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fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

Oltre alla reclusione, è contemplata la presenza di pene accessorie quali l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza per un periodo non inferiore ad un anno; è possibile però richiamare le circostanze attenuanti e ridurre la pena fino alla metà nonché eliminare le pene accessorie. I soggetti attivi del reato sono i contribuenti che presentano la dichiarazione, anche coloro che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, mentre l'oggetto materiale sono i documenti che la stessa norma indica.

Sono 3 le ipotesi di falsità ideologica: l'inesistenza oggettiva dell'operazione, la soprafatturazione, e l'inesistenza soggettiva (consistente nel disporre di documentazione attestante la cessione del bene a individui diversi da quelli effettivi). La condotta è di tipo commissivo e consiste nell’indicare elementi passivi fittizi, mentre il momento consumativo del reato coincide con quello della presentazione della dichiarazione annuale.

Al fine di evitare sanzioni sproporzionate, il legislatore ha introdotto una soglia quantitativa per il configurarsi di un'attenuante ad effetto speciale: nel caso in cui l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione sia inferiore a Lit 300 milioni si applica la reclusione da sei mesi a due anni. L'elemento psicologico del reato in esame, è quello del dolo specifico (che consiste in una finalità ulteriore che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario che si realizzi per aversi il reato) costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La "Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", lo rappresenta però l'unica forma di dichiarazione fraudolenta. È punito, infatti, anche colui che nella dichiarazione annuale riporti gli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo se l'imposta evasa è superiore a Lit 150 milioni, o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore a Lit 3 miliardi.

Il delitto, in questo caso, è punibile con la stessa pena delle altre dichiarazioni fraudolente, così come è possibile, anche in questo caso, richiamare le circostanze attenuanti.

I soggetti attivi, a differenza dell'altro caso, sono tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l'oggetto materiale del reato sono tutti quegli elementi, diversi dalle fatture e dai documenti falsi, idonei a supportare una situazione fiscale di carattere fraudolento. La condotta consiste nell'indicare minori elementi nella registrazione contabile, mentre il momento consumativo del reato coincide con quello della presentazione della dichiarazione annuale contenente le indicazioni fittizie. L'elemento psicologico del reato in esame, è quello del dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

IL PROCESSO TRIBUTARIO

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

Oltre alla reclusione, è contemplata la presenza di pene accessorie quali l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza per un periodo non inferiore ad un anno; è possibile però richiamare le circostanze attenuanti e ridurre la pena fino alla metà nonché eliminare le pene accessorie. I soggetti attivi del reato sono i contribuenti che presentano la dichiarazione, anche coloro che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, mentre l'oggetto materiale sono i documenti che la stessa norma indica. Sono 3 le ipotesi di falsità ideologica: l'inesistenza oggettiva dell'operazione, la soprafatturazione, e l'inesistenza soggettiva (consistente nel disporre di documentazione attestante la cessione del bene a individui diversi da quelli effettivi). La condotta è di tipo commissivo e consiste nell'indicare elementi passivi fittizi, mentre il momento consumativo del reato coincide con quello della presentazione della dichiarazione annuale. Al fine di evitare sanzioni sproporzionate, il legislatore ha introdotto una soglia quantitativa per il configurarsi di un'attenuante ad effetto speciale: nel caso in cui l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione sia inferiore a Lit 300 milioni si applica la reclusione da sei mesi a due anni. L'elemento psicologico del reato in esame, è quello del dolo specifico (che consiste in una finalità ulteriore che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario che si realizzi per aversi il reato) costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", lo rappresenta però l'unica forma di dichiarazione fraudolenta. È punito, infatti, anche colui che nella dichiarazione annuale riporti gli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo se l'imposta evasa è superiore a Lit 150 milioni, o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore a Lit 3 miliardi. Il delitto, in questo caso, è punibile con la stessa pena delle altre dichiarazioni fraudolente, così come è possibile, anche in questo caso, richiamare le circostanze attenuanti. I soggetti attivi, a differenza dell'altro caso, sono tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l'oggetto materiale del reato sono tutti quegli elementi, diversi dalle fatture e dai documenti falsi, idonei a supportare una situazione fiscale di carattere fraudolento. La condotta consiste nell'indicare minori ricavi nella registrazione contabile, mentre il momento consumativo del reato coincide con quello della presentazione della dichiarazione annuale contenente le indicazioni fittizie. L'elemento psicologico del reato in esame, è quello del dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

