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RIASSUNTO IMPORTANTE
In generale quindi la domanda di brevetto deve contenere:
1. Un titolo indicazione dell’invenzione breve ma precisa, atta ad esprimere i caratteri
dell’invenzione stessa
2. Descrizione chiara e completa
22
a. Deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di dimostrazione tecnica
b. Può essere incompleta alla domanda di brevettazione, basta che venga completata
dopo 18 mesi
3. Rivendicazioni
a. Devono essere depositate subito o al massimo 2 mesi dalla data di domanda
4. Disegni se necessari, servono a rendere più chiara la descrizione
5. Designazione dell’inventore per un richiedente diverso dall’inventore
6. Atto di nomina l’inventore può chiedere aiuto solo ad un consulente della proprietà
industriale
7. Domanda di brevetto naturalmente deve essere fatta subito
8. Pubblicazione del brevetto
ART. 66
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a. se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto in questione;
b. se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione.
Commenti:
Nel momento in cui la domanda di brevetto supera l’esame di attività inventiva, il richiedente
diritto di brevetto
diventa titolare del . Il proprietario è quindi ora in grado di attuare l'invenzione e
di trarne profitto nel territorio dello Stato , da qui capiamo che il diritto di esclusiva è limitato solo
nazionalmente. Quando il titolare del brevetto è intenzionato a estendere la propria invenzione
metodo fondamentale
utilizza il per cui viene richiesto un brevetto nazionale in tutti quegli stati in
cui il titolare è interessato ad estendere la propria invenzione. Con l’applicazione di questo metodo
si presentano due problemi: il primo è un problema di costo, sappiamo infatti che la domanda,
l’esame e il rilascio del brevetto sono correlate a delle tasse che vengono pagate ogni anni per il
mantenimento in vigore del brevetto stesso, a sopportare queste grandi spese sono solo le grandi 23
aziende multinazionali; il secondo è invece un problema giuridico, emerge infatti la necessità di
trovare un tecnico padrone non solo della lingua della partenza e della lingua in cui si deve
tradurre, ma anche della tecnica stessa; parallelamente a quest’ultimo problema dobbiamo anche
considerare che l’invenzione deve essere nuova nello stato della tecnica anche nello stato in cui la
si vuole estendere, quindi nessuno deve averla già brevettata in quella nazione e in più non deve
essere già stata messa in vendita dal titolare stesso. Da queste necessità viene coniato il termine
brevetto parallelo
di , rappresentante una stessa invenzione che viene brevettata anche in altre
nazioni. principio della priorità
Per mediare a questi problemi la Convenzione di Parigi ha stabilito il
unionista
. Questo principio permette di intendere il nostro brevetto come il diritto di attuare
l’invenzione, questo diritto si scinde in diverse fasi osservabili al comma 2. Le condizioni visibili al
comma 2 sono delle contraffazioni. Intendiamo come prodotto direttamente ottenuto una
contraffazione, anche se il prodotto non è nuovo.
Principio del formicaio : è il principio secondo cui un inventore cerca di proteggere il suo brevetto
all’estero; se viene individuato che il proprio concorrente possiede aziende di produzione all’estero,
un modo per bloccarne la produzione è quello di brevettare all’estero l’invenzione considerata.
Art. 4.
Priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una
convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una
domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce
di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una
domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le
disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le
varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente
valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima
domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è
stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale
domanda.
Commenti:
L’inventore che decide di estendere la propria domanda di brevettazione all’estero gode di 12 mesi
per depositare fuori dal suo stato una domanda parallela, rivendicando la priorità unionista del
primo deposito, vengono quindi fatte retroagire tutte le domande alla data della prima. 24
Convenzione di Monaco (1978): per agevolare l’estensione all’estero (non solo Unione Europea ma
anche l’ampio Consiglio d’Europa) ha costruito l’ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco, il
quale permette ad un inventore di ottenere vari brevetti nazionali con un’unica domanda (è
possibile “flaggare” tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa). Non esiste un brevetto europeo
ma una domanda europea unica con la quale si fa luogo a più brevetti corrispondenti a singole
nazioni. Da ricordare che la domanda e gli atti di brevetto possono essere scritti solo in inglese,
tedesco e francese.
Convenzione di Lussemburgo (1975): è stata stipulata all’interno dell’Unione Europea; permette la
deposizione di un’unica domanda tramite l’ufficio di Monaco ottenendo un unico “brevettone”
valido in tutta l’Unione Europea. Essa non è mai entrata in vigore a causa della mancanza di un
numero sufficiente di ratifiche da parte dei Paesi interessati, in particolare Spagna e Italia si sono
opposte per volontà di porre l’italiano e lo spagnolo come lingue comprese nella Convenzione di
Monaco; il veto di Italia e Spagna è stato bypassato attraverso un accordo internazionale fatto tra
gli stati aderenti attraverso la creazione di un brevetto unico e, di conseguenza, di un tribunale
unico. L’entrata in vigore sarà possibile solo quando 14 paesi membri ratificheranno la
convenzione. Per ora sappiamo che l’Italia, una volta persa la causa (riferita alle lingue) non ha
resistito come la Spagna, ma ha ratificato l’accordo; la causa di questo “retrofront” è la Brexit
inglese, l’Italia ha infatti creduto che, con l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea, il tribunale di
Londra venisse spostato a Milano, tutto ciò non considerando che, a causa della precedente
mancata adesione di Italia e Spagna, la convenzione è passata da europea ad internazionale,
permettendo quindi all’Inghilterra di mantenere il suo incarico. Questo accordo, paradossalmente,
ancora non è stato ratificato dalla Germania. Analizziamo ora i due nuovi elementi portati dalla
convenzione: il brevetto unitario permette di avere un costo della domanda circa uguale al costo di
una singola domanda nazionale (in realtà otteniamo un “brevettone”), mentre le tasse di
concessione sono molto più alte; il secondo elemento è il tribunale unitario che sappiamo avere
sede a Parigi con due sezioni distaccate, una a Berlino per i brevetti meccanici ed elettromeccanici,
ed una a Londra per i brevetti chimici, farmaceutici e biotecnologici.
Trattato di cooperazione sui brevetti, PCT (1970): è un trattato internazionale multilaterale gestito
dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, per il
deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato (stesso
principio della Convenzione di Monaco). Viene quindi consegnata una domanda, in lingua inglese o
francese, di brevettazione all’ONPI o al WIPO, i quali incaricano l’ufficio brevetti più vicino; nel caso
la domanda avesse effetto positivo il fascicolo viene affidato alla nazionalizzazione (ottenimento di
un solo brevetto per ogni paese “flaggato”)
Si delineano quindi 3 tipi di brevetti:
1. Brevetto nazionale su domanda nazionale
2. Brevetto nazionale su domanda europea
3. Brevetto nazionale su domanda internazionale
Art. 67. 25
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale
procedimento, alternativamente:
a. se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b. se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato
mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso
ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in
contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale
somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si
presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non
esistano patti contrari.
Commenti:
Inversione del principio di innocenza, la persona viene considerata colpevole fino a che non viene
dimostrato che è stato utilizzato un procedimento differente per ottenere lo stesso prodotto.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto
dell'invenzione (a prescindere dalla circostante che il brevetto sia di prodotto o di procedimento):
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovv