1994 ed aggiornò il Codice del 1967 di Stoccolma.
Intanto, nel 1974, nella Convenzione di Monaco di Baviera, fu anche costituita un’autorità centrale che rilasciasse brevetti in tutta Europa, onde evitare di dover richiedere, per la stessa invenzione, il brevetto di tutti gli Stati uno per uno. A Monaco, quindi, si trova l’Ufficio Europeo Brevetti in cui è possibile richiedere, con una sola domanda di brevetto, il brevetto di tutti gli stati che fanno parte della Convenzione Europea dei Brevetti, e non solo quelli dell’Unione Europea (quindi anche Turchia, Svizzera, Norvegia, ecc.). Questo Ufficio è operativo dal 1978.
Il Codice italiano è una sorta di clone della Convenzione Europea dei Brevetti, uguale a quella della Convenzione Europea, e per questo parte descrivendo le invenzioni senza spiegare cosa sono, perché questo è già scritto nella Convenzione Europea. Anche in Giappone e in America i principi sui brevetti sono circa come quelli europei, anche se non così dettagliati.
Certificato di privativa varietale
Similmente al brevetto, abbiamo visto che il Certificato di Privativa Varietale concedeva un’esclusiva di trattamento sulle nuove varietà vegetali per vent’anni, esattamente come il brevetto, anche se questo continuava a riguardare solo le invenzioni meccaniche. Con l’accordo TRIPS, anche gli esseri viventi (piante e organismi biotech) sono stati inclusi nei brevetti ma, mentre molti Paesi hanno unificato le normative sui brevetti e la Privativa Varietale, in Italia formalmente questi due ambiti rimangono separati per motivi burocratici.
Articolo 45: Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. La legge ci dice che cosa non è un’invenzione. Dobbiamo capire noi che cos’è, ricavandolo da cosa non lo è.
Il fatto che le invenzioni riguardassero ogni settore della tecnica è stato imposto dall’accordo OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio, a Marrakech con l’accordo TRIPS). Da questo inciso (ogni settore della tecnica) significa che l’opera, il bene intellettuale, è un bene che appartiene al dominio della tecnica, o tecnologia. Questo lo differenzia da un’altra famiglia di opere e beni immateriali, che sono quelli che tratta il diritto d’autore. Entrambi, infatti, sono opere dell’ingegno intellettuale ma, mentre le opere tutelate dal diritto d’autore, cioè da copyright, sono le opere dell’ingegno letterario-artistico (funzione estetica-percettiva), l’opera dell’ingegno inventivo tutelata dal brevetto ha una funzione tecnica o tecnologica. Questo ci permette già di delimitare un campo tra invenzioni e opere letterarie. L’invenzione, perciò, è un’opera dell’ingegno che non ha una natura artistico-letteraria ma tecnica.
Le invenzioni devono essere nuove, implicare un’attività inventiva e avere un’applicazione industriale. Considerando che il comma 1 ci descrive i requisiti che un’invenzione deve avere ma non ci dice che cos’è, andiamo a vedere, allora, che cosa non è invenzione.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- Le presentazioni di informazioni.
Questa distinzione e contrapposizione tra invenzione e scoperta ci comincia a far capire cos’è l’invenzione. Qual è la differenza tra una scoperta e un’invenzione? La scoperta è il riconoscimento di qualcosa che già esiste in natura. L’invenzione, invece, è qualcosa che non esiste in natura ma è creata dall’ingegno umano. Quindi, l’invenzione è qualcosa di tecnico creato, inventato dall’uomo, che non esiste in natura.
Teorie scientifiche e metodi matematici
Perché le teorie scientifiche e i metodi matematici non sono invenzioni? Cos’è che distingue un’invenzione da una teoria scientifica o da un metodo matematico? Anche le teorie scientifiche non creano qualcosa di nuovo perciò, come le scoperte, riconoscono una legge di natura. Allo stesso modo, anche i metodi matematici riconoscono qualcosa che già esisteva in natura: possono essere elaborati, riconosciuti, isolati dall’uomo, ma senza inventare nulla di nuovo. Sono comunque attività intellettuali, dell’ingegno umano, ma fondamentalmente riconoscono e formalizzano delle leggi di natura.
