Diritto tributario - il processo tributario
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ESTRATTO DOCUMENTO
C II
APO
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
Art. 10 - Le parti
[1] Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al
ricorrente, l' ufficio del Ministero delle finanze o l' ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l' atto impugnato o
non ha emanato l' atto richiesto ovvero, se l' ufficio è un centro di servizio, l'
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni
sul rapporto controverso.
-il ricorrente, cioè chi propone il ricorso (o attore nel processo civile);
-il resistente, cioè colui nei confronti dei quali il ricorso è proposto (o
convenuto nel processo civile);
Con l’art. 10 il legislatore ha inteso individuare i soggetti aventi la capacità di
essere parte nel processo tributario. Essi sono il ricorrente e il resistente.
Il ricorrente coincide il più delle volte con la figura del contribuente ossia con
quel soggetto debitore dl tributo, sia che egli agisca contro un atto dell’ufficio
sia che agisca per il rimborso di somme pagate senza che sia intervenuto un
atto.
Mentre il ricorrente (chi istaura il processo) non può mancare, la parte
resistente (resiste alla pretesa del ricorrente), può essere contumacie cioè non
si costituisce in giudizio.
In ordine al soggetto passivo del processo tributario, si tratta di quei soggetti
che possono assumere il ruolo di parte convenuta dinanzi alle commissioni per
aver emesso l’atto impugnato o non aver emesso l’atto richiesto.
La parte resistente: a seguito dell’ampliamento della giurisdizione la norma va
interpretata alla luce dell’art. 2:
- Ufficio ministero delle finanze : errato perché con la nascita delle agenzie
sta in giudizio l’agenzia ( PERò l’ufficio periferico dell’agenzia che
intrattiene realmente i rapporti con il ricorrente e non l’agenzia a livello
centrale con sede a Roma).
- l’ente locale (regioni, province, e comuni).
- Il concessionario del servizio della riscossione: ad esempio se ha
commesso errori nel trasferire il ruolo alla cartella o ha calcolato
erroneamente l’indennità di mora.
- Tutti gli altri soggetti attivi che per legge il potere di imporre o
pretendere tasse e altri contributi: Università, camere di commercio…etc;
(istituti previdenziali sono propri del giudice ordinario). 29
Lezione 16.10.2006
Art. 11 - Capacità di stare in giudizio
[1] Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio
anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita
al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione
all' udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
[2] L' ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta
in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione
regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
[3] L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche
mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura
dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato
detto ufficio (comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44,
modificato in sede di conversione).
Diritto processuale civile art. 75 c.p.c.
È la capacità di stare in giudizio, ponendo in essere atti processuali in nome proprio o per
conto di altri. Consiste, in sostanza, nella capacità di agire del diritto privato applicata al
processo: infatti, capacità di agire e (—) normalmente coincidono. Ai sensi dell’art. 75
c.p.c., sono capaci di stare in giudizio coloro che hanno il libero esercizio dei diritti che si
fanno valere.
Chi non possiede la (—) non può stare in giudizio da solo, ma deve essere rappresentato o
assistito o autorizzato (es.: il minore, l’interdetto, il fallito).
Le persone giuridiche (pubbliche e private) stanno in giudizio per mezzo di chi le
rappresenta a norma della legge e dello statuto. Ad esempio, lo Stato sta in giudizio per
mezzo dei singoli ministeri, in persona del ministro pro tempore, ciascuno per le materie
alle quali è preposto; le società [vedi] commerciali stanno in giudizio per mezzo dei soci od
amministratori [vedi Amministratori delle società] cui sia conferita la rappresentanza (artt.
2266, 2298, 2384 c.c.); le associazioni [vedi] e i comitati [vedi] non riconosciuti come
persone giuridiche sono invece rappresentate in giudizio da coloro ai quali, secondo gli
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accordi degli associati, sia conferita la presidenza e la direzione (artt. 35 c.c., c.p.c.).
La capacità di stare in giudizio indica la possibilità di compiere atti
processuali.
Le parti diversi dall’amministrazione finanziaria possono stare in giudizio
tramite procuratore generale o speciale cioè di avvalersi di un rappresentante
processuale che va distinta in organica (tipica delle persone giuridiche e enti
diversi dalle persone fisiche) o volontaria (riferibile alle persone fisiche:
ricorrente e concessionario).
La procura può essere generale (investe tutte le cause del rappresentato) e si
rifà alle norme del c.p.c. o c.c. o speciale (investe solo determinate
controversie). 30
La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto
grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche
da scrittura privata non autenticata e non da atto notarile.
Il terzo comma → è stato recentemente modificato per rimediare alla prassi
diffusa di attribuire la rappresentanza degli enti locali a soggetti non abilitati o
con deleghe non specifiche.
In passato: per i Comuni il rappresentante era il sindaco e per la Provincia il
Presidente della provincia.
Oggi: l'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio
tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
Art. 12 - L' assistenza tecnica
[1] Le parti, diverse dall' ufficio del Ministero delle finanze o dall' ente locale nei cui
confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore
abilitato.
[2] Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione
pubblica. Sono altresì abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l' estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell' estimo fra i compossessori a titolo di
promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l' attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le
materie concernenti i tributi amministrati dell'Agenzia delle dogane. In attesa dell'
adeguamento alle direttive comunitarie di esercizio di attività di consulenza tributaria e del
conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti
in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati
nell' articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.
600 , i soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l' IVA, l' IRPEF, l' ILOR e l' IRPEG, nonché i dipendenti delle
associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' articolo
2359 del codice civile, primo comma, numero 1) , limitatamente alle controversie nelle
quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità per l' attuazione delle disposizioni del presente
periodo. Sono inoltre abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i
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funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31-12-1992, n. 545, risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di
finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636. (comma così modificato dall'art. 3-bis, co.
9, D.L. 30.09.2005, n. 203, mod. in sede di conversione).
[3] Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l' incarico con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual
caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All' udienza pubblica l'
incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
[4] L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere
assistito dall' Avvocatura dello Stato.
[5] Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti
impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787 , possono essere proposti direttamente
dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza
assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l' importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l' atto impugnato; in caso di controversie
relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di
queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la
stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l' incarico a un difensore abilitato.
[6] I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio
personalmente senza l' assistenza di altri difensori.
L’assistenza tecnica nel nuovo processo tributario è obbligatoria per il
ricorrente e il concessionario e non per gli enti dell’Amministrazione
finanziaria.
Rappresentanza: è facoltativa tranne nei casi di rappresentanza organica.
Assistenza: è obbligatoria:
Il soggetto che assume l’assistenza tecnica di un soggetto può assumere
contemporaneamente la qualifica di rappresentante.
Secondo comma
Individua due tipologie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica:
a) la prima parte del comma → individua i soggetti che hanno competenza
piena o illimitata: cioè possono difendere la parte in qualsiasi controversia
indipendentemente dall’oggetto, senza alcun limite territoriale; 32
b) la seconda parte del comma → individua i soggetti che hanno
competenza limitata: cioè possono difendere la parte solo per controversie
indicate nello stesso comma;
Fino a poco tempo fa i consulenti del lavoro appartenevano alla categoria dei
soggetti con competenza limitata , a riguardo precisava l’art. 12:”sono
competenti solo in materia di ritenute alla fonte (meccanismo in base al quale
il sostituto d’imposta assume l’obbligazione di trattenere somme di denaro,
che avrebbe dovuto corrispondere ad altro soggetto: “sostituito”, e di versarle
al fisco a titolo di pagamento delle imposte dovute dal sostituito) sui redditi di
lavoro dipendente o assimilato.
Dal 2005 a seguito di pressioni socio-politiche la loro competenza è divenuta
illimitata.
Una questione molto dibattuta in giurisprudenza è stata la regola secondo cui il
difetto di legittimazione alla difesa tecnica comporta l’inammissibilità del
ricorso.
Per molti, l’inammissibilità era una sanzione troppo grave.
Secondo un primo orientamento della Cassazione il ricorso era da ritenere
inammissibile anche nel caso in cui la parte ottemperasse all’obbligo di
nominare un assistente tecnico entro un termine fissato dal giudice.
Questo orientamento è stato ribaltato dalla Corte Costituzionale che ha sancito
la sanzione dell’inammissibilità solo nel caso in cui nonostante l’invito del
giudice, la parte non nominava un assistente.
Lo scontro tra la Cassazione e la Corte è stata risolta dalle sezioni unite che
l’inammissibilità del ricorso si ha soltanto nel caso di un ordine ineseguito.
Terzo comma
La regola prevede che l' incarico sia conferito con atto in calce o a margine di
un atto del processo: normalmente al ricorso.
Tuttavia vi sono ipotesi in cui il conferimento si trovi in altri atti diversi dal
ricorso: ad esempio nelle memorie illustrative, nell’istanza di trattazione in
pubblica udienza o nella nota di produzione di documenti: ciò accade in due
ipotesi:
a) il ricorrente si sia inizialmente assistito da solo;
b) la parte sostituisca il proprio difensore; 33
La procura deve contenere:
a) conferimento dell’incarico (pena nullità);
b) sottoscrizione del contribuente;
c) autentica di questa sottoscrizione;
d) sottoscrizione assistente tecnico;
e) data: contestuale alla sottoscrizione dell’atto o anteriore;
La procura inoltre, deve essere contenuta in ogni atto ed è valida per il grado
di giudizio per la quale è stata conferita,salvo diversa indicazione(per le
controversie che si svolgono dinanzi alla Cassazione occorre una particolare
procura). La procura può essere conferita a più difensori.
Quarto comma
Dalla lettura di questo comma si evince che in primo grado l’ufficio del
Ministero non può essere assistita dall’Avvocatura di Stato
Quinto e sesto comma
Introducono deroghe all’assistenza obbligatoria.
Non è necessaria la presenza del difensore tecnico e la parte può agire
personalmente:
- per le controversie di valore inferiore a 2582.28 euro anche se
concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali; per valore
della lite si intende l' importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l' atto impugnato
- i ricorsi di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-
11-1980, n. 787;
- ricorso contro i ruoli formati dai centri di servizio(adesso residuali);
- nel caso in cui il ricorrente sia un assistente: i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza di altri difensori.
ECCEZIONE ALL’ECCEZIONE: la commissione può comunque ordinare in
questi casi al contribuente di nominare un assistente tecnico, pena
inammissibilità del ricorso. 34
Art . 13 - Assistenza tecnica gratuita ( abrogato )
La norma è stata abrogata dal d.p.r. 115/2002 (art. 138 ss).
Prima dell’abrogazione della suddetta norma si riteneva che i difensori
dovessero prestare saltuariamente gratuitamente la propria opera difensiva ai
soggetti non abbienti.
Oggi non si parla più di assistenza gratuita ma di patrocinio a spese dello
Stato.
La norma assicura nel processo tributario il patrocinio a spese dello Stato al
contribuente non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente
infondate; l’art. 74 del d.p.r. statuisce che è ritenuto non abbiente il soggetto
che abbia un reddito inferiore a 9.226 € ( limite reddituale ). Se il soggetto è
inserito in nucleo familiare con altri redditi, il limite viene aumentato di 1.032
€ a componente
La non manifesta infondatezza viene valutata da un’apposita commissione.
N.b.→ Per dimostrare la non infondatezza della richiesta occorre che il
contribuente abbia un minimo di conoscenze giuridiche; questa rappresenta
una pecca del processo tributario perché paradossalmente il soggetto che deve
presentare una domanda di patrocinio gratuito pagherà al momento della
richiesta un legale affinché sia essa venga accolta.
Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
[1] Se l' oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere
tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni di essi.
