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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

Azione di rivendicazione: spetta a chi è proprietario di una cosa di cui altri

hanno il possesso o la detenzione, mira alla restituzione del cosa;

Azione negatoria: il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di

diritti proclamati da altri;

Azione di regolamento confini: quando il confine tra due fondi è incerto, i

proprietari possono richiedere che sia definito giudizialmente. Per la sua

definizione è ammesso qualsiasi mezzo.

Azione di apposizione di termini: Se i termini tra due fondi periscono o

diventano illeggibili, ciascuno dei proprietari può richiedere che siano ristabiliti

a spese comuni.

Il diritto di proprietà non si prescrive.

DIRITTI REALI MINORI

I diritti reali minori si dividono in diritti reali di godimento e diritti reali di

garanzia (pegno e ipoteca).

I diritti reali di godimento sorgono quando il proprietario di un bene (pieno

proprietario) cede la facoltà di godere ed utilizzare il bene ad un altro soggetto

(nudo proprietario).

Questi diritti sono in tutto sei:

Superficie: il nudo proprietario acquisisce la proprietà di ciò che costruisce

 sopra al fondo, che rimane di proprietà del pieno proprietario. Si costituisce

per contratto, usucapione o testamento;

Enfiteusi: attribuisce al titolare il godimento di un fondo. Questo soggetto

 deve pagare un canone annuo e ha l’obbligo di migliorare il fondo. Può

essere a tempo determinato o perpetua. Si costituisce per contratto,

usucapione o testamento. Si estingue per il non uso ventennale del fondo, per

scadenza del termine, rinuncia, consolidazione, perimento del fondo ed

espropriazione. Il legislatore ha previsto altre due cause: l’ affrancazione

(quando l’enfiteuta acquista il fondo pagando 15 volte il valore del canone) e

la devoluzione (quando l’enfiteuta non migliora il fondo o non paga due

canoni);

Usufrutto: consiste nel godere di un bene altrui e dei suoi frutti con

 l’obbligo di conservare la destinazione economica e di restituirlo alla

scadenza. Non può eccedere la vita dell’usufruttuario o comunque i 30 anni.

Si costituisce per legge, usucapione o volontariamente. L’usufruttario ha

l’obbligo di restituire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, di

redigere l’inventario, di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria. Si

estingue per non uso ventennale, perimento della cosa, per abuso

dell’usufruttario.

Uso e Abitazione: si applicano le disposizioni relative all’usufrutto, ma sono

 limitati ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia. L’uso è il diritto

di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i bisogni propri e della

propria famiglia. L’abitazione è il diritto di uso su un’abitazione, di abitare

una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Entrambi si

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Desmond00093 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Villanacci Gerardo.