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Ossia: se l’attore-debitore, nel giudizio di appello alla sentenza che rigetti l’opposizione al DI, possa chiedere la sospen-

sione dell’esecutività della sentenza di I grado oppure se ad essere esecutivo sia il DI e non la sentenza di I grado.

La giurisprudenza è orientata nel senso di valutare la sentenza che rigetta l’opposizione al DI come dotata di esecutività,

sostituendosi al DI opposto invano dall’attore-debitore (i problemi interpretativi non sorgono nel caso di accoglimento

parziale dell’opposizione al DI: ex art. 653.2 il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza).

L’opposizione tardiva ex art. 650 è usufruibile nel caso di mancata conoscenza per irregolare notificazione e –

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dopo la sentenza della CC del 1976 – anche per mancata conoscenza per caso fortuito o forza maggiore.

Per il decreto ingiuntivo non opposto saranno disponibili solo le impugnazioni straordinarie revocazione, art.

395; e l’opposizione revocatoria del terzo, art. 404.2. [Inoltre anche esperibile l’impugnazione ordinaria, ex

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art. 395 n. 5 , per contrarietà della decisione così impugnata rispetto ad un precedente giudicato.]

L’articolo 650.3 chiude disponendo che l’opposizione tardiva non sarà esperibile decorsi 10 giorni dal primo

atto di esecuzione – tuttavia la dottrina ritiene che a questi 10 giorni vadano sommati gli altri 40 per l’impu-

gnazione dell’ingiunto, proprio per un motivo di equità.

B. IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO. Può avvenire per finita locazione o per morosità e se ne

occupano gli articoli 657, 658, 660, 663, 665 cpc che delineano un procedimento per far tornare il locatore

nella disposizione dell’immobile. Questo procedimento è a disposizione del locatore in queste ipotesi:

1. La licenza per finita locazione quando il rapporto è ancora in corso, per condanna futura.

2. La convalida di sfratto per finita locazione a contratto scaduto con conduttore ancora all’interno.

3. La convalida di sfratto per morosità nel caso di inadempimento, previa risoluzione del contratto.

Il locatore deve presentare un atto di citazione e chiedere la pronuncia di convalida di licenza o sfratto fissando

nell’atto di citazione una udienza e intimando il conduttore a comparire ( tra il giorno della notificazione e

dell’udienza fissata devono trascorrere almeno 20 giorni. Diverse sono le possibilità: 

a. Il conduttore non si presenta è possibile che si siano verificate irregolarità nella notificazione il giu-

dice ordina che sia rinnovata la citazione; oppure convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza.

4 Corte costituzionale

5 Dottrina ritiene che il legislatore abbia commesso un (grossolano) errore nel redigere la parte in cui si fa riferimento al numero 5 perché parla

di ne bis in idem che rimanda all’idea di giudicato ma il DI, formalmente, non sarà mai considerato come giudicato. Probabilmente il legislatore

avrebbe voluto scrivere numero 3, invece che 5. Pagina 2 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

b. Il conduttore può comparire e non opporsi il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza.

c. Il conduttore compare e si oppone con prove scritte il giudice non può pronunciare l’ordinanza. Il

giudizio proseguirà nelle forme del rito del lavoro. 

d. Il conduttore compare e si oppone con prove non scritte il giudice non può pronunciare l’ordinanza

comunque, dato che c’è stata opposizione. Tuttavia, ex art. 665 il locatore può ottenere un’ordinanza

provvisoria di rilascio mentre il procedimento va avanti nelle forme del rito del lavoro. 

e. Il conduttore si costituisce e non nega la sua morosità (solo per convalida di sfratto per morosità) il

giudice, se contestato è solo il quantum, può pronunciare l’ordinanza per le somme non contestate

entro 20 giorni. Dopo lo spirare di questo termine, il giudice pronuncerà il DI.

C. ALTRE FIGURE RICONDUCIBILI ALLA TUTELA DI CONDANNA. Ci sono norme che non danno luogo ad appositi

procedimenti ma prevedono la possibilità di pronunciare provvedimenti di condanna con riserva di una o più

eccezioni del convenuto che non vengono esaminate subito. Ad es. giudizi relativi a crediti con cambiale o

assegno o eccezione di compensazione con cui si fa valere un controcredito.

Riforma del 1990 possibilità per il giudice istruttore di pronunciare ordinanze di condanna subito esecutive:

a. Ordinanza al pagamento delle somme non contestate, 186-bis.

b. Ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, 186-ter. È utile per trascrivere ipoteca giudiziale.

Non costituisce sempre titolo esecutivo: spesso, tuttavia, ha provvisoria esecutività.

c. Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, 186-quater. Pagina 3 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

PARTE SECONDA. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE. Dà la possibilità di richiedere, in base a rapida e som-

maria cognizione, provvedimenti a contenuto vario che garantiscano l’assenza di pregiudizio sui diritti dell’at-

tore durante il giudizio ordinario di merito. Eccone le caratteristiche:

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1. Strumentalità

a. Forte, per pericolo tardività.

b. Attenuata, per pericolo infruttuosità.

2. Immediata efficacia / reversibilità

3. Provvisorietà

4. Carattere ipotetico

Non costituisce carattere il fatto di avere un’efficacia conservativa perché questo tipo di efficacia è riservata

solo a determinati tipi di misure cautelare, anche se spesso il fine conservativo è quello cercato dalle parti.

