Introduzione al concetto di usura
L'oggetto della presente trattazione impone, preliminarmente, di precisare che con l'uso del termine "usura" si intende fare riferimento a un fenomeno che il nostro ordinamento considera contrario ai suoi principi e alle sue finalità e, pertanto, qualifica come "patologico", da un punto di vista sia penale che civile.
La legge 108/1996 e la riforma della normativa antiusura
Per affrontare l'analisi di siffatto fenomeno sotto il profilo della disciplina civilistica ad esso inerente, si ritiene opportuno assumere come punto di partenza della riflessione le disposizioni contenute nella Legge 108/1996 intitolata, appunto, "Disposizioni in materia di usura": essa costituisce, infatti, nell'attuale panorama normativo ordinamentale interno, la fonte dei fondamentali principi e regole formulati per il contrasto del fenomeno in esame. Più precisamente, la legge sopra citata, emanata al fine di predisporre efficaci misure di prevenzione e repressione dell'usura in un periodo di crisi economica e sociale, ha profondamente riformato la disciplina previgente intervenendo, contestualmente, sia sulla normativa civilistica che su quella penalistica.
La normativa antiusura in vigore fino all'emanazione della L.108/1996 era imperniata su due norme essenziali: l'articolo 644 c.p. e l'articolo 1815, 2° comma c.c.
Disciplina penale pre e post-riforma
In particolare, la norma penale citata puniva chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si facesse da essa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, a titolo di corrispettivo di una prestazione di denaro, o di altra cosa mobile, interessi o vantaggi usurari. Si trattava, pertanto, di una norma avente un'impostazione eminentemente soggettivistica, essendo incentrata sui requisiti del vantaggio usurario, dello stato di bisogno del soggetto passivo del reato e dell'approfittamento di tale stato da parte del prestatore. La disposizione, inoltre, era foriera di numerosi dubbi e incertezze interpretative: essa, infatti, non definiva la nozione di "interesse usurario" spostando così sull'interprete il compito di individuare l'ambito applicativo della norma; non solo, gli stessi concetti normativi di "stato di bisogno" e di "approfittamento" si rivelavano non solo di difficile interpretazione ma anche suscettibili di assumere significati mutevoli, essendo rimessa, la loro applicazione concreta, alla valutazione discrezionale dei giudici di volta in volta investiti di una questione inerente la materia.
Parametri oggettivi e soggettivi nell'art. 644 c.p.
La riforma del 1996, col precipuo scopo di superare le numerose incertezze interpretative registratesi nel passato, ritenute di ostacolo a una efficace repressione del fenomeno usurario, ha incentrato la disciplina penalistica della materia su di un parametro oggettivo predeterminato: secondo quanto dispone l'art.644 c.p., nella formulazione attuale, infatti, gli interessi sono sempre usurari quando superano il cd. tasso-soglia, corrispondente al tasso medio, aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura; l'indicazione del tasso medio, (cd. TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio), costituente la base di partenza per il calcolo del tasso-soglia, risulta dalle rilevazioni effettuate trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Il limite così determinato dall'art. 2, l.108/1996, è stato, però, modificato dal D.L. 70/2011, con la conseguenza che, oggi, l'aumento da effettuare sul tasso medio non corrisponde più alla metà ma a un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso-soglia e il tasso medio, in ogni caso, non potrà risultare superiore a otto punti percentuali (art.8, 5° co., lett.d) D.L. 70/2011).
Tornando al disposto dell'art. 644 c.p., occorre, peraltro, precisare che esso riserva ancora un margine di discrezionalità al giudice, nella misura in cui, al 3° comma, stabilisce che gli interessi sono usurari altresì quando, anche se inferiori al limite legale, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione ricevuta, avuto riguardo alle modalità dell'operazione, se chi li ha dati versava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Accanto al criterio oggettivo di determinazione dell'usurarietà, su cui si incentra la fattispecie base disciplinata dall'art. 644, comma 1 e 3, prima parte, c.p., il legislatore del 1996 ha, pertanto, posto un criterio soggettivo, su cui è imperniata la fattispecie sussidiaria di usura, di cui all'art. 644, 3° comma, seconda parte. Se il primo criterio, quello oggettivo, risulta agganciato al tasso soglia, il secondo è, invece, costituito dalla valutazione discrezionale del giudice, incentrata sui due presupposti della fattispecie sussidiaria, ovvero la sproporzione degli interessi, vantaggi o altri compensi rispetto alla prestazione del soggetto attivo del reato e la condizione di difficoltà economica del soggetto passivo usurato.