I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali non sono considerati invenzioni, per esempio quella dei giochi. Un metodo per gioco è tipicamente attività intellettuale (le regole della briscola, le regole per risolvere un cruciverba, ecc.), ma non è brevettabile. Questo, infatti, comporta uno sforzo intellettuale ma, pur essendo qualcosa di nuovo, non ha una natura tecnica o tecnologica; piani, principi e metodi sono attività puramente o quasi esclusivamente speculative e intellettuali, anche se nuove. Il motivo per cui i teoremi, le scoperte, i metodi matematici o anche le invenzioni che conservano un carattere puramente speculativo e intellettuale non sono brevettabili è perché, pur essendo anche geniali, sono troppo importanti per poter essere messe sotto chiave, ma devono essere accessibili a tutti. L’invenzione, invece, riguarda il mondo della ricerca applicata. Tutto ciò che non è invenzione, invece, riguarda il mondo di ciò che è chiamata ricerca pura. Questa distinzione ci dimostra come ciò che esiste in natura o delle regole intellettuali devono rimanere alla disponibilità di tutti, perché chiunque li deve e può utilizzare liberamente.
Neanche i metodi per attività commerciale sono considerati invenzioni (ad esempio, il franchising o la vendita porta a porta), perché sarebbero attività eccessivamente ampie. Gli Stati Uniti per anni hanno concesso il brevetto per metodi commerciali. Nel 2011, però, il Presidente Obama fece un passo indietro perché Amazon è stata la prima azienda a vendere attraverso un sito (carrello su cui si trascina il prodotto da comprare). Quindi, Amazon aveva brevettato l’e-commerce, che è il nuovo metodo commerciale (vendere tramite Internet). Un brevetto su e-commerce dava, però, ad Amazon un potere monopolistico illimitato, perché nessuno potrebbe fare e-commerce senza richiedere la licenza ad Amazon. Di fatti, anche in America questo tipo di brevetto è stato abolito, anche perché non si tratta di un’invenzione ma di un’attività intellettuale e speculativa.
Infine, non sono considerate invenzioni i programmi di elaboratore e le presentazioni di informazioni, ovvero software e banche dati. Il software non è brevettabile perché è considerato protetto dal diritto d’autore, il copyright, cioè è paragonato ad un’attività letterario-artistica, anche se ha ripercussioni tecnologiche. Lo stesso per le banche dati, le tabelle, che sono attività tutelabili con il copyright, perché sono attività puramente intellettuali, non tecnica o tecnologica.
La legge brevettuale di tutto il mondo ha disciplinato le invenzioni stabilendo che ciò che non è invenzione non è brevettabile ed è a disposizione di tutti, con l’eccezione del software e delle banche dati che sono protette da copyright. C’è però un principio generale di diritto, che è espressamente previsto per gli inventori, ed è un diritto morale detto diritto di paternità, ed è un diritto insopprimibile e irrinunciabile. Quindi, se un inventore viene costretto a rinunciare al suo diritto di paternità, la sua rinuncia è nulla. Nelle invenzioni letterarie protette dal diritto d’autore, questo diritto è implicitamente previsto. Si è dunque desunto un principio generale per cui sussiste il generale diritto morale di paternità sulle proprie azioni giuridicamente rilevanti. Siccome anche una scoperta o un’invenzione è giuridicamente rilevante, esiste comunque nel nostro ordinamento un’insopprimibile diritto di paternità su ogni azione umana che abbia rilevanza giuridica. È stato anche redatto, infatti, un trattato internazionale per la registrazione delle scoperte, in modo che lo scopritore o l’inventore del metodo puramente intellettuale, pur non potendolo brevettare, possa registrare la propria scoperta. Oggi questo sistema, anche senza un registro pubblico, viene fatto da secoli con i metodi delle pubblicazioni o simili.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
Non è vero, però, che la scoperta non è totalmente tutelata. Secondo il comma 3 non sono considerate invenzioni scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali, cioè la scoperta in sé. È brevettabile, però, la sua applicazione tecnica, cioè l’invenzione. Infatti, se l’invenzione è l’applicazione tecnico-industriale, è evidente che questa applicazione ha alla base l’applicazione (ricerca applicata) di principi puri, scientifici. Quindi, questo terzo comma vieta la brevettazione di queste attività intellettuali ma solo se considerate in quanto tali.
