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SEZIONE III: LA SUCCESSIONE LEGITTIMA.
5)I presupposti e le categorie de successibili ex lege.
Alla successione legittima è dedicato il titolo II del libro II (565-586 c.c.). Si ricorre a questa se un
soggetto muore ab intestato, senza aver lasciato un testamento o un testamento dove non ha previsto
tutte le sue sostanze, quindi in questa ipotesi ultima bisogna identificare i destinatari dei beni dei quali
non si è disposto con le regole del 565 e la successione mortis causa sarà regolata in concorso di
entrambe le vocazioni, testamentaria e legittima (art. 457).
La giurisprudenza afferma che nel nostro ordinamento non si prevede due diritti autonomi e distinti di
accettazione dell’eredità derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro da quella legittima e
ognuno con un proprio termine di prescrizione. Ce ne è uno di 10 anni e basta.
Le categorie successibili ex lege sono individuate al 565. Il criterio più significativo è quello
dell’affectio familiaris, in termini più esclusivi e meno allargati di quel che avviene nella successione
dei legittimari. La successione si apre ex lege se non ci sono esponenti della categoria del riservatari a
favore di tutti i parenti senza distinzione di linea e non oltre il sesto grado di parentela. Solo in assenza
di successibili subentra lo stato come vero e proprio erede.
L’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo stato nell’ordine e secondo le regole stabilite.
Riconosciuto illegittimo nella parte in cui prima dello stato non chiami i fratelli e le sorelle naturali
riconosciuti o dichiarati e nella parte in cui non è prevista successione legittima tra fratelli e sorelle
naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo rapporto di filiazione nei confronti del comune
genitore.
L’ordine esclusivo e l’attribuzione dei beni è fatta per categorie o stirpi con la divisione in parti uguali
tra i soggetti delle singole stirpi.
6)La successione dei parenti. I figli.
La prima categoria di parenti che escluse anche tutti gli altri sono i figli.
566: al padre e alla madre succedono i figli legittimi o naturali (o i loro discendenti) in parti uguali.
La filiazione naturale deve essere riconosciuta o dichiarata giudizialmente. I figli legittimi possono
soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si
oppongano (diritto potestativo di commutazione). Nel caso di opposizione il giudice prenderà le
decisioni, valutando interessi patrimoniali e circostanze personali.
Ai figli legittimi sono equiparati quelli legittimati e adottivi. Sono nei casi di adozione di maggiorenni
o casi particolari, gli adottati sono estranei alla successione.
La cassazione ha detto che il figlio adulterino che abbia lo status di figlio naturale con dichiarazione
giudiziale di paternità dopo l’entra in vigore del diritto di famiglia può partecipare alla successione del
genitore naturale apertasi prima senza che gli si posa opporre l’eventuale decorrenza del termine
previsto per l’accettazione dell’eredità.
Ai figli naturali non riconoscibili come gli incestuosi si da un assegno vitalizio uguale all’ammontare
delle rendita della quota di eredità che gli sarebbe spettata se fossero riconosciuti. Ipotesi di legato ex
lege da capitalizzarsi in denaro o beni immobiliari.
I figli possono subire il concorso soltanto del coniuge del defunto alla quale va la metà del patrimonio
se il figlio è unico e un terzo dell’asse ereditario in tutti gli altri casi.
2.1. I genitori e gli altri discendenti legittimi.
La successione dei genitori legittimi è possibile se il soggetto muore senza lasciare prole, fratelli,
sorelle o discendenti. Se sopravvivono entrambi i genitori l’eredità si divide a metà. A questi sono
equiparati i figli legittimati e i figli adottivi (adozione legittimante). La legge regola anche la
successione dei genitori del figlio naturale, dichiarato o riconosciuto e cha sia morto senza lasciare figli
o coniuge: se il figlio è riconosciuto o dichiarato da entrambi i genitori l’eredità spetta a tutt’e due;
escluso è chi non lo riconosce o dichiara.
I genitori subiscono concorso di fratelli sorelle e coniuge secondo le regole del 571 e 579 c.c.
Se al defunto non succedano ne genitori, ne fratelli e sorelle, ne il coniuge l’eredità va agli ascendenti
legittimi. Se questi sono di pari grado (es. nonni paterni e materni) l’eredità è divisa in parti uguali tra
linea paterna e materna. Se son diseguali (nonno paterno e bisnonno materno)l’eredità va al più vicino
senza distinzione di linea.
Anche gli ascendenti subiscono il concorso con genitori fratelli e sorelle.
2.2. I fratelli e le sorelle.
L’articolo 570 dispone che a colui che muore senza lasciare prole ne genitori ne figli ne altri
ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Alle sorelle e fratelli unilaterali
(consanguinei o uterini: hanno lo stesso padre ma diversa madre) spetta la metà della quota conseguita
dai fratelli o sorelle germani (nati dai medesimi genitori).
