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Rifiuto espresso o tacito di restituzione; Atti delle operazioni catastali
Gli atti non compresi nell'elenco sono impugnabili non autonomamente, ma insieme con quelli impugnabili. Ogni atto può essere impugnato solo per vizi che lo riguardano, ossia per vizi propri e non per vizi che riguardano altri atti e né per vizi di atti precedenti.
Per una parte della dottrina, le impugnazioni mirano all'annullamento dell'atto, mentre per un'altra parte il giudizio presenta solo natura impugnatoria perché avrebbe come esito la sostituzione dell'atto impugnato con una sentenza di accertamento dell'obbligazione tributaria. La giurisprudenza riconosce che il processo tributario è un processo di impugnazione di un provvedimento amministrativo, ma perviene a conclusioni non uniformi, in quanto afferma che:
Quando l'impugnazione verte su vizi formali dell'atto e il giudice riconosce fondato il ricorso, si ha l'annullamento.
dell'atto impugnato; Quando non ci sono vizi formali il giudice sostituisce l'atto impugnato, emettendo una sentenza di accertamento del rapporto obbligatorio; Hanno carattere impugnatorio anche le azioni di rimborso, sia quando esercitate con ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, sia quando esercitate a seguito di silenzio dell'Amministrazione. Il ricorso può essere proposto solo dopo che l'amministrazione ha rifiutato il rimborso. Perciò con il ricorso il contribuente chiede che sia accertato il suo credito, sia annullato il rifiuto di rimborso e l'amministrazione sia condannata a pagare. Il termine per la presentazione della domanda di rimborso è di 2 anni, mentre il termine per la presentazione del ricorso è collegato al rifiuto: se espresso, va presentato entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto; se tacito, non essendoci nessun termine processuale, opera il termine di prescrizione del diritto al rimborso. Il ricorrentedelle memorie scritte contenenti le proprie argomentazioni e documenti a sostegno delle proprie tesi. Durante l'udienza, le parti possono presentare le proprie difese oralmente e produrre eventuali ulteriori documenti. Al termine dell'udienza, la commissione si ritira in camera di consiglio per deliberare sulla decisione da adottare. La decisione viene poi notificata alle parti entro un termine stabilito dalla legge. È importante sottolineare che il processo di costituzione in giudizio e di svolgimento del processo può variare a seconda del tipo di procedimento e della normativa applicabile. Pertanto, è sempre consigliabile consultare le disposizioni di legge specifiche e rivolgersi a un professionista del diritto per una corretta interpretazione e applicazione delle norme.Documenti e fino a 10 giorni, depositare memorie. La trattazione della controversia può avvenire in camera di consiglio, oppure su richiesta di una delle parti avviene in pubblica udienza. L'udienza si svolge nel modo seguente: dopo la relazione del collegio giudicante le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio delibera in camera di consiglio, ma la sentenza è resa pubblica con il deposito presso la segreteria della commissione. Quest'ultima deve quindi notificare la sentenza alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.
Vi sono, inoltre, dei casi in cui il giudice deve sospendere il processo e attendere che la questione sia risolta da un altro giudice, come quando viene presentata querela di falso e quando debba essere decisa una questione sullo stato o sulla capacità delle persone.
Il processo deve essere sospeso anche quando viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione e quando viene sollevata questione di costituzionalità.
Il processo si interrompe quando muore la parte privata o il suo legale rappresentante o il suo difensore. Con l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo e, se la parte da cui è derivata l'interruzione non presenta istanza per la ripresa, il processo si estingue.
La naturale conclusione del processo è la sentenza, ma si può anche estinguere per:
- Rinuncia al ricorso, che non ha effetto se non è accettata dalle altre parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
- Inattività delle parti;
- Cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'oggetto del processo, ossia l'atto impugnato.
Anche nel processo tributario le parti possono raggiungere un accordo, la conciliazione, a seguito della quale cessa la materia del contendere. La conciliazione consta di un accordo tra le parti che si traduce in un atto con cui l'amministrazione
modifica l'atto impugnato, con la contestuale accettazione del contribuente. La conciliazione è legittima solo nelle liti che riguardano l'avviso d'accertamento e solo per questioni di tipo quantitative. Non sono conciliabili, quindi, le questioni che riguardano le sanzioni, pur se si tratta di questioni riguardanti solo il quantum. La conciliazione comporta per il contribuente la riduzione delle sanzioni ad un terzo di quanto irrogato, la riduzione fino alle metà delle pene previste per i reati tributari e la compensazione delle spese di giudizio. Essa, inoltre, può aver luogo solo mentre la lite pende in primo grado, in udienza o in sede extraprocessuale. In quest'ultimo caso l'ufficio deve presentare in giudizio il documento che formalizza l'accordo. Raggiunta la conciliazione, gli importi concordati devono essere pagati mediante versamento diretto entro 20 giorni.
