DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
1° semestre - 9 cfu (tre esercitazioni)
2° semestre - 6 cfu
I frequentanti possono fare la prova parziale.
Sia in forma scritta che orale (sia per il parziale che per il totale), può di norma essere comunicata il
giorno stesso o prima dell’esame.
Quello in forma scritta è due domande aperte (1:15 h), nel totale tre (2 h)
Si può usare il codice all’esame (civile e processuale civile) solo per gli ultimi 15 minuti durante lo
scritto e durante l’orale te lo chiede lei.
Frequentanti: l’esame è solo sugli argomenti trattati a lezione
Protopisani, ed. 6, 2014 (alcuni aggiornamenti saranno caricati su moodle altri durante le lezioni)
Codice procedura settembre 2020
Codice civile si può usare quello vecchio
La prima esercitazione ha ad oggetto gli atti introduttivi del processo (citazione e comparsa di
risposta)
La seconda è in tema di prove (viene anche qui un avvocato)
La terza affidata ad un magistrato che ha ad oggetto la parte decisoria
Le caratteristiche della norme sostanziali [ che sono norma che risolvono un conflitto di interessi, vi
sono due parti portatrici di interessi contrapposti e per risolverlo va ad individuare il cosi detto
interesse prevalente.
Una volta individuato detta la regola di condotta, in cui si attribuisce ad una delle parti una
posizione di vantaggio e all’altra una di svantaggio (obbligo/soggezione); attraverso questa
operazione si determina il sorgere di una situazione giuridica o effetto giuridico, qualsiasi rapporto
giuridicamente rilevante può essere definito come effetto giuridico in quanto relazione che ha
rilevanza.
Per regolare la produzione di effetti giuridici: la norma in presenza di determinati fatti produce
determinati effetti:
1. Norma
2. Fatto
3. Effetto
Es: art. 922 e ss.
Vi è pero anche un altro scherma; la norma attribuisce alle parti o alla pa il potere di dettare la
regola di condotta:
1. Norma
2. Potere
3. Effetto
Art. 1321 (Autonomia contrattuale)
L’ordinamento processuale civile si compone di un insieme di norme contenute non solo nel codice
di procedura civile ma anche in quello civile e leggi speciali, che predispongono una serie di
meccanismi (processi) che perseguono lo stesso scopo, cioè di consentire alla norma sostanziale di
avere attuazione anche dove si verifica la cosi detta crisi di cooperazione (la parte passiva che
……).
1
Le crisi di cooperazione sono molto eterogenee:
Diritti assoluti, situazioni giuridiche in cui il titolare della posizione attiva si trova
riconosciuto dall’ordinamento poteri e facoltà che può esercitare in riferimento all’oggetto
del suo diritto e per garantire questo apporto esclusivo viene … (diritti reali, soggettivi)
es. qualcuno che si afferma proprietario del fondo di un altro
Diritti relativi, classiche obbligazioni come il pagamento di una somma di denaro
es. inadempimenti
Le crisi di cooperazioni sono molteplici
Finché la regola di condotta è rispettata non si pongono problemi, quando si verifica una delle crisi
di cooperazione un ordinamento per essere effettivo deve mettere a disposizione dei consociati delle
utilità…
Tali meccanismi sono rappresentati dai processi.
Divieto di autotutela privata (art. 392-393), cioè per essere effettivo -….
