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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Oltre al trattamento dei dati personali, il diritto alla riservatezza tutela anche il possesso di cose mobili, che non può essere forzatamente sottratto dal proprietario.
Un chiaro esempio sono le norme che vietano le minacce alla persona (Art. 612 c.p.), gli atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) e il revenge porn (Art. 612 ter c.p.), ovvero la diffusione di elementi sessualmente espliciti a scopo diffamatorio. Quest'ultimo articolo è stato emanato in tempi recenti a seguito dell'elevato numero di suicidi da parte delle vittime dovuti a minacce relative alla diffusione, contro la volontà dell'interessato, di tali immagini.
Un ragazzo sottrae alla fidanzata il cellulare in cui, a detta del ragazzo, vi sono prove che dimostrerebbero al padre della ragazza che essa sia una "poco di buono". Nonostante l'assenza di "ingiusto motivo" e di "ingiusto profitto", il giudice ha
condannato l'azione del ragazzo definendola "rapina" (Art. 628 c.p.).
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Milano: una donna avvia delle chat con l'amante. Il marito, scoperte questi messaggi (compresi di foto esplicite), li estrapola e li stampa.
Il giudice, visionati i messaggi estrapolati dal marito, condanna quest'ultimo ad accesso abusivo a sistema (Art. 615 c.p.) a sottrazione di corrispondenza (Art. 616 c.p.) ma non a frode informatica (Art. 640 c.p.), poiché le immagini della chat non sono state manipolate in alcun modo.
DIRITTO ALL'OBLIO
Si tratta di un'estensione del diritto alla riservatezza di cui sopra; quindi, tratta il diritto ad essere "dimenticati" a seguito della pubblicazione, su uno o più mezzi d'informazioni, di fatti di cronaca che riguardano la persona e per cui non vi siano interessi pubblici di diffusione. La tutela del diritto all'oblio
entra in atto quando tali notizie potrebbero andare a ledere la reputazione del diretto interessato, per cui se ne può chiedere la cancellazione o la cessazione di pubblicazione di ulteriori notizie, al fine di "far dimenticare" al pubblico le vicende.
LA FAMIGLIA
LEGAMI DI PARENTELA ED AFFINITÀ
I legami di parentela sono costituiti, in generale, da legami di sangue, segnati quindi nell'albero genealogico da collegamenti diretti.
Esistono due tipi di legami di parentela:
- Parentela a linea retta: definisce un legame in cui si risale all'ascendente (o discendente) diretto. Un esempio comune è la linea che unisce il figlio al genitore.
- Parentela collaterale: quando, per definire il legame di parentela, si risale allo stipite comune per poi scendere verso un'altra linea, come accade in una parentela tra cugini.
Diverse sono le affinità, cioè i legami con i parenti del coniuge. Da questo particolare si evince che mentre i parenti
Sono sempre presenti, gli affini esistono solo in caso di legame matrimoniale. Grazie alle "linee" che collegano i parenti nell'albero genealogico si possono definire i gradi di parentela. Per calcolare questo grado basta, nel caso di parentela collaterale, contare il numero di parenti che separano la persona dal parente ultimo che si sta considerando, esclusa però la persona stessa.
Per calcolare il grado di parentela con un cugino, serve risalire allo stipite comune, cioè il nonno, per poi percorrere la linea di discendenza dello zio, genitore del cugino, ed arrivare al cugino stesso. Andando a vedere quanti parenti ci separano dal cugino, ne contiamo quattro (Genitore – Nonno – Zio – Cugino), per cui la parentela sarà di quarto grado.
Esiste anche il grado di affinità, che sarà lo stesso grado di parentela che avrà il coniuge, per cui se una persona ha un parente di terzo grado,
quest'ultimo sarà un affine di terzo grado per il suo coniuge.
I legami di parentela e di affinità sono importanti da conoscere per poter comprendere le successioni e tutto ciò che riguarda le eredità ed i testamenti.
MATRIMONIO
Il Matrimonio è un atto di autonomia privata.
La libertà matrimoniale è un diritto fondamentale della persona e non può essere limitata, ergo non si può obbligare il matrimonio ad una persona a nessuna condizione.
L'atto del matrimonio è un negozio bilaterale che richiede, a pena di nullità, la pubblicazione di volontà degli sposi e la celebrazione da parte dell'ufficiale di Stato civile che raccoglie e certifica tale volontà, per cui il matrimonio necessita la presenza dei due coniugi che testimoniano personalmente la loro volontà di unirsi, senza poter essere delegato.
Il matrimonio esige dei requisiti specifici:
- L'età minima per sposarsi
Autonomamente è 18 anni, mentre a 16 anni ci si può sposare sotto autorizzazione di un tutore ed in presenza di motivi gravi, motivi decisi dalla corte giudiziaria. Può essere considerato motivo grave una gravidanza anticipata, o il fatto che entrambi i coniugi convivono e lavorino stabilmente. In ogni caso, il matrimonio di un minorenne è un caso estremamente raro in Italia.
