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Ne deriva che i contratti di finanziamento a tasso variabile, proprio perché incorporano in sé un

meccanismo di adeguamento automatico ai tassi di mercato, sono normalmente immuni dal rischio

di usura sopravvenuta; a tale rischio sono, invece, naturalmente esposti i finanziamenti a tasso fisso

nei periodi in cui si assista alla discesa dei tassi di mercato. 7

L’espressione “usura sopravvenuta”, nell’ambito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, è,

invero, utilizzata per fare riferimento a due situazioni distinte: secondo una prima accezione, il

termine usura sopravvenuta, si utilizza in relazione alla vicenda afferente a quei contratti che

risultavano in corso al momento dell’entrata in vigore della L.108/1996, ma che erano stati stipulati

in un periodo precedente a tale legge.

Secondo l’altra accezione, invece, il termine usura sopravvenuta afferisce alla pretesa necessità di

procedere alla verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto

originariamente in misura lecita ( ossia sotto soglia usura) ma che, per effetto di una sopravvenuta

variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al limite legale

rilevato di tempo in tempo. Sulla base di questa seconda accezione, pertanto, il problema dell’usura

sopravvenuta è destinato a venire in rilievo anche con riferimento ai contratti stipulati dopo l’entrata

in vigore della L.108/1996.

Come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità il problema del trattamento dell’usura

sopravvenuta non viene, invece, in rilievo in relazione ai rapporti esauriti prima dell’entrata in

vigore della legge 108: con riferimento ad essi la pattuizione di interessi ultralegali è viziata da

nullità ( ex art.1418, 1° comma, c.c.) solo se sussistano gli elementi costitutivi dell’illecito penale

secondo il testo dell’art.644 c.p. anteriore alle modifiche di cui alla L.108/1996, ossia il vantaggio

usurario, lo stato di bisogno del soggetto passivo e l’approfittamento di tale stato da parte del

prestatore (Cass., sez.III, 3 aprile 2009, n.8138; Cass., sez. III, 17 luglio 2008, n.19698).

Venendo alla questione della cd. usura sopravvenuta, occorre sottolineare come già nel periodo

immediatamente successivo all’entrata in vigore della L.108/1996 si sia registrata, nell’ambito della

giurisprudenza di merito, una divergenza tra chi era favorevole all’applicazione della nuova

disciplina ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore di essa, ma ancora in corso di

esecuzione e quanti, invece, affermavano l’impossibilità di sostenere una tesi siffatta argomentando

a partire dalla realità del contratto di mutuo.

Si rilevava, in particolare, che, perfezionandosi il contratto di mutuo con la traditio e sorgendo

l’obbligazione del mutuatario istantaneamente ed una volta per tutte al momento della consegna del

denaro da parte del mutuante, il pagamento delle rate andava necessariamente ricostruito come

esecuzione di obbligazioni sorte in epoca anteriore all’emanazione della l.108/1996; ne derivava

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l’impossibilità di affermare il contrasto del contratto con una norma imperativa ( quella del 644 c.p.

nuova formulazione) successiva al momento del perfezionamento del contratto medesimo e,

conseguentemente, l’impossibilità di predicare la sanzione della nullità parziale o dell’integrazione

automatica ex lege ai sensi dell’art.1339 c.c.

Per quanto riguarda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici della Suprema

Corte, all’indomani dell’entrata in vigore della più volte citata L.108/1996, si sono espressi in senso

favorevole all’applicazione di tale normativa ai rapporti sorti anteriormente ad essa ma ancora in

corso di esecuzione. Più precisamente, essi hanno affermato che la Legge 108, avrebbe dovuto

trovare immediata applicazione con riferimento “alla regolamentazione degli effetti ancora in

corso”, ossia “la corresponsione degli interessi”, afferenti ai contratti stipulati anteriormente alla sua

entrata in vigore; al giudice, pertanto, secondo questa impostazione, avrebbe dovuto riconoscersi il

potere-dovere di rilevare ex officio la nullità della clausola contente la pattuizione di interessi

divenuti usurari per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il fondamento normativo di questa ipotesi interpretativa veniva rintracciato nell’ “ampia dizione

degli artt.1339 e 1419, 2° comma c.c.”: si sosteneva, infatti, l’idoneità del combinato disposto di tali

disposizioni a consentire non solo la sostituzione delle clausole volute dalle parti con altre

legislativamente imposte, ma, altresì, “la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna

sostituzione”; il riconoscimento di questo ulteriore effetto veniva, a sua volta, fatto derivare dal

“maggior spessore della eteroregolamentazione nell’ambito della contrapposizione tra autonomia

contrattuale e imperatività della norma” ( Cass.civ., sez.I., 17 novembre 2000, n.14899; nello stesso

senso: Cass.civ., sez.III, 2 febbraio 2000, n.1126; Cass. civ., sez. I, 22 aprile 200, n.5286).

Nel 2000, al precipuo scopo di risolvere la vexato quaestio dell’applicabilità della L.108/1996 ai

contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, è stato adottato il D.L. 394/00 ( convertito

nella L.24/01) intitolato “Interpretazione autentica della L. 7/3/96 n.108”: all’art. 1 esso ha previsto

che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 cc, 2° comma, si intendono usurari

gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o

comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”.