La norma fondamentale è l’art. 24 della Costituzione
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”
Ne derivano una serie di diritti:
1) Diritto di azione: come diritto atipico, per cui ciascun cittadino può rivolgersi allo Stato e
richiedere la tutela delle situazioni giuridiche di cui ritiene di essere titolare; gli spetta
rispetto a qualsivoglia diritto anche se non vi è una specifica norma che glielo attribuisce
(nell’ordinamento romano vi erano solo situazioni tipiche, così è oggi nel sistema di
common law);
es. normativa rispetto agli appalti ha previsto che tutte leviti fossero portate difronte ad un
arbitro, la Corte costituzionale l’ha dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 24
2) Garanzia dell’effettività della tutela: la definizione è del professor Giuseppe Chiovenda
“il processo deve dare a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che ha il diritto di
conseguire sulla base della legge sostanziale” per cui lo stato non può dare ai cittadini un
qualsiasi rimedio, ma deve essere effettiva…
La tutela dev’esser cioè specifica, …. Non una tutela meramente risarcitoria; vi possono
essere ipotesi in cui la tutela specifica non si può ottenere (es. bene distrutto), se vi fosse una
tutale meramente risarcitoria il diritto si trasformerebbe in una monetizzazione, che potrebbe
essere accettata per quesi diritti che hanno un contenuto patrimoniale, mentre situazioni
diverse (es. libertà personale) per cui ciò ha come conseguenza che si debba parlare di
processi civili e non processo, in quanto l’ordinamento deve dare un insieme di rimedi molto
articolati ed eterogenei, in grado di rispondere alle diverse crisi di cooperazione.
Es. …
Tornando sul rapporto tra diritto processuale e sostanziale abbiamo quindi detto che il processuale
entra in gioco quando quello sostanziale viene violato, è quindi strumentale e dipende da esso; ma
anche quello sostanziale dipende dal processuale infatti attraverso lo studio di quest’ultimo si
comprende quale sia quello sostanziale effettivamente vigente, in quanto una norma …
Es. prendendo in considerazione il contratto di locazione si è obbligati all’obbligo di restituzione, se
non is adempie si passa allo sfratto, l’ufficiale giudiziario dev’essere assistito dalla forza pubblica,
spesso in determinati periodi lo Stato senza modificare la disciplina sostanziale limita pero la
disponibilità delle forze pubbliche, per cui ciò impediscono l’effettivo esecuzione finiscono per
rendere la norma sostanziale sulla durata del contratto come non effettiva.
Quindi si parla di NESSO DI INTERDIPENDENZA. 16-09
2
L’oggetto del corso sono i metodi di risoluzione delle controversie ovvero delle crisi di
cooperazione.
I sistemi di soluzione delle controversie sono di vario tipo: la tutela giurisdizionale dei diritti che
chiama in causa la magistratura, ma vi sono anche altri sistemi detti alternativi, come la mediazione
o l’arbitrato (le parti decidono di portare le proprie liti difronte ad un privato e vincolandosi a
rispettare la decisione assunta dall’arbitro).
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti è necessario partire dalle disposizioni della
carta costituzionale:
titolo IV seconda parte (art. 101-113), dedicate alla magistratura con una prima sezione
dedicata all’ordinamento giurisdizionale
ma anche altri sono le parti, basti pensare all’art. 24 (contenuta nella parte prima, principio
di azione effettività della tutela, diritto di difesa), art. 25 (garanzia del giudice naturale
precostituito per legge)
Partendo dal titolo IV: è dedicato all’apparto dello stato titolare della funzione giurisdizionale che è
la magistratura.
Art. 101 “La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”
Art. 111 “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale…”
Tentiamo di offrire una definizione di giurisdizione.
Combinando tali due disposizioni ne deriva una prima definizione: è funzione statale espressione
della sovranità popolare il cui esercizio è diffuso fra una pluralità di giudici che sono terzi e
imparziali e soggetti soltanto alla legge.
Il contenuto della giurisdizione è quanto stabilito nell’art. 24.1, cioè la tutela effettiva delle
situazioni giuridicamente rilevanti, a prescindere dalla sua struttura (indipendente dal diritto
soggettivo o interesse legittimo).
Art. 102 “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia”
Il comma 1 sembrerebbe affermare il principio della unicità della giurisdizione, ad essa si collega
l’art. 1 cpc (“la giurisdizione civile salvo particolari disposizioni di legge è esercitata dai giudici
ordinari secondo le norme del presente codice”) e nella stessa direzione sembrerebbe andare il
secondo comma del 102 (dove pone il divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali).