Si può avere un concorso di fratelli e sorelle con i genitori e ascendenti del defunto, nonché col coniuge
o con gli uni o con gli altri.
2.3. Gli altri parenti.
Se uno muore e non lascia prole, genitori, discendenti, fratelli sorelle o loro discendenti la successione
si considera aperta senza distinzione in linea paterna o materna, a favore dei parenti più vicini
(collaterali), esclusi quelli oltre il sesto grado. Il parente più prossimo esclude quello più remoto e a
parità di grado, l’eredità deve suddividersi per capi e in parti uguali. La vocazione di questa categoria è
esclusa dalla presenza del coniuge al quale in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti,
fratelli e sorelle, è devoluta l’intera eredità. Non rileva la parentela naturale.
6)La successione del coniuge.
La posizione successoria del coniuge, privilegiata ex lege al 565 c.c. è posposta in sede di
regolamentazione specifica alla successione dei parenti.
Oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare e sui mobili ha una quota di proprietà dell’asse con
l’attribuzione a tutti gli effetti della qualità di erede. L’ammontare della quota dipende alle ipotesi di
concorso rilevanti.
Se il coniuge concorre con un solo figlio legittimo o naturale, la quota è di metà del patrimonio; un
terzi se concorrono più figli; due terzi se concorrono ascendenti legittimi o fratelli e sorelle del defunto.
Gli stessi diritti spettano: al coniuge putativo che è infatti escludo dalla successione solo nel caso in
cui il de cuius era legato da valido matrimonio al momento della morte;
al coniuge separato al quale non sia stato addebitata la separazione con sentenza in giudicato. Il
coniuge separato con addebito ha invece diritto a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della
successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Particolare è il trattamento del
coniuge divorziato: in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite con i
requisiti della pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non è passato q nuove nozze
e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento abbia diritto alla pensione di reversibilità al
coniuge divorziato titolare di assegno può essere attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, una quota della pensione e degli altri rapporti.
4)La successione dello Stato.
Nel nostro sistema l’eredità si devolve allo stato se mancano soggetti successibili e quando non ci sono,
non possono o non accettano l’eredità entro il sesto grado e fratelli e sorelle naturali del defunto.
L’acquisto dello stato è di diritto senza bisogno di accettazione: decorre dal momento dell’apertura e
con beneficio di inventario: lo stato non risponde oltre il valore dei legati e dei beni ereditati. Non può
farsi luogo a rinuncia.
e) Le successioni anomale.
Si definiscono successioni legittime anomale tute quelle ipotesi nelle quali l'acquisto di beni
determinati o complessi diviene con regole diversi dai principi vigenti.
Casi più significativi nel caso delle indennità di preavviso e di fine rapporto in caso di morte del
prestatore di lavoro, la successione nel contratto di locazione urbana e in quello del contratto di affitto
di fondo rustico.
Per il primo le indennità degli articoli 2118 e 2120 vanno favorite al coniuge, ai figli se vivevano a
carico del prestatore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
Se non c’e accordo la ripartizione va fatta secondo il bisogno di ognuno. In mancanza di individuazione
delle persone si procede con le norme della successione legittima.
Gli altri due sono previsti in due provvedimenti legislativi.
In caso di morte del conduttore gli succedono il coniuge, gli eredi, i parenti e gli affini con lui
conviventi. A questi si affianca il convivente more uxorio benché la convivenza sia finita si c’è prole
naturale.
Per il contratto di affitto è prevista la successione degli eredi dell’affittuario che abbiano esercitato e
continuino a esercitare attività agricola sul fondo di qualità di coltivatori diretti o di imprenditori a
titolo principale.
SEZIONE IV: LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.
9) La vocazione testamentaria.
7)La duplicità della vocazione ereditaria e la prevalenza della successione testamentaria.
Il 457 c.c. contiene la previsione di indicare i successori o tramite la legge o testamento e del loro
possibile concorso. Questa regola impone una priorità di applicazione della successione testamentaria e
quindi attribuisce carattere suppletivo alle norme sulla successione legittima: si dice che non si ha la
successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria.
La preminenza della successione testamentaria cede solo di fronte alla considerazione della legge alla
categoria dei legittimari, traducibile nel rispetto della loro posizione come invalicabile limite posto
dall’autonomia dispositiva del testatore (non è libero di decidere della sorte delle proprie sostanze al di
là di quanto gli consente la legge).
Se su questo c’è grande confluenza dottrinale e giurisprudenziale, è vero che sulla prevalenza della
successione testamentaria su quella legittima e la duplicità di fonte della vocazione ereditaria hanno
suscitato pochi consensi unanimi.
Entrambe sono discusse.
Queste posizioni hanno contribuit