Riassunti diritto dell'informazione e della comunicazione
Capitolo primo – Costituzione e informazione
1. L'articolo 21
Nel quadro costituzionale del diritto dell'informazione e della comunicazione è fondamentale l'articolo 21, che garantisce la libertà di espressione come diritto inviolabile dell'uomo, inteso sia come singolo che nelle formazioni sociali cui appartiene.
Ci sono alcune questioni discusse da molto tempo:
- Se il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero comprenda il diritto a farlo con ogni mezzo possibile: la dottrina più autorevole sostiene che la protezione della libertà di pensiero comprende non solo il diritto in sé ma anche gli strumenti necessari per esercitarlo. La corte costituzionale concorda negando ogni distinzione tra manifestazione e divulgazione del pensiero. Al legislatore ordinario non è permesso limitare questo diritto, ma soltanto di disciplinare modalità d'uso e proprietà dei mezzi di comunicazione.
- Per quanto riguarda la proprietà, questa non può influenzare la garanzia costituzionale della libertà di pensiero: piuttosto una minaccia di questa garanzia è una legislazione assente o imperfetta. Bisogna comunque distinguere tra i singoli mezzi di diffusione, poiché in alcuni casi non è possibile separare gli aspetti sostanziali della libertà di espressione da quelli funzionali. Mezzi di tele-radiodiffusione: secondo la corte costituzionale la disciplina legislativa di settore deve regolamentare in senso pluralistico la proprietà di tali mezzi, coniugando:
- Pluralismo interno: la libertà di utilizzazione dello strumento radio-tv in condizioni di uguaglianza per tutti i cittadini;
- Pluralismo esterno: diversificazione della proprietà dei singoli mezzi di comunicazione come presupposto per l'effettivo esercizio della libertà di pensiero.
- Se l'articolo 21 costituisca una libertà negativa ed individuale oppure positiva e funzionale: l'analisi storica porta all'idea di libertà negativa, nel senso di una libertà dell'individuo dal potere centrale dello stato, di protezione di una sfera personale di diritti del cittadino. Questa è la concezione sostenuta dall'articolo 28 dello Statuto Albertino, concesso da Re Carlo Alberto al regno di Piemonte e Sardegna nel 1848, e diventato poi la prima forma di Costituzione Italiana dopo l'unificazione del 1860. L'articolo 28 faceva riferimento solo alla libertà di espressione tramite la stampa, mentre l'art.21 dà una definizione più ampia. Nell'articolo 28 era esplicito l'intervento del legislatore nel caso di abusi della stampa, mentre nell'art.21 è implicito nel limite del buon costume.
Se consideriamo, invece della singola legge, tutto l'insieme di norme che regolano le libertà civili, sociali, religiose e politiche del cittadino, troviamo la loro giustificazione nei principi fondamentali della costituzione:
- Principio di uguaglianza;
- Italia Repubblica Democratica; (art.1)
- I diritti inviolabili dell'individuo sono riconosciuti anche all'interno delle formazioni sociali. (art.2)
Il riferimento alla democraticità si contrappone alla precedente concezione dello Stato di Diritto, nel senso di una maggiore attenzione non più solo all'individuo, ma anche ai gruppi sociali in cui opera. Il legislatore può privare delle garanzie costituzionali le forme di manifestazione del pensiero che non hanno nessuna utilità sociale (esempi: l'iniziativa economica privata, libera ma mai in contrasto con l'utilità sociale; la proprietà privata).
La libertà di espressione è quindi soprattutto positiva e funzionale, poiché la democraticità dello Stato poggia sulla forza della pubblica opinione, che richiede a sua volta la diffusione di ogni ideologia.
Se la costituzione privilegi alcune libertà di espressione (ipotesi sostenuta da una minoranza e senza solide argomentazioni) ci sono forme di espressione del pensiero che sono tutelate separatamente:
- Libertà di confessione religiosa e di culto;
- Libertà artistica e scientifica;
- Libertà sindacale;
- Libertà politica;
L’articolo 21 non differenzia quantità e qualità dei limiti a seconda della materia delle manifestazioni: per tutte ci si rivolge al doppio limite buon costume / ordine pubblico. Si differenziano invece gli strumenti del legislatore che ne assicurano il rispetto. Si può quindi parlare di una diversità di disciplina di esercizio, a volte più invasiva (cinema), a volte meno o mancante (membri del parlamento, necessaria per autonomia e indipendenza del parlamento rispetto agli altri poteri).
