Articolo 4 comma 1
“Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico”
Articolo 4 comma 3
“E’ vietato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo”
1 E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le coppie fertili ma portatrici di
patologia genetica o con patologie virali (Beta-talassemia, Drepanocitosi, Fibrosi
cistica, Distrofia muscolare, Emofilia, HIV, ecc..) ?
2 E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le persone che sono diventate
sterili dopo essere state sottoposte a chemioterapia ?
Articolo 6.
(Consenso informato).
“…. Il medico informa in maniera dettagliata…sui problemi bioetici
e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici…sulle
probabilità di sucesso … sui rischi …., nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184 [2] , e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita
Quale dovrebbe essere la figura professionale in grado di informare le coppie ?
Bisogna farsi rilasciare una liberatoria da chi rifiuta l’adozione o l’affidamento?
O coinvolgere il tribunale dei minori ?
Articolo 12 comma 6 e 8
“Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione dei gameti …… è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro”.
“….. è disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio
professionale ….”
1. L’rdinanza del 18 Giugno 2002 vietava, temporaneamente, in attesa della legge, sia la commercializzazione
che la pubblicità, sia l’importazione che l’esportazione di gameti e di embrioni umani
2. Se per commercializzazione si intende prestazione o anche intermediazione a pagamento tra operatore
italiano e donatore estero, è indubbio che si tratta di attività vietata
3. Gli stati europei ad esclusione di quello italiano sono da considerare “esteri” ?
4. Due principii comunitari immediatamente applicabili, permettono &ldqu
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Ginecologia e ostetricia
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Ginecologia e ostetricia – Procreazione assistita
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