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Famiglia e successioni

Famiglia e matrimonio

Introduzione al diritto di famiglia e sintesi storica

Il matrimonio romano classico era basato sul consenso degli sposi e sussisteva in quanto vi fossero consumazione e affetto. Fino alla Rivoluzione Francese era regolato dal diritto canonico. Con la Rivoluzione Francese divenne contratto e il Code Napoleon introdusse il divorzio. I Patti Lateranensi introdussero il matrimonio concordatario (prete legge art del c.c.).

Art. 29 Cost: la Repubblica riconosce i diritti di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

La famiglia è costituita dalla famiglia nucleare (padre, madre e figli). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il 6°, salvo per effetti specialmente determinati. Dove il legislatore delinea gli impedimenti al matrimonio, si arresta al 3° per il rapporto di parentela e al 2° per quello di affinità.

Il diritto di famiglia regola il matrimonio (formazione e validità del vincolo, i suoi effetti e la crisi) e la filiazione (filiazione legittima e naturale e gli istituti di assistenza ai minori).

Caratteristiche dei negozi familiari

  • Personalissimi: possono essere perseguiti solo dalla persona alla quale è riconosciuto il potere. Si esclude la rappresentanza volontaria.
  • Formali: validità condizionata all'uso di una determinata forma.
  • Nominati: i privati possono utilizzare esclusivamente quelli previsti dalla legge.
  • Legittimi: l'autonomia privata non può modificare gli effetti del negozio.

Lo stato di famiglia è una pluralità di rapporti familiari che si instaura con il matrimonio, tra coniugi, tra genitori e figli, tra i figli e i parenti dei genitori. Individua la posizione che spetta a un individuo come membro della famiglia.

Il matrimonio

Promessa di matrimonio: fidanzamento ufficiale → volontà dei nubendi deve essere libera fino alla fine. Gli ex possono chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (art. 80).

Condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Condizione Art. Contenuto
Età 84 I minori non possono (maturità psicofisica), salvo eccezioni dopo i 16 anni.
Interdizione per infermità di mente 85 Non può contrarre matrimonio.
Libertà di stato 86 Non può chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Parentela, affinità, affiliazione 87 Non possono fra loro ascendenti e discendenti in linea retta; fratelli e sorelle; zii e nipoti; affini in linea retta e collaterale in 2°; adottante e adottato e discendenti; figli adottivi.
Delitto 88 Le persone con le quali una è stata condannata per omicidio consumato o tentato omicidio sul coniuge dell'altra.
Divieto temporaneo di nuove nozze 89 La donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tempo del lutto).

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale di stato civile (art. 93), con affissione alla porta della casa comunale per 8 giorni.

Il matrimonio è un negozio di diritto familiare formale e solenne. Deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (art. 106). La dichiarazione di prendersi marito e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione (art. 108).

I genitori o gli altri ascendenti e collaterali entro il 3° possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa osti alla sua celebrazione. L'atto deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni.

La nullità del matrimonio e le invalidità matrimoniali

  1. Requisito della libertà di stato (art. 86). L'assenza (2 anni dalla scomparsa o ultima notizia) non libera, la sentenza eseguibile di morte presunta sì (se il morto torna il matrimonio è impugnabile, art. 117).
  2. Vincoli di parentela (art. 87): vincoli di sangue e di diritto. Durante il primo anno il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti, dal pubblico ministero e da tutti coloro che ne hanno interesse.
  3. Delitto (art. 88): invalidità è insanabile.
  4. Età (art. 84): si convalida in caso di procreazione, volontà del minore o decorso del tempo.
  5. Interdizione (art. 85): finché dura l'interdizione il matrimonio è impugnabile.
  6. Invalidità consensuali: fusioni di volontà libere e consapevoli.
  7. Incapacità di intendere e di volere (art. 120): il matrimonio contratto da chi, per qualunque causa, anche transitoria, era al momento della celebrazione del matrimonio, incapace di intendere e di volere è invalido.
  8. Violenza e timore (art. 122): violenza morale (perché quella fisica determina una mancanza assoluta del consenso), timore (impulso psicologico che la percezione di un pericolo esercita sulla persona, è causa di invalidità solo quello di eccezionale gravità).
  9. Errore e dolo: l'errore deve essere essenziale e riguardare: esistenza di una malattia o di una sentenza per delitto o delinquenza abituale o condanna per delitti o gravidanza ("corna").
  10. Simulazione (art. 123): se gli sposi hanno convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti, il matrimonio è invalido e può essere impugnato.