[2] Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma
1 è ordinata l' integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un
termine stabilito a pena di decadenza.
[3] Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che,
insieme al ricorrente, sono destinatari dell' atto impugnato o parti del rapporto tributario
controverso.
[4] Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte
resistente, in quanto applicabili.
[5] I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto
a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
[6] Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare
autonomamente l' atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di
decadenza. 35
Si ha il litisconsorzio quando nel processo vi è una pluralità di parti, e cioè
quando vi sono più attori: litisconsorzio attivo; o più convenuti: litisconsorzio
passivo, oppure più attori e più convenuti litisconsorzio misto.
Bisogna distinguere tra il litisconsorzio da parte del ricorrente e da parte del
resistente.
Si ritiene che il litisconsorzio da parte del resistente → si verifichi solo in un
caso: quando è stato proposto ricorso avverso una cartella di pagamento
chiamando come controparte solo l’agenzia delle entrate e però venga anche
presentata richiesta di sospensione della cartella; visto che questa avrà
efficacia sul concessionario che dovrà fermare la procedura esecutiva, si
ritiene che debba crearsi litisconsorzio tra l’agenzia e il concessionario.
Litisconsorzio necessario → Si ha quando la decisione non può essere
pronunciata che in confronto di più parti, cioè quando il rapporto
sostanziale è uno rispetto a più soggetti, in quanto sussiste una
contitolarità del rapporto sostanziale che si fa valere.
In ambito tributario esso si verifica principalmente in due casi:
→ morte del ricorrente con conseguente subentramento degli eredi;
→ nel caso in cui il socio si una società di persone chiede l’accertamento
delle proprie quote.
Se il giudizio viene promosso senza la presenza di tutti i litisconsorti, e cioè
da alcune parti o contro alcune soltanto di esse, il giudice deve ordinare
l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito; se
tale onere non viene adempiuto nel termine, il processo si estingue per
inattività delle parti. La notifica si realizza attraverso un “atto di chiamata in
causa”.
L’art. 105 del codice di procedura civile prevede tre ipotesi di intervento volontario:
a) intervento principale (o autonomo): si verifica quando un soggetto interviene
autonomamente in giudizio per far valere un suo diritto nei confronti di tutti gli
intervenuti (ad esempio quando un soggetto che vanta la proprietà sull’immobile Y,
interviene in una causa proposta da un presunto locatore dell’immobile Y nei
confronti del conduttore);
b) intervento adesivo autonomo (o litisconsortile): si verifica quando un soggetto
voglia far valere un suo diritto nei confronti di una sola delle parti del processo
aderendo, a tal fine, alla posizione dell’altra parte (ad esempio il creditore solidale che
interviene nella causa promossa da uno dei creditori nei confronti del debitore per far
valere il suo autonomo diritto);
c) intervento adesivo dipendente: si verifica quando un soggetto non voglia far
valere una propria pretesa, ma aderisce alla posizione di una parte nei confronti
dell’altra. Naturalmente occorre che vi sussista un interesse giuridicamente rilevante. 36
Terzo comma
INTERVENTO VOLONTARIO: Possono intervenire volontariamente o
essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono
destinatari dell' atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Sesto comma
Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è
già decorso il termine di decadenza.
La parte chiamata in causa può rendersi conto che l’atto sia gravoso nei suoi
confronti; questa può agire con causa propria solo se non siano trascorsi
sessanta giorni dalla notifica dell’atto contro il quale è stato proposto ricorso;
Le parti chiamate in causa o intervenute, non possono proporre proprie ed
autonome deduzioni, se è trascorso il termine per impugnare autonomamente
l’atto oggetto del ricorso principale.
Art. 15 - Spese del giudizio
[1] La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono
liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in
parte le spese, a norma dell' art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.
[2] I compensi agli incaricati dell' assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle
rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all' art. 12, comma 2, si
applica la tariffa vigente per i ragionieri.
[2-bis] Nella liquidazione delle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se
assistito da funzionari dell' amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito da
propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la
riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene
mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza
(comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lettera b), D.L. 8-8-1996, n. 437 modificato in
sede di conversione) .
Per le spese di giudizio, viene recepito dal processo civile, il principio in base
al quale chi “perde paga”. La soccombenza è un istituto che trova fondamento
nel principio secondo cui la necessità di ricorrere al giudice non torni a danno
di chi ha ragione. Infatti l’art. 15 prevede che “la parte soccombente è
condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la
sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in
parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura
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civile. Il giudice tributario deve elencare i motivi che giustificano il
pagamento delle spese e l’eventuale compensazione.
L’art. 96 disciplina i casi di “responsabilità aggravata” : se c’è dolo o colpa
grave la parte soccombente sarà tenuta al pagamento delle spese e al
risarcimento dei danni.
Lezione 17.10.2006
Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni
[1] Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione
tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a
mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento,
sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale
possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali,
immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della
commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell' avviso da
parte dell' ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
[2] Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile , salvo quanto disposto dall' art. 17.
[3] Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale
mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento,
sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante
consegna dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
[4] L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente locale provvedono alle notificazioni anche
a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall' amministrazione finanziaria, con
l' osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
[5] Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla
comunicazione decorrono dalla data in cui l' atto è ricevuto.
Il sistema delle notificazioni e comunicazioni sono sistemi diretti ad
assicurare la conoscenza legale di un atto.
La comunicazione → è utilizzata per le trasmissioni di conoscenza dalla
commissione alle parti.
La notificazione → è una procedura aggravata di conoscenza; è utilizzata per
la trasmissione di conoscenza da una parte all’altra; la notifica è utilizzata
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anche nella fase processuale ad es. gli avvisi di accertamento o gli atti di
contestazione vengono notificati dall’amministrazione finanziaria al
contribuente, affinché questo ne venga a conoscenza.
N.b.→ ( occorre notare che le conseguenze dei vizi delle notificazione non
sono uguali nella fase pre-processuale e nella fase processuale:
nella fase processuale : una notifica viziata all’interno del processo viene
sanata se la parte destinatario dell’atto si dichiara comunque a conoscenza
dell’atto;
nella fase pre–processuale : anche se il soggetto si dichiara a conoscenza
dell’atto può sempre far valere il vizio.)
primo comma
Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della
commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza
busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul plico non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.
Distinguiamo, allora, due modalità di trasmissione:
a) Consegna a mano quando il contribuente-destinatario si trova
casualmente nei locali della commissione e il segretario consegna avviso; in
questa ipotesi una copia viene consegnata al destinatario, un’altra dopo esser
datata e sottoscritta viene restituita alla segreteria;
b) Plico senza busta, spedito per raccomandata con avviso di ricevimento :
-senza busta → affinché possa essere evitata qualsiasi contestazione ad
esempio affermare che nella busta non c’era nulla o vi era contenuto bianco;
-con avviso di ricevimento → l’ avviso deve ritornare al mittente con posta
ordinaria. La mancata ricezione da parte del mittente dell’avviso di
ricevimento è indicativa del fatto che l’avviso non sia stato ricevuto dal
contribuente? il giudice deve sospendere il giudizio?
L’obbligo che la legge impone al mittente è quello di spedire con
raccomandata e non garantire la ricezione; oggi, in via di fatto, quando la
segreteria non riceve l’avviso può eseguire una consultazione via internet e
dando il numero di raccomandata e si accerta se è stata o no consegnata al
destinatario (non è una vera prova documentale).
Se l’atto non è stato notificato il processo viene sospeso e il giudice invita la
segreteria a ripetere l’avviso.
- sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso → per tutela della privacy. 39
Le comunicazioni all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale
possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno
dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla
segreteria della commissione tributaria: n.b. è parte l’ufficio periferico
dell’agenzia e non più il Ministero.
La segreteria può richiedere la notificazione dell’avviso attraverso l’ufficiale
giudiziario; l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna
al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi:
L’ufficiale ha con sé ha un originale e una copia : la copia viene consegnata
dall’ufficiale al destinatario, l‘originale viene restituito al soggetto che indetto
la notifica dopo che l’ufficiale abbia redatto la “relata di notifica”
Per le notificazioni si applicano le norme dell’art. 137 c.p.c.: Le notificazioni,
quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su
istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
terzo comma
individua altri mezzi attraverso i quali effettuare le notificazioni in assenza
dell’ufficiale giudiziario:
a) sistema postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul plico non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto
b) quando il destinatario è l’agenzia o l' ente locale è possibile la
notificazione mediante consegna dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia
ricevuta sulla copia.
(Questi mezzi elencati nel suddetto comma valgono generalmente per tutte le notificazioni
del processo, ma non per l’appello ad esempio art. 53. la notificazione dell’atto di appello
)
deve avvenire tramite l’ufficiale giudiziario
quarto comma
statuisce che l' ufficio delle agenzie e l' ente locale provvedono alle
notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato
dall'amministrazione finanziaria.
quinto comma
si occupa della “
DECORRENZA TERMINI DELLE COMUNICAZIONI E DELLE
NOTIFICAZIONI”. 40
Sono previsti termini diversi circa il mittente o il destinatario:
• per il mittente, alla data di spedizione del plico postale (da tale data
decorrono per lui i termini);
• per il destinatario, alla data di ricevimento dell’atto. (da tale data decorrono
per lui i termini).
Alle notifiche effettuate mediante l’intervento del pubblico ufficiale la notifica
si perfeziona con la consegna del plico al destinatario.
Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni
[1] Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel
domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all' atto
della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria
della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
[2] L' indicazione della residenza o della sede e l' elezione del domicilio hanno effetto
anche per i successivi gradi del processo.
[3] Se mancano l' elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel
territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione
degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della
commissione.
Le parti si costituiscono in giudizio con il ricorso ( parte ricorrente ) o con le
contro-deduzioni ( parte resistente ) ; all’interno di questi atti la parte devono
indicare o
a) la residenza anagrafica se è persona fisica;
b) la residenza legale se è ente collettivo.
Le parti possono, solo ai fini del processo, scegliere un domicilio eletto.
Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani
proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede
dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.
Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal
decimo giorno successivo ( e non con effetto immediato) a quello in cui sia
41
stata notificata ( e non comunicata) alla segreteria della commissione e alle
parti costituite, la “denuncia di variazione”: questa può essere contenuta in
atto autonomo o inserita in un successivo atto. ( nota bene : il destinatario
riceve la denuncia di variazione e dalla data in cui gli perviene la denuncia
decorrono i termini)
L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno
effetto anche per i successivi gradi del processo.
Se la parte nel momento in cui si costituisce non indica l'elezione di domicilio
o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se
per la loro assoluta incertezza, la notificazione o la comunicazione degli atti
non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la Segreteria della
commissione 42
Lezione 18.10.2006 C I
APO
Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
S I
EZIONE
Introduzione del giudizio
Art. 18 - Il ricorso
[1] Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
[2] Il ricorso deve contenere l' indicazione:
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede
legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del
codice fiscale;
c) dell' ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del
servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell' atto impugnato e dell' oggetto della domanda;
e) dei motivi.
[3] Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere
l'indicazione dell' incarico a norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non
sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' art. 12,
comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'
originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto
previsto dall' art. 14, comma 2.
[4] Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle
indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non
è sottoscritto a norma del comma precedente.
L’atto introduttivo del processo tributario è il ricorso (mentre l’atto di
citazione lo è nel processo civile).