Quindi la definizione di invenzione che noi, oggi, possiamo dare, e che viene accolta non solo dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, ma anche dalla nostra Corte di Cassazione, è che l’invenzione è la soluzione tecnica di un problema prima irrisolto o risolto in maniera diversa. Quindi, l’invenzione è una soluzione tecnica o tecnologica di un problema, che viene risolto con l’apporto della tecnica o della tecnologia in maniera innovativa o completamente diversa.
L’accordo TRIPS ha sancito due grandi categorie di invenzioni: le invenzioni sul piano dell’oggetto, infatti, si distinguono in invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento. Con quelle di prodotto invento un nuovo prodotto, con quelle di procedimento brevetto il nuovo procedimento industriale per fabbricare in maniera più efficiente e innovativa un prodotto che già esiste.
La sezione III, quella prima dei brevetti, consente di registrare come disegno o modello l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte.
Esclusioni dalla brevettabilità
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
Questa norma non dice che non sono considerate invenzioni le cose elencate, ma che non sono brevettabili. Quindi, il metodo diagnostico e terapeutico è considerato un’invenzione ma viene escluso dalla brevettazione perché la sua invenzione è considerata, per morivi di ordine pubblico, troppo importante per essere monopolizzato da un singolo.
Qui, però, si trova un’interpretazione molto restrittiva di questa norma perché oggi gran parte dell’innovazione si attua proprio in campo medico farmaceutico. Quindi, c’è il timore che, se si applicasse troppo questa norma di esclusione dei metodi terapeutici o diagnostici, nessuno investirebbe in nuovi metodi perché, non avendo il brevetto, li potrebbe copiare chiunque senza sostenere le spese che deve, invece, sostenere l’inventore del metodo. Allora, l’ufficio europeo dei brevetti ha stabilito, con valore vincolante anche per gli stati membri del Consiglio d’Europa, che questa norma si applica in maniera ultrarestrittiva per i metodi diagnostici o terapeutici che non implicano utensili, apparecchiature o sostanze fatte dall’uomo. Questa esclusione, quindi, non vale solo per i metodi manuali. Se solo viene brevettato uno strumento utilizzato per un trattamento chirurgico o diagnostico, questo metodo può essere ritenuto brevettabile, perché implica un apparecchio o un utensile. Quindi, sono brevettabili i farmaci e le sostanze per uso diagnostico o terapeutico così come sono brevettabili gli apparecchi diagnostici o terapeutici.
Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai procedimenti microbiologici naturali o biotecnologici, che sono sempre brevettabili, come anche i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti e i prodotti per l’uso di uno dei metodi nominati.
Inoltre, il comma 4 stabilisce che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Quindi, una nuova razza animale creata artificialmente non può essere brevettata e non possono essere brevettate neanche le nuove varietà vegetali. Ma, mentre le razze animali non possono essere brevettate e messe sotto esclusiva di un singolo, per le varietà vegetali questa ritrosia alla brevettazione di un essere vivente è stata superata con l’escamotage del parabrevetto, cioè col certificato di privativa varietale che è disciplinato dagli articoli 100 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.
Articolo 46: Novità
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
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