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RIASSUNTO IMPORTANTE

In generale quindi la domanda di brevetto deve contenere:

1. Un titolo indicazione dell’invenzione breve ma precisa, atta ad esprimere i caratteri

dell’invenzione stessa

2. Descrizione chiara e completa

 22

a. Deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di dimostrazione tecnica

b. Può essere incompleta alla domanda di brevettazione, basta che venga completata

dopo 18 mesi

3. Rivendicazioni

a. Devono essere depositate subito o al massimo 2 mesi dalla data di domanda

4. Disegni se necessari, servono a rendere più chiara la descrizione

5. Designazione dell’inventore per un richiedente diverso dall’inventore

6. Atto di nomina l’inventore può chiedere aiuto solo ad un consulente della proprietà

industriale

7. Domanda di brevetto naturalmente deve essere fatta subito

8. Pubblicazione del brevetto

ART. 66

Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare

l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni

previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a. se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del

titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il

prodotto in questione;

b. se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo

consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in

commercio, vendere importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il

procedimento in questione.

Commenti:

Nel momento in cui la domanda di brevetto supera l’esame di attività inventiva, il richiedente

diritto di brevetto

diventa titolare del . Il proprietario è quindi ora in grado di attuare l'invenzione e

di trarne profitto nel territorio dello Stato , da qui capiamo che il diritto di esclusiva è limitato solo

nazionalmente. Quando il titolare del brevetto è intenzionato a estendere la propria invenzione

metodo fondamentale

utilizza il per cui viene richiesto un brevetto nazionale in tutti quegli stati in

cui il titolare è interessato ad estendere la propria invenzione. Con l’applicazione di questo metodo

si presentano due problemi: il primo è un problema di costo, sappiamo infatti che la domanda,

l’esame e il rilascio del brevetto sono correlate a delle tasse che vengono pagate ogni anni per il

mantenimento in vigore del brevetto stesso, a sopportare queste grandi spese sono solo le grandi 23

aziende multinazionali; il secondo è invece un problema giuridico, emerge infatti la necessità di

trovare un tecnico padrone non solo della lingua della partenza e della lingua in cui si deve

tradurre, ma anche della tecnica stessa; parallelamente a quest’ultimo problema dobbiamo anche

considerare che l’invenzione deve essere nuova nello stato della tecnica anche nello stato in cui la

si vuole estendere, quindi nessuno deve averla già brevettata in quella nazione e in più non deve

essere già stata messa in vendita dal titolare stesso. Da queste necessità viene coniato il termine

brevetto parallelo

di , rappresentante una stessa invenzione che viene brevettata anche in altre

nazioni. principio della priorità

Per mediare a questi problemi la Convenzione di Parigi ha stabilito il

unionista

. Questo principio permette di intendere il nostro brevetto come il diritto di attuare

l’invenzione, questo diritto si scinde in diverse fasi osservabili al comma 2. Le condizioni visibili al

comma 2 sono delle contraffazioni. Intendiamo come prodotto direttamente ottenuto una

contraffazione, anche se il prodotto non è nuovo.

Principio del formicaio : è il principio secondo cui un inventore cerca di proteggere il suo brevetto

all’estero; se viene individuato che il proprio concorrente possiede aziende di produzione all’estero,

un modo per bloccarne la produzione è quello di brevettare all’estero l’invenzione considerata.

Art. 4.

Priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una

convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una

domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce

di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una

domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà

vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le

disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le

varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente

valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima

domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è

stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale

domanda.

Commenti:

L’inventore che decide di estendere la propria domanda di brevettazione all’estero gode di 12 mesi

per depositare fuori dal suo stato una domanda parallela, rivendicando la priorità unionista del

primo deposito, vengono quindi fatte retroagire tutte le domande alla data della prima. 24

Convenzione di Monaco (1978): per agevolare l’estensione all’estero (non solo Unione Europea ma

anche l’ampio Consiglio d’Europa) ha costruito l’ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco, il

quale permette ad un inventore di ottenere vari brevetti nazionali con un’unica domanda (è

possibile “flaggare” tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa). Non esiste un brevetto europeo

ma una domanda europea unica con la quale si fa luogo a più brevetti corrispondenti a singole

nazioni. Da ricordare che la domanda e gli atti di brevetto possono essere scritti solo in inglese,

tedesco e francese.

Convenzione di Lussemburgo (1975): è stata stipulata all’interno dell’Unione Europea; permette la

deposizione di un’unica domanda tramite l’ufficio di Monaco ottenendo un unico “brevettone”

valido in tutta l’Unione Europea. Essa non è mai entrata in vigore a causa della mancanza di un

numero sufficiente di ratifiche da parte dei Paesi interessati, in particolare Spagna e Italia si sono

opposte per volontà di porre l’italiano e lo spagnolo come lingue comprese nella Convenzione di

Monaco; il veto di Italia e Spagna è stato bypassato attraverso un accordo internazionale fatto tra

gli stati aderenti attraverso la creazione di un brevetto unico e, di conseguenza, di un tribunale

unico. L’entrata in vigore sarà possibile solo quando 14 paesi membri ratificheranno la

convenzione. Per ora sappiamo che l’Italia, una volta persa la causa (riferita alle lingue) non ha

resistito come la Spagna, ma ha ratificato l’accordo; la causa di questo “retrofront” è la Brexit

inglese, l’Italia ha infatti creduto che, con l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea, il tribunale di

Londra venisse spostato a Milano, tutto ciò non considerando che, a causa della precedente

mancata adesione di Italia e Spagna, la convenzione è passata da europea ad internazionale,

permettendo quindi all’Inghilterra di mantenere il suo incarico. Questo accordo, paradossalmente,

ancora non è stato ratificato dalla Germania. Analizziamo ora i due nuovi elementi portati dalla

convenzione: il brevetto unitario permette di avere un costo della domanda circa uguale al costo di

una singola domanda nazionale (in realtà otteniamo un “brevettone”), mentre le tasse di

concessione sono molto più alte; il secondo elemento è il tribunale unitario che sappiamo avere

sede a Parigi con due sezioni distaccate, una a Berlino per i brevetti meccanici ed elettromeccanici,

ed una a Londra per i brevetti chimici, farmaceutici e biotecnologici.

Trattato di cooperazione sui brevetti, PCT (1970): è un trattato internazionale multilaterale gestito

dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, per il

deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato (stesso

principio della Convenzione di Monaco). Viene quindi consegnata una domanda, in lingua inglese o

francese, di brevettazione all’ONPI o al WIPO, i quali incaricano l’ufficio brevetti più vicino; nel caso

la domanda avesse effetto positivo il fascicolo viene affidato alla nazionalizzazione (ottenimento di

un solo brevetto per ogni paese “flaggato”)

Si delineano quindi 3 tipi di brevetti:

1. Brevetto nazionale su domanda nazionale

2. Brevetto nazionale su domanda europea

3. Brevetto nazionale su domanda internazionale

Art. 67. 25

Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il

procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale

procedimento, alternativamente:

a. se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b. se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato

mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso

ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in

contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale

somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si

presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non

esistano patti contrari.

Commenti:

Inversione del principio di innocenza, la persona viene considerata colpevole fino a che non viene

dimostrato che è stato utilizzato un procedimento differente per ottenere lo stesso prodotto.

Art. 68.

Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto

dell'invenzione (a prescindere dalla circostante che il brevetto sia di prodotto o di procedimento):

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovv

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi9730 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà intellettuale e bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Musso Alberto.