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Brevetto

Attestato della pubblica amministrazione che concede un diritto esclusivo di sfruttamento su un'invenzione.

Perché?

  • E' una sorta di premio per l'inventore ("tutela una meritevolezza dell'originale sforzo innovativo sul piano sia tecnico sia estetico, nonché il recupero dei relativi investimenti").
  • Permette di evitare il "free-rider" (appropriazione di una cosa altrui), considerato come una cosa ingiusta sul piano giuridico ed un atto di "free-riding" in economia.

Durata

La durata è di 20 anni, periodo per recuperare il regime di monopolio (costi). Dopo questo periodo, l'invenzione cade al pubblico dominio in modo tale da permettere anche ad altri inventori di creare; viene quindi creato un bilanciamento tra lo sfruttamento esclusivo da parte dell'inventore e la possibilità di permettere ad altri inventori di utilizzare la creazione.

Nascita

Il brevetto nasce circa tra il '700 e l'800; prima di questo periodo era infatti molto difficile riuscire a riprodurre le tecniche di creazione ed, inoltre, l'inventore non aveva la necessità di guadagnare dalla propria invenzione perché era stipendiato da un nobile.

Distinzione tra brevetto e diritto d’autore

Il diritto d'autore si occupa di opere creative (opere di tipo letterario e artistico) e il brevetto di invenzioni industriali (prove di tipo tecnico).

Art. 45 Oggetto del brevetto

  • Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
  • Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
    • Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
    • I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
    • Le presentazioni di informazioni.
  • Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
  • Non possono costituire oggetto di brevetto:
    • I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
    • Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;
    • Le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite.
  • La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
  • Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

Art. 81-quinquies Esclusioni

  1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:
    • Il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
    • Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
      • Ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;
      • I procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
      • Ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali;
      • I procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
      • Le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
      • Una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.
  2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Commenti

Invenzione: soluzione (tecnica) di un problema (tecnico) prima irrisolto o risolto diversamente mediante l'applicazione (tecnica) di un principio scientifico o di altre conoscenze più teoriche. La soluzione implicata dall'invenzione si riferisce ad un problema tecnico che trova corrispondenza in bisogni più o meno generali dell'umanità, ma a loro volta non necessariamente tecnici. Una scoperta, un principio o una teoria scientifica comportano un'attività essenzialmente conoscitiva, qual è la percezione o la rivelazione di una legge di natura, ovvero il rinvenimento di "trovati" già esistenti ma nascosti ed inaccessibili pure agli esperti. Le scoperte possono però essere a loro volta alla base di una o più invenzioni, anche fra loro non correlate, qualora dalla scoperta, dal principio scientifico o dalla nuova conoscenza essenzialmente teorica si ponga in essere un ulteriore risultato tecnico-applicativo di carattere industriale, pur immediatamente derivatone.

La norma è assai chiara nel limitare l'oggetto del brevetto all'applicazione tecnica, ai soli conseguenti risultati industriali in via diretta o mediata. L'oggetto del brevetto corrisponde quindi all'invenzione "industriale", il cui intrinseco carattere tecnico seleziona inevitabilmente quel qualcosa in più che, tramite la tecnologia, l'uomo è riuscito ad apportare come un qualcosa di nuovo rispetto allo stato di natura od ai processi essenzialmente naturali.

Nonostante la scoperta implichi un'attività qualitativamente simile all'attività inventiva, la chiara scelta di escludere le scoperte da una tutela esclusiva deriva dalla soverchia rilevanza che siffatta tipologia di ricerca offre per il progresso (non solo tecnico) dell'umanità, conseguendone la necessità di mantenere in pubblico dominio i "mattoni" necessari alla successiva ricerca applicata e confermandosi così ulteriormente la nozione d'invenzione brevettabile, inevitabilmente, quale applicazione tecnica di una scoperta o di un principio ad un determinato fine utilitario.

Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, concernendo essi la fase conoscitiva della natura di cui la teoria scientifica costituisce un modello esplicativo.

È validamente e coerentemente brevettabile il trovato di cui l'inventore pur ignori il principio scientifico alla base ed applicato nella fattispecie, essendo sufficiente la riproducibilità costante della soluzione tecnica, l'ignoranza del principio scientifico potendo al più inficiare l'idoneità della descrizione qualora la sua conoscenza rilevi per l'attuazione pratica del trovato stesso.