Il ricorso esaurisce le domande e i motivi dell’attore, nel processo
tributario:dopo il ricorso non è possibile indicare altre domande o altri motivi a
sostegno delle proprie ragioni. 43
Il ricorso deve contenere:
a - la Commissione Tributaria a cui ci si rivolge;
b- il nome, cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente
e,
quando c’è, del suo legale rappresentante; il legale rappresentante può
rappresentare un ente collettivo o una persona fisica
c- la residenza del contribuente (o la sede legale per persone giuridiche o il
domicilio eletto);
d- il codice fiscale;
e- l’agenzia o l’ente locale o il concessionario della riscossione nei cui
confronti è
proposto; a causa dell’ampliamento può essere chiunque impone tasse o
contributi
f- gli estremi dell’atto impugnato; l’utilizzo della locuzione di “atto
impugnato” farebbe pensare che sia possibile solo l’azione di annullamento
mentre è anche possibile che il contribuente impugni l’atto di rigetto
dell’istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto;
Si può impugnare il silenzio(visto che in questo caso non vi è un atto redatto
dall’amministrazione, che può essere impugnato)? La dottrina fa rientrare
l’ipotesi di silenzio nell’art. 18 perché pur in assenza di un atto impugnato è
possibile presentare ricorso ad esempio azione di rimborso.
( Dinanzi al giudice tributario non possono essere esercitate azioni di mero accertamento,
che trovano spazio nel processo civile: si chiede una pronuncia di accertamento
dell’esistenza di un diritto in capo a me stesso; in questo caso l’amministrazione non
).
contesta nulla e manca del tutto un atto
L’atto impugnato va individuato con certezza attraverso il proprio nomen e il
numero ad esso assegnato
g- l’oggetto della domanda (c.d. petitum); in materia fiscale il ricorrente può
chiedere: di annullare un atto emesso dall’amministrazione finanziaria (azione
di annullamento) o la condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso
di determinate somme che ritiene dovute
h- i motivi di fatto e di diritto atti a provare la sua fondatezza;
Vi sono motivi legati all’aspetto formale ( notificazione avvenuta in modo
scorretto, vizi concernenti la tempestività o la sottoscrizione o la motivazione
contrastante, inadeguata dell’atto), altri all’aspetto sostanziale (al contenuto) 44
i-la sottoscrizione del ricorrente; nell’ipotesi in cui il contribuente può fare a
meno dell’assistente tecnico.
l- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione
dell’incarico
conferito.
Il ricorrente si limita a conferire il mandato a margine o in calce al ricorso o
attraverso una procura notarile e in questo caso i dati della procura devono
essere richiamati nel ricorso.
La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta sia
nell’originale del ricorso e sia nelle copie da destinare alle controparti. (n.b.
l’originale sarà consegnata alla controparte, mentre al giudice andrà una
copia)
La mancata indicazione di uno o più elementi sopra indicati determina
l’inammissibilità del ricorso; tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile
il ricorso che manca dell’indicazione del solo codice fiscale (il ricorso sarà
ammissibile ma al contribuente verrà irrogata una sanzione).
E’ pacifico che se manca la sottoscrizione il ricorso è inammissibile;
Ma quando è prevista una materia che richiede l’assistenza tecnica e il ricorso
non viene sottoscritto dal difensore ma erroneamente dal medesimo ricorrente,
cosa succede? l’art. 12 al quinto comma individua la possibilità per il
ricorrente di stare in giudizio senza assistenza tecnica anche se il collegio può,
quando lo ritiene necessario per assicurare la parità delle parti nel processo,
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, entro un termine .
In questi casi, il ricorso si definisce inammissibile, solo quando la parte non
adempia alla nomina di un assistente a seguito dell’invito da parte della
Commissione ad adempiere.
Il presidente se dichiara un ricorso inammissibile ne dà comunicazione alla
segreteria della commissione, che ne darà comunicazione alle parti tramite
affissione in bacheca.
Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
[1] Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l' avviso di accertamento del tributo;
b) l' avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l' avviso di mora;
e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni; 45
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti
alle commissioni tributarie.
[2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine
entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria
competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.
[3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno
degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente
all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.
PREMESSA:
Salvo alcune modifiche quali: e-bis / e-ter (luglio 2006), l’articolo è rimasto
pressoché inalterato.
Dal 1992 ad oggi, sono intervenute varie modifiche soprattutto quelle circa
l’ampliamento della giurisdizione della commissione, ma nonostante ciò
l’articolo nonostante non è stato modificato.
L’articolo 19 contiene un elenco tassativo e di conseguenza si potrebbe
ritenere che dinanzi ad i nuovi atti non sia possibile proporre ricorso.
Anche se formalmente non sono inseriti nell’art. 19 i nuovi tributi devono
essere considerati inseriti nell’elenco: per evitare un diverso trattamento,
devono considerarsi elencati nell’art. 19 tutti gli atti dei tributi di nuova
introduzione ma solo gli atti che producono effetti simili agli effetti prodotti
dagli atti espressamente elencati nell’articolo.
Per effetto dell’estensione della competenza delle commissioni tributarie,
effettuata con la L. 488/2001, a tutti i tributi, di ogni specie e genere,
l’elencazione dell’art. 19 assume un significato tutt’altro che tassativo,
potendo essere impugnato innanzi ai giudici tributari, ogni atto assimilabile,
per funzione o natura, a quelli ivi elencati.)
La dottrina stabilisce che possono essere impugnati: gli atti impositivi.
Per atto impositivo → si intende l’atto attraverso il quale l’amministrazione
esprime una pretesa in forma di somma di denaro o se anche non quantifica
una pretesa (nonché la cifra da pagare)esprime una modifica della base
imponibile del tributo. 46
Una regola è quella secondo cui ogni atto crea la base di legittimazione del
successivo ed è legittimato dal precedente, quindi quando il contribuente
aggredisce l’atto impositivo, farà valere i vizi degli atti precedenti che ritiene
che si siano trasmessi all’atto impositivo.
Lezione 23.10.2006
In forza di quanto di previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sono
impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie Provinciali→
→ a) l' avviso di accertamento (o di rettifica) del tributo: si contesta la base
imponibile e di conseguenza l’imposta;
→ b) l' avviso di liquidazione del tributo: la liquidazione è il procedimento
attraverso cui si quantifica l’imposta dovuta, non si modifica la base
imponibile ma l’imposta o liquidazione del tributo; esiste nelle imposte
indirette sugli affari; similare all’avviso di liquidazione è l’avviso di
pagamento e se ne parla in materia di accise;
→ c) il provvedimento che irroga le sanzioni : in questa categoria rientrano
l’atto di contestazione, l’avviso di irrogazione delle sanzioni, o l’irrogazione
all’interno dell’avviso di accertamento o all’iscrizione a ruolo;
→ d) il ruolo e la cartella di pagamento: la cartella è lo strumento attraverso
cui l’iscrizione a ruolo viene portata a conoscenza del destinatario; se la
cartella non vene portata a conoscenza del contribuente non produce alcun
effetto( è recettizia);
→ e) l' avviso di mora : atto soppresso!!,
→ e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni;
-Se la cartella è stata notificata e siano spirati 60 giorni senza che il
contribuente rimanga non attivo e quindi non paghi, il ruolo costituisce titolo
per iscrivere ipoteca sugli immobili; il concessionario avverte il debitore, che
può liberare l’immobile pagando.
Contro la notizia di avvenuta iscrizione da parte del concessionario, il
contribuente può ricorrere al giudice tributario:
-per dimostrare che non ha ricevuto la cartella (controparte sarà il
concessionario);
-per ottenere ridimensionamento dell’ipoteca;
-per dimostrare che già sta provvedendo al pagamento; 47
→ e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni;
-FERMO O GANASCE FISCALI: Decorso inutilmente il termine di sessanta
giorni dalla notifica cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone
notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza Il
.
fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei
registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al
soggetto nei confronti del quale si procede.
Entrambi i commi sono stati inseriti con il decreto Bersani (agosto 2006).
→ f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;
-l’art. 2 si occupa della giurisdizione, e il comma 2: Appartengono altresì alla
giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
Sono controversie ove vi è il contrasto circa la consistenza o l’estensione del
bene o di attribuzione di rendita catastale. Molti tributi nazionali e locali
risentono di tali dati che a sua volta di ricollegano alla categoria o alla classe
dei terreni.
→ g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
-il contribuente deve quantificare la somma di cui chiede il rimborso;
il rimborso può riguardare: tributi, sanzioni, interessi o accessori (spese
gravate dall’agenzia o dall’esattore erroneamente).
Per accessorio può intendersi ad esempio:
- la condanna alle spese → anche nel processo tributario così come nel
c.p.c. si parla del “litigante temerario” cioè quel soggetto che inizia una causa
solo per creare fastidi: in questi casi il litigante temerario oltre alle condanne
alle spese sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla sua azione.
- la rivalutazione monetaria → nel processo tributario la rivalutazione è
ammessa ma il contribuente deve dimostrare l’avvenuta inflazione e i relativi
danni ad esso conseguenti; il fisco non può chiedere la rivalutazione perché
nessuna norma lo prevede e anche senza rivalutazione si ha la riparazione del
comportamento illecito
→ h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari; 48
-Per alcune agevolazioni fiscali la legge prevede che il contribuente formuli la
domanda di agevolazione, che deve essere valutata dall’amministrazione
finanziaria; se in un momento successivo l’agevolazione non viene più
considerata valida l’amministrazione dà origine d provvedimento di revoca;
In altri casi il contribuente può utilizzare direttamente agevolazioni salvo la
possibilità per l’amministrazione di contestare la spettanza dell’agevolazione
(diniego)
Le domande di definizione agevolata di rapporti tributari: si parla del condono
con il quale l’amministrazione definisce il rapporto con il contribuente e si
astiene da successivi accertamenti. Il contribuente deve seguire una particolare
procedura, pena rigetto della richiesta di condono.
→ i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie;
Norma di carattere residuale che permette al legislatore di non cristallizzare
l’elenco;
l’introduzione di altri atti potranno essere impugnati grazie a questo comma:
ciò si è avuto ciò per il provvedimento di sospensione dell’imposta e di
compensazione. Secondo comma
Gli atti espressi (diversi dal silenzio) devono (direttamente)contenere l'
indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della
commissione tributaria competente, nonché le relative modalità da osservare.
Terzo comma
Individua la tassatività dell’articolo;
PROBLEMA: quando un atto è stato redatto in violazione delle norme
statutarie ,il contribuente deve attendere l’atto successivo contenuto
nell’elenco o è titolare di un diritto autonomo di impugnazione per i danni che
l’atto gli ha prodotto.
Ad esempio nel caso di un’irruzione in un’attività commerciale di una verifica
con durata superiore ai termini previsti dalla legge ( ad esempio superiore ai
30 giorni). Dinanzi al verbale di accesso della guardia di finanza, il
contribuente potrà impugnare questa direttamente o deve attendere e
impugnare l’avviso di accertamento?A riguardo vi sono opinioni discordanti:
per alcuni bisogna rivolgersi direttamente al giudice tributario, per altri al Tar
perché si è dinanzi ad un interesse legittimo, altri ancora ritengono possibile il
49
rivolgersi al giudice ordinario che andrà a quantificare il risarcimento dei
danni.
Il comma terzo continua recitando che: ”ognuno degli atti autonomamente
impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”;
se un’ispezione è viziata, l’avviso di accertamento sarà viziato perché rinvia ad
un atto viziato.
Ultima parte terzo comma: “La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ad esempio un avviso di accertamento è stato redatto e quindi emesso
dall’amministrazione finanziaria ma non è stato notificato erroneamente al
destinatario. Se l’amministrazione ritiene effettuata la notifica per mancata
impugnazione, dopo 60 giorni iscrive le somme a ruolo; il contribuente riceve
cartella ma questo può ricorrere contro iscrizione a ruolo della cartella
dimostrando che l’avviso di accertamento non gli è stato notificato( e dato che
l’iscrizione può avvenire dopo che l’avviso sia stato reso definitivo e questo
non è avvenuto per il contribuente non è stato reso definitivo.
