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Estratto del documento

Articolo 4 comma 1

"Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"

Articolo 4 comma 3

"È vietato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"

1. È consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le coppie fertili ma portatrici di patologia genetica o con patologie virali (Beta-talassemia, Drepanocitosi, Fibrosicistica, Distrofia muscolare, Emofilia, HIV, ecc..)?

2. È consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le persone che sono diventate sterili dopo essere state sottoposte a chemioterapia?

Articolo 6 (Consenso informato)

"..."

Il medico informa in maniera dettagliata…sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici…sulle probabilità di successo…sui rischi…., nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro.

Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 [2], e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

Quale dovrebbe essere la figura professionale in grado di informare le coppie?

Bisogna farsi rilasciare una liberatoria da chi rifiuta l’adozione o l’affidamento? O coinvolgere il tribunale dei minori?

Articolo 12 comma 6 e 8“Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione dei gameti…… è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro”.

è disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale ….”
  1. L’rdinanza del 18 Giugno 2002 vietava, temporaneamente, in attesa della legge, sia la commercializzazione che la pubblicità, sia l’importazione che l’esportazione di gameti e di embrioni umani
  2. Se per commercializzazione si intende prestazione o anche intermediazione a pagamento tra operatore italiano e donatore estero, è indubbio che si tratta di attività vietata
  3. Gli stati europei ad esclusione di quello italiano sono da considerare “esteri” ?
  4. Due principii comunitari immediatamente applicabili, permettono “la libera circolazione di persone, beni e servizi” e la “libera concorrenza nel mercato unico europeo”
  5. Con riguardo a tali principi, NON SI PUO’ NEGARE, che i cittadini italiani abbiano tutta la libertà di accedere in altri paesi alle tecniche di fecondazione assistita
  6. E il diritto di

avere tutte le informazioni relative all'accesso7. Non informare potrebbe configurare una violazione della garanzia di libera concorrenza delle professioni e degli enti all'interno del mercato unico europeo8. Alla luce di tali principi, si deduce che il medico italiano ha facoltà di operare "all'estero"9. La legge italiana, vige entro i confini del territorio italiano, e non può sanzionare quanto accade in altri paesi

Articolo 14 comma 1: "È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni ferma restando quanto previsto dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194"

Articolo 14 comma 4: "Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanza plurima, salvo i casi previsti dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194"

  1. Divieto netto alla crioconservazione degli embrioni
  2. Divieto netto alla soppressione dell'embrione
  3. Divieto all'embrioriduzione
  4. ...

Crioconservazione degli embrioni ammessa solo in via temporanea "Per grave e documentata causa"5. Ammessa la crioconservazione dei gameti maschile e femminile6. Obbligo a trasferire tutti gli embrioni ottenuti (sia sani che malati) salvo il ricorso alla legge 1947. Ricorso alla 194 ma non alla embrioriduzione8. Embrioriduzione consentita nel caso di gravidanze multiple "spontanee"Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
35 pagine
SSD Scienze mediche MED/40 Ginecologia e ostetricia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ginecologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Antico Francesco.