DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1
(14 CFU)
INFORMAZIONI
L’esame può essere sostenuto interamente sia nella sessione invernale sia nella
sessione estiva.
Se si vuole sostenerlo in 2 parti, la prima parte deve essere sostenuto durante la
sessione invernale; la seconda parte si potrà sostenere da maggio in poi (fino alla
sessione invernale a.a 2021/22).
Le registrazioni resteranno su Teams per 20 giorni.
Testi consigliati: Luiso, Liebman (essenziale, meglio per le tesi seguite, è ok per chi
frequenta), libro di Consolo (molto complesso, da evitare se non si ama la materia),
Merlin (molto chiaro, un po’ sintentico, ma integrato con le lezioni è ok).
INTRODUZIONE
Il diritto processuale civile è quella branca della scienza giuridica che studia la
disciplina del processo civile.
Le norme in questione sono contenute per la maggior parte nel codice di
procedura civile ; ma non solo. Le norme in questioni sono norme giuridiche e
1
pertanto caratterizzate da:
- Doverosità;
- Liceità;
- Idoneità a produrre effetti giuridici.
Si parte da una domanda di diritto sostanziale e si torna con una decisione al
diritto sostanziale, secondo ciò che stabilisce la sentenza. Il rapporto tra diritto
sostanziale e processuale è continuo.
La materia è molto tecnica che viene di tecnicismo che vuole un’estrema
precisione nei concetti.
La funzione della materia è molto delicata in quanto porta alla formazione di
una realtà definitiva per le parti.
Ci sono vari tipi di processi che svolgono varie funzioni (con maggior attenzione
in relazione al processo di cognizione)
A cosa serve il processo ed a cosa serve il processo civile? In riferimenti ad un
contenzioso c’è la necessità di tutelare dei diritti rispetto ad un altro soggetto e
quindi lo scopo di questi processi è regolare i conflitti tra privati.
La tutela giurisdizionale deve poter soddisfare quanto più possibile la varietà di
queste situazioni.
La funzione del processo è quella di far attuare il diritto della parte quando vi è
necessità e questa può essere o in caso di negazione del diritto da parte della
controparte o in quanto c’è un bisogno di tutela che prescinde dalla negazione
del diritto della controparte ma necessita dell’intervento di un giudice.
La giurisdizione, possiamo dire, opera in via tendenzialmente sostitutiva dei
diritti sostanziali. ‘Tendenzialmente’ in quanto non sempre vi è una violazione
del diritto. I casi in cui la giurisdizione opera in via principale sono 2:
1 Approvato con R.D 28 ottobre 1940 n. 1443 ed entrato in vigore il 21/04/1942. Si
compone di 4 libri:
1. Disposizioni generali;
2. Del processo di cognizione;
3. Del processo di esecuzione;
4. Dei procedimenti speciali.
1. Giurisdizione costitutiva necessaria (in contrapposizione alla non
necessaria, in cui l’organo giurisdizionale interviene solo in caso di mancata
attuazione spontanea o primaria, es. obbligo di contrarre, assunto con un
contratto preliminare, rimasto ineseguito ed attuabile con sentenza
costitutiva: art. 2932, cc) vi sono dei casi in cui l’autonomia negoziale di
determinate situazioni è sottratta ai singoli (es. non è possibile vendere il
rapporto di filiazione);
2. Mero accertamento non è ancora configurabile una vera e proprio
violazione: vi è solo una contestazione che però potrebbe divenire divenirlo.
Vi è poi una particolare categoria: la giurisdizione volontaria. La funzione è di
tipo amministrativo che viene svolta dalla giurisdizione ordinaria per scelta
legislativa. A volte c’è necessità di un provvedimento autorizzativo dato dal
giudice, a prescindere dal fatto che vi sia una discordia fra soggetto. È un
settore della giurisdizione civile che coinvolge molte situazioni societarie, per
esempio.
Ci occuperemo per la maggior parte di giurisdizione contenziosa
(cognizione + esecuzione forzata + tutela cautelare).
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PROCESSO
Il diritto d’azione è garantito dall’
ART. 24, Cost:
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.”
Per ‘tutti’ si intende tutti coloro che hanno capacità giuridica. Quindi: cittadini,
stranieri e apolidi.
Per ‘tutti’ si intende tutti i soggetti con la capacità d’agire e la capacità
giuridica. Ciò non significa che i minori non possono essere tutelati.
Questi soggetti possono chiedere tutela circa i diritti soggettivi; e quindi: diritti
assoluti, diritti relativi e diritti potestativi.