Questa norma è erronea perché: quando si impugna la cartella il contribuente
dirà che questa non è stata preceduta dall’avviso; non è conveniente per il
contribuente impugnare anche l’avviso perché si invita, così facendo, il
giudice a pronunciarsi sulla legittimità dell’avviso.
La natura del processo tributario?
Se si ammette la natura di mera impugnazione si impone al giudice due
opzioni o annullare l’atto o confermarlo.
In realtà nonostante il contribuente chieda con il ricorso l’annullamento, il
giudice entra nel merito dell’obbligazione tributaria, mediando tra la posizione
della parte e dell’amministrazione finanziaria.
Il giudice interviene indicando la corretta misura.
Per tali motivi la natura del processo tributario è di impugnazione - merito:
-se fosse solo impugnazione il giudice : potrebbe solo annullare o accogliere
l’atto;
-se fosse solo di merito il giudice : potrebbe entrare nel merito prescindendo
dai profili formali; il giudice non può procedere al merito se non si rifà prima
alla sua legittimazione, tempestività o motivazione dell’atto.
n.b. Il giudice non ha potere di mero accertamento (ad esempio se il
contribuente si rivolge al giudice per accertare se una somma pagata nel 2000
era dovuta). 50
Lezione 24.10.2006
Art. 20 - Proposizione del ricorso
[1] Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
[2] La spedizione del ricorso a mezzo posta dev' essere fatta in plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s' intende proposto al momento della
spedizione nelle forme sopra indicate.
[3] Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-
11-1980, n. 787 , sui centri di servizio.
Si distinguono due momenti:
a) La proposizione → consiste nel notificare alla controparte il ricorso, alla
controparte viene consegnato l’originale del ricorso;
b) Il deposito → nei successivi 30 giorni il ricorrente deve depositare il
ricorso presso la segreteria della commissione ( se il deposito non viene
effettuato, la notifica seppur avvenuta non produce alcun effetto).
La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario, attraverso posta-
raccomandata in plico senza busta o consegna a mano se si tratta dell’ufficio di
un‘agenzia o ente locale.
Il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, mentre gli effetti si
producono alla controparte dal momento della ricezione.
Un problema circa la notifica con ufficiale giudiziario?
Se la notifica avviene tramite Uffic. Giudiz.: vale il giorno in cui il
contribuente consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o il giorno in cui l’atto
perviene alla controparte ( la relata di notifica attesta la consegna avvenuta).
Se si opta per quest’ultima posizione si realizza una disparità di trattamento
nei confronti di chi utilizza il servizio postale ( ove vale la data di spedizione e
non di ricezione); per tali ragioni la dottrina sostiene che vale la data della
consegna all’ufficiale giudiziario
Secondo comma → non più attuale vista l’intervenuta abrogazione dei centri
di servizio. 51
Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso
[1] Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data
di notificazione dell' atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale
anche come notificazione del ruolo.
[2] Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1,
lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione
presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d' imposta e fino a quando il diritto
alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni
specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore,
dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il contribuente impugna un atto che gli è stato notificato entro 60 giorni a
pena di inammissibilità.
Essa rivelabile dalla parte e di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1,
lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e
fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Il contribuente presenta inizialmente l’istanza di rimborso e solo dopo 90
giorni può proporre ricorso.
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche e quindi se
le norme nulla dispongono, non può essere presentata dopo due anni dal
pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione (ad esempio interviene una dichiarazione di
incostituzionalità di una norma: il contribuente ha 2 anni di tempo per
presentare istanza dalla sentenza della Corte che gli ha attribuito il diritto al
rimborso).
Per il computo dei termini si osservano le norme dettate dall’art. 2963 C.c. e
dell’art. 155 C.p.c.: pertanto si esclude il “dies a quo”, cioè il giorno iniziale,
ossia quello in cui si è ricevuto la notifica dell’atto, ma si deve comprendere il
“dies a quem”, cioè il giorno finale.
Anche al processo tributario si applica, durante il periodo feriale, la
sospensione dei termini.
Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente
[1] Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d' inammissibilità
deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l' originale del ricorso
notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia
del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 52
[2] L' inammissibilità del ricorso è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
anche se la parte resistente si costituisce a norma dell' articolo seguente.
[3] In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell' atto
depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'
atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o
spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si
applica il comma precedente.
[4] Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il
proprio fascicolo, con l' originale o la fotocopia dell' atto impugnato, se notificato, ed i
documenti che produce, in originale o fotocopia.
[5] Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l' esibizione degli originali degli
atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Costituzione in giudizio della parte ricorrente; il ricorrente entro 30 giorni
dalla proposizione del ricorso ( decorrono da quando lo propone ), a pena di
inammissibilità deposita ( consegna a mano ) nella segreteria, o trasmette per
posta :
- l’originale del ricorso → se il contribuente ha utilizzato per la
proposizione del ricorso l’ufficiale giudiziario ( in questo caso vi sono due
originali, uno controparte e uno giudice); in questo caso la relata è incorporata
nell’originale e ciò dà prova dell’avvenuta proposizione
- la copia del ricorso → se la proposizione del ricorso del contribuente è
avvenuta tramite servizio postale o consegna a mano ( in questo caso vi è solo
un originale che è consegnata alla controparte); in questi casi il ricorrente
dovrà presentare la ricevuta della consegna a mano o la fotocopia della
spedizione per raccomandata per assicurare che abbia effettuato in modo
corretto la proposizione. Inoltre, la normativa richiede un’attestazione di
conformità della copia consegnata al giudice e il ricorso fatta pervenire alla
controparte.
Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a
quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il
ricorso è inammissibile ; quando un ricorso viene dichiarato inammissibile
non si avrà più l’annullamento dell’atto amministrativo nei cui confronti è
stato proposto ricorso.
Il ricorrente, tramite il suo difensore abilitato, deve depositare in segreteria (o
ivi trasmettere a mezzo posta come indicato nell’articolo):
a) se la notifica alla controparte è avvenuta a mezzo posta: copia in carta
semplice (dichiarata conforme all’originale) del ricorso in carta bollata spedito alla
controparte, unitamente alla ricevuta attestante l’avvenuta spedizione per
raccomandata A.R. (si raccomanda di allegare anche copia dell’avviso ricevimento
(ritornato al mittente), dato che è l’unica prova dell’avvenuta notifica e dunque la
regolare costituzione del contraddittorio nell’ipotesi in cui la parte resistente non si
fosse costituita (si veda anche la C.M. 03.04.2001, n. 36/E): 53
b) se la notifica è avvenuta mediante consegna diretta: copia in carta semplice
(dichiarata conforme all’originale) del ricorso (in carta bollata) consegnato alla
controparte, unitamente alla fotocopia della ricevuta dell’avvenuta consegna diretta;
c) se la notifica è avvenuta mediante ufficiale giudiziario: originale del ricorso
(in carta bollata),dato che, all’altra parte è stata notificata una copia conforme
dell’atto (essa pure in carta bollata)allo stesso ufficiale giudiziario.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio ( anche senza la richiesta
delle parti) in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si
costituisce a norma dell'articolo seguente (la sua costituzione non sana il
vizio).
Unitamente al ricorso ed ai documenti, il ricorrente deposita il proprio
fascicolo (più semplicemente una carpetta), con l'originale o la semplice
fotocopia dell'atto impugnato, se notificato; quando, invece, non vi è alcuna
notifica è buona prassi presentare l’istanza di rimborso con la ricevuta di
presentazione dell’istanza. Deposita parimenti dei documenti, in originale o
fotocopia (non autenticata dal notaio), che ritiene utile per sostenere le proprie
ragioni.
Nonostante tutto, però: ove sorgano contestazioni, il giudice tributario nel
corso del giudizio ordina l' esibizione ( e non il deposito, cioè occorre far
vedere) degli originali degli atti e documenti presentati dalle parti.
Una particolarità del processo tributario è che il ricorrente notifica alla
controparte solo il ricorso, mentre al giudice vengono trasmessi unitamente
alla copia, i documenti.
Il processo è informato sulla logica che ogni parte diligentemente deve
controllare il fascicolo e i documenti presentati dalle controparti ( la parte
meno diligente avrà la peggio); se siano stati depositati documenti, la parte
dopo aver consultato il fascicolo può ottenerne una copia.
Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
[1] L' ufficio del Ministero delle finanze, l' ente locale o il concessionario del servizio di
riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro
sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo
del servizio postale.
[2] La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della
commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie
quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. 54
[3] Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui
motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso,
per la chiamata di terzi in causa.
n.b. Le parti resistenti possono essere anche più di una (ad esempio agenzia e
concessionario). Una differenza importante:
Se la parte resistente non si costituisce non può compiere una serie di
atti, che appunto il legislatore riserva solo alle parti costituite; se la parte
resistente non si costituisce, il processo prosegue;
Se non si costituisce la parte ricorrente il processo si estingue;
L'Agenzia, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui
confronti è stato proposto ( a chi è stato notificato ) il ricorso si
costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso
è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale (il
termine si conteggia dalla data di ricezione)
La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito, presso la
segreteria della commissione adita del proprio fascicolo, contenente le
controdeduzioni .
La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito ( o spedizione )
presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente
le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio ( → le copie
sono formate sia per le parti resistenti, sia 1 per il giudice) e i documenti
offerti in comunicazione
Il contenuto delle controdeduzioni: la parte resistente:
- espone le sue difese prendendo posizione ( → significa : dire sono
d’accordo o no con l’atto; dopo contrasterò i motivi) sui motivi dedotti dal
ricorrente;
- indica le prove di cui intende avvalersi;
- propone le eccezioni processuali e di merito ( strumento processuale
volto a banalizzare l’azione o in termini generali, per eccezioni si intende
qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di
fondamento la domanda dell’attore. In particolare, ciò avviene quando il
convenuto eccepisce l’esistenza di un fatto estintivo, modificativo o
55
impeditivo del diritto dell’attore, tale da comportare il rigetto della domanda
che non siano rilevabili d'ufficio);
- le controdeduzioni vengono presentate con atto scritto;
Il termine per la costituzione del resistente non è perentorio, né a pena di
decadenza;
il termine di sessanta giorni non è previsto a pena di inammissibilità; la
costituzione anche dopo i 60 giorni è pienamente legittima.
Problema: fino quale termine ultimo l’ufficio può costituirsi in giudizio?
Sono state avanzate tre possibilità o linee interpretative :
1) → può costituirsi in giudizio, con atto scritto, fino a venti giorni
liberi dell’udienza. ( liberi → non si considera né il “dies a quem”e il “dies a
quo” prima della data ). Deposito di documenti e di
A riguardo possiamo citare l’art. 32:
memorie
[1] Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di
trattazione osservato l' art. 24, comma 1.
[2] Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle
parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
[3] Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite
brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Il deposito delle memorie illustrative” → fino a dieci giorni liberi prima
della data di trattazione
Il deposito di documenti → che è possibile solo fino a 20 giorni liberi prima
della discussione della lite);
Per la parte ricorrente → le memorie illustrative servono a chiarire, a
delucidare le ragioni già espresse in atti precedenti e fornire argomenti utili a
contrastare le argomentazioni dell’altra parte, contenuti nell’atto impositivo e
nelle controdeduzioni.
La parte resistente nelle memorie illustrative → ribadisce i suoi argomenti
citando eventualmente dottrina e giurisprudenza e contrasterà precisando
meglio le argomentazioni fornita dal contribuente nel ricorso 56
La regola del processo tributario è quella secondo cui la decisione intervenga
in camera di consiglio; il legislatore, a riguardo, riconosce a ciascuna delle
parti l possibilità di richiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza.
