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PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
La legge fondamentale in materia di circolazione di beni immobili è la trascrizione e infatti il pignoramento immobiliare si esegue mediante trascrizione: una volta che il pignoramento è stato trascritto, eventuali atti traslativi posti in essere dal debitore trascritti in data successiva al pignoramento non saranno opponibili al creditore procedente, creditori interventi e non saranno opponibili nei confronti dell'aggiudicatario. L'art. 555 "il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note.di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra" diversamente da quanto abbiamo visto nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, il creditore ha l'onere di individuare il bene o i diritti che intende pignorare, quindi il creditore deve fare qualche indagine, dato che il momento in cui mette in moto il pignoramento immobiliare deve indicare esattamente il bene o i diritti che intende pignorate. In questo primo atto che viene notificato al debitore esecutato, deve essere individuato il bene o il diritto su cui si vuole procedere, e deve essere svolta anche l'ingiunzione. L'operazione del secondo comma il più delle volte viene compiuta dal creditore pignorante che ha molta fretta, e
quindi lo farà direttamente. La trascrizione crea il vincolo di indisponibilità per cui tutti gli atti che verranno trascritti in data successiva alla tradizione del pignoramento non saranno opponibili. Cosa accade se il debitore aveva già trasferito ad un terzo il bene immobile, ma l'atto non è stato ancora trascritto? Si applica la legge della trascrizione per cui prevale sempre il primo trascrivente: se il pignoramento viene trascritto prima della trascrizione dell'atto dispositivo anche se è compiuto in data anteriore al pignoramento prevale il pignoramento (prevale sempre la data della trascrizione). Cosa accade se viene pignorato un bene appartenente ad un terzo che ha anche trascritto il proprio acquisto? La posizione di questo terzo nell'ipotesi di espropriazione immobiliare è sempre stata una posizione di maggiore forza rispetto al proprietario del bene mobile, perché in ipotesi di espropriazione immobiliare.l'aggiudicatario acquista sempre a titolo derivativo, perché in ipotesi di bene immobile non è possibile che l'aggiudicatario acquisti a titolo originario, l'acquisto dell'aggiudicatario è sempre un acquisto a titolo derivativo, se così è allora si può capire che il proprietario del bene immobile anche se il processo esecutivo va avanti ha sempre la possibilità di esercitare nei confronti dell'aggiudicatario un'azione di rivendica, per cui l'aggiudicatario è esposto all'evizione.
In ipotesi in cui oggetto del pignoramento immobiliare sia un bene immobile che appartiene ad un terzo (che deve avere anche trascritto il proprio acquisto) il terzo ha la possibilità di usare l'opposizione di terzo, ma può anche esercitare l'azione di rivendica nei confronti dell'aggiudicatario e quindi recuperare il bene.
Nel pignoramento immobiliare non esiste
l'iniziativa dell'esecuzione in una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori. L'articolo 555 del codice civile non fa riferimento allo spossessamento del debitore esecutato rispetto al bene immobile. Tuttavia, l'articolo 559 stabilisce che nel momento in cui il bene immobile viene pignorato, il debitore esecutato assume la responsabilità del custode del bene. Questa responsabilità riguarda sia gli aspetti civili che penali. Nel processo di esecuzione forzata, si applica il principio della par condicio creditorum, che significa che i creditori hanno il diritto di essere soddisfatti in modo equo sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Pertanto, tutti i creditori del debitore esecutato hanno il diritto di partecipare al processo di esecuzione. I beni che fanno parte del patrimonio del debitore esecutato sono a garanzia di tutti i creditori e la legge non favorisce un creditore che ha preso l'iniziativa dell'esecuzione rispetto agli altri creditori.L'iniziativa in una posizione di preferenza rispetto agli altri. Il procedimento di espropriazione forzata è lo strumento processuale per il cui tramite l'ordinamento processuale assicura la attuazione in via coattiva di un diritto di credito avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (l'oggetto del diritto di credito, che è il diritto sostanziale di cui si vuole ottenere il soddisfacimento concerto è il denaro), l'oggetto del procedimento di espropriazione forzata è invece diverso: sono i beni facenti parte il patrimonio del debitore (il creditore non ha un diritto sui singoli beni facenti parte il patrimonio, che costituiscono la garanzia patrimoniali), i beni facenti parte il patrimonio del creditore costituiscono la garanzia con riferimento a tutte le obbligazioni che il debitore ha assunto, il che spiega perché l'ordinamento consente a tutti i crediti di entrare nel procedimento di esportazione forzata avviata dal
- L'intervento dei creditori trova la propria disciplina nell'articolo 499 c.p.c. il quale è stato riformato nel 2005 e stabilisce come regola generale che possono intervenire i creditori aventi un credito fondato su titolo esecutivo ex art. 474 (il titolo esecutivo è necessario non solo per aprire il procedimento di espropriazione forzata, ma anche per intervenire in un procedimento di espropriazione forzata aperto su iniziativa di un altro creditore).
