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Estratto del documento

PRIORITà

La stessa domanda di brevetto può rivendicare la priorità per certi elementi che vuole proteggere e

non rivendicarla per elementi che pure vuole proteggere. Quindi in questo caso lo stato della

tecnica a cui si fa riferimento è composto da stati della tecnica di momenti differenti. Può

succedere che magari una prima invezione A viene depositata in una certa data e in un paese, B

separatamente in un'altra data ed nei paesi di estenzione deposito un'unica domanda per A+B che

ha priorità multipla perché per A fa riferimento allo stato della tecnica al momento del deposito e

idem per B.

Le rivendicazioni in questo caso possono essere più di una e fare riferimento a stati della tecnica

differenti.

Priorità interna: rivendicazione della priorità nello stesso paese in cui viene effettuato il deposito

successivo. Si trova nell’articolo 47. Deposito A in italia –> entro 12 mesi posso rivendicare la

priorità di quel deposito per fare un altro deposito in italia. Ma a cosa serve? Il brevetto è già

depositato e non posso nemmeno usare questo escamotage per annullare la data di valenza del

brevetto che è di 20 anni depositando 2 brevetti identici a distanza di un anno. Questa quindi ha

senso se

- Deposito al t0 A+B

- Mi accorgo che funzionao bene insieme a C+D che non ho descritto nella prima domanda

- Deposito Una domanda con A+B+C+D erivendico la priorità parziale su a e b.

Quindi mi conviene abbandoanre la prima domanda perché tanto nell’ultima ho protezione sia per

C e D che per A e B.

Originalità Inventiva

ART. 48 (Attività inventiva)

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del

ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica

comprende documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in

considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Spiegazione

Ci sono quindi tre fattori importanti :

- Non evidenza

- Esperto del ramo

- Stato della tecnica

Prendo la mia invenzione la confronto con lo stato della tecnica, vedo quali sono le differenze (se

non ci fossero non ci sarebbe novità) e poi nei panni di un tecnico del ramo mi domando se era

evidente o meno aggiungere quelle differenze. Devo quindi chiedermi per il tecnico del ramo del

mio prodotto se era ovvio aggiungere un qualcosa o se il tecnico di quel qualcosa avrebbe

aggiunto in modo ovvio al mio prodotto il suo( esempio motocicletta= bici+motore). Se non è ovvio

-> è attività inventiva. Quindi qui il tecnico è molto importante in quanto esperto e ago della bilancia

(solitamente non è solo una persona ma un team –> ambito farmaceutico il chimico+ il medico).

L’organo che si occupa di testare l’attività inventiva è l’Ufficio Brevetti europeo che attua un test

chiamato PROBLEM AND SOLUTION APPROACH che vuole cercare di individuare una

procedura ricorrente che tutti gli esaminatori possano seguire quando devono verificare l’attività

inventiva in modo da avere in un campo in cui si ha molti problemi di soggettività un percorso

logico controllato e ripercorribile. È costituito da tanti step che sono :

- Closest prior art -> si identifica, rispetto all’invenzione che si vuole brevettare, qual è nello

stato della tecnica l’invenzione più vicina a quella che si vuole brevettare. La verifica viene fatta su

delle banche dati -> si fa il CATALOGO DELLE DIFFERENZE ovvero si vede tutto quello che

distiungue l’anteriorità più prossima individuata e la domanda di brevetto. Se ad esempio ho

inventato una molecola senza controindicazioni mentre il closest prior art era un composto simile

con le stesse proprietà farmacologiche ma con effetti collaterali, c’è attività inventiva perché ho

fatto un salto della tecnica. Sia che era ovvia la metodica per ottenere una molecola a zero

tossicità sia che era nota ma difficile da applicare, ed è stata applicata c’e attività inventiva.

- Infine si valuta se c’era evidenza o non evidenza dei risultati che è abbastanza semplice.

Più complessa è la valutazione di evidenza o no del successo commerciale -> apple non si sa se

ha successo per via del design o per via della tecnologia, per moda ecce cc. Ha molto valore se

invece si ha un incremento di vendite per una start up che non godeva di benefici di marchio

preesistente. Un altro indizio di non evidenza è se viene premiata come invenzione dell’anno .

Contratto ART.1321 CODICE CIVILE – NOZIONE-

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto

giuridico patrimoniale.

Spiegazioni

Sono di vario tipo i contratti :

a) Contratto di Compravendita

b) Contratto Di licenza ( non è tipico in quanto non disciplinato da nessuna norma)

c) Alcuni sono un mix tra l’uno e l’altro.

d) Contratto di trasferimento della tecnologia

e) Contratto di ricerca e sviluppo

ART.1322 CODICE CIVILE –AUTONOMIA CONTRATTUALE-

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina

particolare, purchè siano diretti a realizzare gli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento

giuridico.