Matrimonio putativo

Il matrimonio putativo è un matrimonio nullo contratto in buona fede. Accertata la nullità, il matrimonio putativo produce gli effetti di un matrimonio valido per il periodo che va dalla celebrazione alla sentenza.

Buona fede → ignoranza dell'esistenza di una causa di invalidità al momento della celebrazione del matrimonio. Il coniuge in mala fede deve apportare una congrua indennità anche in mancanza di prove del danno subito.

Famiglia di fatto

La famiglia di fatto è la convivenza come marito e moglie di persone non coniugate. Si differenzia dalle relazioni per i caratteri di durata e stabilità. L'efficacia giuridica della famiglia di fatto è stata ricostruita su effetti prevalentemente settoriali (donazioni tra conviventi, domicilio, risarcimento danni in seguito a morte, ...).

Il matrimonio: rapporti personali e patrimoniali

Il matrimonio: i rapporti personali

I rapporti personali tra coniugi sono un complesso di situazioni giuridiche attive e passive che si costituiscono reciprocamente in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, prive di contenuto patrimoniale.

Il matrimonio: i rapporti patrimoniali

I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono un complesso di situazioni giuridiche attive e passive che si costituiscono reciprocamente in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, aventi contenuto patrimoniale.

Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143). La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito (art. 143-bis). Principio di eguaglianza dei coniugi (art. 29 Cost.) → indirizzo unitario alla famiglia. Art. 144: i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147).

Regimi patrimoniali

Regimi patrimoniali sono gli effetti del matrimonio sui beni dei coniugi.

Comunione legale costituisce il regime patrimoniale della famiglia.

  • Beni che costituiscono oggetto della comunione (art. 177): acquisti durante il matrimonio, i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata, aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio.
  • Comunione differita (art. 178) ha la peculiarità di formarsi al momento dello scioglimento del matrimonio (es. utili azienda).
  • Beni personali (art. 179): beni di cui prima il coniuge era proprietario, beni acquisisti successivamente al matrimonio per successione o donazione, beni di uso personale, beni di uso professionale, beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, beni acquistati scambiando beni sopraelencati purché questo sia dichiarato nell'atto d'acquisto.

L'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi. Lo scioglimento di comunione legale (art. 191) avviene per dichiarazione di assenza o morte presunta, annullamento, scioglimento, cessazione effetti civili, ... .

Separazione dei beni (art. 215) costituisce il secondo regime patrimoniale. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la propria titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Comunione convenzionale (art. 210) è il terzo regime, i coniugi possono modificare il regime della comunione legale.

Fondo patrimoniale (art. 167) è il quarto regime, ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

L'impresa familiare e la comunione tacita familiare

Impresa familiare (art. 230 bis): le norme sull'impresa familiare disciplinano il lavoro nella famiglia, in mancanza di diverso rapporto. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia.

La comunione tacita familiare è una struttura associativa elementare regolata da un insieme di norme, a prevalente formazione consuetudinaria, dirette a regolare i rapporti tra i membri della famiglia che insieme vivono e producono un patrimonio comune. → fine assistenziale. La costituzione della comunione tacita familiare avviene per comportamento concludente.

Separazione e divorzio

La crisi del matrimonio

Invalidità attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando o l'esistenza di un vizio genetico, e pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fosse mai esistito.

Separazione personale dei coniugi è uno strumento per ovviare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente a una auspicata riconciliazione (art. 157) oppure allo scioglimento del matrimonio.