La tutela civile non è una tutela d’ufficio. Ci sono pochissimi casi (es. fallimento
di una persona, possibilità che non esiste più) che seguono la tutela d’ufficio;
per tutti gli altri casi vige il principio della domanda.
L’iniziativa può essere tanto da parte privata tanto da parte pubblica (nel caso
di proposizione di domanda da parte del PM), nel caso in cui ci siano diritti che
interessano più persone (sovrapersonali) per cui l’ordinamento non vuole che la
tutela giurisdizionale sia lasciata solo alla parte privata.
L’iniziativa da parte del PM non comporta delle modifiche strutturali del
processo in quanto il PM è un soggetto ‘qualsiasi’ che fa domanda.
In contrapposizione al principio dell’iniziativa di parte (art. 24, Cost) c’è il
principio inquisitorio.
Quando parliamo di questi principi ne parliamo in 2 modi diversi:
Principio dispositivo in senso stretto che riguarda il principio della
domanda;
Principio dispositivo processuale istruttorio per cui la parte, oltre a
proporre la domanda (aprendo il giudizio), è libera di articolare i motivi a
sostegno delle proprie ragioni, nonché di selezionare gli elementi
probatori da introdurre nel giudizio (fermo l’eccezionale e limitato potere
acquisitivo che residua in capo al giudice amministrativo, ex. artt. 63 ss,
c.p.a).
Nel proporre la domanda l’attore ha l’onere di allegazione: l’attore può
portare un racconto dei fatti che si svolti che poi viene sussunto nelle
fattispecie giuridiche.
In relazioni a tali prove, all’attore spetta l’onere della prova (art. 2697, cc).
L’art. 2697, cc stabilisce per il giudice una regola di giudizio non prova
chi
ciò che afferma soccombe in giudizio
Ci sono eccezioni nella possibilità di introdurre una prova che è data anche al
giudice (es. prova testimoniale), ma sono ipotesi significative ma che non
scardinano questo principio.
Il diritto processuale, talvolta, si stacca da quello sostanziale.
Il diritto d’azione è stato oggetto di varie discussioni perché era inteso come un
diritto alla tutela giurisdizionale. In un secondo momento si è detto che è un
diritto alla tutela giurisdizionale di merito cioè che chiunque può agire in
giudizio e non è correlato al fatto che l’attore risulti effettivamente titolare del
diritto. Se il diritto c’è o non c’è lo stabilisce il giudice.
La domanda quindi non è accoglibile, neppure ipoteticamente, se il diritto nella
domanda stessa non è affermato come diritto di colui che propone la domanda
e contro colui nei cui confronti si propone la domanda. La titolarità dell’azione
coincide con la cd. legittimazione ad agire, che è, per l’appunto, una
condizione dell’azione.
Tale regola è espressa in termini rovesciati all’interno dell’
ART. 81, cpc – ‘Sostituzione processuale’
“Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui.”
La norma sancisce il divieto di far valere in giudizio i diritti altrui in nome
proprio. Di conseguenza, la sostituzione processuale (anche detta
‘legittimazione straordinaria’) rappresenta una deroga a tale principio perché
dissocia la titolarità dell’azione dalla titolarità della situazione sostanziale
dedotta nel processo e proprio per questo è consentita solo in ipotesi
specificatamente previste.
Il diritto di azione, in quanto disciplinato nella Costituzione, comporta
l’incostituzionalità di tutte le norme che escludono la tutela giurisdizionale e
che impediscano ai soggetti di agire in giudizio per la tutela dei propri giudizi.
La tutela deva essere quanto più libera possibile. Motivo per cui ad esempio
sono incostituzionali e poi sono stati eliminati gli arbitrati obbligatori in campi
di appalti.
Nell’ammettere la giurisdizione condizionata bisogna prestare molta
attenzione alla sussistenza di condizionamenti dei passi da compiere per le
parti prima di arrivare prima di proporre la domanda giudiziale.
Negli ultimi anni il principio d’azione è stato messo alla prova dall’eccessivo
numero delle cause rispetto alle risorse che lo Stato riesce a mettere in campo.
Si sono introdotte nell’ordinamento delle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita.
Composizione del conflitto fra le parti davanti a soggetti terzi (mediatori o tra
avvocati delle parti) che tendono alla conciliazione. Queste norme sono
considerate incostituzionali? Si, ma sotto un profilo diverso di eccesso di delega
della fonte che aveva introdotto questo tipo di procedimento.
La disciplina della mediazione è contenuta nel decreto legislativo n. 28/2010,
con la quale è stata attenuata la delega conferita al Governo con la legge n. 69
del 2009 e si è allineati alla direttiva 2008/52/CE.
