Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Procreazione medicalmente assistita Pag. 1 Procreazione medicalmente assistita Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procreazione medicalmente assistita Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procreazione medicalmente assistita Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procreazione medicalmente assistita Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procreazione medicalmente assistita Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Anomalie o malformazioni del nascituro

“Anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”; ossia le anomalie o le malformazioni del feto potrebbero essere capaci di compromettere la prosecuzione della gravidanza o il parto, determinando un serio pericolo per la salute fisica o salute psichica della donna.

Processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo L'articolo 7.” I precedente, vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti, deve fornire la documentazione sul caso e comunicare la sua certificazione al direttore sanitario per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, intervento può essere praticato anche.

senza lo svolgimento delle procedure previste dal commaprecedente "L'ultimo comma dell'articolo 7 è di immediato interesse nel discorso che stiamosvolgendo." Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, cioè che il feto possa vivere autonomamente staccato dal grembo materno, l'interruzione della gravidanza può avvenire solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e, il medico che segue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. La situazione cambia radicalmente dopo i primi 90 giorni, la donna non può più decidere liberamente sulla base di tutti quei presupposti, che in forma così abbastanza generica, il legislatore aveva elencato nell'articolo 4; ossia il disagio economico, sociale, condizioni familiari, malformazioni del feto, cioè tutto ciò che incide sulla salute fisica o psichica della donna.

Ma i presupposti diventano sempre più stringenti e circoscritti perché si possa interrompere la gravidanza. In definitiva si può interrompere la gravidanza quando comporta un grave pericolo per la vita della donna oppure dopo aver accertato dei processi patologici, sulla base di esami che vengono effettuati dalle strutture che poi devono effettuare la interruzione volontaria della gravidanza, processi patologici che causano un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Nel momento in cui si va avanti nella gravidanza e sussiste la possibilità di una vita autonoma del feto, la gravidanza si può interrompere solo se vi è un grave pericolo per la vita della donna. Dopo i primi 90 giorni l'interruzione si può verificare anche se siamo al 4°/5° mese, non perché così lo deciderà la donna, ma perché esiste un grave pericolo per la sua vita o per la sua salute fisica o psichica.

soggettività in progress, Sembra quindi si tratti di una ma così non è, ma è soltanto un diverso bilanciamento degli interessi. Quindi nei primi 90 giorni tra l'interesse alla vita del nascituro e la facoltà di autodeterminazione della donna prevale la facoltà di autodeterminazione della donna, ma ciò non significa esclusione di rilevanza dell'interesse in capo al nascituro, ma significa diverso bilanciamento operato dal legislatore. Dopo i primi 90 giorni tra l'interesse alla vita del nascituro e la salute fisica o psichica della donna prevale la salute fisica o psichica di una realtà già formata, cioè quella della madre, rispetto al nascituro; tutto ciò viene stabilito dal legislatore. Poi la madre può decidere di continuare nella gravidanza e salvare il feto e pregiudicare eventualmente, anche in modo irreversibile, la propria salute fisica o psichica perché prevale sempre.l'interesse alla salute fisica o psichica di un soggetto nato. Quando il feto ha capacità di vita autonoma, sull'interesse alla vita del feto prevale l'interesse alla vita della donna, quindi cambiano i termini del rapporto, non interessi del nascituro e facoltà di autodeterminazione ma interesse del nascituro e interesse alla prevalenza della facoltà di autodeterminazione salute e alla vita. La della donna, nei primi 90 giorni, non significa che non esiste un soggetto giuridico, ma significa che il soggetto giuridico esiste, però sull'interesse alla vita di questo soggetto prevale la facoltà di autodeterminarsi di un altro soggetto; quindi è una gerarchia d'interessi che il legislatore ha voluto individuare. Quelle che vengono in considerazione nell'ambito di questa legge ossia la scelta tra l'interesse alla vita e l'interesse alla facoltà di autodeterminazione oppure l'interesse alla vita e

L'interesse alla salute oppure l'interesse alla vita del nascituro e l'interesse alla vita della donna sono le cosiddette scelte tragiche che il legislatore si è rappresentato e ha operato una graduazione di valori, ritenendo pur sempre prevalente, l'interesse che fa capo ad un essere nato rispetto all'interesse che fa capo a un soggetto ancora in formazione. È una scelta tragica quella di considerare prevalente l'interesse alla salute fisica e psichica della donna sull'interesse alla vita del nascituro o è una scelta quella di effettuare l'interruzione volontaria della gravidanza per anomalie o malformazioni del feto che possono pregiudicare la vita della donna stessa; ovviamente poi è il portatore di questo interesse, cioè la donna, a decidere se vuole sacrificare il proprio interesse alla vita o l'interesse alla salute.

