Giovanni Iacometta
DIRITTO PRIVATO I
INTRODUZIONE: LE FONTI DEL DIRITTO
NORME GIURIDICHE
Il diritto, in ogni sua connotazione, è un fenomeno sociale dell’uomo, che quindi esiste
laddove vi è una società umana, al fine di formulare un insieme di regole che garantiscono la
pace e la giustizia tra ogni individuo.
Questo insieme di regole è chiamato ordinamento giuridico, ed all’interno di un ordinamento
vi sono delle norme giuridiche. Queste norme si sovrappongono spesso alle norme dettate
dal codice morale, in quanto queste ultime dipendono esclusivamente dal buon senso
dell’individuo, mentre il carattere giuridico, e quindi ufficiale, è molto più rigido e preciso.
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
Spesso ci si riferisce al diritto privato come il diritto in senso oggettivo, ossia quel complesso
di regole che ordina la sana convivenza tra individui in modo oggettivo, ma il diritto è anche
soggettivo, come ad esempio le norme che regolano i rapporti tra proprietario e creditore, i
quali valgono soggettivamente in base alla situazione.
Dire che il diritto privato è “il diritto dei privati” è corretto ma non sufficiente, poiché è vero
che i rapporti tra privati non si regolano se non con il diritto privato, ma quest’ultimo non
regola solo tali, come allo stesso modo il diritto pubblico regola i rapporti tra enti pubblici, ma
non si limita a quello.
In altre parole, non si può definire il diritto, se pubblico o privato, solo in base agli interessi
perseguiti in determinate situazioni. Un ente pubblico, pur essendo regolata dal diritto
pubblico, potrebbe avere a che fare con norme di diritto privato se essa interagisce con un
ente privato, oppure potrebbe avvalersi essa stessa di tali norme: un Comune, quale ente
pubblico, se vuole costruire un’opera pubblica, come un parco o una scuola, deve ricorrere a
contratto di vendita regolato da norme di diritto privato, oppure ricorrendo
all’espropriazione, strumento del diritto pubblico.
In sostanza, possiamo distinguere il diritto in due modi:
- Diritto Pubblico: Insieme di norme che regolano l’esercizio della potestà e supremazia
dello Stato sugli enti privati. Appartengono a quest’area tutte le norme che definiscono
il funzionamento degli organi dello Stato, quali il Parlamento, il Governo, la Pubblica
Amministrazione ed i rapporti che lo Stato ha con le altre Nazioni e con le
Organizzazioni Internazionali;
- Diritto Privato: insieme di norme che regolano i rapporti tra enti privati e quelli tra
essi e lo Stato e tutti i suoi organi che non siano improntati all’esercizio di poteri
autoritativi. Appartengono a quest’area le norme che definiscono i diritti della persona,
quindi della famiglia, del matrimonio, delle successioni, le norme sui contratti e le
proprietà, delle imprese private ecc. I
Giovanni Iacometta
FONTI DEL DIRITTO PRIVATO
Le leggi della Repubblica Italiana seguono una gerarchia delle fonti del diritto, al fine di
mantenere un ordine nella legislazione italiana e di evitare contrasti tra norme provenienti da
fonti diverse, nel caso in cui si segue sempre la norma di rango superiore.
Le fonti del diritto seguono questa gerarchia:
1. Costituzione e leggi costituzionali: entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, essa è la
principale fonte di diritto italiano, poiché essa è una Costituzione di tipo rigido, e può
essere modificata solo tramite uno specifico (e spesso complicato) procedimento
definito nell’articolo 138 della Costituzione stessa.
La Costituzione è prevalentemente fonte di diritto pubblico, poiché definisce il
funzionamento degli organi dello Stato ed i suoi rapporti democratici ed internazionali,
ma contiene anche norme di diritto privato, come gli articoli 2 e 3, i quali garantiscono,
rispettivamente, il rispetto dei diritti umani e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge, affermazioni che verranno poi riprese ed approfondite nei successivi articoli,
specie nella Parte I, con le dovute formalità.
