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AGGIUDICATRICI”
co 25 CCP da: a) Stato; b) enti pubblici territoriali (= enti diversi dallo Stato per i quali il territorio
rappresenta un elemento costitutivo dell’ente medesimo, nonché un limite alla competenza dello
stesso; es: Regioni, Province, Comuni); c) enti pubblici non economici (es: Croce Rossa Italiana;
CNR; INAIL; INPS; ISTAT); d)organismi di diritto pubblico; e) associazioni,unioni, consorzi
comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Il Codice, pertanto, in linea con le indicazioni comunitarie e i recenti orientamenti giurisprudenziali
ha recepito una nozione di PA aggiudicatrice diversa da quella propria del nostro ordinamento
giuridico interno (amministrazioni aggiudicatrici = soggetti che operano secondo moduli tipici del
diritto pubblico), tenendo conto non tanto del regime giuridico meramente formale rivestito
dall’ente, quanto dei requisiti sostanziali che ne caratterizzano la struttura, l’attività e le funzioni. La
nuova definizione fatta propria dal Codice ricomprende, infatti, sotto tale categoria anche coloro i
quali, pur avendo sul piano formale natura privatistica, pongono tuttavia in essere attività aventi
finalità pubbliche di interesse generale.
Rispetto alla disposizione di cui alla l. 109/1994 non compaiono più gli enti pubblici economici.
22 lett. e)
Quanto alle società miste bisogna rilevare che la loro costituzione è stata prevista dall’art
l. 142/1990 il quale stabiliva che Comuni e Province possono gestire i servizi pubblici a mezzo di
SPA o SRL a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico
E’
servizio poi intervenuta la l. 498/1992 ai sensi della quale Comuni e Province possono
costituire, anche mediante accordi di programma, apposite SPA senza il vincolo della proprietà
maggioritaria di cui all’art 22 sopra indicato La l. 127/1997 ha poi introdotto la possibilità per gli
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enti locali di partecipare a società a capitale pubblico maggioritario già costituite da altri enti
pubblici.
Procedimento per l’ affidamento della concessione.
Il procedimento da seguire per effettuare operazioni in regime di finanza di progetto presenta delle
peculiarità dovute al fatto che la finanza di progetto è uno strumento regolato essenzialmente dall’
autonomia privata ma è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
È bene sottolineare che al riguardo il CCP non fornisce una disciplina generale, per cui
l'individuazione delle varie fasi della procedura si deve alla dottrina e alla giurisprudenza,
soprattutto del Consiglio di Stato.
La procedura prevede in sintesi il susseguirsi di 3 fasi:
I. Scelta della proposta ritenuta di pubblico interesse:
Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare, in occasione della programmazione triennale, un
avviso che indichi quali opere pubbliche programmate sono realizzabili con capitali privati (ossia
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori), in quanto suscettibili di gestione
economica (art 153, co 1).
Entro il 30 giugno di ogni anno (ma l’ art 153 CCP ha introdotto anche un termine “di recupero”,
costituito dal 31 dicembre di ogni anno, per il caso in cui entro la prima scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento), i soggetti promotori presentano alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità inseriti dall’ Amministrazione nella propria programmazione triennale ovvero negli strumenti
di programmazione formalmente approvati, da realizzarsi con finanziamento privato sulla base della
normativa vigente.
A questo punto l’Amministrazione:
- Entro 15 gg dalla ricezione della proposta, deve provvedere: a) alla nomina e alla comunicazione
al promotore del responsabile del procedimento; b) alla verifica della completezza dei documenti
presentato e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
- Entro 4 mesi dalla ricezione della proposta (ovvero nel termine più lungo eventualmente accordato
dal promotore), deve effettuare una valutazione sulla fattibilità della proposta sotto i profili
costruttivi, urbanistici e ambientali ( tenendo conto della qualità dell'opera, della sua fruibilità, dei
l’
tempi di realizzazione e delle tariffe che applicherà aggiudicatario per la gestione dell'opera
stessa) e individuare, anche attraverso un confronto comparativo, le proposte ritenute di pubblico
interesse (art 154).
NB: nel procedimento di valutazione, ai sensi dell’ art 154, devono essere sentiti i promotori che ne
facciano richiestala ed è previsto il potere dell'Amministrazione di concordare col promotore
modifiche alla proposta al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della
programmazione triennale.
II. Gara tra soggetti terzi rispetto al promotore della proposta prescelta:
3 mesi dalla scelta della proposta ritenuta di pubblico interesse, l’ Amminsitrazione indice
Entro
una gara ad evidenza pubblica (normalmente si tratta di una licitazione privata) da svolgersi tra
soggetti terzi rispetto al promotore, al fine di individuare le due migliori offerte: in pratica, tutte le
offerte pervenute vengono comparate con la proposta (= progetto preliminare + piano economico
finanziario) del promotore e vengono scelte le due offerte che risultano economicamente più
vantaggiose.
III. Procedura negoziata tra promotore e le due migliori offerte risultanti all’esito della gara
sub II.