Infatti, a volte le misure cautelari hanno un vero e proprio effetto anticipatorio rispetto alla sentenza di merito

(ad es. per un pregiudizio assai serio “imminente e irreparabile”.

Ciò che continua a differenziare le misure cautelari dal decreto ingiuntivo e le altre forme è l’inattitudine al

giudicato.

Una misura cautelare viene richiesta ed offerta in relazione ad un diritto che non si è ancora accertato esi-

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stente quale allora la soglia minima per l’ottenimento di una MC ?

I due requisiti sono: 

1. Il fumus boni iuris ossia la verosimiglianza o plausibilità che il diritto del creditore tutelato con MC

sia effettivamente esistente.

2. Il periculum in mora ossia il pericolo che nelle lunghezze della giustizia civile, il creditore vedrà pre-

giudicato il proprio diritto. Vi sono diverse variazioni.

Qual è la gradazione di verosimiglianza o di pericolo necessari per conferire una MC?

La teoria cd dei vasi comunicanti ossia se uno dei due requisiti è meno evidente dell’altro, è necessario che il secondo

sia molto qualificato, forte, credibile.

L’efficacia temporale delle MC non può mai andare oltre la durata del processo sul merito.

A. LA TUTELA DI URGENZA. Di matrice tedesca, della tutela d’urgenza se ne occupa l’articolo 700 cpc e non è

riferita a nessun tipo di diritto in particolare ma si interessa semplicemente di fornire cautela alla parte che

lamenta un “pregiudizio imminente e irreparabile” (ad es. anche un risarcimento del danno troppo parziale e

troppo tardivo).

A differenza di tutti le altre MC, la tutela offerta dall’art. 700 è atipica con ruolo residuale (fuori dei casi regolati

nelle precedenti sezioni di questo capo). Infatti, l’unico limite dell’art. 700 è che non può prendere le forme di

un MC tipica, ad es. la custodia del bene controverso in capo ad un terzo. La residualità tuttavia non osta

all’utilizzo della tutela d’urgenza anche su diritti che, tendenzialmente, si giovano di MC tipiche.

È evidente che il rischio di un danno imminente ed irreparabile nei diritti patrimoniali relativi è poco frequente.

Esso è riconducibile solo alle condizioni di penuria economica – ad es. crediti retributivi del lavoratore.

Tendenzialmente non è riconosciuta MC nelle azioni di sentenza costitutiva o di accertamento perché non è

anticipabile il giudicato di tali sentenze – ad es. non anticipabile l’effetto di una sentenza di divorzio.

6 Una volta Chiovenda descriveva questo tratto delle misure cautelari scrivendo che sono “a disposizione della sentenza di merito”. Questo

non è più vero per i provvedimenti ex 700 cpc. Di conseguenza oggi si deve intendere la strumentalità per intendere che la misura cautelare

va sempre in direzione della sentenza.

7 Misura cautelare Pagina 4 | di 13

Mattia Cutolo I libri III e IV cpc

Tuttavia, sono anticipabili mediante MC utilità più circoscritte di quelle proprie del giudicato costitutivo – ad es.

diritto di servitù e il contadino che non avendo nessun accesso pubblico al proprio fondo è costretto, per la

propria attività (unica sua fonte di sostentamento), a passare sul fondo del vicino.

La MC viene chiesto al giudice con ricorso e la richiesta del ricorrente già deve contenere non solo il diritto

cautelando, ma anche il provvedimento utile a cautelare il proprio diritto. L’ordinanza che accordi la MC non

è impugnabile e può solo essere soggetta al reclamo ex art. 669-terdecies (cfr. sotto, punto D).

La parte che disattenda i precetti del giudice ex art. 700 rischia di incorrere in sanzioni penali (650 e 388 cp).

B. LE MISURE DI ISTRUZIONE PREVENTIVA. Lo scopo di questa norma è quello di assumere una prova prima

che, nelle more del processo, svanisca la possibilità di assumerla in futuro. Questa MC tutela il diritto alla prova

e questo la distingue dalle altre MC: infatti la strumentalità legata a questa MC non si proietta alla decisione di

merito. Differenze di regime: 8

a. Non si applica gran parte del PCU , eccetto che per gli artt. 669-quinquies, -septies, -terdecies.

b. Non c’è doppio grado di esame, tipico del reclamo cautelare.

c. Non svaniscono alla fine del giudizio di merito.

Questo istituto sarà utile sia per assumere una consulenza tecnica ma anche una prova testimoniale – ad es.

di un teste molto malato che non riuscirebbe ad arrivare alla fine del processo. Da notare l’anticipazione

dell’assunzione della prova non comporta l’impossibilità dell’inammissibilità che, infatti, verrà vagliata dopo.

Anche questa misura deve essere chiesta con ricorso.

9 10 

Riguardo al FBI e al PIM per il primo è sufficiente uno scrutinio superficiale; per quanto riguarda il se-

condo, è invece necessaria un’analisi più attenta – cfr. sopra: fondato motivo che il teste possa morire.

Non sono anticipabile altri mezzi istruttori tipo l’interrogatorio formale e il giuramento.

C. I SEQUESTRI. Sono da semp

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A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marinelli Marino.