I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale sono esclusi dalla brevettabilità per il semplice fatto che si fondando sul modello di utilità, che rende unicamente più comodo, utile o efficace un oggetto in base all'applicazione di conoscenze preesistenti adattate su di una nuova forma.

Ed i programmi di elaboratore laddove essi concernono unicamente operazioni mentali o regole commerciali; la loro brevettabilità è infatti esclusa solo nella maniera in cui la domanda di brevetto o il brevetto stesso abbiamo come oggetto scoperte, teorie, piani principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni "considerati in quanto tali", conformemente all'enunciazione di brevettabilità dei soli risultati applicativi in ambito industriale dei principi scientifici, ai sensi dell'ultima parte del I comma. Comune a tali esclusioni è infatti la prospettiva che esse concernano modelli di spiegazione della realtà o metodi della prevalente attività intellettuale non appropriabili in via esclusiva per le ragioni sopra esposte o tutelabili eventualmente nella sola espressione formale, come avviene per software o database, secondo il regime del diritto d'autore.

Parlando di computer, è possibile ammettere il brevetto per programmi che producano anche effetti tecnici "interni" all'elaboratore, purché diversi dal suo "ordinario funzionamento". Né, ancora, possono essere oggetto di brevetto tanto il corpo umano quanto la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, inclusa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, onde garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità ed integrità dell'uomo e dell'ambiente; né, infine, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico ed al buon costume, alla protezione della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, nonché i procedimenti tecnici che utilizzino cellule embrionali umane, ovvero, infine, semplici sequenze di DNA o sequenze parziali di un gene, utilizzate per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che sia fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificamente rivendicata, tutto questo per ragioni etiche.

Art. 46 Novità

  • Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
  • Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
  • È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
  • Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Commenti: novità assoluta

Il termine di novità assoluta, sebbene quest'assolutezza sia temperata dalla condizione di accessibilità al pubblico dell'eventuale trovato anteriore, indica l'invenzione, per l'appunto, se non è compresa nello stato della tecnica, a sua volta costituito da "tutto ciò che sia stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo".

Logica conseguenza di questa condizione è la validità dell'invenzione brevettata, sebbene un terzo l'avesse già ottenuta, mantenendola però segreta o attuandola in regime di riservatezza all'interno della propria azienda.

Art. 68 Limitazioni del diritto di brevetto

  1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
    • Agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
    • Agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
    • Alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
  2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
  3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

In questo caso, l'art. 68 riconosce al preutente una facoltà di proseguire l'uso del trovato, anche dopo la successiva brevettazione con efficacia nazionale da parte altrui, ma nei limiti del preuso sussistente alla data della domanda dell'altrui brevetto e sempre che il preuso sussistesse nei dodici mesi precedenti la domanda stessa o la relativa data di priorità, se rivendicata.

La segretezza necessaria per il riconoscimento del preuso implica che l'oggetto di siffatta limitazione al diritto del brevettante sia normalmente un procedimento interno all'azienda od un prodotto che non consenta di desumere agevolmente la propria composizione o struttura tecnica; se, viceversa, l'anteriorità invalidante sia stata resa in qualsiasi modo accessibile al pubblico, la novità del trovato viene meno anche con effetto per lo stesso inventore, che non gode di una riserva o periodo di grazia se non nelle tassative ipotesi dell'art. 47 I e II comma.

Art. 47 Divulgazioni non opponibili e priorità interna

  1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
  3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
  4. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

Occorre anche che la divulgazione abbia consentito una adeguata conoscenza dell'invenzione, se non nella sua interezza, almeno negli elementi caratterizzanti, sebbene anche un'incompleta divulgazione potrà, a sua volta, comportare una nullità (parziale) di un'identica invenzione successiva: la condizione di accessibilità al pubblico dell'invenzione implica, inoltre, una cerchia potenzialmente indeterminata di persone.

L'anteriore domanda di brevetto ed il brevetto già concesso, inficiano sulla validità del brevetto successivo anche se il primo venga poi dichiarato nullo, ovvero sia ritirato o rigettato dopo la pubblicazione della descrizione e delle rivendicazioni. A tal proposito l’art. 46 comma III (nel risolvere la specifica collisione tra il depositante anteriore e il depositante successivo, per un’invenzione in tutto o in parte uguale) include nello stato della tecnica anche il contenuto delle domande di brevetto italiano o delle domande di br...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi9730 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà intellettuale e bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Musso Alberto.
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