DIRITTI DI CREDITO (DI OBBLIGAZIONE): diritto di ricevere una prestazione; sono diritti relativi (realtivo alla
controparte del contratto); derivano dalla stipula di un contratto;
DIRITTI REALI
: diritto su una cosa; sono diritti assoluti (perchè valgono erga omnes= verso tutti) <- non ci
troviamo di fronte ad una controparte;
caratterizzati da:
immediatezza: possibilità per il titolare di esercitare direttaemnte il potere sulla
• cosa senza la necessaria cooperazione di terzi;
DIFETTA: servitù negative
ipoteca;
CARATTERIZZA: la locazione,
il comodato,
l'anticresi
assolutezza: dovere dei consociati di estraniarsi dall'interferire nel rapporto fra il
• titolare che possiede il diritto e il bene che ne è oggetto; questo carattere
sottolinea l'efficacia erga omnes del diritto reale
DIFETTA: diritti reali di garanzia
servitù;
CARATTERIZZA: locazione per l'ipotesi di molestie arrecate da terzi che non
pretendono di avere diritto sulla cosa
inerenza: opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa
• DIFETTA: proprietà immobiliare non trascritta
proprietà mobiliare senza possesso del bene
CARATTERIZZA: locazione ultranovennale trascritta che può essere opposta a
qualunque terzo
non è possibile costituire e introdurre nel nostro ordinamento nuovi diritti reali apparte
quelli sanciti dal codice (si dice che siano a "numero chiuso"),
il diritto reale su cosa altrui limita la circolazione giuridica dei beni e il loro commercio
perche ad esempio se su un bene vi è un usufrutto o una servitu prediale che mi limita
l'utilizzo questo limita l'ipotetico futuro propiretario a procedere all'acquisto;
così per evitare il congelamento del mercato e un limitato cambiamento di titolari di beni
si è congelata la possibilità di limitare la libertà di utilizzo dei beni con la costituzione di
nuovi diritti reali;
distinguiamo due tipi di diritti reali:
PROPRIETA:
1. ius in re propria
DIRITTI REALI:
2. diritti che gravano su beni di proprietà altrui e
iura in re aliena;
che sono destinati a coesistere con il diritto del proprietario
DIRITTI DI GODIMENTO: sfruttare i diritti in capo ad un altro per poter
• usufruire della cosa; attribuiscono al lorro titolare il diritto di trarre dal bene
talune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire; diritti reali su cosa
altrui; rapppresentano una limitazione del diritto di proprietà ; comprimono
il potere di godimento del proprietario; costituiscono un numerus clausus;
a. usufrutto: (beni mobili e immobili)
uso: (beni mobili e immobili)
b.
c. abitazione: (solo immobili)
servitù prediali: (solo immobili)
d. superficie:
(art.934)
e. enfiteusi (andato in disuso): (solo immobili)
f.
DIRITTI DI GARANZIA: non può essere sfruttato l'oggetto in garanzia ma può
• richiederne la vendita forzata alle autorità giudiziarie in caso di
inadempimento del debitore; attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi
assegnare il ricavato dell'eventuale alienazione forzata del bene in caso di
mancato adempimento dell'obbligo garantito; comprimono il potere di
disporre della cosa da parte del proprietario a garanzia di crediti di terzi;
pegno
a. ipoteca
b.
OBBLIGAZIONI PROPTER REM: (obbligazioni reali) si ricollegano al tema dei diritti reali; l'obbligato viene
individuato in base all titolarità di un diritto reale su un determinato bene:
ES: - obbligo di sostenere le spese necessarie per la conservazione ed il
godimento della cosa comune grava su ciascun proprietario;
- obbligo di sostenere le spese necessarie per le ripartizioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune grava sui comproprietari;...
atipiche:
obbligazioni reali diverse ed ulteriori rispetto a quelle che rientrano in
questa fattispecie come dettato nella norma
OGGETTO DEI DIRITTI REALI: (definizione da sapere a
sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto
memoria)
BENI MATERIALI: cose solide che occupano uno spazio; ma anche le energie
BENI IMMATERIALI: beni creati dall'invenzione umana (invenzioni, idee, scoperta scientifica, softwae,
know-how industiale e commerciale, brevetti, diritti d'autore, ditta, marchio, insegna)
BENI IMMOBILI: 812 c.2
per natura
I. per legge
II.