Se la trattazione si svolge in pubblica udienza, la memoria illustrativa è
l’ultimo atto scritto prima dell’udienza.
Se la trattazione avviene in camera di consiglio, alla luce del terzo comma
dell’art. 32 sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi
prima dalla data di trattazione; sono repliche alle memorie illustrative e
possono essere presentate solo se l’altra parte abbia presentato memorie
illustrative.
2) → L’ufficio può costituirsi fino a dieci giorni liberi prima;
Se l’ufficio si costituisce l’ultimo giorno, il contribuente non potrà presentare
le memorie ( visto che il termine è gia scaduto).
I fautori di questa tesi affermano che dinanzi a tale problema il contribuente
possa sempre chiedere un rinvio al giudice, ma il rinvio è possibile solo se la
trattazione avvenga in pubblica udienza ( ricordiamo che per chiedere la
trattazione in pubblica udienza deve pervenire parimenti fino a dieci giorni
liberi prima dell’udienza)
Questa tesi collide con il principio della celerità del processo
3) → Il processo civile, detta disposizioni che favoriscono la parte
resistente in quanto parte attaccata; per i fautori di questa tesi occorre
riconoscere alla parte resistente la possibilità di costituirsi il giorno della
pubblica udienza con un foglio delle controdeduzioni.
Questa tesi è da respingere sia perché è possibile che la parte ricorrente non si
presenti all’udienza pubblica, ritenendola superflua, vista che la controporte
non si sia costituita e sia perché nel processo tributario, a differenza del civile
l’attore in senso sostanziale è l’ufficio (e formale il contribuente), e superflue
sono queste facilitazioni.
Se la parte resistente è contumace nel primo grado, non preclude il fatto che esso
intervenga nel secondo grado 57
Lezione 25.10.2006 Dott.sa Sireci
Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti
[1] I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se
prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero
di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
[2] L' integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l' interessato ha notizia di tale
deposito.
[3] Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l' interessato, a pena di
inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la
discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la
trattazione o l' udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti
di cui al comma seguente.
[4] L' integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18
per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l' art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l'
art. 23, comma 3.
Il processo tributario è documentale. si fonda sui documenti.
Per sostenere una propria tesi,il contribuente può richiamare orientamenti o
sentenze giurisprudenziali, queste verranno presentate come tutti gli altri
documenti ma non hanno la medesima natura.
I documenti devono essere elencati espressamente negli atti di parte cui sono
allegati (in calce al ricorso); se prodotti separatamente, in apposita nota
sottoscritta ( dall’assistente tecnico) da depositare in originale ( in bollo, circa
14 € ) ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (
→ solo quelle costituite)
I documenti possono essere contenuti anche nella memoria ma questa va
presentata 20 giorni liberi prima ( e non dieci giorni come la normale
memoria).
Il secondo comma disciplina l’istituto dei motivi aggiunti; un elemento
essenziale del ricorso è l’elencazione dei motivi ovvero le argomentazioni
avverso l’atto dell’amministrazione, tutti i motivi devono essere inseriti nel
ricorso affinché la controparte possa difendersi.
Nonostante questa regola l’integrazione consente al ricorrente di inserire
argomentazioni nuovi purché si tratti di circostante non conosciute e non
58
conoscibili; essa è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
Per ordine della commissione è possibile l’integrazione de motivi del ricorso.
Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo
d’ufficio del processo e fascicoli di parte
[1] La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e
forma il fascicolo d' ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre
parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali
di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
[2] I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al
termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti
contenuti nei fascicoli di parte e d' ufficio. (comma così modificato dall'art. 299, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115) .
[3] La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del
processo appena formato.
Tutti gli atti introduttivi del giudizio, sostanzialmente il ricorso e le
controdeduzioni, devono essere presentati alla segreteria della commissione;
la segreteria ricevuto il ricorso lo iscrive nel registro generale e procede alla
formazione del fascicolo d’ufficio ( carpetta nella quale si inseriscono i
fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti,
nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e
dei decreti e copia della sentenza che verrà emessa ); il fascicolo racchiude la
storia e le vicende della controversia.
I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse
restituiti al termine del processo
In occasione dell’appello questo fascicolo verrà richiamato dalla commissione
regionale.
Tutte le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti
nei fascicoli di parte e d'ufficio. Il comma è stato modificato dall'art. 299,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 anche se sostanzialmente nulla è stato
modificato, infatti, ancora oggi: il ricorrente paga i diritti per ottenere copia,
mentre la parte resistente, solitamente l’amministrazione finanziaria, no. 59
Art. 26 - Assegnazione del ricorso
[1] Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di
fuori dei casi di cui all' art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere
gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a
carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati
congiuntamente.
Il presidente delle sezioni, ricevuto il fascicolo, assegna la controversia ad una
sezione.
Nella pratica ( per motivi di economicità) , ogni singola sezione si occupa
normalmente sempre delle stesse materie; questo però non è una la regola,
infatti, al fine di evitare l’eccessiva specializzazione di una sezione su una
determinata materia, si cerca di assegnare materie sempre diverse.
Il presidente dovrà valutare, inoltre, se vi siano casi di riunione (art. 29).
S II
EZIONE
L'esame preliminare del ricorso
Art. 27 - Esame preliminare del ricorso
[1] Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti,
esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l' inammissibilità nei casi espressamente
previsti, se manifesta.
[2] Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'
interruzione e l' estinzione del processo.
[3] I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a
reclamo innanzi alla commissione.
Il primo comma individua come termine i sessanta giorni dalla notifica del
ricorso alla parte resistente.
Scaduti i termini, il presidente della sezione esamina preliminarmente il
ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se
60
manifesta: cioè se è pacifico che si versi in un caso di inammissibilità ( ad es
non siano stati rispettati i sessanta giorni per la presentazione del ricorso etc.).
Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione,
l'interruzione ( morte contribuente o difensore) e l'estinzione del processo ( se
l’ufficio ritira l’atto ).
La commissione emette “sentenze” con cui conclude giudizio o “ordinanza”
per acquisire atti o documenti, ha valenza istruttoria e non è impugnabile.
Il “decreto” è un atto del presidente e può essere impugnato dalla parte che si
ritiene danneggiata dianzi la commissione.
Mentre nel civile è possibile emettere una sentenza parziale; questa possibilità
non è ammessa nel tributario, vi è un’unica sentenza che definisce il giudizio
e investe tutte le problematiche.
Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
[1] Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti
costituite nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
[2] Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall' ultima notificazione, a pena
d' inammissibilità rilevabile d' ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall' art.
22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell' articolo richiamato.
[3] Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono
presentare memorie.
[4] Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di
consiglio.
[5] La commissione pronuncia sentenza se dichiara l' inammissibilità del ricorso o l'
estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale
sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo ( a differenza del
ricorso che è proprio dell’impugnazione degli atti dell’amministrazione
finanziaria ).
A ) Dalla ricezione della comunicazione dalla segreteria del provvedimento
del presidente, con raccomandata in plico senza busta, scattano trenta giorni
per presentare reclamo dinanzi alla commissione.
B ) Il reclamante entro 15 giorni dall’ultima notificazioni (perché le parti
potrebbero essere più di una) deve, a pena di inammissibilità, effettuare il
deposito. 61
C ) Nei successivi 15 giorni dalla notifica le altri parti possono presentare
memorie.
D ) La commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio
( è esclusa la possibilità di richiedere la pubblica udienza); pronuncia sentenza
se dichiara l’ inammissibilità o l’estinzione, mentre negli altri casi emette
ordinanze per ristabilire il proseguo del procedimento.
Art. 29 - Riunione dei ricorsi
[1] In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei
ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro
connessi.
[2] Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente
di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni,
determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire,
riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
[3] Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la
loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione
La riunione si realizza allorché più procedimenti riguardanti la stessa causa pendano
davanti allo stesso giudice o allo stesso ufficio giudiziario, anche se in quest’ultimo caso
dinanzi a giudici diversi o a sezioni diverse.
Nel civile:
Nella prima ipotesi, la (—) è disposta, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice
procedente.
Nella seconda, invece, il presidente del Tribunale ordina con decreto la (—), individuando
la sezione o il giudice dinanzi a cui il processo deve proseguire.
→ Più controversie dinanzi stessa sezione
Il presidente della sezione a cui la controversia è stata assegnata, può disporre
la riunione di ricorsi con lo stesso oggetto ( ad esempio riguardano lo stesso
contribuente) o che sia connessi.
Ad esempio vi è un ricorso contro avviso di accertamento →
l’amministrazione emette il ruolo → il contribuente riceve la cartella e la
impugna: questi procedimenti sono connessi perché se il contribuente vince
circa l’atto di accertamento, il ruolo si estingue.
→ Più controversie dinanzi diverse sezioni
Il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei
presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i
processi devono proseguire. 62
→ Separazione dei procedimenti
Il collegio dispone la separazione, se rileva che la riunione dei processi
connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza
motivata.
Lezione 30 .10.2006 S III
EZIONE
La trattazione della controversia
Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
[1] Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all' art. 27, il
presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione
della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
[2] Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di
controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e
pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e
per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di
società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell'
articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).
Prima della trattazione di ogni causa, il presidente della sezione nomina il
relatore ( in alcune cause lo tesso presidente può assolvere tale funzione).
Se il relatore è assente il giorno dell’udienza, il presidente può rinviare la
causa o nominare un altro relatore che visionerà in giornata le carte dl
processo.
◊ Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla
trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle
conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di
lire : (n.b. → oggi non si parla più di soprattasse e di pene pecuniarie ma di
sanzioni pecuniarie).
◊ Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di
controversie nei confronti di società con personalità giuridica ( s.p.a., in accomandita
semplice), nonché di controversie inerenti all’art. 37-bis che elenca le ipotesi che il
legislatore considera a rischio di elusione fiscale 63
Art. 31 - Avviso di trattazione
[1] La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno
trenta giorni liberi prima.
[2] Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in
caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna
delle parti o per esigenze del servizio.
L’avviso di trattazione deve essere comunicato alle parti entro 30 giorni liberi
prima (il termine decorre dalla data di ricezione dell’avviso); l’avviso viene
comunicato solo alle parti costituite.
Domanda : Nel caso in cui l’avviso perviene oltre i termini previsti dalla
legge, cosa succede?
E’ possibile prospettare diverse soluzioni:
La parte non fa nulla, non presenterà le memorie e impugnerà
successivamente la sentenza per violazione dell’articolo in questione,
questo modo di agire è proprio della parte che teme di perdere e cerca
cosi facendo di ritardare la sconfitta.
Chiede rinvio al giudice.
Si adegua all’errore, o presenta le memorie o si presenta in pubblica
udienza, sanando il vizio
Il giudice nel casi di giustificato impedimento del relatore, che non possa
essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio,
comunicava il rinvio alle parti tramite comunicazione.
Nel caso in cui il rinvio è proclamato durante l’udienza, la nuova trattazione è
rinviata di pochi giorni; negli altri casi il tempo di attesa sarà maggiore al fine
di dare la possibilità alla segreteria di adempiere alle comunicazioni (spedire
avvisi e attendere i 30 g liberi prima).
Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
Già trattato :
[1] Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di
trattazione osservato l' art. 24, comma 1.
[2] Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle
parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
[3] Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite
brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
64
Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio
[1] La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non
abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella
segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2.
[2] Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della
controversia.
[3] Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
Una parte per richiedere la trattazione in pubblica udienza può:
a. Inserire l’istanza di pubblica udienza nel ricorso; o
b. Depositare istanza di trattazione in pubblica udienza in originale in
Segreteria e in copia alla controparte ( atto separato rispetto al ricorso)
Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le
questioni della controversia e della trattazione in camera di consiglio è redatto
processo verbale dal segretario.