A questo punto, l'Amministrazione intraprende una procedura negoziata (= trattativa privata) tra il
promotore e i due competitori risultati vincitori della gara effettuando una valutazione comparativa
delle relative offerte, al fine di scegliere l’ aggiudicatario (art 155). 5
L’ oggetto della procedura negoziata è la presentazione delle proprie offerte migliorative, ossia di
rilanci plurimi rispetto agli elementi già emersi in sede di procedura ristretta. I rilanci potranno
riguardare tutti gli elementi oggetto della proposta del promotore, sia progettuali sia quantitativi (es:
prezzo; tariffa; tempi di esecuzione). Dal punto di vista procedurale, mentre il primo rilancio sarà
effettuato sulla base dell’offerta risultata migliore nella gara per l’individuazione dei soggetti da
ammettere alla procedura negoziata, il secondo invece sarà effettuato ponendo a base di gare la
migliore offerta risultante a seguito della comparazione dei primi rilanci presentati.
Per individuare l’offerta migliore presentata in esito ai rilanci, i criteri di valutazione sarano gli
stessi già adottati per individuare i soggetti ammessi alla fase negoziata (= offerta economicamente
più vantaggiosa).
Problema: entro quali termini le varianti potranno essere ritenute ammissibili? Sicuramente non
sono ammesse varianti che riguardino elementi essenziali del progetto o che abbiano l’ effetto di
fondamentali dell’ offerta o dell’ appalto posto in gara; a parte queste ipotesi
modificare elementi
estreme, Capunzo ritiene che, posto che in tale fase le varianti possono avere una rilevanza più
onere dell’Amministrazione
significativa rispetto alla precedente fase di licitazione privata, sia
quello di precisare i contorni di ammissibilità delle varianti.
oltre a concludere l’iter di scelta del soggetto che diverrà
La fase di procedura negoziata, quindi,
concessionario segna anche l’ultimo momento utile, perché il promotore possa legittimamente
procedere ad una modifica della propria compagine sociale.
l’Amministrazione operare le verifiche di anomalia
Problema: ci si chiede se sia necessario per
alle offerte presentate. Al riguardo v’ è da dire che, in
relativamente teoria, detto potere rientrerebbe
tra gli ordinari poteri dell’Amministrazione la quale ha sempre la facoltà di verificare la congruenza
dell’offerta; tuttavia tale controllo si mostra, in pratica, superfluo perché l’Amministrazione è già
chiamata a effettuare il controllo sulla convenienza del piano economico finanziario proposto, la cui
condurre a ritenere congruente o meno l’offerta presentata.
verifica dovrebbe ex se
Da ultimo va segnalata la possibilità che nella fase negoziata siano utilizzate modalità di confronto
disciplinato dall’art 58 CPP.
innovative quale il dialogo competitivo,
V’ è da precisare che la l. 166/2002 ha riconosciuto in favore del soggetto promotore una sorta di
diritto di prelazione, a parità di condizioni, sull'aggiudicazione della procedura: in pratica, se
all'esito della procedura negoziata un soggetto competitore dovesse presentare un'offerta migliore di
quella del promotore, quest’ ultimo potrà sempre adeguare la propria proposta a quella (dell'altro
dall’
soggetto) ritenuta più conveniente Amministrazione, aggiudicandosi così in ogni caso il
project financing (art 154, co 1, ult. periodo).
(In realtà, il diritto di prelazione del promotore era già stato preso in considerazione nel disegno di l.
varato dall’ allora Ministro per i lavori pubblici Antonio Di Pietro.
1275/1996 ).
Precisazioni:
Seppure la legge configura la prelazione come una facoltà connaturata all’ essere promotore, ciò
-
non toglie che l’ Amministrazione debba sempre procedere ad una verifica dell’ adeguamento
del piano economico
proposto dal promotore sia rispetto al mantenimento dell’equilibrio
finanziario, sia in riferimento ad ogni ulteriore componente che possa riguardare anche la qualità
dell’offerta proposta in adeguamento.
- Il legislatore italiano, per eliminare ogni contrasto coi principi comunitari (i quali vieterebbero
all’Amministrazione di prendere in considerazione una modifica apportata all’offerta iniziale da
un’ evidente posizione di vantaggio a
parte di un solo concorrente, in quanto tale sistema attribuisce
che l’avviso indicativo (di cui all’ art
questo soggetto) ha stabilito, nella legge comunitaria 2004,
153, co 3) debba indicare espressamente che è previsto il diritto del promotore ad essere preferito ai
concorrenti vincitori della gara, ove lo steso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte
economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti; tale previsione
garantisce il rispetto dei principi di par condicio in quanto, con questo sistema, tutti i potenziali 6
promotori sono messi nella condizione di avere conoscenza della possibilità di avvantaggiarsi del
diritto di prelazione, qualora acquisiscano in concreto la veste di promotore.
L’ art 155, co 4 e 5, disciplina poi il rimborso delle spese di proposta, distinguendo due ipotesi:
Se, all&rs