I giudici straordinari e speciali sono giudici istituiti in riferimento a gruppi determinati di
controversie (ad hoc), quello straordinario è istituito ex post rispetto ad una controversia già sorta,
mentre quello speciale ex ante
Art. 103 “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”
3
Quelli da esso richiamati sono giudici speciali: il consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa, cioè i TAR (art. 125 C. che costituiscono il primo grado, ed il secondo grado è il
consiglio di stato)
Il giudice amministrativo si occupa delle controversie tra cittadino e PA, ma in base alla posizione
giuridica che rileva sulla scelta se si ricorre al giudice amministrativo (interesse legittimo) o civile
(diritto soggettivo); ad essa si contrappongono alcune eccezioni: cioè la giurisdizione esclusiva,
particolari materie indicate dalla legge in cui il giudice amministrativo giurisdizione totale
(‘giustificazione storica’).
Il secondo comma prevede al Corte dei conti che si occupa di giurisdizione contabile (contabilità
pubblica)
Il terzo comma prevede i tribunali militari.
I giudici speciali non si esauriscono però nel 103, nella 6° disposizione transitoria della
Costituzione infatti è previsto “Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all'articolo 111.”, essa presuppone quindi l’esistenza di altri organi di
giurisdizione speciale ed in effetti le disposizioni transitorie sono state scritte nel momento in cui la
carta è entrata in vigore e cioè a seguito della caduta del regime; la gran parte dei giudici istituiti in
epoca fascista (al fine di garantire privilegi e per sopprimere alcuni interessi della società) è stata
abrogata in quanto incompatibile con la carta democratica, quelli non abrogati sono per es. i giudici
tributari, Consiglio dell’ordine forense che ha giurisdizione disciplinare sui propri iscritti.
Tornando al 102, dalla lettura del 103 e della sesta disposizione si ricava come in realtà prevede una
serie di giudici speciali (i giudici straordinari non sono invece presenti, in quanto andrebbero a
violare l’art. 25 C., es. tribunale di Norimberga) quindi il principio di unicità della giurisdizione è
tendenziale.
La differenza tra giudici ordinari e speciali non è solo formale, ma dalla lettura della costituzione si
comprende che è una differenza importante in quanto questi due ordini di giudici assumono una
diversa posizione nel nostro ordinamento: la magistratura ordinaria afferma un apparato di garanzie
che ha rango costituzionale (Non può essere modificata se non con un procedimento di revisione
costituzionale), viceversa le magistrature speciali sancisce il principio dell’indipendenza ma rimette
alla legge ordinaria la disciplina di tale indipendenza (non richiederà i passaggi e le maggioranze
richieste per le norme costituzionali).
COSTITUZIONE E MAGISTRATURA ORDINARIA
Art. 104-107
Tali disposizioni non sempre parlano in maniera espressa di magistratura ordinaria (es. 104 fa
riferimento alla magistratura), ma comunque soltanto ad essa si applicano.
Per magistratura ordinaria si intende non soltanto i giudici (civili e penali), ma anche il pm; per cui
tutto l’apparato di garanzie è riferito sia alla magistratura giudicante che procedente (art. 112 C.).
L’ordine giudizio civile si articola in:
1° grado:
Tribunale con sede tendenzialmente nei capoluoghi di provincia, al suo interno vi sono le
sezioni civili e penali; il tribunale ha una competenza generale per tutti i casi che non
rientrano nella giurisdizione del giudice di pace oltre che avere delle competenze specifiche
(art. 9 cpc)
Giudice di pace è un giudice onorario e non togato (art. 106 comma 2 C.), per cui non
rientrano nella magistratura ordinaria e non vi si applicano le disposizioni di garanzia, esso è
nominato a livello locale sotto il controllo del CSM e vi possono prendere parte cittadini tra
4 i 35-70 anni laureati in giurisprudenza con cessazione di ogni attività di tipo pubblico o
privato.