Art. 34 - Discussione in pubblica udienza
[1] All' udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della
controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
[2] Dell' udienza è redatto processo verbale dal segretario.
[3] La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su
istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa
particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle
altre parti. Si applica l' art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza
con tutte le parti costituite presenti.
In udienza pubblica, inizialmente il relatore espone i fatti della controversia e
successivamente il Presidente ammette le parti alla discussione, nell’ordine:
1) Ricorrente;
2) Resistente;
3) Eventuale replica del ricorrente;
4) Eventuale controreplica del resistente,
5) Il segretario dell’udienza redige il verbale, solitamente sotto dettatura
del presidente; alle volte ma solo per poche righe sotto dittatura delle
parti. 65
La commissione può disporre discrezionalmente (solo se ritiene opportuno) il
differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte
interessata, nell’ipotesi in cui le memorie sono state depositate alla scadenza
dei termini o nei casi questa sia complessa. In questi casi si applica l' art. 31
(nuovo avviso di trattazione), salvo che il differimento sia disposto in udienza
con tutte le parti costituite presenti e quindi non è necessaria la notifica
dell’avviso.
Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli
276 e seguenti del codice di procedura civile ma a differenza di quest’ultimo
non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande. Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante
[1] Il Collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non
vi è stata, subito dopo l' esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella
camera di consiglio.
[2] Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata
di non oltre trenta giorni.
[3] Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e
seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive
o limitate solo ad alcune domande.
Alla fine di ogni udienza il collegio delibera in segreto (alla fine di ogni
udienza in pubblica udienza, il giudice dovrebbe allontanare le parti e il
pubblico e deliberare ma è buona prassi procedere alla deliberazione solo nel
momento in cui siano terminate tutte le udienze del giorno).
Il secondo comma statuisce che dal giorno della trattazione al giorno della
deliberazione non possono trascorrere più di 30 giorni
S IV
EZIONE
La decisione della controversia
Art. 36 - Contenuto della sentenza
[1] La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica
italiana.
[2] La sentenza deve contenere: 66
1) l' indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.
[3] La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal
presidente e dall' estensore.
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla
Repubblica italiana.
Contenuto della sentenza :
1. l'indicazione della composizione del collegio (tre giudici),
delle parti e dei loro difensori (se vi sono);
2. la concisa esposizione dello svolgimento del processo (le
tappe);
3. le richieste delle parti → (annullamento atto o rimborso -
ricorrente; rigetto del ricorso o annullamento parziale -resistente-);
4. la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5. il dispositivo → (scelta finale del giudice -accoglimento o
rigetto-);
6. la data della deliberazione;
7. sottoscritta dal presidente e dal relatore;
Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
[1] La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella
segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il
segretario fa risultare l' avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la
data.
[2] Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal
deposito di cui al precedente comma.
La sentenza è resa pubblica entro trenta giorni dalla data della deliberazione,
integralmente e in originale, mediante deposito nella segreteria della
commissione tributaria.
Ai fini dell’impugnazione non importante il gorgo della deliberazione ma
quello della pubblicazione.
La comunicazione del solo dispositivo alle parti deve avvenire entro 10 giorni
dalla pubblicazione. La comunicazione non è un diritto per le parti, sono
queste che devono informarsi sull’avvenuto deposito. 67
Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza
[1] Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la
segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione
delle spese (comma così modificato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
[2] Le parti hanno l' onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle
altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando,
nei successivi trenta giorni l' originale o copia autentica dell' originale notificato, nella
segreteria, che ne rilascia ricevuta e l' inserisce nel fascicolo d' ufficio.
[ 3] Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327,
comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non
costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della
notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione d' udienza.
Le parti possono chiedere la copia della sentenza, che viene ad essi rilasciata
dalla Segreteria entro i 5 giorni successivi, a seguito del pagamento delle
spese.
La parte ha l’onere e non l’obbligo di notificare direttamente alle altri parti la
sentenza(è un modo per accelerare il processo); la notifica deve avvenire per
mezzo dell’ufficiale giudiziario e nei successivi 30 giorni deposita l’originale e
la copia della notifica in segreteria. Entro i successivi 30 giorni le altre parti
hanno possibilità di presentare appello. ?termini breve?.
Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, trascorso 1
anno e 46 giorni (termine lungo)si applica l’art. 327 c.p.c., salvo che la una
delle parti dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità
della notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione
d' udienza (la parte in presenza di tali motivi non può essere penalizzato).
Dalla conoscenza ha a disposizione 60 giorni per impugnare la sentenza.
Lezione 31.10.2006 S V
EZIONE
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
I motivi a fondamento della sospensione riguardano la paralisi dell’attività del
giudice; egli non può decidere a causa della mancanza di chiarezza (a
differenza dall’interruzione che, invece, è legata ad una carenza di
contraddittorio tra le parti, il principio del diritto di difesa viene meno e il
processo riprende quando viene meno il deficit di tale diritto). 68
L’estinzione si verifica in casi particolari: ad esempio l’amministrazione ritira
l’atto emesso perché ritenuto illegittimo (viene meno l’interesse a pervenire ad
una sentenza) Art. 39 - Sospensione del processo
[1] Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via
pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della
capacità di stare in giudizio.
Per realizzarsi la sospensione: occorre che vi sia una pregiudizialità tra il falso
o capacità da accertare e la decisione della sentenza.
Il giudice non può prendere serenamente in questi casi una decisione perché
ha elementi poco chiari.
Oltre alle cause sospensive elencate dall’art. 39, il processo è sospeso:
1. quando sia rivolta domanda, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234, n. 1,
lettera a), comma 3,del Trattato istitutivo la CE, alla Corte di Giustizia della
Comunità Europea per l’interpretazione e/o la validità di una norma
comunitaria, nel senso di vedere se la norma interna sia compatibile con la
norma comunitaria ( esempio caso IRAP)
2. quando viene eccepita la costituzionalità di una norma, e quindi in via
incidentale, quando il giudice tributario ritenga la questione non
manifestamente infondata e si richiede un giudizio alla Corte Costituzionale;
3. quando si richiede il procedimento di Ricusazione di un membro del
collegio. Art. 40 - Interruzione del processo
[1] Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di
una delle parti, diversa dall' ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la
cessazione di tale rappresentanza; 69
b) la morte, la radiazione o sospensione dall' albo o dall' elenco di uno dei difensori
incaricati a sensi dell' art. 12.
[2] L' interruzione si ha al momento dell' evento se la parte sta in giudizio personalmente e
nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l' interruzione si ha al momento in
cui l' evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione
del difensore della parte a cui l' evento si riferisce.
[3] Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l' ultimo giorno per il deposito di
memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura
della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia
pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
[4] Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la
proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'
evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7-10-1969,
numero 742 .
Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in
giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale
rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei
difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
Se il contribuente muore, il processo non si interrompe, tranne che il difensore
del contribuente deceduto lo comunichi alla commissione con apposita
dichiarazione, visto che in giudizio è presente solo il difensore.
Se il decesso interviene nove giorni liberi prima della trattazione o dopo la
chiusura della trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio, non
produce alcun effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo
prosegua davanti al giudice adito .
Se uno degli eventi quali morte o perdita capacità di stare in giudizio si
verifica durante il termine per la proposizione del ricorso, il termine è
prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell' evento.
. Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull' interruzione del
processo
[1] La sospensione è disposta e l' interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con
decreto o dalla commissione con ordinanza.
[2] Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell' art. 28. 70
N.b. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata perché nel primo
caso il giudice attesta la pregiudizialità disponendo la sospensione; nel
secondo caso il giudice è chiamato semplicemente a prendere atto della
situazione verificatosi.
Se la causa è già dinanzi alla commissione, non potrà che essere essa a
decidere con ordinanza non impugnabile (solo se si procede in appello è
possibile per le parti rilevare i vizi presenti eventualmente nell’ordinanza).
Se la commissione non si è ancora riunita, è competente solo il presidente (
che si pronuncia con decreto, impugnabile)
Art. 42 - Effetti della sospensione e dell' interruzione del processo
[1] Durante la sospensione e l' interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
[2] I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'
istanza di cui all' articolo seguente.
I termini se interrotti, una volta che ricominciano nuovamente a decorrere,
ripartono dal momento in cui si erano bloccati.
Non possono essere compiuti SOLO gli atti del processo ordinario; mentre gli
atti cautelari, caratterizzati dall’urgenza, possono essere disposti anche in
pendenza della sospensione
Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto
[1] Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua
se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al
presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell' art. 30.
[2] Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l' interruzione del processo la parte
colpita dall' evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di
trattazione al presidente di sezione della commissione, quest' ultimo provvede a norma del
comma precedente.
[3] La comunicazione di cui all' art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati
dall' art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall' evento o ai suoi successori
personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere
effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza,
nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'
evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie
71
o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle
forme prescritte.
Nello stesso articolo si parla di estinzione e sospensione:
- Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione →il
processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle
parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che
provvede a norma dell' art. 30 (data della trattazione dell’udienza).
- Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l' interruzione →del processo
la parte colpita dall' evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte
presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione,
quest' ultimo provvede a norma del comma precedente.
In caso di morte del contribuente, l’amministrazione invia comunicazione agli
erede dl contribuente e si notifica presso l’abitazione del defunto; è una
comunicazione impersonale ( si usa locuzione: agli eredi).
Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
[1] Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
[2] Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo
fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con
ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
[3] La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano
effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
[4] La rinuncia e l' accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente
o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano
nella segreteria della commissione.
[5] Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l' accettazione, ove
necessaria, sono regolari, dichiarano l' estinzione del processo. Si applica l' ultimo comma
dell' articolo seguente.
Argomento: condanne alle spese; In passato nell’ipotesi di cessata materia del
contendere a seguito del ritiro dell’atto da parte dell’amministrazione
finanziaria si verificava la compensazione delle spese giudiziarie tra l’
amministrazione e il contribuente; la corte costituzionale è intervenuta a
riguardo, dichiarando questa norma incostituzionale perché discrimina il
contribuente ( questo non solo deve contrastare un atto, ma pur nell’ipotesi in
72
cui l’Amministrazione lo ritira sarà tenuto contestualmente ad essa al
pagamento delle spese).
Le cause di estinzione del processo tributario sono identificabili in tre
categorie:
a) la rinuncia al ricorso;
b) l’inattività delle parti;
c) la cessazione della materia del contendere .
rinuncia al ricorso:
ESTINZIONE DEL PROCESSO per :
Si realizza nel caso in cui il ricorrente-contribuente presenta un ricorso (attua
la proposizione e lo deposita), ma successivamente decide di rinunciare ad
esso;
se il ricorrente rinuncia al ricorso , sarà tenuto al pagamento delle spese;
La liquidazione viene stabilita con ordinanza della commissione (se già la
causa è stata inoltrata) o dal presidente ( nel caso in cui il ricorso non sia
ancora stato assegnato ad una commissione).
La rinuncia deve essere depositata, con apposito atto scritto in carta bollata, in
segreteria della Commissione Tributaria entro la data fissata per la trattazione.
Non è ammessa la rinuncia verbale fatta all’udienza pubblica.
Il contribuente che intende rinunciare al ricorso deve sottoscrivere la denuncia
insieme al difensore (a differenza del ricorso che deve essere sottoscritto solo
dal difensore) ????
Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti
[1] Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere
o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla
legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
[2] Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le
hanno anticipate.
