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LITISCONSORZIO SOLO FACOLTATIVO

Siamo di fronte a situazione processuale plurisoggettiva che deriva da una decisione facoltativa delle parti. In particolare il 303 dice che "più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo per il quale dipendono". Abbiamo una situazione in cui più parti sono titolari di diritti autonomi, tutelabili separatamente l'uno dall'altro; si tratta però di situazioni sostanziali collegate tra loro per cui può essere opportuno deciderle tutte insieme cumulando in un'unica sede processuale più posizioni soggettive di per sé autonome. Nel 102 non ci sono posizioni autonome, o sono decise tutte insieme o non possono essere decise isolatamente le une dalle altre. Qui invece ci troviamo di fronte ad un litisconsorzio che deriva da motivi di opportunità: economia processuale, riduzione dei costi.

riduzione dei tempi. Evitare decisioni contrastanti rispetto a posizioni soggettive collegate. Bisogna capire in cosa consiste questa connessione per l'oggetto o per il titolo. Evidentemente le varie domande devono riguardare beni della vita o fatti costitutivi che siano collegati tra di loro. Esempio tipico di litisconsorzio facoltativo è quella in cui ci sono più debitori solidali. La solidarietà nelle obbligazioni pecuniarie dal punto di vista passivo, implica che il creditore possa agire nei confronti di tutti, di uno soltanto o nei confronti di alcuni e non di altri, perché sono posizioni autonome (il creditore può pretendere l'intero da tutti). Il creditore potrebbe anche avviare un processo per ogni debitore con il rischio di avere tante diverse decisioni. O potrebbe riunire le varie situazioni in un unico processo ottenendo un'unica decisione. Non è che più soggetti possono agire nei confronti di più soggetti

perché "l'unione fa la forza", non è che si possono mettere insieme vicende sostanziali non collegate tra loro. La legge giustifica l'unione di domande ma la limita alla opportunità: più domande e più parti ci sono in un processo, più sarà difficile da gestire.

  1. CONNESSIONE PROPRIA: esistenza di un collegamento tra oggetto e titolo delle varie domande. Se un creditore si dimentica di chiamare in causa un debitore soldale, non è un problema di litisconsorzio da integrare ma andrà a fare una causa separata: non è prevista l'integrazione del contraddittorio.
  2. CONNESSIONE IMPROPRIA: quando la connessione non deriva da un collegamento tra i diversi diritti ma dal fatto che tutte le varie posizioni dipendono dalla soluzione di una identica questione. Quando la decisione dipende totalmente o parzialmente da identiche questioni di fatto o di diritto. Abbiamo quindi tanti diritti autonomi non connessi.
tra loro né per oggetto, né per il titolo rispetto alla cui tutela però si pone una identità di questioni fattuali e giuridiche risolte le quali tutte le cause sono idonee ad essere gestite nello stesso modo. Es: tutti noi abbiamo abbonamento a servizio pubblico trasporto. Mezzi diversi ma tutti in ritardo. Dal ritardo deriva il risarcimento del danno. Il ritardo è giustificato? Allora sarà giustificato per tutti. Quindi tutti noi potremmo agire insieme. Se la categoria degli abbonati sono 10mila, ognuno con un proprio autonomo diritto, si tratta di litisconsorzio facoltativo ma essendo in tanti come si dovrà svolgere il processo? Con una class action. Le class action sono una forma di litisconsorzio facoltativo di massa in cui centinaia, migliaia soggetti si trovano ad essere titolari di diritti omogenei. Es: in tanti acquistano macchina con difetto. Il giudice può disporre anche d'ufficio la separazione della cause quando la.continuazione dellaloro riunione ritarderebbe o renderebbe gravoso il processo. 22/10 INTERVENTO VOLONTARIO

Si divide in 3 diverse tipologie (ciascun tipo di intervento volontario si caratterizza per la diversa situazione sostanziale che chi interviene in giudizio fa valere):

  1. Intervento principale: chi interviene a titolo principale fa valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti già presenti nel processo, normalmente in base ad un rapporto di incompatibilità.
  2. Intervento adesivo autonomo: chi interviene a titolo adesivo autonomo fa sempre valere un proprio diritto autonomo, che potrebbe far valere in un'altra sede processuale ma che fa valere in quella sede per affiancare la sua posizione a quella di una o più parti originarie; ma avendo come contraddittori non tutte le parti ma solo alcune di esse.
  3. Intervento adesivo dipendente: lo propone un terzo che non fa valere un proprio autonomo diritto (che proprio non ha) ma quello che fa valere è un interesse a sostenere la
posizione di una delle parti originarie, un interesse giuridicamente rilevante che gli deriva dal fatto di essere titolare di un diritto dipendente rispetto al diritto pregiudiziale deciso dalle parti originarie. Un diritto/rapporto giuridico è pregiudiziale rispetto ad un altro cd dipendente nella misura in cui l'esistenza dell'una costituisce elementi costitutivi della fattispecie dell'altra (es: contratto di sublocazione che ha nella propria fattispecie costitutiva l'esistenza di un valido contratto di locazione, senza il quale il contratto di sublocazione non ha senso di esistere). Art. 1595: venendo bene la validità del contratto di locazione automaticamente gli effetti si riflettono sul titolare del rapporto di sublocazione che quindi è in un rapporto dipendente. INTERVENTO COATTO: intervento coatto su istanza di parte e intervento coatto per ordine del giudice che non è espressione di una decisione del terzo ma è decisione

presa da uno dei soggetti del processo per coinvolgere nel processo stesso, un soggetto che inizialmente vi era estraneo.

