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Diritti reali

I beni sono tutte quelle cose che sono in grado di soddisfare i bisogni umani. L'ordinamento giuridico si occupa di quelli che possono essere oggetto di diritto, per questo motivo riconosce il diritto di proprietà, ne stabilisce i modi di acquisto, i limiti e fonda la categoria dei beni pubblici sui quali i privati non hanno possibilità di appropriazione e sui quali deve essere garantito l'uso e il vantaggio da parte di tutta la collettività.

Categorie di beni

Beni immobili e beni mobili

La distinzione principale tra le categorie di beni è quella tra beni immobili e beni mobili (art. 812). Sono beni immobili i corsi d'acqua, il suolo, gli edifici, cioè tutto ciò che è ancorato materialmente o artificialmente al suolo. I beni mobili sono tutti i beni non immobili; essi circolano in modo molto rapido per favorire la circolazione della ricchezza, al contrario dei beni immobili che circolano in modo meno rapido per favorire la conservazione della proprietà.

Beni mobili registrati e universalità di beni mobili

Un'ulteriore categoria è quella dei beni mobili registrati, simili ai beni immobili ma sottoposti alle norme dei beni mobili. Più beni mobili formano un'universalità di beni mobili; ci sono poi le pertinenze, cioè cose destinate all'ornamento di un'altra cosa e queste si trasferiscono insieme al bene. Può capitare che un soggetto trasferisca il bene e la pertinenza di cui però non è proprietario; il trasferimento è valido se l'acquirente era in buona fede. Se la pertinenza è un bene immobile o mobile registrato, il proprietario può rivendicarla.

Altre categorie di beni

  • Beni divisibili e indivisibili: divisibili in parti omogenee o indivisibili per natura o per volontà delle parti.
  • Beni fungibili e infungibili: sostituibili o non sostituibili.
  • Beni generici e specifici: i primi hanno caratteristiche comuni (genere, numero, peso), i secondi sono caratterizzati dalla loro individualità.
  • Beni produttivi e improduttivi: i beni produttivi possono produrre dei frutti che possono essere naturali o civili. I primi nascono a prescindere dall'intervento umano, i secondi nascono in virtù del godimento di altri (es. canone di locazione).
  • Beni consumabili e inconsumabili: si estinguono con l'uso o consentono un uso ripetuto.

Diritto di proprietà

L'art. 42 ci dice che: la proprietà privata è riconosciuta dalla legge che ne stabilisce modi di acquisto, di godimento e i limiti con il fine di garantire la funzione sociale e di renderlo accessibile a tutti. Funzione sociale: il godimento non deve interferire con l'interesse della collettività. Accessibile a tutti: deve essere permesso a tutti di essere proprietari di beni essenziali per la vita.

Poi abbiamo l'art. 832: il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo e nei limiti e obblighi stabiliti dalla legge.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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