[3] L' estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel
grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
[4] L' estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione
con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che
provvede a norma dell' art. 28. inattività delle parti
ESTINZIONE DEL PROCESSO per : 73
Si verifica ogni qualvolta le parti non si attivano per porre in essere gli atti del
processo, dovuti o ordinati dal giudice: il processo si estingue nei casi in cui le
parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal
giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo
Il processo tributario, poiché fondato sul principio c.d. dispositivo, si estingue a seguito
dell’inattività delle parti; essa, tuttavia, per avere efficacia estintiva deve concretarsi nelle
seguenti omissioni:
- mancata richiesta di ripresa del processo sospeso;
- mancata richiesta di ripresa del processo interrotto;
- mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dalla legge o dal
Collegio;
- mancata riassunzione del processo dinanzi la Commissione tributaria competente, a
seguito della
incompetenza territoriale dichiarata da quella adita.
Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del
contendere
[1] Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del
contendere.
[2] La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente
disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della
commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell' art. 28.
[3] Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha
anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. cessazione della materia da
ESTINZIONE DEL PROCESSO per :
contendere
L’estinzione del giudizio si verifica, altresì, allorquando, il contribuente abbia aderito alle
proposte di definizione delle liti fiscali previste – una tantum – dalla legge (condoni,
sanatorie, ecc.).
Si parla dell’ipotesi di:
- condono ma non necessariamente questo estingue l’intero rapporto. 74
- o nel caso di autotutela (in ogni altro caso) ; ad es. amministrazione
emette una cartella di pagamento nella quale si richiedano 100 mila euro al
contribuente ; se successivamente l’amministrazione si accorge che il
contribuente doveva meno ( 60 mila euro) , ritira parzialmente l’atto e il
processo sopravvive solo per le somme realmente dovute ( 60 mila euro).
Il secondo comma statuisce che la cessazione della materia del contendere è
dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con
decreto del presidente o con sentenza della commissione
Vi è la sentenza e non l’ordinanza perché dinanzi a questa le parti non
possono agire visto che è soprattutto un atto ordinatorio; la sentenza ammette
l’impugnazione come il decreto ammette il reclamo.
Nel caso di condono interviene la compensazione delle spese;
nel caso dell’ autotutela interviene o la compensazione o il tutto a carico
dell’amministrazione.
Lezione 06.11.2006 PROF. Alberghina
C II
APO
I procedimenti cautelare e conciliativo
Art. 47 - Sospensione dell' atto impugnato
[1] Il ricorrente, se dall' atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può
chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto
stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti
e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
[2] Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima
camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima.
[3] In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso
decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell' esecuzione fino alla
pronuncia del collegio.
[4] Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con
ordinanza motivata non impugnabile.
[5] La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea
garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini
indicati nel provvedimento. 75
[6] Nei casi di sospensione dell' atto impugnato la trattazione della controversia deve essere
fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
[7] Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado.
[8] In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può
revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per
quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
Premessa: con la modifica de 1992 è stata prevista la possibilità di
ottenere la sospensione dell’atto impugnato da parte del giudice adito; nel
vecchio processo tributario, il giudice era attribuito il potere di annullare l’atto
impugnato ma non poteva sospendere l’atto nelle more del giudizio.
“ La parte può chiedere alla commissione tributaria provinciale” → cioè il
legislatore attribuisce il potere di sospensione SOLO alla commissione di
primo grado; dalla lettura della norma proibita alla commissione regionale la
possibilità di sospendere la sentenza di primo grado ( n.b. nell’appello non si
parla di più di atto impugnato ma di sentenza di primo grado).
Una norma del 1997 relativa alle sanzioni statuisce che la commissione
regionale può sospendere a seguito della sentenza, solo per la parte relativa
alle sanzioni. ( per il prof questa norma fa evincere che la commissione
regionale non ha alcun potere di sospendere la sentenza impugnata).
Condizioni per chiedere la sospensione:
La prima condizione
→ è la pendenza del giudizio cioè l’aver presentato il
ricorso (si chiama infatti giudizio incidentale; mentre il ricorso è principale).
La seconda e terza condizione
→ è che il ricorrente dimostri che dall' atto
impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile.
Dalla posizione della dottrina processual - amministrativa deriva che, il
ricorrente deve dimostrare la coesistenza di due requisiti:
1) - fumus boni iuris → apparenza del buon diritto;
2) - periculum in mora → pericolo nel ritardo;
I requisiti devono sussistere congiuntamente.
Riguardo al fumus boni iuris: 76
Innanzitutto il ricorrente deve dimostrare che l‘atto contenga l’apparenza del
buon diritto: l’atto è il ricorso.
Ci sono due dottrine a proposito di tale nozione
ii. per “apparenza del buon diritto”si intende che il ricorso non sia
manifestamente infondato.
iii. non solo il ricorso non deve essere manifestamente infondato ma
sembrerebbe che ad un sommario esame, il ricorso sembri meritevole di
accoglimento.
Per i fautori di questa tesi, la concessione della sospensione è una sorta di
giudizio preventivo che anticipa la decisione della controversia ( cioè : se il
giudice accorda la sospensione è come se già anticipa al contribuente la
vittoria della controversia). Per tutte queste premesse, la tesi non deve essere
condivisa perché è molto pericolosa: se il giudice ad una successiva lettura più
approfondita si accorge della soccombenza del soggetto, sarà tenuto ad
argomentare la propria decisione, che sarà contraria a quella lasciata intendere
nel giudizio preventivo; e ciò non sarà del tutto semplice.
Riguardo al periculum in mora:
La dottrina amministrativistica recepita nel tributario intende per pericolo nel
ritardo. Un danno grave ed irreparabile:
→ affinché sia possibile definire grave un danno: bisogna far riferimento al
soggetto che lo subisce ( non vi sono soglie generali, validi in tutti i casi ).
Solitamente si fa riferimento alla capacità contributiva cioè alla disponibilità
economica del soggetto
→ irreparabilità: nel caso in cui il ricorrente che ha subito danno presunto
irreparabile, poi vince la causa e gli vengono restituito le somme pagate
ingiustamente e malgrado questa restituzione, il soggetto non può più ricoprire
la situazione che aveva prima di subire il danno; ad esempio il soggetto che
fallisce a causa del pagamento di somme non dovute; anche se vince la causa,
non potrà più ristabilire la situazione precedente al fallimento ( nonostante
intervenga il rimborso).
La gravità del danno va valutata in concreto, relativamente alle condizioni
economiche (compresa l’attività imprenditoriale) del ricorrente ovvero
dall’incidenza giuridica che dall’esecuzione dell’atto impugnato può derivare
alla sua attività imprenditoriale o negoziale.
L’irreparabilità del danno va valutata anch’essa in termini relativi, cioè di
lesione del diritto del contribuente tale da pregiudicarlo seriamente. 77
La quarta condizione
: presentazione dell’istanza di sospensione
Il provvedimento cautelare deve essere chiesto con istanza motivata; l’istanza
deve individuare la presenza del fumus iuris boni ( si fa semplicemente rinvio
alla motivazione del ricorso cioè per dimostrate il fumus valgono le
motivazioni indicate nel ricorso che contrasta l’atto impugnato)e del periculum
in mora ( l’istanza deve indicare e dimostrare la precaria situazione del
ricorrente e il grave danno: a riguardo è possibile allegare copia della
dichiarazione dei redditi o certificati bancari).
L’istanza motivata è proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle
altre parti e depositato in segreteria.
Il presidente della sezione fissa la trattazione della istanza di sospensione per
la prima camera di consiglio utile con decreto. ( l’istanza di sospensione,
infatti, viene vista come uno strumento capace di accelerare il processo; alle
volte le parti, seppur certi che l’istanza venga rigettata, la presentano
ugualmente al solo fine di ottenere una data di trattazione più celere )
La comunicazione alle parti deve avvenire almeno dieci giorni liberi prima.
La quinta condizione
: eccezionalità dell’urgenza;
Se il soggetto dimostra un’eccezionale urgenza il presidente della sezione,
previa delibazione del merito, può motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio circa la richiesta
di sospensione.
Nella maggior parte dei casi, la Commissione confermerà la decisione del
presidente, che sommariamente ha vagliato la presenza dei requisiti necessari
che devono sussistere per ottenere la sospensione
Con la locuzione “ eccezionali” per prassi si intendono solo gli atti esecutivi,
ad es. ruolo e cartella di pagamento.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede
con ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione può anche essere parziale (concessa solo in parte) e
subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel
provvedimento.
Per prassi è l’agenzia che invita il giudice a chiedere dal contribuente
un’adeguata garanzia; il tutto è paradossale perché, se un requisito per
ottenere la sospensione è il periculum in mora è difficile che il soggetto abbia
a disposizioni idonee a garanzie a fronte dell’accoglimento dell’istanza. 78
Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia
deve essere fissata non oltre novanta giorni dal provvedimento che la dispone.
Anche questo sesto comma costituisce un metodo per accelerare il
procedimento.
Dal d.p.r. 545 si evince che nel caso del mancato rispetto dei termini da parte
dei giudici è possibile l’irrogazione per essi di sanzioni negative (
cancellazione dall’albo o sospensione dalla carica)
La richiesta di applicazione di sanzioni deve essere presentate dalle parti alla
commissione; nella prassi questo non è mai accaduto e praticamente si evince
che il termine fissato dal comma è ordinatorio.
Lezione 07.11.2006 PROF. Alberghina
Continua analisi del settimo e ottavo comma
Per prassi la sospensione viene concessa fino alla pubblicazione della
sentenza;
In caso di mutamento delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione
della sospensione, la commissione su istanza motivata dell’altra parte può
revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
Non è mai successo che una sospensione venisse revocata su istanza della
parte avversa ( i rappresentanti delle agenzie che già trovano con difficoltà il
tempo per dare uno sguardo ai ricorsi, non si preoccupano minimamente di
valutare le circostanze idonee a revocare la sospensione)
Art. 48 - Conciliazione giudiziale
[1]Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell' articolo 33, può proporre all'altra parte la
conciliazione totale o parziale della controversia.
[2] La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre
la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche
dalla commissione.
[3] Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono
indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in
un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i
cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
79
fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di
venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero
della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate
successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa
data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità
di versamento si applica l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 592 . Le predette modalità possono essere modificate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
[3-bis] In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante
non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante (comma agg. dall'art. 1, co.
419, l. 30 dicembre 2004, n. 311) .
[4] Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel
corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a
sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
[5] L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla
discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra
parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta
di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve
essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la
conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la
trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria
entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
[6] In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura
di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad
un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
(comma così sostituito, con effetto 1° aprile 1998 ,dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 giugno
1998, n. 203) .
La conciliazione giudiziale è lo strumento deflattivo introdotto dal legislatore
al fine di favorire una definizione concordataria della lite, realizzata in sede
contenziosa anche con la collaborazione e incentivazione dell’organo
giudicante.
La conciliazione insieme all’accertamento con adesione e all’autotutela, è uno
strumento deflattivo del processo tributario cioè : che serve a evitare il
processo.
Nel caso della conciliazione (a differenza degli altri due istituti) il processo è
già stato attivato ed essa rappresenta l’ultima possibilità per le parti di non
continuare il processo, appena iniziato. 80
(Accertamento con adesione → le parti concordano in sede amministrativa e in modo legale la
conclusione del loro rapporto; Istituto conciliativo che consente la rapida definizione dei
provvedimenti di rettifica o accertamento redatti dagli Uffici finanziari in materia di imposte
dirette, IVA, imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie e catastali, INVIM e
tributi locali.È una forma di accertamento in un unico atto in contraddittorio con l’interessato e, in
quanto definitivo, non alimenta il contenzioso tributario .Introdotto dagli artt. 2bis e 2ter del D.L.