BENI MOBILI: 812 c.2- 814 (parla delle energie rinnovabili)
BENI MOBILI REGISTRATI: 815
beni iscritti in appositi registri pubblici con finalità di controllo (autoveicoli, moto,
navi, aerei)
COSE DI SPECIE: 1178 bene unico al mondo ci si può risalire dal numero di telaio, dal mese di produzione, ecc..)
COSE DI GENERE: 1178 fanno parte di una categoria limitata di cose con limitato numero di produzione;
COSE FUNGINILI:1243
COSE INFUNGIBILI:1243
COSE CONSUMABILI: 995
usufrutto può rientrare all'interno di questa categoria di beni
COSE INCONSUMABILI: 995
COSE DIVISIBILI: 1319 (il debitore non può opporsi alla divisibilità o indivisibilità dei beni nei confronti dei
creditori ai quali spetta oppure al creditore al quale spetta)
COSE INDIVISIBILI: 720
COSE DETERIORABILI: 996
COSE NON DETERIORABILI:
UNIVERSALITà DEI BENI: 816
i beni che conpongono il bene principale posseggono un doppio valore: uno come
bene singolo e uno nella loro collegialità;
(es: un greggie;
la bibleoteca;
la coppia di francobolli;
un pacchetto azionario;
PERTINENZE DI UN BENE: 817-818
bene legato o per natura o per decisione dell'uomo ad un altro bene;
(es: garage (la giurisprudenza li consiera semre di più pertinenze di un immobile)
FRUTTI: 820
naturali
I. civili
II.
BENI PUBBLICI
1. BENE DEMANIALE: art.822 c.c. beni naturali (fiumi, laghu, mari, spiagge); artificiali (strade, opere per la
difesa miliare); i beni demaniali non sono alienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di
terzi e non sono usucapibili (art.823 c.c.); attraverso provvedimenti legislativi o leggi amministrative
che possono trasformare i beni demaniali in beni alienabili (art.829 c.c)
2. PATRIMONIO INDISPONIBILE: art.826 com.2-3 fanno pare tutti i beni che non fanno parte del
demanio (es: foreste, miniere, caserme, armamenti, edifici destinati ad uffici pubblici e i beni destinati
a servizi pubblici, beni artistici o di interesse storico, foreste, caserme, cave, miniere); questi beni
costituiscono il patrimonio dello stato; non sono usucapibili, possono essere oggetto di disponibilità
limitata attraveso concessioni;
PATRIMONIO DISPONIBILE:
3. beni che non sono ne demanio ne fanno parte del patrimonio indispoibile
dello stato; sono di propiretà dell'ente pubblico ma non sono considerati di interesse cosi elevato da
dover essere preservato; non è necessaria la richiesta di una concessione per poterli vendere; seguono
le regole del diritto privato (art.828 com.1 c.c.); (es: auto fornita a lavoratori pubblici, attrezzature,
edifici non destinati a sede di uffici pubblici, ...)
Proprietà (art.832->977)
art.42 cost.: l'istituto della proprietà privata è un vero e proprio pilastro dell'organizzazione sociale;
fondamneto dell'ordine e della sicurezza sociale; la propietà privata è riconosciuta dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne lo scopo sociale (
proprietà come funzione sociale, che non serve a soddisfare esclusivamente un bisogno privato)
il godimento della propria proprietà viene garantita solo finche non danneggia il prossimo ( i
giudici recentemente hanno condannato tutti gli atteggiamenti e gli atti di godimento della
proprietà di soggetti che potevano essere considerati lesivi nei confronti degli interessi della
collettività);
art.832 c.c (questo articolo si ricollega più volte al suo parallelo nel codice civile francese); questo
contenuto: articolo enuncia il principio secondo cui al proprietario spetta il diritto di godere e disporre della
cosa in modo pieno ed esclusivo; tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili;
godere in maniera statica nel senso di utilizzare il bene cosi come si
potere di godimento:
• presenta (godere del suolo o dela vista); godere di un bene vuol dire anche sfruttarlo
