Estratto del documento

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

I libri III e IV del codice di procedura civile

PARTE PRIMA. AZIONI SOMMARIE NON CAUTELARI. Si tratta di procedimenti sommari di condanna,

tutela cautelare, e provvedimenti di urgenza anticipatori anche non fondate su sentenza conclusive della co-

gnizione ordinaria ma su diversi titoli esecutivi stragiudiziali e giudiziali. La finalità dei processi sommari di

condanna è quella di ottenere un titolo esecutivo al quale la parte soccombente potrà opporsi aprendo un

giudizio ordinario di cognizione. I provvedimenti sommari di condanna hanno una limitata portata cognitiva

ma comunque non si può escludere che talvolta diano luogo ad efficacia di accertamento simile a quella del

giudicato cfr. decreto ingiuntivo non impugnato, cd preclusione pro iudicato.

A. IL DECRETO INGIUNTIVO è il più rilevante e usato modello attraverso cui si valorizza la tutela sommaria di

condanna. Due sono le fasi nel processo di ingiunzione:

a. Inaudita altera parte il creditore che assume leso un suo interesse può ottenere dal giudice compe-

1

tente la pronuncia del DI .

b. Il debitore, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, può fare opposizione entro 40 giorni.

2

Non ogni creditore tuttavia può giovarsi di questo istituto. Infatti la richiesta ex art. 633 cpc è solo per crediti:

1. Al pagamento di somma di danaro liquida (= determinata o determinabile).

2. Alla consegna di quantità determinate di cose fungibili.

3. Alla consegna di cosa mobile determinata

Inoltre il credito deve essere provato con (4) prova scritta (633.2 n. 1) con elencazione non tassativa fra i quali

anche documenti che in un processo ordinario di cognizione non sarebbero prove (es. telegrammi senza tutti

i requisiti richiesti dal cpc).L’articolo 633.2 ai n. 2 e 3 contempla anche due casi di cd monitorio puro onorari

per prestazioni giudiziali o stragiudiziali.

La domanda si propone con ricorso allegando le prove e documenti necessari, depositato in cancelleria. Il giu-

dice d’ufficio verifica la propria competenza (anche quella derogabile per territorio). In caso di insufficienza di

prova, il giudicante chiederà un’integrazione. Altre volte la domanda verrà ritenuta infondata rigettando il

ricorso con decreto.

In caso di esito positivo, il giudice ingiungerà al debitore di adempiere al proprio debito (e anche alle spese

processuali della fase monitoria sopportate dal creditore). Entro 40 (50-60) giorni, il debitore può a) adempiere

o b) opporsi al DI. Il creditore dopo la pronuncia da parte del giudice del DI ha 60 (90) giorni per notificarlo,

periodo oltre il quale il DI diverrà inefficace.

Fine ultimo del DI è quello di iniziare il processo esecutivo e trascrivere ipoteca giudiziale e quindi deve essere

suscettibile di divenire titolo esecutivo. Le ipotesi del cpc sono le seguenti:

1. Il giudice può fornire il DI con provvisoria esecutività quando: 3

a. il creditore abbia fornito una prova particolarmente qualificata (es: cambiale , assegno circo-

lare, assegno bancario, certificato di liquidazione di borsa, etc.);

b. la prova consista in un documento sottoscritto dal debitore in cui si riconosce il credito del

ricorrente nei suoi confronti;

c. ci sia pericolo nel ritardo dell’esecuzione forzata.

2. Il DI che non sia già esecutivo, lo diventerà in caso di mancata opposizione.

3. Il creditore può chiedere al giudice, durante l’opposizione del debitore, che fornisca al DI provvisoria

esecutività:

a. Se non c’è prova scritta.

b. Per somme non contestate.

c. Se l’ingiunto offre cauzione.

1 Decreto ingiuntivo

2 Codice di procedura civile (ove non specificato, l’articolo in questione è da ricondurre appunto al cpc)

3 La cambiale è sempre già titolo esecutivo: allora, ci si chiede, perché mai un soggetto dovrebbe chiedere un’ingiunzione se già dispone di

un titolo esecutivo? La risposta serve ancora una volta a evidenziare come il decreto ingiuntivo abbia una doppia funzione: la prima è quella,

appunto, di concedere titolo esecutivo, la seconda (utile in questo caso) è quella di poter iscrivere ipoteca giudiziale. Pagina 1 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

4. Il DI acquisisce efficacia esecutiva nel momento in cui il giudice rigetta con sentenza l’opposizione del

debitore (o nel caso il giudizio si estinguesse).