564/ 94, ha subito molteplici modifiche sino all’emanazione del D.Lgs. 19-6-1997, n. 218 che ne ha
innovato sensibilmente la disciplina rendendola conforme a quella della conciliazione giudiziale.
La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° agosto 1997, è accessibile a tutti i contribuenti
e si estende a tutte le tipologie di reddito. L’(—) comporta l’applicazione delle sanzioni
nella misura di un quarto del minimo per le violazioni concernenti i tributi oggetto di
definizione ed il contenuto delle dichiarazioni. Nelle altre ipotesi le sanzioni vengono
invece applicate nella misura intera. Con apposita delibera, Province e Comuni possono
introdurre, relativamente ai tributi di propria spettanza, l’istituto dell’accertamento con
adesione )
Premessa →
Nel civile, se due soggetti sono in lite, è possibile una transazione (reciproche
concessioni: entrambe le parti devono avere vantaggi a concludere la lite) per
concludere e raggiungere un accordo; ma cosa succede nel tributario ove
l’Agenzia fa parte della pubblica amministrazione? nel caso di un avviso di
accertamento si contesta la quantità dell’obbligazione, quindi se le parti
vogliono concludere la controversia con un accordo devono fatto farsi
reciproche concessioni; ma l’obbligazione tributaria è indisponibile,
irrinunciabile e come può ridimensionare verso il basso la propria pretesa
fiscale? l’amministrazione non rinuncia all’obbligazione tributaria ma la
ridimensiona abbandonando quei rilievi (contratti)che non avrebbero resistito
al vaglio del giudice tributario.
A seguito di conciliazione le sanzioni sono applicate al contribuente nella
misura di 1/3 delle somme irrogabile; l’amministrazione ha il vantaggio che il
contribuente pagherà entro venti giorni e incasserà subito le somme dovute.
Commento norma →
La condizione per attivare la conciliazione giudiziale è che ci sia la pubblica
udienza; le parti concludono la lite, infatti, dinanzi al giudice, in
contraddittorio, ciò esclude la possibilità che la trattazione sia discussa in
camera di consiglio.
La conciliazione può riguardare tutta ma anche solo alcuni punti della
controversia (per prassi si ha la discussione dell’intera lite).
La conciliazione giudiziale può aver luogo solo dinanzi alla commissione
provinciale ( dinanzi il giudice di primo grado) e non oltre alla prima udienza (
anche se nel quarto comma vi è una contraddizione quando recita: “
Qualora una
81
delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima
).
udienza”
Il tentativo di conciliazione può essere attivato:
- sia dalle parti (presentando istanza)
- sia dalla Commissione ( in caso di mancata attivazione delle parti ).
Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito “ processo verbale di
conciliazione ” nel quale sono indicate le somme dovute, gli interessi e le
sanzioni(diminuite di un terzo); esso costituisce titolo per la riscossione delle
somme dovute mediante versamento diretto (modulo bancario) in un’unica
soluzione o in forma rateale ma previa prestazione di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
L’obbligazione si perfeziona con il versamento della parte ricorrente, che deve
essere effettuato( dell’intera somma o della prima rata) entro 20 giorni dalla
redazione del processo verbale, pena l’inefficacia della conciliazione (quando
nacque la norma, l’obbligazione si perfezionava al momento della
conciliazione e non al momento del pagamento; il legislatore si è reso conto
che in questo modo l’amministrazione incassava le somme solo dopo lunghi
periodi di tempo).
Se il contribuente non paga le successive rate cosa succede? Il fisco invita
inizialmente la parte ad adempiere entro 30 giorni; trascorso inutilmente tale
termine, perde il beneficio del termine cioè tutte le rate successive all’ultima
pagata, vengono integralmente iscritte a ruolo ( l’intero ammontare restane
viene iscritto a ruolo)
Il quarto comma favorisce il verificarsi della conciliazione, infatti: la
commissione, qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e non sia
stata conclusa nel corso della prima udienza, può assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta di conciliazione.
Se le parti non hanno concluso prima, vuol dire che non hanno trovato
conveniente stipulare la conciliazione e quindi teoricamente non ha senso che
la commissione dia alla parte altro tempo; un escamotage a riguardo, è quello
del soggetto di formulare una proposta ( al fine di adempiere all’ordine della
commissione) ma dal contenuto tale da non essere accettata dall’altra parte in
giudizio.
Che funzione ha il giudice all’interno della conciliazione giudiziale?
Il giudice, come le parti, sottoscrive il verbale di conciliazione, dopo
averlo vagliato e controllato (opera n controllo di legittimità); ha una 82
funzione meramente notarile, egli attesta che la conciliazione sia stata
conclusa secondo le disposizioni previste dalla legge e quindi sia
legittima. Il giudice non si inserisce nella discussione condotta dalle
parti durante lo svolgimento delle trattative. L’intesa giudiziale è
subordinata al sindacato di legittimità esperito dalla Commissione,
diretto ad accertare unicamente la regolarità della proposta e l’assenza
di cause d’ inammissibilità previste dalla legge.
Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile ( con
riferimento alla legittimità e non al merito) ovvero sussistono cause che ne
impediscono il compimento, la Commissione lo accerta e fissa, con decreto, la
trattazione della causa. Il provvedimento del presidente è depositato in
segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
In caso di avvenuta conciliazione ( cioè a pagamento effettuato) le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in
rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.
In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei
minimi edittali (sarebbe troppo premiante) previsti per le violazioni più gravi
relative a ciascun tributo.
Prof. Alberghina : non ha mai consigliato ai propri clienti la conciliazione
perché chi vuole evitare il processo, è più consono optare per uno strumento
ad esso precedente come ad es. accertamento con adesione!!
Lezione del 8 novembre 2006 C III
APO
Le impugnazioni
S I
EZIONE
Le impugnazioni in generale
Art. 49 - Disposizioni generali applicabili
[1] Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le
disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l' art.
337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto. 83
Riguardo le impugnazioni si applicano le norme del c.p.c. con esclusione
dell’art. 337 : l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto
dell’impugnazione.
Il contribuente ad esempio per ottenere il rimborso, dovrà attendere il
passaggio in giudicato di una sentenza.
Art. 50 - I mezzi d' impugnazione
[1] I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l' appello, il ricorso
per cassazione e la revocazione.
L’appello e il ricorso per Cassazione sono mezzi ordinari di impugnazione,
mentre la revocazione è un mezzo straordinario.
Art. 51 - Termini d' impugnazione
[1] Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della
commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di
parte, salvo quanto disposto dall' art. 38, comma 3.
[2] Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del codice
di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il
dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in
giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Dal primo comma si evince che vi sono due termini (che decorrono da
momenti diversi) per impugnare la sentenza di primo grado posta dalla
commissione provinciale:
I termini per impugnare le sentenze della Commissione tributaria Provinciale
si distinguono in brevi e lunghi. ???
termine breve : 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza;
questo termine inizia a decorrere solo se viene posta in essere un’attività dalle
parti: occorre che la parte notifichi la sentenza all’altra parte.
termine lungo : previsto dall’art. 327 c.p.c. : decorso inutilmente un anno
dalla pubblicazione della sentenza e nessuno delle parti propone appello, il
giudizio si estingue; la sentenza diventa definitiva, il legislatore vuole evitare
84
che un processo anche in caso di inattività delle parti resti aperto per lunghi
periodi di tempo.
Questo termini non presuppone alcuna attività dalla parte ma decorre in
maniera automatica.
Rapporto tra i due termini : sono concorrenti: (vince uno solo dei due)
quando il primo dei due termini scade, anche l’altro viene a mancare seppur
pendente ( il primo termine che scade trascina l’altro termine,
Ad esempio: se una sentenza compie un anno dalla pubblicazione l’ 8
novembre del 2007, anche se il 5 novembre 2007 una delle parti notifica
all’altra parte la sentenza, la sua azione sarà vana perché nonostante il termine
breve sia appena iniziato, cesserà ugualmente il 7 novembre, momento di
realizzazione del termine lungo.
( L’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria deve essere proposto entro
sessanta giorni a decorrere dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
L’innovazione sostanziale della disciplina contenuta negli artt. 51, comma primo, e 38
comma terzo, D. Lgs. n. 546/92 è costituita dalla introduzione anche nel processo tributario
del doppio termine di impugnazione: quello breve di sessanta giorni in caso di notifica
della sentenza, e quello lungo di un anno dal deposito della sentenza nella segreteria che si
applica nel caso di mancata notifica. Scaduto il termine annuale la sentenza passa in
giudicato anche se, essendo stata notificata verso lo spirare del detto termine, è ancora in
corso il termine breve di sessanta giorni dalla notifica.
Per effetto del disposto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 i termini processuali
sono sospesi dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno, quindi i termini di
impugnazione che inizierebbero il loro decorso in detto periodo, cominciano a decorrere
dalla fine di esso e cioè dal sedici settembre.)
Notificare la sentenza alla controparte è un modo per accelerare la sentenza e
comprimere ad essa il termine per appellare.
A chi conviene notificare? ad esempio : vi sono due soggetti :
X : parte soccombente Y : parte totalmente vincitrice.
X → ha convenienza ad accelerare il processo? Si, perché notifica sentenza,
presenta appello e accelera nei confronti dell’altra parte la possibilità di
presentare controdeduzioni; un giudizio rapido serve ad X per bloccare
l’esecuzione della sentenza di primo grado,e sperare di ottenere subito una
sentenza di secondo grado ad essa favorevole.
Y → ha convenienza ha notificare la sentenza all’altra parte soccombente per
comprimere ad essa il termine per appellare; cosi facendo accelererà i termini
al fine di rendere definitiva la sua vittoria. 85
Chi può appellare ?
La risposta si evince dall’art. 100 c.p.c. → chiunque ne abbia interesse può
presentare domanda al giudice; per adire l’autorità giudiziaria occorre che la
parte abbia interesse cioè che sia stata nel giudizio di primo grado parte
soccombente( totalmente o parzialmente); la parte è soccombente quando
almeno delle due richieste avanzate dal ricorso non sia stata accolta (esempio:
un ricorso contiene sia la richiesta di annullamento dell’atto per carenza di
motivazione, annullamento per il merito e sia la condanna alle spese
processuali dell’amministrazione finanziaria; la commissione di primo grado
annulla l’avviso di accertamento per carenza di motivazione e condanna alla
compensazione delle spese) S II
EZIONE
Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale
Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare
[1] La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione
regionale competente a norma dell' art. 4, comma 2.
[2] Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente
autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal responsabile del servizio del
contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio
devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del
territorio.
La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla
commissione regionale competente a norma dell' art. 4 che si occupa della
competenza territoriale; si può proporre appello contro una sentenza emessa
dalla commissione provinciale di Palermo a quella regionale di Palermo.
Il secondo comma è disposto per evitare che la parte pubblica proponga
appello solo nei casi di possibile vittoria; la legge delega stabilisce
Conseguenze in caso di difetto di autorizzazione?
che l’appello deve essere subordinato ad un’autorizzazione da parte
dell’autorità superiore, a pena di inammissibilità dell’appello.
( Il secondo comma dell’art. 52 pone delle condizioni all’esercizio del potere d’appello
delle sentenze di primo grado per gli uffici finanziari. Gli Uffici periferici del Dipartimento
delle Entrate devono essere previamente autorizzati dal responsabile della competente
Direzione Regionale delle Entrate; gli Uffici del territorio dal responsabile del servizio
contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio. Sul punto anche la
Suprema Corte nelle sentenze n. 4040 del 27/02/2004 e n. 4770 del 09/03/2004,configura
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Palermo - Unipa o del prof Scienze giuridiche Prof.
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