Profili civilistici della normativa antiusura
La scelta di esaminare i profili essenziali della normativa penalistica di contrasto all'usura, in via prioritaria rispetto alla disciplina civilistica, rinviene il suo fondamento nel fatto quest'ultima, sia nel periodo precedente che in quello successivo all'emanazione della Legge 108/1996 ha mancato di fornire una nozione civilistica di usura, autonoma e distinta rispetto a quella ricavabile dalla legislazione penale poc'anzi esaminata: ciò ha indotto la dottrina ad occuparsi della ricostruzione e dell'interpretazione della disciplina civilistica inerente il tema oggetto della trattazione proprio attraverso una parallela analisi della normativa penalistica onde integrare, attraverso di essa, la scarna disciplina presente a livello privatistico.
Più precisamente, la dottrina è oggi concorde nel ritenere che la mancanza, all'interno del codice civile, di una definizione del concetto di interesse usurario implichi la necessità di ricavarla da quanto statuito dalla norma penalistica in materia di usura, ossia dall'art.644 c.p.
Venendo, a questo punto, a trattare specificamente dei profili civilistici della normativa antiusura, occorre far riferimento, innanzitutto, all'articolo 1815 c.c, disposizione collocata all'interno del Libro IV ("Delle obbligazioni") – Capo XV ("Del mutuo"): essa, dopo aver sancito, al primo comma, l'obbligo, derogabile dalle parti, della corresponsione degli interessi da parte del mutuatario, rinviando per la determinazione della misura degli stessi all'art. 1284 c.c., al secondo comma si occupa precipuamente delle conseguenze sanzionatorie ricollegate alla pattuizione di interessi usurari.
Impatto della L.108/1996 sulla disciplina civilistica
In base alla formulazione della norma ante riforma del 1996, alla pattuizione di interessi usurari era riconnessa la sanzione della nullità della relativa clausola e la, conseguente, debenza degli interessi medesimi soltanto nella misura legale. In seguito all'emanazione della L.108/1996, le conseguenze sanzionatorie suddette sono state inasprite, in quanto si è previsto, fermo restando la conseguenza sanzionatoria consistente nella nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi usurari, la non debenza degli interessi, ossia la trasformazione, ope legis, del contratto di mutuo da oneroso a gratuito.
La sintetica analisi dell'art. 1815 c.c., appena condotta, consente di fare alcune doverose precisazioni: innanzitutto, si deve chiarire che l'attribuzione ad essa, e segnatamente al suo 2° comma, di un'importanza centrale nell'ambito della riflessione sui profili civilistici dell'usura, trova fondamento nella constatazione che si tratta dell'unica disposizione codicistica che parla di "interessi usurari" e, inoltre, nella, ormai pacificamente condivisa, opportunità di estendere il suo contenuto normativo, dal contratto di mutuo, cui espressamente si riferisce, a tutti i contratti che prevedono operazioni di credito e, comunque, a tutti gli accordi che comportano la pattuizione di interessi, altri vantaggi o compensi e che, come tali, sono strutturalmente idonei ad essere assoggettati alla disciplina in materia di usura.
Conclusioni sulla connessione tra usura e interessi
La sussistenza dell'elemento consistente nella produzione degli interessi è, infatti, come si deduce sia dalla norma di cui all'art. 644 c.p., sia dall'art.1815 c.c., essenziale ed imprescindibile ai fini dell'accertamento di eventuali profili usurari di un rapporto obbligatorio: in altri termini, la nozione di usura è inscindibilmente connessa con quella di interesse, in quanto il fenomeno dell'usura si verifica proprio laddove si accerti la sussistenza della prestazione di denaro (o di altra cosa mobile) dietro la promessa e/o la concreta corresponsione di interessi ad un tasso superiore a quello massimo legislativamente consentito, ossia al tasso cd. soglia, o comunque sproporzionati rispetto all'utilità che si può ordinariamente trarre dal godimento del capitale ricevuto in prestito.
Parlare di "interessi" connessi ad un rapporto obbligatorio implica la necessità di fare riferimento, in primo luogo, all'art.1282 c.c. che, subordina la produzione di essi, alla presenza di tre condizioni: l'esistenza di un credito avente ad oggetto una somma di denaro; la liquidità, ossia l'esatta determinazione dell'ammontare del credito medesimo e, infine la sua esigibilità, ossia la non sottoposizione dello stesso a termini o condizioni.
Stante ciò, si può affermare che gli interessi assumono rilievo, principalmente, nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad obbligazioni pecuniarie: in questi casi, gli interessi possono, essi stessi, definirsi come obbligazioni pecuniarie, dovute per il godimento di capitale di terzi, o per il ritardato pagamento, e normalmente caratterizzati, oltre che dalla pecuniarietà e dalla percentualità rispetto al capitale, anche dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale e dalla periodicità. Il contratto di mutuo di denaro, cui, come sopra precisato, è testualmente riferita l'unica disposizione del codice civile in materia di "interessi usurari" (1815 c.c.) è, appunto, un tipico esempio di obbligazione pecuniaria cui, ordinariamente, afferisce la produzione di interessi.
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