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Ist it ut o d e l c r e dit oMu t u i co m m erci a l ia g e v o la t o r e ( e v e nt ua le )Copertura
Al t ri c red i t i assicurativa
Per controparti si intendono le controparti commerciali, vale a dire i fornitori delle materie prime, icostruttori delle opere, gli addetti alla manutenzione e gli acquirenti del prodotto quando sonopriori. Generalmente, in un’operazione diidentificabili a Project Financing, i contratti vengonoconclusi congiuntamente. Questo vuol dire che si fa in modo che ciascun soggetto venga resopartecipe dell’intero progetto e non solo di quanto di sua competenza. L’affidabilità patrimoniale edimprenditoriale di questi soggetti è conditio sine qua non per la riuscita del progetto, non solo da unpunto di vista operativo, ma anche perché, come è intuibile, i finanziatori vi prestano moltaattenzione.
Le società di servizi: agenzie di rating, società (studi) di progettazione e ingegneria, consulentifinanziari
E legali, affiancano e assistono gli attori coinvolti nell'operazione di PF, attraverso l'elaborazione di piani, programmi e progetti, nonché dei contratti, al fine del perfezionamento dell'operazione stessa.
125. Cenni alla normativa italiana sulla Finanza di progetto
Il ciclo del progetto sopra descritto va naturalmente associato alle fasi procedurali previste dalla normativa di riferimento. Le direttive comunitarie distinguono 6 categorie di appalti:
- Gli appalti pubblici dei lavori che riguardano lo svolgimento dei lavori o la realizzazione di un'opera;
- La concessione di lavori pubblici che si differenzia dalla prima solo per il fatto che la controprestazione consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- Gli appalti pubblici di servizi dove i servizi possono comprendere la progettazione di un'opera;
- I concorsi di progettazione che sono definite come le procedure nazionali intese a
fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, selezionati da una commissione in base ad una gara;
Gli accordi quadro stabiliti tra l'ente aggiudicatore e uno o più fornitori, che fissano i prezzi e i quantitativi previsti degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo;
Gli appalti di forniture che riguardano l'acquisto, il leasing e la locazione di prodotti.
Con la legge comunitaria n. 62 del 18 aprile 2005, l'art. 25 ha delegato il Governo a recepire le direttive 2004/18 e 2004/17 imponendo la raccolta in un unico testo normativo, sia della disciplina degli appalti e concessioni di rilevanza comunitaria, sia degli appalti e concessioni sotto soglia comunitaria, enucleando le disposizioni comuni e disciplinando in capi separati gli aspetti non comuni e disciplinando, nel medesimo testo normativo che recepisce le direttive 2004/18 e 2004/17, anche i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, che si collocano sotto soglia.
sia nei settori ordinari che nei settori speciali. Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recepisce integralmente le direttive 2004/17 e 2004/18, senza innovazioni radicali per i servizi e le forniture, per le quali già erano state recepite le precedenti direttive. Viceversa sono riportate significative innovazioni per i lavori, per i quali il legislatore nazionale, con le precedenti versioni (dalla 109/94 in poi) si era in più punti scostato dal diritto comunitario. In particolare, rispetto alla legge Merloni, in sede di recepimento della direttiva 2004/18, si è previsto: - un maggior numero di ipotesi di utilizzabilità della trattativa privata; - la licitazione privata con scelta delle imprese da invitare rimessa alla stazione appaltante, limitatamente agli appalti di importo particolarmente elevato; - la scelta, rimessa alla stazione appaltante, e non predeterminata dalla legge, tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
un regime della verifica delle offerte anomale più rispettoso del diritto comunitario (quanto a momento della verifica e a oggetto della verifica).
Sono stati, infine, recepiti i nuovi strumenti negoziali previsti dalle direttive e, in particolare, l’accordo quadro, il dialogo competitivo, la centrale di committenza, le aste elettroniche.
La Direttiva 2004/18 unifica la disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture nei “settori ordinari” (vale a dire tutti, tranne quelli c.d. esclusi, che sono disciplinati dalla direttiva 2004/17, e tranne quelli eccettuati da entrambe le direttive, quali ad. es., gli appalti segretati), mentre la direttiva 2004/17 disciplina gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori c.d. “esclusi”), e che si possono definire “settori speciali” (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali).
sfruttamento di area geografica).In particolare, il nuovo Codice dei Contratti - D.lgs 163/2006, regola, in via generale, la
e prevede che all'affidamento
concessione di lavori pubblici agli artt. 142 e seguenti delle
concessioni si proceda su iniziativa pubblica con una gara bandita dal committente (artt. 144 e 145)
ovvero su iniziativa privata, con la procedura del promotore, regolata dagli artt. 152 e segg., nella
denominata "procedura di project financing"
prassi (Figura 5).
-
Figura 5 - La Finanza di Progetto D.lgs 163/2006 aggiornato al III correttivo(D.lgs152/2008).
Fonte: A.C.E.N. (2009).
-
Il altri termini, gli istituti che il nuovo Codice regola sono i seguenti.
Per quanto riguarda il Project Financing, si distingue la:
1. La concessione di costruzione e gestione su proposta della stazione appaltante
2. La concessione di costruzione e gestione su proposta del promotore, può a sua volta essere
mediante:
- procedura con gara singola
- procedura con gara
doppia• procedura in caso di inerzia della PA9 Per un approfondimento sulle procedure di aggiudicazione contemplate nel III Correttivo al Codice dei Contratti siveda: Iossa, Antellini Russo (2008); AVCP (2009).10 Di cui gli ultimi provvedimenti rilevanti trattano l'introduzione del "Contratto di disponibilità" (Legge 135/2012, inconversione con il cd. Decreto "II Spending Review"); della defiscalizzazione delle infrastrutture strategiche e dellegrandi opere e del "Contratto di rete" (Legge 221/2012, in conversione con il cd. Decreto "Crescita Bis"). 14Il codice contempla inoltre le altre forme di PPP:3. Concessione di servizi4. Altre istituti di PPP:
• Partenariato sociale: S.T.U. e Società miste
• Programmi per la riqualificazione urbana: Contratti di quartiere e Programmi Edilizi
• Sponsorizzazioni
• Leasing immobiliare
• Contratto di disponibilità
• Contratto di rete6. La gestione dei rischi in una
Operazione di Finanza di progetto
Esistono diverse tipologie di Project financing, ognuna delle quali suddivide i rischi tra i diversi soggetti in maniera differente:
- Project financing con garanzie dirette e incondizionate
- Project financing con garanzie limitate
- Project financing con garanzie indirette
- Project financing senza garanzia di rivalsa o puro nell'assunzione dei rischi
Le categorie elencate presentano un impegno decrescente da parte dei promotori rischi. La prima tipologia è quella più lontana dalla concezione di fondo del Project financing in quanto attribuisce tutti i rischi ai promotori, l'ultima è invece quella che la concretizza meglio in quanto l'unica garanzia che fornisce deriva dai cash flow generati del progetto.
L'analisi delle categorie di rischio viene effettuata tramite:
- l'analisi della fattibilità complessiva del progetto
- l'analisi dei rischi specifici che caratterizzano le singole fasi del progetto