Non ci si può sposare se interdetto o incapace naturale. Nel caso in cui il rito venga celebrato nel mentre uno dei due coniugi è temporaneamente incapace di intendere e volere, dopo che il coniuge riacquisti la capacità, egli ha un anno di tempo per impugnare il matrimonio, altrimenti il matrimonio si considera consolidato.
Riguardo il matrimonio, esistono delle invalidità che impediscono l'unione di due individui. Esse possono essere insanabili:
- Delitto. Nel caso in cui vi è interesse di sposare una persona già unita, un eventuale coinvolgimento
Nell'omicidio del coniuge della stessa non permette comunque il matrimonio. - Mancanza di Stato libero. Non ci si può sposare se si è già sposati con un'altra persona, salvo divorzio con la prima. - Vincolo di parentela o affinità non dispensabili.
VIII
Giovanni Iacometta
Oppure invalidità sanabili: - incapacità (età minima, interdizione, incapacità naturale). - Vizi del consenso: (art. 122 c.c.) il matrimonio può essere impugnato nel caso di "forzatura" o "falsificazione"; La persona non può minacciare il coniuge per sposarsi, oppure mentire sulla sua identità o condizione socioeconomica per convincere il coniuge al matrimonio.
MATRIMONIO SIMULATO
A seguito della celebrazione del matrimonio, nel caso in cui non si stiano adempiendo alle regole di questo, entrambi i coniugi possono impugnare il matrimonio e dichiararne la situazione di simulazione di esso. Tale azione non può essere
compiuta nel momento in cui si hanno testimonianze di convivenza di entrambi i coniugi, o di altri vincoli rispettati da questi, o dopo un anno dalla celebrazione del rito, oltre il quale il matrimonio si considera automaticamente valido. Con il termine "Impugnare", nel linguaggio giuridico, ci si riferisce all'azione di contestazione di una determinata situazione. RITO MATRIMONIALE Il matrimonio può essere descritto in base al tipo di rito con cui si celebra: - Matrimonio concordatario: è il matrimonio celebrato dal ministro del culto, il quale svolge funzioni di pubblico ufficiale, e che viene registrato al Comune. - Matrimonio civile: esso è il matrimonio vero e proprio, celebrato in sede comunale e celebrato in presenza del Sindaco. - Matrimonio religioso: rito svolto in chiesa, al cospetto di un prete che celebra il matrimonio secondo le usanze religiose. Una volta, anche in Italia era obbligatorio sia il matrimonio civile che quello religioso; quindi,esso si poteva celebrare solo ed unicamente in sede religiosa. Oggi invece il matrimonio si può celebrare anche solo in sede comunale, senza vincolo religioso. Inoltre, grazie alle Legge n.76 del 20 maggio 2016, le unioni civili, ovvero una forma di convivenza legata da vincoli economici, che rispecchia il contratto matrimoniale nei suoi vincoli, è stata resa disponibile per persone dello stesso sesso, le quali non possono contrarre matrimonio tra loro. Le unioni civili ed il matrimonio sono considerati allo stesso livello. DISPOSIZIONI ALLA CONVIVENZA MORE-UXORIA La partecipazione all'impresa familiare (Art. 230 c.c.) riguardava solamente i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo, ma ciò escludeva la persona convivente, che giuridicamente, non essendoci legame matrimoniale, non era "affine", per cui questa categoria è oggi tutelata con l'aggiunta di disposizioni specifiche all'articolo (Art. 230 ter c.c.) IX GiovanniIacometta RAPPORTI PERSONALI DELLA FAMIGLIA I genitori hanno l'obbligo di assistere, educare e mantenere i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art 147 c.c.). Oltre a questo, entrambi i genitori hanno la "responsabilità genitoriale", prima chiamata "potestà genitoriale" sui figli, esercitata in comune accordo (Art. 316 c.c.). Allo stesso modo e reciprocamente, i figli hanno l'obbligo di rispettare i genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia finché parte di essa (Art. 315 bis c.c.). Nel caso di conflitti su questioni riguardanti i figli: - Ciascun coniuge può adire il giudice; "adire" vuol dire "ricorrere ad azione legale", quindi "adire il giudice" vuol dire in poche parole "interpellare" l'autorità giudiziaria. - Vi è l'ascolto del figlio minore; - Il giudice attribuisce il potere decisionale alconiuge che propone la soluzione più adeguata agli interessi del figlio;Nel caso di conflitti su questioni riguardanti i coniugi (art. 145):
- Ciascun coniuge può adire il giudice;
- se il disaccordo riguarda affari essenziali e non è possibile una soluzione concordata, il giudice risolve il conflitto con una soluzione più adeguata alle esigenze dell'unità della famiglia se richiesto congiuntamente dai coniugi;
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
In una coppia sposata vi è la comunione dei beni:
- Ordinaria gestione: spese che i coniugi possono gestire distintamente. Si tratta di acquisti ordinari, come la spesa al supermercato.
- Straordinaria amministrazione: spetta congiuntamente ai coniugi. Accade con beni mobili ed immobili di particolare valore, il quale ha bisogno del consenso di entrambi i coniugi per essere venduto o acquistato.
Non è necessario che i coniugi siano presenti fisicamente al momento della compravendita, ma s...