Un altro testo normativo molto importante, a differenza del primo, contiene degli...

indiciunivoci rivelatori della soggettività. Una possibile obiezione si potrebbe fare se noileggessimo l'articolo 1 della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza el'articolo 1 del codice civile. L'articolo 1 della legge sull'interruzione volontaria dellavita umanagravidanza ci dice che lo Stato tutela la sin dall'inizio, e dalle informazioniche ci provengono dalla scienza, l'embrione è una realtà vitale. L' articolo 1 del codicecivile sembra invece affermare che il soggetto di diritto si ha nel momento in cui ilsoggetto nasce e diventa capace giuridicamente. Queste 2 norme non sono incontrasto ma vanno lette in combinato disposto. La risposta che dobbiamo dare alquesito: "il concepito è un soggetto di diritto?", è una risposta che non ci puòprovenire soltanto dalla lettura di una norma, dell'articolo 1 del codice civile, ma cideve provenire dalla considerazione del sistema.

E del sistema fa parte anche la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza che afferma la tutela della vita umana sin dall'inizio e quindi fin dal momento del concepimento. L'altra legge importante, che occorre passare in rassegna ai fini dell'individuazione del momento in cui comincia la soggettività, è la legge numero 40 del 2004. Quando si parla di soggetto giuridico? Il soggetto giuridico è stato definito anche come una sintesi degli effetti giuridici. Soggetto giuridico si ha tutte le volte in cui c'è la titolarità di una situazione di interesse, è ovvio che il concepito non è titolare e destinatario di tutti i possibili effetti giuridici del sistema ma sarà titolare di una serie di situazioni giuridiche esistenziali e non patrimoniali che fanno dello stesso un soggetto con soggettività limitata. L'altro corpus normativo è la legge numero 40 del 2004 ossia la

legge “medicalmente assistita”. Questa legge è importante perché ha cercato di regolamentare un fenomeno paragonabile ad una sorta di far west, non tanto per le soluzioni adottate, perché si può notare che in 15 anni dalla sua entrata in vigore, è stata falcidiata dalla Corte Costituzionale. E’ rimasto pochissimo rispetto a quello che era l'impianto originario e anche alcune scelte di fondo, che avevano caratterizzato l'impianto di questa legge, che è un risultato di un compromesso tra le varie forze politiche che erano presenti all'interno del parlamento nel momento in cui la legge è stata emanata, anche alcune scelte di fondo tipo il divieto della fondazione eterologa che sono venute meno. In fondo sono caduti molti precetti normativi sotto la scure della Corte Costituzionale. C'è addirittura chi afferma che in questa legge, dice Brusnelli, sia una sorta di soggettività per prefigurazione,

Cioè per prefigurazione di una persona che non è nata e non è ancora venuta ad esistenza. Brusnelliprovocatoriamente diceva: "oggi della legge numero 40 del 2004 in realtà che cosa è rimasto?". Un bel poco dopo gli interventi demolitori della Corte Costituzionale. In realtà si è posto fine ad una situazione che era veramente caotica, perché la procreazione medicalmente assistita non è che non veniva praticata prima del 2004, veniva praticata presso centri autorizzati, veniva praticata all'estero e poi si chiedeva in Italia il riconoscimento legislativo dopo queste pratiche effettuate all'estero. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge che sono quelle di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, e di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Nella norma del 2004 il legislatore si occupa delle

finalità di favorire i problemi riproduttivi derivanti da infertilità o sterilità anche inspiegate, purché siano documentate da un medico. Si dice che il legislatore si propone l'obiettivo di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno procreativo, compreso il concepito. Il concepito viene annoverato espressamente tra i soggetti coinvolti. A questo punto il legislatore ce lo dice per tabulas che il concepito è un soggetto. Potremmo sbrigativamente dire che non andiamo alla ricerca di nessun altro indice normativo rivelatore della soggettività perché il legislatore l'ha voluto dire, la legge tutela i diritti di tutti i soggetti coinvolti e ab inizio, subito ex a brutto dice soggetto è anche il concepito, quindi il concepito è compreso. Noi abbiamo bisogno di dimostrare questa affermazione perché potrebbe essere anche una formula meramente enfatica, noi invece dobbiamo andare alla ricerca degli

Indici presentiall'interno della legge che dimostrino che il concepito è un soggetto di diritto in quanto il concepito è:

  • Riconosciuto come persona giuridica
  • Protetto dalla legge
  • Garantito dei diritti fondamentali
  • Soggetto di diritti e doveri
  • Considerato nella pianificazione e nella tutela dei suoi interessi
Dettagli
A.A. 2019-2020
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.caggiula di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Scienze giuridiche Prof.