L’articolo 3, ad esempio, garantisce l’uguaglianza, ma è anche vero che non tutti siamo in
uguali condizioni; la norma si impegna dunque a rispettare l’uguaglianza nelle pari
condizioni e ad escludere le disuguaglianze di fatto.
Vi sono anche articoli della Costituzione che presentano norme miste di diritto sia
privato che pubblico, come l’articolo 32 che tutela il diritto alla salute, sia come
interesse del singolo (privato) che come collettività (pubblico).
2. Trattati UE e Leggi Comunitarie: data la rigidità della Costituzione italiana, le norme
emanate dai trattati dell’Unione Europea occupano il secondo posto della gerarchia,
ma sono comunque superiori alle leggi ordinarie, poiché le Leggi Europee, sempre
rimanendo nelle materie operate dai trattati, prevalgono sempre sulle leggi interne
emanate dagli Stati membri, e lo Stato, come afferma anche l’articolo 10 della
Costituzione, si impegna a rispettare tali trattati.
3. Codice civile e Leggi Ordinarie: il Codice civile stabilisce il punto di riferimento nel
Diritto privato italiano, essendo composto, in maniera quanto più dettagliata possibile,
da 2969 articoli (numero non del tutto preciso, dato che nel corso del tempo alcuni
articoli sono stati soppressi e altri aggiunti con sottonumerazione, rimanendo
comunque in una lista molto vasta). Questi articoli sono divisi in sei sezioni chiamate
Libri, in base agli argomenti trattati negli articoli: “Delle Persone e Della Famiglia”,
“Delle Successioni”, “Delle Proprietà”, “Delle Obbligazioni”, “Del Lavoro” e “Della Tutela
dei Diritti”.
Il Codice civile odierno viene dall’unione, emanata nel 1942, di due codici preesistenti,
cioè il Codice civile del 1865 e il Codice di commercio del 1882. Questo spiega
l’ampiezza del Libro Quinto rispetto agli altri, dato che ha dovuto includere anche tutti
gli aspetti del Diritto commerciale.
4. Leggi Regionali: Il potere legislativo delle Regioni è accordato dagli articoli 116 e 117
della Costituzione, per cui le Leggi Regionali emanate non hanno più un rapporto
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gerarchico con le Leggi Statali, ma di competenza. Questo significa che vi sono alcune
materie destinate alla sola competenza regionale, mentre altre riguardano solo le
competenze statali.
5. Regolamenti: Rappresenta una fonte di scarsa rilevanza del Diritto privato, e spetta
prevalentemente al Diritto pubblico studiarne l’efficacia.
Il fatto che queste norme hanno scarsa rilevanza nel Diritto privato viene specificato
nell’articolo 4 delle Preleggi, nel quale si afferma che i Regolamenti non possono
contenere disposizioni contrarie alle leggi.
6. Usi Normativi: Gli Usi e Consuetudini sono una fonte non scritta e non statuale di
produzione delle norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di
determinati comportamenti, seguita con la convinzione che quel comportamento sia
giuridicamente obbligatorio.
Non vanno confuse con la Prassi, ossia il consueto modo di comportarsi di certi
operatori (prassi bancaria, prassi della p.a. ecc.) o con l'atteggiamento conformistico
che gli individui spesso assumono (es. mancia al cameriere).
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L’interpretazione della legge consiste in un processo denominato “sussunzione”, ossia di
ricondurre uno specifico caso alla norma in cui sono elencati termini generali, procedimento
ed eventuale pena se si tratta di reati.
Se vi è un caso di incidente stradale, il processo di sussunzione vuole la ricerca e l’applicazione,
tra le altre cose, dell’Art. 2054 c.c. “circolazione dei veicoli” o l’Art. 2043 c.c. “Risarcimento per
fatto illecito”.
Si cerca di individuare la fattispecie astratta, cioè un fatto, o insieme di fatti, descritti dalla
norma giuridica, da attribuire alla fattispecie concreta, ossia il reale avvenimento che
dobbiamo trattare.