Due articoli:

  1. art. 106, INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE: “ciascuna parte (sia convenuto, sia attore) può chiamare nel processo un terzo, al quale ritiene comune alla causa o dal quale pretende essere garantita”. Quindi, questa possibilità per una delle parti originarie di coinvolgere nel processo un soggetto che vi era inizialmente estraneo, è giustificata dall’esistenza di una connessione tra la posizione sostanziale già sottoposta all’attenzione del giudice, e la posizione giuridica del terzo.
  2. In particolare, in questa norma sono individuate due diverse tipologie di CONNESSIONE:
  • per garanzia: è la più evidente. Un soggetto che viene chiamato in causa come convenuto, ha un’assicurazione, un fideiussore, un garante. Si estende nei confronti del terzo garante una domanda cd DI MANLEVA dove manlevato
significa che si fa carico degli effetti negativi dell'asentenza nei confronti del garantito. Es: se devo pagare 100, quei 100 li paga tu. Il senso dellachiamata in garanzia è l'essere manlevato cioè di spostare su un terzo le conseguenze negative che derivano dall'esito non fausto/felice del processo. Quindi chiamo in causa un terzo che è tenuto per legge o per contratto a garantirmi rispetto ad una posizione giuridica. 2) Intervento volontario: ha alla base l'idea della comunanza di causa ossia cito in giudizio un terzo a cui la causa è comune. Quali sono gli elementi che possono comprendere la causa comune? Quando vi è connessione per l'oggetto o per il titolo tra la posizione del terzo e la posizione già pendente. Una connessione oggettiva che è riferita al bene della vita (oggetto) o alla fattispecie costitutiva (titolo). Es: più autori dello stesso danno gli fanno causa. Per dire che ho causato il danno

chiamo ingiudizio un soggetto partecipe del fatto. Potrebbe essere che alfa fa causa a beta dicendo che gli deve dei soldi. Beta gli dice che quei soldi glieli ha chiesti anche caio. Chi è il vero creditore? Beta quindi chiama in causa caio per capire chi deve pagare. Chi risulterà avere ragione, beta pagherà lui. Questo è l'intervento volontario.

2) Art. 107, INTERVENTO PER ORDINE DEL GIUDICE: "il giudice quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento". Anche questa norma è sufficientemente ampia e fa riferimento ad un rapporto di connessione. Anche qui la causa deve essere comune.

L'art. 102, fa riferimento ad una situazione in cui la pronuncia deve necessariamente essere effettuata nei confronti di più parti; qui invece c'è una situazione di opportunità che deriva da un rapporto di connessione. Il giudice ordina

L'intervento del terzo avviene quando, in determinate circostanze, il terzo stesso non provvede autonomamente ma è la parte interessata a proseguire il processo che notifica al terzo un atto di chiamata in causa, dando attuazione al provvedimento del giudice che ha disposto tale intervento.

Questo perché il principio dispositivo prevede che spetti alle parti compiere gli atti necessari per dare impulso al processo. Tuttavia, in questo caso, il principio dispositivo viene messo in discussione: è il giudice che amplia l'ambito soggettivo di un processo civile, stabilendo che la causa si debba svolgere anche nei confronti di un'altra parte che non è stata chiamata in causa. Ma è lecito fare ciò?

Se la norma è ancora in vigore, direi di sì. Tuttavia, è necessario trovare un modo per rendere compatibile questo potere del giudice di estendere il contraddittorio con il principio dispositivo e con il diritto di azione che spetta a chi è titolare del diritto.

L'accertamento che si compie in un processo civile ha effetto soggettivo alle parti di quello stesso processo, per cui se un soggetto resta terzo se il suo diritto è autonomo rispetto a quello di cui si controverte nella causa, il mio diritto non è pregiudicato. Qui però c'è una causa in cui tra le parti originarie viene evocata anche una posizione/un ruolo di un soggetto terzo di cui si parla ma per cui non è in causa. Il diritto del terzo non sarà quindi toccato da questo processo ma sarà comunque pronunciata una sentenza in cui si parlerà comunque di lui e si avrà comunque una sentenza che potrebbe avere contenuti che potrebbe pregiudicare la sua posizione in via di fatto (non di diritto). Il punto è che in questo modo il terzo non si è potuto difendere. L'art. 107 non è una deroga al principio dispositivo o del diritto di azione, ma è una forma di attuazione del diritto di difesa.

E del diritto al contraddittorio di un soggetto la cui posizione soggettiva comunque viene sfiorata in un processo in cui non è stato coinvolto.

Dettagli
A.A. 2021-2022
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabriganti2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Luppi Michele Angelo.