Si ricordi che l’opposizione tardiva è possibile tuttavia c’è un limite: ossia 10 giorni dopo il primo atto di ese-

cuzione.

Il debitore nel giudizio di opposizione può chiedere che l’efficacia del DI venga sospesa con ordinanza non

impugnabile.

L’opposizione potrà essere fatta notificando al creditore un atto di citazione entro 40 giorni dalla notifica del

DI: l’opposizione si svolge secondo le modalità del giudizio di cognizione ordinaria con relativa disciplina circa

le impugnazioni. È evidente che il DI potrà essere revocato, anche se il credito sussiste, per mancanza di uno

dei requisiti di cui all’art. 633, le condizioni di ammissibilità. Dalla revoca del DI il debitore beneficia sul piano

del regolamento delle spese di lite e sul piano della caducazione degli effetti derivanti dagli atti esecutivi.

Se la sentenza rigetta l’opposizione al DI del debitore, il titolo esecutivo è il DI o la sentenza di rigetto?

Ossia: se l’attore-debitore, nel giudizio di appello alla sentenza che rigetti l’opposizione al DI, possa chiedere la sospen-

sione dell’esecutività della sentenza di I grado oppure se ad essere esecutivo sia il DI e non la sentenza di I grado.

La giurisprudenza è orientata nel senso di valutare la sentenza che rigetta l’opposizione al DI come dotata di esecutività,

sostituendosi al DI opposto invano dall’attore-debitore (i problemi interpretativi non sorgono nel caso di accoglimento

parziale dell’opposizione al DI: ex art. 653.2 il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza).

L’opposizione tardiva ex art. 650 è usufruibile nel caso di mancata conoscenza per irregolare notificazione e –

4

dopo la sentenza della CC del 1976 – anche per mancata conoscenza per caso fortuito o forza maggiore.

Per il decreto ingiuntivo non opposto saranno disponibili solo le impugnazioni straordinarie revocazione, art.

395; e l’opposizione revocatoria del terzo, art. 404.2. [Inoltre anche esperibile l’impugnazione ordinaria, ex

5

art. 395 n. 5 , per contrarietà della decisione così impugnata rispetto ad un precedente giudicato.]

L’articolo 650.3 chiude disponendo che l’opposizione tardiva non sarà esperibile decorsi 10 giorni dal primo

atto di esecuzione – tuttavia la dottrina ritiene che a questi 10 giorni vadano sommati gli altri 40 per l’impu-

gnazione dell’ingiunto, proprio per un motivo di equità.

B. IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO. Può avvenire per finita locazione o per morosità e se ne

occupano gli articoli 657, 658, 660, 663, 665 cpc che delineano un procedimento per far tornare il locatore

nella disposizione dell’immobile. Questo procedimento è a disposizione del locatore in queste ipotesi:

1. La licenza per finita locazione quando il rapporto è ancora in corso, per condanna futura.

2. La convalida di sfratto per finita locazione a contratto scaduto con conduttore ancora all’interno.

3. La convalida di sfratto per morosità nel caso di inadempimento, previa risoluzione del contratto.

Il locatore deve presentare un atto di citazione e chiedere la pronuncia di convalida di licenza o sfratto fissando

nell’atto di citazione una udienza e intimando il conduttore a comparire ( tra il giorno della notificazione e

dell’udienza fissata devono trascorrere almeno 20 giorni. Diverse sono le possibilità: 

a. Il conduttore non si presenta è possibile che si siano verificate irregolarità nella notificazione il giu-

dice ordina che sia rinnovata la citazione; oppure convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza.

4 Corte costituzionale

5 Dottrina ritiene che il legislatore abbia commesso un (grossolano) errore nel redigere la parte in cui si fa riferimento al numero 5 perché parla

di ne bis in idem che rimanda all’idea di giudicato ma il DI, formalmente, non sarà mai considerato come giudicato. Probabilmente il legislatore

avrebbe voluto scrivere numero 3, invece che 5. Pagina 2 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

b. Il conduttore può comparire e non opporsi il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza.

c. Il conduttore compare e si oppone con prove scritte il giudice non può pronunciare l’ordinanza. Il

giudizio proseguirà nelle forme del rito del lavoro. 

d. Il conduttore compare e si oppone con prove non scritte il giudice non può pronunciare l’ordinanza

comunque, dato che c’è stata opposizione. Tuttavia, ex art. 665 il locatore può ottenere un’ordinanza

provvisoria di rilascio mentre il procedimento va avanti nelle forme del rito del lavoro. 

e. Il conduttore si costituisce e non nega la sua morosità (solo per convalida di sfratto per morosità) il

giudice, se contestato è solo il quantum, può pronunciare l’ordinanza per le somme non contestate

entro 20 giorni. Dopo lo spirare di questo termine, il giudice pronuncerà il DI.