economicamente; potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire
dicendo se, come, quando utilizzarla;
nel senso di costituire dei diritti, sfruttarlo venderlo..; potere di
potere di disposizione:
• cedere ad altri in tutto o in parte il diritto sulla cosa
i poteri di godimento e disposizione con dei limiti costituiti
sono tendenzialmente pieni ed...(
• dall'ordinmento)(art.832)
solo il proprietario può goderne a meno che il propritario stesso non abbia posto
...esclusivi:
• in essere sul bene un diritto reale a favore di un altro soggetto (art.832)
(questa connotazione è propria ad oggi soltanto della proprietà di beni di uso
caratterizzata da connotati di: strettaemnte personale):
attribuzione al proprietario del diritto di fare della cosa tutto ciò
pienezza:
• che vuole persino distruggerla (ius utendi et abutendi)
attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza
esclusività:
• di terzi in ordine alle scelte che il proprietario si riserva di effettuare con
totale arbitrio e discrezionalità (ius excludendi omnes alios)
tradizionalmente i connotati erano: imprescrittibilità:
• perpetuità:
• i poteri che competono al proprietario possono essere
elasticità:
• compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali o
di vincoli di carattere pubblicistico, questi diritti si riespandono
automaticmente non appena viene meno il diritto reale o il vincolo
pubblicistico concorrente
(LIBRO)
PROPRIETà DEI BENI CURLTURALI:
(LIBRO)
PROPRIETà EDILIZIA: sia nel sottosuolo che
PROPRIETà FONDIARIA= art.840: "usque "all'infinito
ad inferos et usque ad sidera":
nello spazio aereo soprastante"; la proprietà non si estende ad un limite, ma
si estende all'infinito; l'utilizzo del sottosuolo e del soprasuolo si limitano a
quella parte suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità;
art.841: si estende (in maniera orizontale)nell'ambito dei propri confini; il
proprietario ha diritto di cintare il proprio fondo in qualsiasi momento; e di
impedirne l'accesso a chiunque;
la proprietà non si perde mai, salvo nei casi di usucapione che provoca la prescrizione del diritto;
non si prescrive la facoltà di utilizzo;
l'azione per rivendicare il diritto è imprescrittibile (si può rivendicare la proprietà sempre), salvo il caso
dell'usucapione;
limiti di diritto pubblico e costituzionale:
"la
art.42.3 cost.: proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei
(ricerca di un punto di equibrio fra
casi previsti dalla legge e salvo indennizzo"
l'interesse del proprietario alla conservazione del suo diritto sul bene e
l'interesse contrapposto della collettività ad utilizzarlo a fini di pubblico
interesse)
l'interesse del privato può essere sacrificata nei casi di:
interesse generale
a. riserva di legge (previsione legislativa che lo consenta)
b. indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce
c. nell'interesse pubblico
a questo proposito introduciamo le discipline:
vincoli urbanistici (art.871-872 c.c) (es: distanza da fiumi, dal mare, dalle strade, dai beni
• artistici, isolamento termico, acustico...)
vincoli idrogeologici (art.866 c.c.)
• vincoli dei piani regolatori
• nel caso in cui il proprietario voglia vendere un bene artistico o di valore
diritto di prelazione:
• archeologico il soggetto interessato all'acquisto deve notificare la richiesta al ministero
competente quando non è necessaria una formale richiesta di esproprio e il
cessione volontaria:
• proprietario del bene decide volontariamente di cedere il terreno all'ente pubblico; per
questo suo gesto riceve in cambio una magggiorazione del 10% sull'indennizzo che lo stato gli
eroga per la cessione del bene;
espropriazione per pubblico interesse (art.834 c.c e art.42.3 cost.)