IL PROCESSO TRIBUTARIO

La giurisdizione tributaria. La giurisdizione in materia tributaria è esercitata dagli organi della giurisdizione tributaria che sono individuati nelle commissioni tributarie provinciali e nelle commissioni tributarie regionali. Queste regolano controversie concernenti: le imposte sui redditi, le imposte sul valore aggiunto, le imposte sulle successioni, i tributi comunali e locali.

Quando il giudice tributario opera al di fuori dei limiti imposti al suo potere si ha il difetto di giurisdizione, e tale difetto è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Il giudice. Le regole di competenza, espresse nel D.Lgs. 546 del 1992, riguardano la distribuzione del potere giurisdizionale; essi stabiliscono un solo criterio di competenza, quello territoriale.

La commissione tributaria può dichiarare la propria incompetenza indicando la commissione competente; in seguito a questa dichiarazione viene operata la riassunzione e il processo continua innanzi alla commissione competente, qualora siano invece trascorsi i termini o non si sia operata la riassunzione, il processo si estingue.

La condizione necessaria dei pubblici funzionari è quella dell’imparzialità, e proprio al fine di garantirne tale imparzialità si prevedono gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Il giudice deve astenersi nel caso in cui si trova in una situazione che possa compromettere la sua imparzialità e, qualora non lo faccia, potrà essere ricusato dalle parti attraverso l’istanza di ricusazione. I casi in cui il giudice all’obbligo di astenersi sono: quando abbia interesse nella causa, se un suo parente prende parte alla causa, se ha prestato consiglio ad una delle parti. L’eventuale decisione sulla ricusazione spetta al collegio cui appartiene il giudice ricusato.

Le commissioni tributarie possiedono tutte le facoltà di richiesta di dati che sono conferite agli uffici tributari, inoltre i giudici tributari possono richiedere la consulenza tecnica attraverso un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.).

Per quanto riguarda il carattere del processo tributario, si è a lungo discusso se si trattasse di un processo dispositivo (in cui i fatti indicati dalle parti rimangono vincolanti) o di un processo inquisitorio (in cui il giudice può accertare liberamente le prove indipendentemente). Prima della riforma del 1972 la connotazione inquisitoria del processo tributario risultava abbastanza netta, mentre in seguito a tale riforma si è creato un sistema piuttosto ambiguo.

La dottrina lo definisce come un processo dispositivo con metodo acquisitivo.

Nel processo tributario spetta al soggetto titolare della pretesa l’onere della prova e la presentazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata, mentre spetta al contribuente l’onere di dimostrare i fatti diversi da quelli presentati dalla controparte.

La legge, infine, stabilisce che non possono essere applicate le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce (esimenti).

Le parti. Nel processo è parte colui il quale propone la domanda al giudice al fine di ottenere un determinato provvedimento (attore), e colui nei cui confronti la domanda è posta ed il provvedimento domandato (convenuto).

Dal punto di vista formale, la qualità di parte processuale si acquista semplicemente con la domanda o dall'essere stato convenuto con essa; dal punto di vista sostanziale, occorre avere un interesse ad agire legato al fatto che il diritto soggettivo sia stato in qualche modo leso.

Per quanto riguarda il processo tributario, sono parti il ricorrente e l'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto; l'onere probatorio spetta all'amministrazione finanziaria che dovrà dimostrare l'esistenza del credito fiscale vantato. Per il processo tributario le parti possono stare in giudizio anche mediante procuratore (procura che può essere conferita ai parenti fino al quarto grado), mentre l'Agenzia delle entrate può stare in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento e potrà essere assistito, in giudizio di secondo grado, dall' Avvocatura dello Stato.

Il difetto di legittimazione processuale ha come effetto giuridico la nullità del processo ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato è grado del giudizio.

