Fatturazione e reato
Pertanto l'omessa o parziale fatturazione non sono di per sé condotte idonee a concretizzare il reato de quo, e possono acquisire rilevanza solo se accompagnate da attività commissive quali ad esempio la predisposizione di corrispondenza commerciale mendace o di contratti congruenti con le registrazioni contabili, la cui valutazione dovrà ovviamente avvenire con un giudizio ex ante.
Dal tenore letterale della norma pare possano rientrare nella fattispecie in oggetto anche le problematiche di valutazione estimative di bilancio, quando si dimostri siano caratterizzate da profili di fraudolenza. Si tratta di un'innovazione molto importante e con rilevanti effetti pratici poiché come si ricorderà, nel precedente sistema le valutazioni estimative non rientravano tra gli elementi che potevano costituire reato. Infatti l'art. 7 legge 516/82 sub lettera f), puniva chi al fine di evadere, indicava nella dichiarazione dei redditi o nel bilancio ad essa allegato componenti positivi o negativi di reddito in misura differente da quella effettiva, "utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero".
Di tale tecnicismo si è reso del resto conto anche il legislatore che con una norma specifica (art. 7, D.Lgs. 74/00) ha comunque stabilito che non danno luogo a fatti punibili a norma degli artt. 3 e 4, le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di imposizione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio.
Comportamenti strumentali e momento consumativo del reato
I comportamenti descritti sono di carattere strumentali rispetto al momento consumativo del reato che coincide con quello della presentazione della dichiarazione annuale contenente le indicazioni fitizie. Non sarà perciò più sufficiente la semplice condotta fraudolenta, diversa da quella dell'utilizzo di fatture false o di documenti per operazioni inesistenti, ma sarà necessario un comportamento successivo e distinto, ovvero la presentazione della dichiarazione.
Soglie quantitative di punibilità
In particolare sono previste due soglie quantitative di punibilità:
- La condotta posta in essere deve avere prodotto un'imposta evasa (o un indebito rimborso richiesto o un inesistente credito d'imposta esposto in dichiarazione) superiore a 150 milioni di lire, con riferimento a ciascuna delle singole imposte evase;
- Contemporaneamente l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione d'elementi passivi fittizi, deve superare il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, in valore assoluto deve superare i tre miliardi.
Profilo di costituzionalità
Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artif artifici, pare vada evidenziano un profilo di costituzionalità che riguarda una disparità di trattamento tra contribuenti appartenenti alla medesima categoria reddituale e tra soggetti appartenenti a categorie diverse.
Elemento psicologico
Occorre premettere che seppure il legislatore non ha voluto definire in maniera astratta e generale il fine di evadere, nondimeno all'art. 1 D.Lgs. 74/00, sub lettera f), chiarisce che per "imposta evasa" si deve intendere la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione; ciò al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.
Il processo tributario
La giurisdizione tributaria
Pertanto l'omessa o parziale fatturazione non sono di per sé condotte idonee a concretizzare il reato de quo, e possono acquisire rilevanza solo se accompagnate da attività commissive quali ad esempio la predisposizione di corrispondenza commerciale mendace o di contratti congruenti con le registrazioni contabili, la cui valutazione dovrà ovviamente avvenire con un giudizio ex ante.
Dal tenore letterale della norma pare possano rientrare nella fattispecie in oggetto anche le problematiche di valutazione estimative di bilancio, quando si dimostri siano caratterizzate da profili di fraudolenza. Si tratta di un’innovazione molto importante e con rilevanti effetti pratici poiché come si ricorderà, nel precedente sistema le valutazioni estimative non rientravano tra gli elementi che potevano costituire reato. Infatti l'art. 7 legge 516/82 sub lettera f), puniva chi al fine di evadere, indicava nella dichiarazione dei redditi o nel bilancio ad essa allegato componenti positivi o negativi di reddito in misura differente da quella effettiva, “utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero”.
Di tale tecnicismo si è reso del resto conto anche il legislatore che con una norma specifica (art. 7, D.Lgs. 74/00) ha comunque stabilito che non danno luogo a fatti punibili a norma degli artt. 3 e 4, le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di imposizione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio.
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Processo tributario
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