Si è, pertanto, stabilito che la valutazione di congruità del tasso deve essere riferita esclusivamente

all’epoca in cui è stato pattuito, non rilevando l’eventuale superamento successivo del tasso-soglia,

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dipendente dal ribasso di questo; la disposizione ha così risolto in senso negativo la questione

dell’applicabilità della L.108/1996 ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma

ancora in corso di esecuzione, contraddicendo, così, l’indirizzo prevalente adottato, fino a quel

momento, dalla giurisprudenza di legittimità.

Con un orientamento non condiviso da parte della giurisprudenza di merito, i giudici della Suprema

Corte di Cassazione hanno ritenuto cha alla disposizione di interpretazione autentica poco sopra

citata dovrebbe esser riconosciuto lo stesso ambito di operatività dell’art. 1815 c.c. e, pertanto essa

si estenderebbe a tutti i contratti di credito ( Cass. civ, sez.I, 12 luglio 2007, n,15621).

Alcuni studiosi hanno, inoltre, affermato che il principio espresso all’art. 1, comma 1° del D.L.

394/2000, non avrebbe soltanto valore di norma transitoria, ma assumerebbe portata generale e

sarebbe, dunque, destinato ad operare anche, nei contratti stipulati successivamente all’entrata in

vigore della L.108/1996, quando l’interesse pattuito, legittimo al momento della convenzione, fosse

poi risultato usurario per effetto della diminuzione dei tassi-soglia successivamente rilevati.

All’indomani dell’emanazione della legge di interpretazione autentica, la giurisprudenza di

legittimità ha proceduto ad una revisione del suo precedente orientamento per allinearsi alle

indicazioni contenute nell’art. 1, 1° comma del D.L.394/00.

Essa ha, in particolare, affermato che nell’ipotesi in cui vengano in rilievo fattispecie anteriori

all’entrata in vigore della L.108/1996, la pattuizione di interessi sopra-soglia non è da ritenere “di

per sé viziata da nullità”, stante la possibilità per le parti di determinare un tasso d’interesse diverso

e superiore rispetto a quello legale con il solo limite dell’utilizzo della forma scritta ex art. 1284

c.c.. Alla stregua della nuova impostazione adottata, il negozio contenente la pattuizione di interessi

usurari dovrebbe esser considerato illecito solo nel caso di accertato contrasto dello stesso con l’art.

644 c.p. nella formulazione ante riforma e, pertanto, solo se e nella misura in cui ricorrano gli

elementi del vantaggio usurario, dello stato di bisogno del mutuatario e dell’approfittamento di tale

stato da parte del mutuante ( Cass.civ., sez. II, 13 maggio 2010, n.11632; nello stesso senso:

Cass.civ., sez.I, 13 dicembre 2010, n.25182).

Nel frattempo, tuttavia, nell’ambito della giurisprudenza di merito è maturato un clima di generale

insofferenza per l’intervento del D.L. 394: la constatazione dell’inidoneità delle prescrizioni in esso

contenute a rispondere alle esigenze di giustizia sostanziale si univano alla constatazione

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dell’incoerenza del D.L. con l’art. 644 ter c.p. che, nel disciplinare i tempi di prescrizione del reato

di usura, identifica il relativo dies a quo nel momento consumativo del reato consistente nell’ultima

riscossione degli interessi e del capitale ( e non nel momento della pattuizione degli interessi

usurari) .

Allo stesso tempo, tuttavia, i giudici di merito erano consapevoli di non poter procedere ad

applicare l’art. 1815, 2° comma c.c. agli interessi divenuti usurari dopo la stipulazione del contratto

di mutuo, stante il disposto legislativo di interpretazione autentica della l.108/1996; da ciò è

derivata la necessità di individuare serie di soluzioni alternative rispetto a quella dell’art. 1815, 2°

comma c.c. che, tuttavia, fossero in grado di soddisfare ugualmente le esigenze di giustizia

sostanziale esistenti in capo al mutuatario nelle ipotesi di cd. usura sopravvenuta.

Si inserisce in questo quadro la soluzione consistente nel ritenere affetta da nullità sopravvenuta la

clausola relativa agli interessi per la parte in cui questi superassero il tasso-soglia, con conseguente

sostituzione della clausola nulla ex art. 1419, 2° comma c.c., con il tasso soglia che si inserisce nel

rapporto negoziale in luogo del tasso negoziale ex art. 1339 c.c.. Ad analoghe esigenze di giustizia

sostanziale, era rivolta la soluzione consistente nella dichiarazione di inefficacia ex nunc delle

clausole divenute usurarie, conseguente ad una rilevazione del vizio su istanza di parte o ex officio

da parte del giudice. Altri giudici, invece, senza pronunciarsi espressamente sulla validità o

inefficacia delle clausole relative alla pattuizione, hanno applicato automaticamente la sanzione

consistente nella riduzione dei tassi eccedenti il tasso soglia.

Anche la Suprema Corte di Cassazione è tornata, recentemente, ad occuparsi della questione della

cd. usura sopravvenuta, tornando a riaffermare la rilevanza d

Dettagli
A.A. 2014-2015
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ely1989-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.