Una volta individuata la norma che descrive quanto più precisamente la fattispecie concreta,
si passa alla precisazione del significato della norma giuridica, che può avvenire secondo due
criteri, palesati nell’articolo 12 delle Preleggi:
- Criterio Letterale: si segue nient’altro che il significato che si ricava dalle parole, nel
linguaggio comune o tecnico;
- Criterio Funzionale: si decide di estendere il significato della norma allo scopo che
essa intende avere;
Nel caso in cui la norma non sia soddisfacente alla risoluzione del caso, o ancora che non si
trovi alcuna norma che descriva la fattispecie concreta, si può ricorrere all’Analogia, come
stabilito dagli articoli 12 e 14 delle Preleggi, cioè la ricerca da parte del legislatore di norme che
regolano casi simili a quello preso in esame (analogia legis) o ricorrendo, in casi estremi, ai
principi generali dell’Ordinamento Giuridico (analogia iuris);
III
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PARTE I: LE PERSONE E LA FAMIGLIA
- DIRITTI DELLA PERSONA –
I diritti della personalità, specificati nella prima parte del primo Libro del Codice civile,
riguardano l’integrità’ fisica e la sfera morale dell’individuo nei rapporti con gli altri consociati.
Essi possono essere:
- Assoluti: possono essere fatti valere dal titolare nei confronti di ogni individuo;
I diritti relativi possono essere fatti valere solo verso determinati soggetti.
- Indisponibili, o inalienabili: non possono essere trasferiti ad un'altra persona.
Per alcuni di questi diritti è anche previsto un limitato potere dispositivo.
- Imprescrittibili: non perdono di validità se vi è mancato uso protratto nel tempo.
In poche parole, sono diritti a vita.
Oltre ai diritti della persona, i primi due articoli del Codice civile riguardano la capacità
giuridica e la capacità di agire.
CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE
La capacità giuridica (Art. 1 c.c.) si acquisisce alla nascita, e consiste nell’attitudine di essere
titolari di posizioni giuridiche soggettive. Dalla capacità giuridica, quindi sempre al momento
della nascita, l’individuo acquisisce anche il diritto alla salute e il diritto al risarcimento in
caso di lesioni, fisiche e morali, alla persona.
La capacità di agire (Art. 2 c.c.) si acquisisce invece al raggiungimento della maggiore età, che
in Italia corrisponde al compimento dei 18 anni, dopo i quali l’individuo può rispondere
giuridicamente delle sue azioni, ha autonomia sulla propria sfera giuridica e non necessita
della supervisione dei genitori o tutori legali; inoltre a 18 anni si acquisisce il diritto al voto.
Per votare il Senato è necessario aver compiuto 25 anni.
Oltre ai 18 anni, la Legge prevede altri limiti di età per determinati diritti:
- A 15 anni il minore può avere lavoro.
- A 16 anni il minore può contrarre matrimonio, sentito il consenso dei genitori o tutori
di entrambi i futuri coniugi e accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni di questi ultimi (Art. 84 c.c.).
La capacità di agire può essere limitata se la persona presenta interdizione, inabilitazione o
amministrazione di sostegno (Art. 404 c.c.).
CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
Si valuta in base alle capacità psico-fisiche dell’individuo, ed è fondamentale per valutare
l’imputabilità di questo; infatti, solo chi è capace di intendere e di volere può essere
imputabile e quindi punito dalla legge (Art. 84 c.p.).
IV
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DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA
La tutela del diritto alla vita viene evidenziata anche nel Codice penale.
Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente
Art. 580 c.p. Istigazione al suicidio
Art. 582 c.p. Lesione personale
Art. 584 c.p. Omicidio preterintenzionale
Art. 589 c.p. Omicidio colposo
Questi sono solo alcuni articoli che, trattando casi di danni alla persona, tutelano il diritto alla
vita. Come quest’ultimo non può essere leso in alcun modo, spetta all’individuo e a nessun
altro, purché esso sia capace di intendere e di volere e di poter agire giuridicamente, decidere
cosa fare della sua vita, seguendo i diritti all’integrità fisica.
