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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Azione di rivendicazione: spetta a chi è proprietario di una cosa di cui altri
hanno il possesso o la detenzione, mira alla restituzione del cosa;
Azione negatoria: il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di
diritti proclamati da altri;
Azione di regolamento confini: quando il confine tra due fondi è incerto, i
proprietari possono richiedere che sia definito giudizialmente. Per la sua
definizione è ammesso qualsiasi mezzo.
Azione di apposizione di termini: Se i termini tra due fondi periscono o
diventano illeggibili, ciascuno dei proprietari può richiedere che siano ristabiliti
a spese comuni.
Il diritto di proprietà non si prescrive.
DIRITTI REALI MINORI
I diritti reali minori si dividono in diritti reali di godimento e diritti reali di
garanzia (pegno e ipoteca).
I diritti reali di godimento sorgono quando il proprietario di un bene (pieno
proprietario) cede la facoltà di godere ed utilizzare il bene ad un altro soggetto
(nudo proprietario).
Questi diritti sono in tutto sei:
Superficie: il nudo proprietario acquisisce la proprietà di ciò che costruisce
sopra al fondo, che rimane di proprietà del pieno proprietario. Si costituisce
per contratto, usucapione o testamento;
Enfiteusi: attribuisce al titolare il godimento di un fondo. Questo soggetto
deve pagare un canone annuo e ha l’obbligo di migliorare il fondo. Può
essere a tempo determinato o perpetua. Si costituisce per contratto,
usucapione o testamento. Si estingue per il non uso ventennale del fondo, per
scadenza del termine, rinuncia, consolidazione, perimento del fondo ed
espropriazione. Il legislatore ha previsto altre due cause: l’ affrancazione
(quando l’enfiteuta acquista il fondo pagando 15 volte il valore del canone) e
la devoluzione (quando l’enfiteuta non migliora il fondo o non paga due
canoni);
Usufrutto: consiste nel godere di un bene altrui e dei suoi frutti con
l’obbligo di conservare la destinazione economica e di restituirlo alla
scadenza. Non può eccedere la vita dell’usufruttuario o comunque i 30 anni.
Si costituisce per legge, usucapione o volontariamente. L’usufruttario ha
l’obbligo di restituire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, di
redigere l’inventario, di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria. Si
estingue per non uso ventennale, perimento della cosa, per abuso
dell’usufruttario.
Uso e Abitazione: si applicano le disposizioni relative all’usufrutto, ma sono
limitati ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia. L’uso è il diritto
di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i bisogni propri e della
propria famiglia. L’abitazione è il diritto di uso su un’abitazione, di abitare
una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Entrambi si