SEZIONE 3 - Le prove
La norma cardine in tema di prove è
quella secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Non sono ammesse prove orali. Se i mezzi di prova non sono sufficienti a formare il convincimento del giudice sui fatti controversi, lo stesso giudice può assumere iniziative istruttorie. Pertanto il giudice può:
- Disporre accessi e ispezioni;
- Richiedere dati, informazioni e chiarimenti;
- Ordinare l'esibizione di documenti;
- Richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato;
- Disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il giudice, pertanto, non può indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti.
Sono esclusi il giuramento e la prova testimoniale, mentre per quanto riguarda la confessione la sua ammissibilità non è esclusa.
Spesso accade che, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, siano rinvenuti documenti o assunte dichiarazioni che potrebbero essere rilevanti in ambito tributario. In linea di principio
tali prove non sono utilizzabili, perché coperte dal segreto previsto dal c.p.p. In deroga a tale principio, se il magistrato penale ritiene che non vi sia pregiudizio per il processo penale, può autorizzarne l'utilizzo ai fini fiscali. Il diritto tributario è ricco di presunzioni legali. La presunzione legale è assoluta se non è ammessa alcuna prova contraria; è relativa se sono ammesse prove contrarie. È detta, infine, presunzione mista quella contro la quale la prova contraria è ammessa ma soltanto con determinati mezzi. Oltre alle presunzioni legali, l'amministrazione pone a fondamento dei suoi atti anche presunzioni semplici, le quali sono formulate dal giudice e devono essere basate su elementi gravi, precisi e concordanti. Abbiamo, infine, le presunzioni semplicissime, che riguardano casi in cui non si tratta di accertare un fatto ma di determinare un valore. Il problema dell'onere della prova si ha quando, al momentodella decisione di un fatto non esista né la prova che è avvenuto, né la prova che si è verificato; in altri termini il fatto non provato equivale ad un fatto non avvenuto. Nel processo tributario d'impugnazione sono in discussione i fatti sui quali si fonda e dai quali trae legittimità l'atto impugnato; la mancata prova di quei fatti equivale alla prova negativa e quindi l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare i fatti sui quali si fonda l'atto impugnato.
SEZIONE 4 – I provvedimenti
Il giudice tributario può emettere 3 tipi di atti: sentenza, ordinanza e decreto. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il giudizio; si ha sentenza, quindi, non solo quando il collegio decide il ricorso al merito, ma anche quando dichiara l'estinzione del giudizio o l'inammissibilità del giudizio.
La sentenza deve contenere:
L'indicazione della composizione del collegio,
delle parti e dei difensori;
La concisa esposizione dello svolgimento del processo;
Le richieste delle parti;
La succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;
Il dispositivo.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito presso la segreteria della commissione e il dispositivo è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.
Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio (e quindi non pronuncia sentenza).
Infine vi sono i decreti, che regolano lo svolgimento del processo e sono atti del presidente della commissione o della sezione. Il presidente dichiara con decreto l'inammissibilità manifesta del ricorso, la sospensione del processo e l'estinzione del processo. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo al collegio.
Il ricorso proposto contro uno degli atti impugnabili non ne impedisce l'esecuzione, o la impedisce solo in parte. Il contribuente oltre a poter richiedere la sospensione
della riscossione dispone anche di un mezzo di difesa di natura processuale. Il ricorrente, infatti, può chiedere nel ricorso o con atto separato, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La sospensione può riguardare qualunque contenuto dell'atto impugnato: imposta, interessi, sanzioni. Per ottenere la sospensione, debbono sussistere due presupposti: la probabile fondatezza del ricorso e il pericolo che si verifichi un danno grave e irreparabile. La sospensione è dunque accordata dal collegio, il quale decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti e dopo aver deliberato il merito; la pronuncia ha la forma dell'ordinanza, deve essere motivata, e non è impugnabile. La sospensione può essere anche parziale. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della decisione di primo grado. Prima di decidere il merito, il giudice deve