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Perché si studia diritto romano? Fondamento della tradizione giuridica occidentale. Contribuito
alla creazione di molti concetti, cuore e base di molti istituti moderni
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Periodizzazione del diritto romano = individuare delle età ben precise che possano manifesta al
loro interno dei tratti comuni.
Può essere fatto in vari modi perché esistono vari modi, perché non ci sono con ni temporanei e
gli studiosi non sono neanche in concordo su nomi da usare, la distinzione infatti varia da
studioso
= dividere il periodo e la scelta avviene tramite vari criteri:
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1) tipologie di struttura del governo che Roma conosce, si basa sul tipo di governo romano.
All’inizio tra età regia/monarchica = dalla nascita di Roma no al governo dei re. Governo
monarchico = re al vertice che dura dalla fondazione di Roma alla caduta dell’ultimo re
Tarquinio il Superbo 510 a.c. Con il passaggio alla seconda fase ovvero la repubblica = nuova
gestione del potere, dura dalla ne di quella monarchica no alla ne del 1 secolo a.c= 31a.c
quando Ottaviano scon gge de nitivamente Marco Antonio Azio e torna da trionfatore a
Roma. Da qui introduce l’età imperiale, per la prima fase si parla di età del principato = il
principe e superiore a tutti, forma di governo politica con caratteri stabili dura no alla metà
del 3 secolo d.c no a quando iniziano a mutare le condizioni di governo che lui stessa da a
Roma e inizia una trasformazione che cambia la forma di costruzione del sistema imperiale. Si
ha la fase, dopo la crisi del 3 secolo, del dominato o dell’impero tardo antico con l’ascesa di
Diocleziano e termina alla ne del 5 secolo con la caduta dell’impero di Occidente. L’impero
romano continua ad Oriente anche se si parla di una realtà bizantina = età bizantina.
distinzione riguarda le fasi della storia giuridica.
2) L’altra Tante distinzioni, la più tradizionale
è che dal l’unto di vista del diritto estasie l’età arcaica che copre la monarchia è tutta la prima
fase della repubblica no alla prima parte del 3 secolo a.c = in quel mondo il diritto presenta
caratteristiche comuni per quanto riguarda il contenuto degli istituti. Dal 3 secolo avanti si ha
una nuova età= pre-classica= da usare in senso cronologico, età che voglio inquadrare tra
l’inizio del 3 secolo e la ne del 2 secolo a.c. Da qui in poi no alla ne del ? C’è l’età classica.
Poi c’è l’età post- classica(età bizantina)
Cose un qualcosa si di classico? È un qualcosa che ha un valore positivo, che si ripete
Un diritto frammentato, sia negli elementi che lo costituiscono sia dal punto di vista cronologico.
Tutta questa pluralità storica ci potrebbe far pensare che un vero e proprio diritto romano non
esiste, ma non è proprio così perché si stino elementi di andamento Generali in tutte le fasi che
possiamo accumunare, magari non in tutto il percorso ma per sua gran parte. Questi elementi
sono:
1) caratteristiche di essere un diritto giurisprudenziale -> la giurisprudenzialita = deriva da “iuris
prudentia” sapienza del diritto/sapere giuridico/ conoscenza profonda del diritto. I suoi
esercitanti sono i giuristi. A Roma i giuristi (soggetti privati) sono fonte del diritto, producono
norme del diritto, nel diritto privato e per larghissimo tempo fonte del diritto. A Roma la
dottrina è considerata fonte del diritto. ( ascolta audio minuto 30) la realtà romana e dove va
dato valore ad un parere. ? … . I giusti sono sacerdoti, governati da un ponte ce e massimo,
oltre a doveri religiosi hanno anche doveri giuridici. Verso la ne della repubblica il diritto ha
compiuto una scissione dal lato religioso e i giuristi sono personaggi laici che appartengono a
famiglie nobili che producono diritto tramite pronunce. Con l’avvento del principato la
conoscenza del diritto si separa dalle carriere politiche e i. Giuristi provengono non più da
ambienti nobili ma da ambienti provinciali e producono pronuncia che danno diritto e vivono di
ciò. Si ha lo sviluppo di un professionista del diritto. Dopo il principato il giurista comunica ad
entrare nelle burocrazia imperiale e inizia ad essere incardinato negli a ari amministrativi. Un
giurista non più semplicemente esperto ma un funzionario imperiale. Dopo la crisi del 50ennio
nel nervo del 3 secolo. I giuristi diventano semplici funzionari amministrativi ma non è più
fonte del diritto autonomo (=impiegato). Continua ad essere diritto giurisprudenziale ma
basato sul passato.
Come creano il diritto i giuristi? Il giurista ha dette regole, l’attività in cui condensa le regole e la
“interpretatio” che da un punto di vista sostanziale non è solo interpretazione(=dare un signi cato
ad un enunciato) ma anche creatività. Assorbe a se la creazione della norma perché i giuristi
esaminano i dati a loro disposizione e in base ai dati creano la norma giuridica e poi danno
soluzioni. O un interpretatio legis (= interpretazione regia del testo normativo che spesso e anche
creativa,) o interpretatio ius (interpretazione del diritto = in assenza di norme del diritto il giurista
crea nomea partendo dai fatti, il privato sottopone al giurista dei fatti e sulla base di tali e agli
interessi il giurista crea una norma che prima non c’era)
2) legato all’aspetto che il diritto vengo fatto da capo, il diritto romano è un diritto casistico = le
discipline si costruiscono sulla base di una soluzione progressiva di semplici casi —> dalla
fattispecie concreta alla norma. Il giurista valuta il fatto, e da questo analizzato a ondo, crea una
soluzione che diventa norma speci ca per caso. Caratteristica uniforme. Un tratto è quello di
essere un sistema controversiale ( “ius controversum”) soluzione contrapposte so soliti casi,
“Bonum et aequum”
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