Inizialmente il contenzioso era limitato, istituito nel 1991 ma entrato in funzione nel 1995,
fu istituito per salvare la giustizia civile in quanto a seguito della eliminazione e dell’ufficio
del pretore per alleggerire il carico del giudice togato si attribuì al giudice di pace
controversie che si ritenevano semplici (si pensava non fosse necessario l’intervento del
giudice togato).
Le competenze si sono ampliate sia con l’introduzione di competenze penali sia con
l’aumento di quelle civili, pur restando alcuni limiti (non può emanare provvedimenti
cautelari civili); la competenza è nell’art. 7 cpc, esso è stato modificato ampliandone la
competenza sebbene non siano ancora entrate in vigore (2021 e 2025).
È giudice di primo grado ma non rientra nella nozione di magistratura ordinaria.
2° grado (appello):
Le corti di appello sono istituite nei capoluoghi di regione ed è giudice di secondo grado
rispetto ai procedimenti del tribunale (a cui invece ci si appella rispetto alle decisioni del
giudice di pace).
Anch’essa si divide in sezioni civili e penali e sono addetti più giudici denominati
consiglieri d’appello.
Essa si pronuncia esclusivamente in composizione collegiale (a differenza del tribunale)
Cassazione: ha sede unica a Roma (prima erano cinque, ma Calamandrei decise di unificare
il suo ufficio), è giudice di legittimità rispetto alle sentenze d’appello proponendo il cosi
detto ricorso in cassazione.
Nel nostro ordinamento la Corte di cassazione è chiamata ad assicurare la funzione
nomofilattica, cioè l’interpretazione uniforme del diritto e di garanzia oggettiva (art. 65).
Vi sono poi i consiglieri di cassazione, che sarebbero i giudici, rientrano nella magistratura
ordinaria.
LE GARANZIE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
1) art. 104 comma 1 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
AUTONOMIA
ogni altro potere.” : E INDIPENDENZA
L’autonomia è una nozione statica riferita alla magistratura come corpo, mentre indipendenza in
senso dinamico cioè nel momento in cui viene esercitata la funzione giurisdizionale; definendola
come ordine e contrapponendola agli altri poteri dello Stato.
È la stessa costituzione che spiega cosa si intende con autonomia e indipendenza
Autonomia: si spiega in riferimento all’organo di autogoverno cioè del CSM.
In assemblea costituente era molto forte l’esigenza di creare le condizione così che non potesse
ripetersi cioè che era successo nel regime fascista che aveva imbavagliato la magistratura per
privare i cittadini delle loro libertà, infatti lo strutto Albertino tutte le competenze ad emanare i
provvedimenti sullo status dei magistrati rientrava nella competenza del ministro di grazia e
giustizia, per cui chi non si allineava all’orientamento veniva allontanato.
Per cui l’assemblea decise di creare tale organo (CSM).
Il CSM è composto per la maggior parte da magistrati eletti da magistrati titolare in via esclusiva
dei poteri che incidono sullo status dei magistrati (quindi incide sulla carriera: trasferimenti,
promozioni…)
L’autonomia è da esso garantita grazie alle regole della sua compositore e alla scelta di avergli
attribuito in via esclusiva i poteri dell’art. 105, nel dettare tali disposizione l’assemblea costituente
ha voluto:
creare le condizioni perché la magistratura potesse essere separata da tutti gli altri poteri
dello Stato
5 creato le condizioni affinché si garantisse l’unità dello Stato
REGOLE DI COMPOSIZIONE:
Presieduto dal presidente della repubblica (si è allungo dibattuto, secondo alcuni doveva
andare al presidente della cassazione o al ministro di grazia e giustizia), che è organo super
partes per eccellenza, ma rappresentante per eccellenza l’unità dello Stato.
Esso è titolare di una serie di poteri, ma essendo in seduta circa 3 settimane al mese il ruolo
del presidente è spesso svolto d
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