Spiegazioni

Se non è previsto dalla legge non vuol dire che le parti non possono inventarselo purchè sia nei

limiti di legge. Esiste anche un contratto di ricerca e di sviluppo.

a) Compravendita: una persona si spoglia della titolarità di un bene per cederlo ad un’altra

persona a fronte di un corrispettivo. Oggetto di questa possono essere : oggetti, segreti,

diritti di invenzione(brevetto). Si può cedere con questo anche la domanda di brevetto

( comporta che quando il brevetto viene accettato porterà il titolo del nuovo proprietario, e

lui potrà anche estenderlo sulla base delle priorità). Oppure il nuovo proprietario potrà

anche tenere per se la domanda italiana e cedere la possibilità di estensione all’estero.

Posso poi cedere parte del brevetto, metà di esso o solo alcune parti cosi da far diventare

co-proprietario il secondo. Ma l’inventore non può cedere la sua funzione di inventore.

b) Licenza : qui si cede il diritto di utilizzarlo a terzi (es. affitto). Può essere di tre tipi

- Esclusivo (il proprietario non può più usarla)

- Non esclusiva ( chi ha la licenza può usare come altri l’oggetto del contratto)

- Parzialmente esclusiva(qui la usano sia chi ha ceduto la licenza sia chi l’ha ottenuta ma in

maniera esclusiva e non cedibile)

Le royalty nascono quanto cambio la licenza e devo pagare questo cambiamento sotto

forma di royalty ovvero una somma in denaro parametrata al volume delle vendite del

prodotto(sono spesso commisurate al fatturato) .

Si puà avere anche un canone fisso l’anno (ma non andando in base alle vendite è meno

vantaggioso delle royalty).

Solitamente colui che ha ottenuto la licenza può produrre, commercializzare, promuovere e

vendere il prodotto o i prodotti del brevetto. Qualsiasi tipo di contratto ovviamente con

l’estinguersi dei 20 anni, si ritiene scisso. Può accadere anche che il brevetto prima dei 20

anni venga ritenuto nullo, se ho fatto un contratto di licenza che ad oggetto questo da quel

momento chiunque può usare il brevetto, ma la nullità ha effetto retroattivo (è come se non

fosse in realtà mai esistito)

ART.77 (Effetti della nullità)

La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato

della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In

questo caso tuttavia il giudice,tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo

rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65 a titolo di equo premio, canone o

prezzo.

In caso di nullità per il contratto di cessione o compravendita è previsto un rimborso (che va

in base alle colpe dell’individuo che non era a conoscenza dell’eventuale nullità del so

prodotto).

Questa norma però non si applica alle licenze, in quanto tu hai acquisito con la licenza

l’esclusiva sulla produzione, anche se il giudice può anche decidere di dare un rimborso.

Poiché però io pago l’inventore con le royalty su quelle potrò recuperare ben poco. Quindi

un rimborso potrebbe esserci ma molto basso.

C) Contratto di trasferimento di tecnologia: possono essere semplici cessioni o licenze, ma a volte

sono più complessi e comprendono una parte di cessione e una parte di licenza (ti do il brevetto in

cambio mi dai la licenza )

D) Contratto di ricerca e sviluppo: sono contratti tramite i quali un soggetto affida ad un altro la

ricerca e lo sviluppo, chi affida vuole cautelarsi affinchè il risultato appartenga a lui tramite

pagamento.

Casi di controversie brevettuali

Quattro in particolare :

1) Attacco al diritto di brevetto altrui

2) Rivendicazione

3) Tutela del proprio diritto contro la violazione di terzi

4) Consulente tecnico

1)Attacco al diritto altrui -> brevetto concesso-> gode di presunzione di validità, chi vuol dire che è

nulla deve dimostrarlo. La nullità può essere chiesta da chiunque. La domanda di nullità la si fa al

giudici e il giudice si limita a dichiarare che il brevetto è nulla se lo reputa nullo. Questa

dichiarazione ha efficacia retroattiva (è come se il brevetto non fosse mai esistito). Il titolare può

salvare il salvabile chiedendo che se fosse ritenuto nullo sia convertito in un brevetto per modelli di

utilità cioè un brevettino che ha valenza di 10 anni.

2)Rivendicazione-> quando un soggetto deposita una domanda senza averne diritto, chi ha subito

il torto può rimediare tramite quanto dice l’articolo 118 del codice di proprietà industriale

->ART.118 (Rivendica)

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di

registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al

brevetto spetta ad un soggetto diverso da c

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A.A. 2015-2016
44 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.pro.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà intellettuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Guglielmetti Giovanni.