C. ALTRE FIGURE RICONDUCIBILI ALLA TUTELA DI CONDANNA. Ci sono norme che non danno luogo ad appositi

procedimenti ma prevedono la possibilità di pronunciare provvedimenti di condanna con riserva di una o più

eccezioni del convenuto che non vengono esaminate subito. Ad es. giudizi relativi a crediti con cambiale o

assegno o eccezione di compensazione con cui si fa valere un controcredito.

Riforma del 1990 possibilità per il giudice istruttore di pronunciare ordinanze di condanna subito esecutive:

a. Ordinanza al pagamento delle somme non contestate, 186-bis.

b. Ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, 186-ter. È utile per trascrivere ipoteca giudiziale.

Non costituisce sempre titolo esecutivo: spesso, tuttavia, ha provvisoria esecutività.

c. Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, 186-quater. Pagina 3 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

PARTE SECONDA. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE. Dà la possibilità di richiedere, in base a rapida e som-

maria cognizione, provvedimenti a contenuto vario che garantiscano l’assenza di pregiudizio sui diritti dell’at-

tore durante il giudizio ordinario di merito. Eccone le caratteristiche:

6

1. Strumentalità

a. Forte, per pericolo tardività.

b. Attenuata, per pericolo infruttuosità.

2. Immediata efficacia / reversibilità

3. Provvisorietà

4. Carattere ipotetico

Non costituisce carattere il fatto di avere un’efficacia conservativa perché questo tipo di efficacia è riservata

solo a determinati tipi di misure cautelare, anche se spesso il fine conservativo è quello cercato dalle parti.

Infatti, a volte le misure cautelari hanno un vero e proprio effetto anticipatorio rispetto alla sentenza di merito

(ad es. per un pregiudizio assai serio “imminente e irreparabile”.

Ciò che continua a differenziare le misure cautelari dal decreto ingiuntivo e le altre forme è l’inattitudine al

giudicato.

Una misura cautelare viene richiesta ed offerta in relazione ad un diritto che non si è ancora accertato esi-

7

stente quale allora la soglia minima per l’ottenimento di una MC ?

I due requisiti sono: 

1. Il fumus boni iuris ossia la verosimiglianza o plausibilità che il diritto del creditore tutelato con MC

sia effettivamente esistente.

2. Il periculum in mora ossia il pericolo che nelle lunghezze della giustizia civile, il creditore vedrà pre-

giudicato il proprio diritto. Vi sono diverse variazioni.

Qual è la gradazione di verosimiglianza o di pericolo necessari per conferire una MC?

La teoria cd dei vasi comunicanti ossia se uno dei due requisiti è meno evidente dell’altro, è necessario che il secondo

sia molto qualificato, forte, credibile.

L’efficacia temporale delle MC non può mai andare oltre la durata del processo sul merito.

A. LA TUTELA DI URGENZA. Di matrice tedesca, della tutela d’urgenza se ne occupa l’articolo 700 cpc e non è

riferita a nessun tipo di diritto in particolare ma si interessa semplicemente di fornire cautela alla parte che

lamenta un “pregiudizio imminente e irreparabile” (ad es. anche un risarcimento del danno troppo parziale e

troppo tardivo).

A differenza di tutti le altre MC, la tutela offerta dall’art. 700 è atipica con ruolo residuale (fuori dei casi regolati

nelle precedenti sezioni di questo capo). Infatti, l’unico limite dell’art. 700 è che non può prendere le forme di

un MC tipica, ad es. la custodia del bene controverso in capo ad un terzo. La residualità tuttavia non osta

all’utilizzo della tut

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Processo per decreto ingiuntivo-procedimento cautelare-processo esecutivo (libri III e IV cpc) Pag. 1 Processo per decreto ingiuntivo-procedimento cautelare-processo esecutivo (libri III e IV cpc) Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Processo per decreto ingiuntivo-procedimento cautelare-processo esecutivo (libri III e IV cpc) Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Processo per decreto ingiuntivo-procedimento cautelare-processo esecutivo (libri III e IV cpc) Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marinelli Marino.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community