Nel caso di operazioni mediche importanti, nel momento in cui il paziente decide
volontariamente di non sottoporsi all’intervento, pur consapevole che tale scelta possa costargli
la vita, il medico non può costringere il paziente a cambiare idea. Questo argomento viene
trattato nelle disposizioni del testamento biologico, o DAT (Disposizioni Anticipate del
Testamento), ovvero un documento legale in cui la persona specifica anticipatamente le cure che
vuole le siano somministrate nell’eventualità che essa perda la capacità comunicativa a seguito
di malattie gravi. Il DAT non è da confondere dall’eutanasia, attualmente (2021) non accessibile
in Italia, la quale prevede la sospensione delle cure mediche su un malato grave, di conseguenza,
la sua soppressione, a seguito del consenso esplicito dei familiari.
DIRITTO AL NOME
Ogni individuo ha diritto al nome a partire dalla nascita (Art. 6 c.c.), il quale è regolarmente
registrato all’ufficio Anagrafe.
Formalmente, il nome è comprensivo di prenome e cognome, anche se si fa comunemente
riferimento ad esso come il semplice nome proprio “di battesimo”. La scelta del nome spetta
ai genitori o tutori legali, ma vi sono delle limitazioni (Artt. 7-8-9 c.c.):
- Non si può dare al figlio lo stesso nome del genitore, neanche se seguito dal suffisso
“junior”, com’è utilizzato ad esempio negli Stati Uniti, o dei fratelli.
- È consentito assegnare più di un nome, per un massimo di tre.
- Non si può dare un nome femminile ad un maschio e viceversa. Alcune eccezioni sono
il nome “Andrea”, che può essere sia maschile che femminile, ed il nome “Maria” dato
ad un maschio, ma solo come secondo nome e mai come primo.
- Non si può dare al figlio nomi di personaggi storici che godono di cattiva fama, come
“Adolf Hitler” o “Benito Mussolini”.
- Non si può dare al figlio un nome considerato ridicolo e vergognoso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha stilato una lista di nomi considerati ridicoli,
come “Venerdì”, riconducibile al giorno della settimana “sfortunato” o al personaggio del
romanzo “Robinson Crusoe”. V
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DIRITTO ALL’IMMAGINE
Il diritto all’immagine (Art. 10 c.c.) tutela il trattamento dei dati personali dell’individuo, spesso
personaggio pubblico, che siano i propri o dei familiari, e permette ad esso, nel caso in cui tali
dati vengano utilizzati pubblicamente senza autorizzazione e a scopo di diffamazione o
pregiudizio, di agire giuridicamente e chiedere la cessazione dell’utilizzo, salvo risarcimento
danni. Possono essere di esempio due note sentenze sui due calciatori Maradona e Van
Basten:
Maradona si trova in aeroporto con la moglie e la figlia piccola, quando un fotoreporter si
avvicina a loro.
Il calciatore, avendo già rifiutato pagamenti per le foto della figlia in passato, fa causa al
fotoreporter, dichiarando un tentativo di lesione dell’immagine.
Tuttavia, il giudice non accoglie la causa di Maradona in quanto si trovava in un luogo pubblico,
le immagini non ledono alla sua reputazione e soprattutto si tratta di un personaggio pubblico;
infatti, a quel tempo i personaggi pubblici avevano dei diritti all’immagine più “leggeri” rispetto
agli altri, e ancora non esistevano tutele per il diritto all’immagine dei minori, specie se figli di
personaggi famosi.
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Diritto privato - dalle basi
-
Diritto del lavoro: dalle fonti al diritto sindacale
-
Casi di diritto privato dalle lezioni della prof.ssa Maria Giulia Salvadori
-
Appunti di Diritto Privato (dalle obbligazioni, esclusa parte precedente e diritto di famiglia)