Divorzio sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Scioglie i legami di legge con effetto “da ora”, e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato.

Cause della separazione personale (art. 151): quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Cause del divorzio (art. 1 L. 1-12-1970): fallimento del matrimonio, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.

La separazione personale dei coniugi

Origine nel diritto canonico, come sanzione che il coniuge innocente può chiedere nei confronti dell'altro. Oggi è un rimedio e non una punizione: art. 150 stabilisce che può essere giudiziale o consensuale.

  • Separazione giudiziale (art. 151): consegue a un procedimento contenzioso. Pronuncia per addebito: il giudice dichiara a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Il coniuge ritenuto responsabile non ha diritto al mantenimento da parte dell'altro, avrà unicamente diritto agli alimenti se bisognoso e perderà diritto alla successione se gode di assegno alimentare vitalizio.
  • Separazione consensuale (art. 158): è frutto dell'accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale.
  • Separazione di fatto: interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si realizza senza che vi sia stata pronunciata separazione giudiziale o accordo omologato al Tribunale. Effetti: attenuati i doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse familiare, l'obbligo di coabitazione è sospeso. Non determina il venir meno della presunzione di concepimento (art. 232).

Effetti della separazione

  • Di natura personale: cessa l'obbligo di coabitazione, si attenua l'obbligo di fedeltà, è causa di divorzio, fa venir meno la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, ha effetti sul cognome della moglie.
  • Di natura patrimoniale: obbligo di mantenimento e alimentare, è causa di scioglimento della comunione legale (art. 191).

Provvedimenti riguardo ai figli (art. 155): affidamento, contributo al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, diritto di visita, assegnazione della casa familiare, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli.

Mantenimento (art. 156): determinato in relazione ai redditi dell'obbligato, ha come fine di consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio.

Alimenti (art. 156): sono rapportati a quanto è necessario per la vita dell'alimentando.

Riconciliazione: ricostituzione della comunione spirituale. Fa cessare gli effetti della separazione e il diritto di chiedere il divorzio.

Il divorzio e le cause di scioglimento del matrimonio

Cause: morte del coniuge, scioglimento per divorzio, morte presunta, rettificazione di sesso.

Divorzio: il giudice accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Cause:

  • Quando dopo la celebrazione l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per reati precedenti.
  • Nei casi in cui il coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da un delitto previsto, è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi, o è stata omologata la separazione consensuale o è intervenuta separazione di fatto (ininterrottamente per 3 anni), per delitti ...

Procedimento: uno dei coniugi prende iniziativa di chiedere il divorzio, se però entrambi sono d'accordo possono presentare domanda congiunta.

Effetti: il divorzio ha effetto estintivo, ma non retroattivo, su tutti i rapporti derivanti dal matrimonio. (ultrattività del matrimonio = effetti patrimoniali che resistono al divorzio). Tutti gli effetti della sentenza di divorzio si producono dal momento del suo passaggio in giudicato.

Matrimonio sciolto: gli ex coniugi riacquistano la libertà di stato, la donna perde il cognome, se un coniuge non ha mezzi o non può procurarseli per ragioni oggettive il Tribunale dispone l'obbligo per l'altro coniuge di un assegno (se passa a nuove nozze non gli spetta più); il coniuge a cui non spetta l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge; casa coniugale a chi ha i figli. I genitori divorziati restano genitori: obbligo di mantenere, educare e istruire; affidamento in genere è alla madre o al massimo congiunto; il genitore a cui è affidato ha la patria potestà.

Filiazione e adozione

La filiazione legittima

Filiazione è il rapporto giuridico che lega i genitori al figlio. Figlio legittimo è colui che nasce in costanza di matrimonio. Figlio naturale è colui che nasce al di fuori del matrimonio.

Presunzioni in tema di filiazione legittima: 1. presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 trascorsi 180 giorni dal matrimonio e non ancora 300 giorni dall'annullamento); 2. presunzione di paternità del marito (art. 231).

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (art. 236).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Tosi Emilio.
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