La mediazione civile può essere:
- Obbligatoria;
- Facoltativa.
Si parla di mediazione civile obbligatoria quando la stessa va necessariamente
tentata prima dell'avvio di un giudizio, pena l'improcedibilità della domanda.
Quindi, se la mia domanda attiene ad una materia per la quale è obbligatoria la
mediazione, ed io non vi provvedo, dirigendomi direttamente al giudice e
questi nota che la mediazione non è stata fatta esso rinvia il giudizio per dare
tempo di poter fare il tentativo di mediazione.
È un condizionamento del diritto d’azione ma è stato considerato accettabile.
Le mediazioni si ritengono legittime se sono necessarie a dare efficienza nella
tutela giurisdizionale.
Caso diverso è il caso di autodichia. Ci sono dei casi in cui abbiamo una
sottrazione della tutela al giudice ordinario, cioè abbiamo degli organismi
interni che giudicano in relazione a queste cause. Si tratta di antiche
prerogative che sono rimaste, perché si ritengono opportune per un rapido
svolgimento dell’attività di questi organi.
Il principio della disponibilità della tutela giurisdizionale è enunciato
dall’ ART. 2097, cc:
“Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda
di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è
attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi
determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite”
L’articolo in questione non è una deroga del principio d’ufficio, semmai una
riaffermazione.
La tutela d’ufficio si tende ad escludere al fine di non influenzare la terzietà del
giudice.
Un altro principio è il principio dell’infrazionalità della domanda. Questo
principio interessa soprattutto i diritti di credito (es. se avanzo 100 non posso
disporre 10 domande chiedendo 10 per ciascuno, così come se chiedo 80 per
un credito non potrò disporre successivamente un’altra domanda da 20).
Corollario del potere di iniziativa della parte è il fatto che vi sia autonomia per
le parti di scegliere il diritto per le quali si chiede tutela e i limiti per cui
quest’azione si intraprende.
ART. 99 cpc - ‘Principio della domanda’
“Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente.”
La domanda va proposta davanti a un giudice secondo le regole della
giurisdizione e della competenza.
A tal proposito si suole parlare di dipendenza del dovere decisorio all’iniziativa
di chi propone la domanda.
Tale domanda vincola il giudice.
ART. 112, cpc – ‘Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato’
“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e
non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte
soltanto dalle parti.”
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (ossia su tutto l’ambito del
diritto o dei diritti affermati; altrimenti omissione di pronuncia) e non oltre i
limiti di essa (altrimenti vizio di ultrapetizione).
L’art. 112, cpc pone dei limiti al giudice con riguardo:
- Al tipo di azione esercitata;
- All’ambito del giudizio (giudizio sostanziale + giudizio di diritto). Il
giudizio di diritto è svincolato dal vincolo posto dalla domanda. Circa il
diritto vige il principio juria novit Curia (art. 113, cpc) giudice è
il
libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene applicabili al caso.
Un altro principio fondamentale è il principio al contraddittorio.
Costituzionalmente (e pertanto valido per tutti i processi) è disciplinato dagli
artt. 24 e 111, Cost. All’interno del processo penale è disciplinato all’art.
101, cpc la pronuncia sul merito è condizionata alla regolare citazione in
giudizio del convenuto. Se il convenuto compare sana ogni vizio della citazione.
ART. 101, cpc – ‘Principio del contradditorio’
“Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra
alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata
regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità,
un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione. ”
2
ART. 24, co. 2, Cost
“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.”
ART. 111, Cost
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
2 Il secondo comma è stato introdotto dalla L. 69/2009.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”
Non ci potrà mai essere iniziativa di una parte dove non c’è possibilità della
controparte di poter affermare il proprio pensiero in quel punto.
Questo principio impone che il soggetto che agisce porti a conoscenza della
controparte la propria domanda e la inviti a partecipare in giudizio.
Le modalità sono differenti a seconda delle modalità di introduzione del
processo.
Qualora venga introdotto da un atto di citazione, è l’attore stesso a notificare la
parte.
Se, invece, il processo prende avvio per il tramite di un ricorso sarà il giudice a
provvedere alla convocazione di entrambe le parti, ordinando,
successivamente, all’attore di notificare alla controparte il ricorso col
provvedimento del giudice (riguardante il giorno fissato per l’udienza).
Il principio del contradditorio è una garanzia processuale e va garantito durante
tutto l’arco del processo.
È importante ricordare che non esiste uno schema formale fisso
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