In pratica (credo) quando le parti effettuano un ricorso è necessaria l'assistenza tecnica (avvocatura dello Stato, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro), questa però può mancare per le controversie di modesto valore. Nel caso in cui un individuo non sia in grado di provvedere da solo a procurarsi la difesa, l'art.24 Cost.stabilisce che "siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione": è infatti prevista l'assistenza tecnica gratuita.

La riforma del D.Lgs. 546 del 1992 ha introdotto anche un altro principio, ossia quello della condanna della parte soccombente alle spese di giudizio. Le ragioni di tale provvedimento stanno nel fatto che con l'attuale sistema vi è un'assistenza tecnica obbligatoria e quindi le spese del giudizio sono "forzose".

Al processo tributario possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti: si parla di litisconsorzio. Si ritiene che si ha litisconsorzio necessario quando l'oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale, tale per cui la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti, ossia quando sarebbe inefficace se fosse pronunciata nei confronti di uno soltanto. Il caso più ricorrente è l'atto di accertamento di obbligazioni solidali. Se vi è litisconsorzio necessario, il ricorso deve essere proposto congiuntamente dai collegittimati necessari; se ciò non avviene il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio e il: ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte. Altrimenti il processo si estingue.

Il litisconsorzio può essere anche facoltativo. Esso può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono in un processo già instaurato, o sono chiamati in giudizio. Il d. lg.s. 546 limita fortemente la possibilità di intervento a due categorie di soggetti: a) a chi è destinatario dell'atto impugnato; b) a chi è parte del rapporto controverso. Infatti, l'intervento c.d. principale non è configurabile nei processi d'impugnazione, ma

soltanto nei processi di rimborso, nei quali si può ammettere l’intervento di chi assume essere titolare del diritto di rimborso, in luogo di chi ha già instaurato il processo, contrapponendosi all’originario ricorrente. L’intervento nei processi d’impugnazione è limitato a chi assume come titolo di legittimazione di essere destinatario dell’atto impugnato.

Il procedimento di I grado. Il processo tributario è introdotto mediante una proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto.

Per quanto concerne la costituzione in giudizio delle parti, la costituzione del ricorrente deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso a pena d’inammissibilità (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio); mentre l’Agenzia delle entrate o l’ente locale possono costituirsi in giudizio entro 60 giorni decorrenti dal giorno in cui ricorso è stato notificato.

Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione della controversia e ove l’interessato manifesti l’intenzione di produrre motivi aggiuntivi è previsto che la trattazione in camera di consiglio o l’udienza pubblica possano essere rinviate.

Dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente provvede a fissare la data di trattazione della controversia e a nominare il relatore. Il presidente potrà rinviare la data di trattazione solo quando sussista un giustificato impedimento del relatore, il quale non possa essere sostituito, o un giustificato impedimento di una delle parti.

La nuova normativa prevede che la controversia sia trattata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, questo se nessuna delle parti, con apposita istanza, richiede espressamente che la discussione avvenga in udienza pubblica.

La deliberazione della decisione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni se il collegio lo ritiene necessario; la decisione deve essere presa a maggioranza dei voti: il primo a votare il relatore, segue poi la votazione dell’altro membro del collegio giudicante e, per ultimo, del presidente.

La sentenza deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, l’esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti, il dispositivo.

Le parti hanno l’onere di provvedere alla notifica della sentenza, in quanto soltanto questa forma di notifica fa decorrere il termine per l’impugnazione.

Le impugnazioni. I mezzi di impugnazione provocano un nuovo giudizio, per porre rimedio ai vizi di una sentenza; essi devono essere distinti in due tipi: impugnazioni rescindenti e sostitutive. Le prime conducono ad un nuovo annullamento della sentenza impugnata, le seconde ad una pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata. Tipica impugnazione rescindente è il ricorso per cassazione; tipica impugnazione sostitutiva è l’appello.

Per quanto riguarda l’oggetto del giudizio di impugnazione, mentre le impugnazioni sostitutive sottopongono lo stesso oggetto di giudizio del grado precedente, le impugnazioni rescindenti sottopongono, quale oggetto del giudizio, la decisione

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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