- L'intervento del 2005 ha modificato la disciplina perché prima non era richiesto il requisito del titolo esecutivo.
- Accanto a questa regola generale, ci sono alcune eccezioni: la stessa disposizione (art. 499) fa riferimento infatti ad altri creditori che non essendo provvisti del titolo esecutivo sono legittimati ad esperire l'intervento; sono:
- i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; il sequestro conservativo vincola il bene ma solo
A vantaggio del sequestro, il vincolo del pignoramento opera a favore di tutti i creditori, creando un vincolo di indisponibilità sul bene. Mentre il vincolo derivante dal pignoramento opera a vantaggio di tutti i creditori. Il sequestro conservativo è una misura cautelare di tipo conservativo, quindi il creditore che ha già ottenuto un sequestro conservativo è ammesso ad esperire intervento anche se non ha ancora il titolo esecutivo. Può esperire intervento se l'oggetto del pignoramento coincide con l'oggetto del sequestro.
I creditori che avevano un diritto di pregno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, sono creditori minuti di un titolo di prelazione (di cui fa menzione l'articolo 2741.2). In verità, i creditori muniti di un titolo di prelazione si trovano in una posizione di assoluto privilegio nell'ambito della procedura esecutiva, perché a
prescindere dal momento in cui entrano hanno diritti di essere soddisfatti per primi e per intero, anche a scapito del creditore procedente; - i creditori che sono titolari di un credito (somma di denaro) risultante da scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'articolo 2214 c.c. La regola generale, dunque, è che il titolo generale per esprime intervento è il titolo esecutivo. Ci possiamo chiedere se la circostanza che alcuni crediti siano muniti di titolo esecutivo ed altri no, abbia qualche rilevanza; la risposta è di tipo positivo, anche se questa distinzione una volta riformato l'articolo 499 ha perso molta della sua rilevanza dato che come regola generale i creditori che intervengono hanno tutti il titolo esecutivo, sono pochi quelli che non lo hanno (è una categoria, quella dei creditori senza titolo esecutivo, che si è molto ristretta a seguito della modifica del 2005). Nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata occorredistinguere: La FASE NON SATISFATTIVA: coincide con la fase del pignoramento (fase che prende avvio dal momento in cui si perfeziona il pignoramento e arriva fino alla prima udienza del processo di espropriazione, che è l'udienza fissata a seguito della proposizione dell'istanza di vendita). Con riferimento alla fase non satisfattiva il possesso del titolo esecutivo è fondamentale per il creditore, perché solo i creditori che sono muniti di un titolo esecutivo sono legittimati a porre in essere gli atti di impulso processuale che sono indispensabili affinché il procedimento avanzi, affinché il procedimento passi dalla fase precedente alla fase successiva. Il procedimento di espropriazione forzata è un procedimento che per passare dalla fase precedente alla fase successiva è necessario porre in essere un atto di impulso processuale: un atto che manifesti l'interesse all'avanzamento alla procedura. Nella fase non satisfattivasolo i creditori che sono muniti di un tipo esecutivo possono porre in essere questi atti di impulso processuali. Questi stessi creditori sono gli unici che possono impedire l'estinzione del processo esecutivo (che si può estinguere per: inattività delle parti, ma anche per rinuncia). Nella fase non satisfattiva solo i creditori muniti di titolo esecutivo possono rinunciare alla procedura stessa. All'indomani della presentazione dell'istanza di vendita la distinzione tra creditori muniti o non muniti di titolo esecutivo cessa di avere rilevanza, viene fissata la prima udienza ed è il primo momento in cui il giudice dell'esecuzione convoca e incontra le parti di fronte a sé; in questo momento tutti i creditori si trovano sullo stesso piano: tutti i creditori muniti o non muniti di titolo esecutivo sono chiamati all'udienza e sono legittimati a svolgere le osservazioni che ritengono opportune circa le modalità della vendita forzata; daompiuti da qualunque creditore a prescindere dal se sia munito o meno di titolo esecutivo, e anche ai fini di estinzione del processo esecutivo sono tutti c