2. Diritto alla segretezza delle proprie opinioni e alla riservatezza
Diritto alla segretezza: garanzia che lo Stato non potrà esigere da alcun cittadino dichiarazioni sulle sue idee e dovrà lasciarlo libero di difendersi dalle sanzioni sociali se vorrà esprimerle.
Diritto alla riservatezza: garantisce la personalità stessa dell'uomo, individuando e tutelando una sfera materiale e psichica che non deve essere fatta oggetto di esternazione e divulgazione, senza l'esplicito consenso dell'interessato. Una soluzione soddisfacente è stata data dalla legge n.675 del 1996 sul trattamento dei dati personali.
3. Diritto all'informazione e alla comunicazione
La comunicazione, intesa come diffusione delle singole manifestazioni di pensiero, trova garanzie costituzionali nelle regole che abbiamo discusso finora (soprattutto art.21). Non possiamo dire altrettanto dell'informazione, che può essere considerata sotto tre profili:
- Diritto ad informare o diritto di cronaca: è libera manifestazione del pensiero su fatti di interesse generale, che viene divulgato e comunicato tramite i mass media (stampa e tv).
- Diritto ad essere informati: considerandolo non come diritto del singolo ma come interesse che ha utilità sociale per la collettività, il diritto ad essere informati acquista un valore giuridico: la tutela indiretta da parte dell'articolo 21.
La corte costituzionale ha affermato nel 1972 che l'interesse all'informazione in regime di libera democrazia implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle fonti, assenza di ostacoli legali –ingiustificati- alla circolazione delle notizie. Questi dettami sono stati seguiti parzialmente nel delineare le disposizioni anti-trust specifiche per stampa e radio-tv. Sono inoltre stati emessi alcuni precetti per cercare di rendere l'informazione il più possibile oggettiva: il limite della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza dei fatti:
- Necessario rispettarli per esercitare diritto di cronaca.
Verità oggettiva: accertare la verità, non tacere fatti collegati che potrebbero mutare il significato della notizia; l'informazione che si intende divulgare deve essere pertinente, cioè rispettare il limite della continenza sostanziale, il quale si intende violato quando il giornalista indugia su particolari della vita della persona oggetto di notizia, che aggrediscono l'onore altrui, siano immorali o comunque inutili e superflui nei confronti della tesi che si vuole sostenere.
I fatti narrati devono rispettare anche il limite della continenza formale: esposizione serena, pacata e obiettiva. Non si deve ricorrere al sottinteso sapiente (uso di termini che vengono fraintesi), accostamenti suggestionanti di altri fatti, tono sdegnato, drammatizzazione e insinuazioni.
Il limite della privacy individuale: legge 675/1996, articoli 96,97/1941, legge 633 tutelano soprattutto il diritto di immagine, stabilendo il divieto generale di esporre, riprodurre o commerciare il ritratto di una persona senza il suo consenso. (che non è richiesto in caso di notorietà, necessità di giustizia, scopi scientifici, legata a fatti di interesse pubblico). La tutela data all'immagine è stata poi estesa al complesso della vita privata.
Il limite del segreto di stato: ci sono segreti di stato in senso stretto (politici e militari), e notizie riservate che non possono essere divulgate. Il divieto alla divulgazione di queste notizie segrete è posto non tanto in relazione al loro contenuto, ma a scopo cautelativo, per evitare che la raccolta di questo tipo di notizie porti alla scoperta di veri e propri segreti di stato. Il codice penale sanziona sia chi procaccia notizie segrete, sia chi le divulga. A proposito del segreto politico-militare, la sua segretezza è motivata dal supremo interesse della sicurezza dello stato, e dalla sua reputazione internazionale. La tutela del segreto di stato, legge 801, è affidata in esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le definizioni di "segreto militare" e "segreto politico" vengono unificate in quella di "segreto di stato" "atti, documenti, notizie e qualsiasi altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno a beni essenziali per la vita stessa dello stato (qualsiasi cosa riguardi l'indipendenza dello stato rispetto agli altri stati, accordi internazionali, difesa, ecc.)". C’è il divieto assoluto di segretazione per i fatti eversivi dell'ordine costituzionale: carattere vincolato del potere di segretazione dello stato.
Il limite degli altri segreti considerati dalle legge:
- Segreto d'ufficio: vieta a quanti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale di rivelare notizie che devono rimanere segrete, o comunque di agevolarne la conoscenza da parte di terze persone.
- Segreto istruttorio: vincola i giornalisti, impedendo loro di rendere pubblici gli atti.