• concezione tradizionale: trasferimento della titolarità di un
ESPROPRIAZIONE: bene dal precedente prorprietario
ad un altro soggetto pubblico o
privato (espropriazione traslativa)
limitazione che determina lo svuotamento di contenuto del
diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto
profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla
destinazione inerente alla natura del bene stesso o
determinando il venir meno del suo valore di scambio;
concezione tradizionale: integrale risarcimento del pregiudizio
INDENNIZZO: economico sofferto dall'espropriato,
questo non deve necessariamente
essere pari al suo valore di mercato;
Dal D.P.R. (decreto del presidente della repubblica) 327/2001:
l'indennizzo deve essere
A. espropriazione di area non edificabile coltivata:
pari al suo valore agricolo (tenendo conto delle culture fatte sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi leggittimamente realizzati);
il proprietario che esercita la coltivazione come imprenditore a titolo
principale o coltivatore diretto spetta un indennizzo aggiuntivo pari al
corrispondente al che
valore agricolo medio tipo di coltura pratica
effettivamente indennizzo pari al
B. espropriazione di area non edificabile non coltivata:
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
ed al valore dei manufatti edilizi leggittimamente realizzati (ritenuto
zona
incostituzionale) indennizzo pari al suo a
C. espropriazione di area edificabile: valore venale,
meno che l'espropriazione non sia finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale dove l'indennizzo è ridotto del 25% indennizzo pari al
D. esprorpiazione di costruzione legittimamente edificata:
suo valore venale (di mercato) indennizzo commisurato all'entità
E. vincolo sostanzialmente espropriativo:
del danno effettivamente prodotto
limiti di diritto privato (rapporti di vicinato):
limiti di buon vicinato:
• 1. atti di emulazione(art.833): atti che hanno come scopo solo quello di nuocere al
prossimo e che portino ad un abuso del diritto di godimento della proprietà del vicino;
due presupposti:
> (elemento oggettivo) assenza di utilità dell'atto compiuto
> (elemento soggettivo) intenzione di nuocere o recare molestia ad altri
che si può presumere solo quando l'atto risulti non giustificato da alcun interesse del
proprietario e lesivo di interessi del vicino (animus aemuladi o nocedi)
il comportamento omissivo del proprietario non incorre nel divieto sancito dall'art.833
2. immissioni (art.844 c.c.): attività svolte dal vicino che incidono sul diritto di godimento
del proprio bene
immissioni opposizione del proprieario allo svolgimento di qualsiasi attività
materiali:
materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo
immissioni di regola non ci si può opporre ad una attività svolta nel fondo
immateriali:
vicino, a meno che non si tratti di attività che intaccano il proprio fondo con:
-fumi
-calore
-esalazioni
-rumori
-scuotimenti
(vedi pag.276)
3. (art.843 c.c) accesso da parte del vicino non può essere limitato perche quest'azione
sarebbe dichiarata illegittima
4. distanze (art.873 c.c.): per le costruzioni, piantagioni, scavi; limite nazionale di 5 m., ma
può essere superato questo limit perchè poste in essere da norme di diritto pubblico
comunali o regionali (ha prevalenza rispetto a quello statale);
5. apertura di luce e veduta (aperture (art.900 c.c.) si
nel muro contiguo al fondo finitimo)
distinguono in:
> vedute/prospetti: consentono di guardare sul fondo del vicino senza l'ausilio di mezzi
artificiali (ES: scale,..)
- vedute dirette: sporgere e vedere di fronte
- vedute oblique: sporgere e vedere obbliquamente
- vedute laterali: sporgere e vedere lateralmente
> luci: aperture che consentono il passaggio di aria e luce ma non permettono la vista o
l'affaccio (inspectio e prospectio)
- luce regolare: art.901
- luce irregolare: art.902
6. stillicidio: (art.908 c.c.) il gocciolare, la goccia che cade (es: le grondaie non possono far
colare l'acqua piovana sul terreno del vicino a meno che non sia inevitabile, allora
bisogna costituire una servitù di stillicidio)
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA
il diritto viene acquistato senza un trasferimento di un diritto da un precedente titolare,
TITOLO ORIGINARIO: lo si acquista ad origine e che nasce dall'attività del soggetto; il diritto si acquista libero
da pesi, oneri e diritti altrui, il diritto acquistato non dipende più dalla situazione che
riguardava il precedente proprietario;
usucapione
• occupazione
• invenzione
• accessione
• possesso in buona fede di beni mobili (possesso vale titolo)
•
il diritto ha alle spalle un atto che trasferisce il diritto stesso, e si trasmette da un
TITOLO DERIVATIVO: soggetto ad un altro;tutti i diritti, gli oneri e i dirittti altrui si trasferiscono col passaggio di
proprietà, secondo la regola latina "nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse
(nessuno può trasferire ad un altro un diritto maggiore o diverso rispetto ad un
habet"
altro precedente); importano la successione di un diritto appartenente ad un altro, i vizi
sulla cosa attribuiti al precedente proprietario si riverberano anche sul successore
("resoluto è necessario che il dante causa sia
iure dantis, resolvitur et ius accipientis")
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