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Il processo tributario

Sezione 1 – Le commissioni e le parti

Con la legge del 1865 furono aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione fu affidata al giudice ordinario. Però non furono abolite le commissioni tributarie che assunsero in seguito la veste di organi contenziosi, articolati in 3 gradi. Si aveva così un sistema di tutela molto complesso, che si componeva di 3 gradi di giudizio dinanzi alle commissioni e di 3 gradi dinanzi al giudice ordinario. Con la riforma del 1972, il processo fu strutturato nel modo seguente: due gradi di giudizio dinanzi alle commissioni di primo e secondo grado; un terzo grado di giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale o dinanzi alla Corte d’Appello. La sentenza di terzo grado poteva essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

La riforma del ’92 ha come base l’art. 30 della legge 413/91 con cui il parlamento delegò il governo a riformare le commissioni ed il processo tributario. Da tale delega sono scaturiti i decreti legislativi 545 e 546 del ’92, concernenti l’ordinamento delle commissioni e il processo tributario. Con tale riforma sono state istituite commissioni tributarie provinciali e regionali. Inoltre vi è una norma generale di rinvio al c.p.c. quando:

  • Nessuna norma del decreto legislativo 546/92 disciplina una certa fattispecie;
  • Se la norma del c.p.c. risulta compatibile con il processo tributario.

Le commissioni tributarie si articolano in commissioni tributarie provinciali e regionali. La commissione tributaria provinciale è formata da due o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un presidente, un vicepresidente e 4 membri; il collegio giudicante è composto da 3 soggetti: 2 membri e il presidente, che è sempre un magistrato.

I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Per quanto riguarda i requisiti per la nomina a componente della commissione tributaria, il decreto delegato non richiede per alcune categorie i 10 anni di attività ed ammette la nomina di professionisti iscritti in albi che non hanno per oggetto attività giuridiche o economiche.

Fino al 2001 la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto soltanto le liti relative ad un elenco dei tributi (imposte sui redditi, IVA, ecc.), mentre le liti relative agli altri tributi appartenevano alla giurisdizione dei giudici ordinari. Dal 2002, invece, la giurisdizione delle commissioni tributarie comprende tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Inoltre appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie alcune controversie in materia catastale.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l’esecuzione forzata che vanno sollevate mediante ricorso contro il ruolo, da proporre alle commissioni tributarie. Inoltre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le cause proposte da terzi che assumono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Infine si propongono al giudice ordinario le cause di danni contro il Concessionario della riscossione.

Gli atti amministrativi che non sono impugnabili dinanzi al giudice tributario, sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo; tali atti sono: i regolamenti governativi o ministeriali e i regolamenti degli enti locali che istituiscono o disciplinano tributi locali. Sono inoltre impugnabili dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti individuali che non sono suscettibili di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria.

Nel processo tributario non vi è una distribuzione delle competenze per materia o valore: il ricorso introduttivo della lite è da proporre sempre ad una commissione tributaria provinciale, cioè occorre seguire il criterio territoriale che viene utilizzato per individuare la commissione tributaria regionale competente per l’appello. Se il ricorso è presentato ad una commissione non competente, il ricorrente può riassumere la causa dinanzi a quella competente.

Il ricorso può essere proposto solo dal destinatario dell’atto che viene impugnato. Il ricorrente deve farsi assistere in giudizio da un difensore tecnico (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali); quest’ultimo non è necessario per:

  • Controversie di valore inferiore a € 2582,28 (5 milioni);
  • Ricorsi contro i ruoli che erano formati dai centri di servizio (ora soppressi);
  • Controversie promosse da soggetti che sono abilitati all’assistenza tecnica.

L’altra parte del processo tributario è la parte resistente, ossia il soggetto che ha emesso l’atto che si impugna. La legittimazione passiva è attribuita a 3 categorie di soggetti: Uffici del ministero delle finanze, enti locali e Concessionari della riscossione, ove le prime due stanno in giudizio senza difensore tecnico.

Al processo tributario possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti e in tal caso si parla di “litisconsorzio”. Si ritiene che si ha litisconsorzio necessario quando l’oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale, tale per cui la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti, altrimenti inefficace. Se vi è litisconsorzio necessario il ricorso deve essere proposto congiuntamente, altrimenti il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte; in caso contrario il processo si estingue. Il litisconsorzio può, però, essere anche facoltativo e può sorgere per il fatto che altri soggetti intervengano in un processo già istaurato o sono chiamati in giudizio. Ma il d.lgs. 546/92 limita la possibilità di intervento solo a due categorie di soggetti: a chi è destinatario dell’atto impugnato e a chi è parte del rapporto controverso.

Sezione 2 – Il giudizio di primo grado

L’atto iniziale del processo produttivo è il “ricorso”, che è un atto il cui contenuto è una domanda motivata rivolta al giudice. Il ricorso deve contenere l’indicazione:

  • Della commissione adìta;
  • Del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eletto, nonché del codice fiscale;
  • Del soggetto contro cui il ricorso è proposto;
  • Dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  • Dei motivi.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve contenere l’indicazione dell’incarico ricevuto; deve poi essere indicato l’oggetto del processo, che si compone di due elementi: petitum (oggetto della domanda) e causa petendi (motivi del ricorso). Oggetto della domanda è il provvedimento che si chiede al giudice, ovvero l’annullamento di un provvedimento (ruolo, avviso di accertamento, ecc.). Il motivo del ricorso, nei processi d’impugnazione, è costituito dalla rilevazione di un vizio dell’atto impugnato. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanata dalla costituzione del resistente.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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