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A ,

TTI PRELIMINARI AL PROCESSO ESECUTIVO

PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE PRESSO IL

, ,

DEBITORE PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZO

, ,

OPPOSIZIONI ESECUTIVE SOSPENSIONE ESECUTIVA

.

INTERVENTO DEI CREDITORI

APPUNTI DEL CORSO DI

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II

D . GIORGIO FRUS

EL PROF RE

A A 2011 - 2012

NNO CCADEMICO

T : LUISA AGLIASSA

RASCRITTRICE

IL PROCESSO ESECUTIVO

L’esecuzione forzata in generale è disciplinata dal Libro III CPC; e, anche, da alcune norme contenute ex

artt. da 2910 a 2933 CC.

Per essere un’efficace strumento di tutela dei cittadini, il sistema giurisdizionale non

S -

COPO DI TUTELA

può limitarsi ad accertare chi ha ragione e chi ha torto, ma deve dare concreta soddisfazione dei diritti a

coloro che non l’hanno avuta spontaneamente. Quindi, non basta la sentenza di condanna che affermi chi ha

ragione, ma un sistema giurisdizionale efficiente deve attribuire al soggetto leso il bene della vita/l’utilità

concreta, cioè il denaro, in ipotesi oggetto della condanna.

In questa banale constatazione, noi ravvisiamo i limiti del processo ordinario di cognizione: il processo

(→ In

ordinario di cognizione serve fino a che si svolge tra persone civili e rispettose delle regole giuridiche

altre parole, io credo di avere la ragione, la mia controparte anche; tuttavia, quando un giudice afferma che

ho torto, prendo atto che ho torto e pago). Come intuiamo facilmente, non viviamo nel mondo dei sogni …

ed è per questo che serve il processo esecutivo! Perciò, serve il processo esecutivo, perché bisogna tener

conto che, in molti casi, senza la spontanea cooperazione dell’obbligato, io non ottengo il bene della vita, che

il giudice della cognizione ha accertato.

T - E allora, come faccio ad assicurare a colui che ne ha diritto di

ECNICHE PROCESSUALI DI TUTELA

ottenere il bene della vita, che il giudice della cognizione ha accertato? Ci sono due tecniche processuali di

tutela giurisdizionale esecutiva: → Una è quella delle misure coercitive, altrimenti detta “esecuzione

1) Esecuzione processuale indiretta

indiretta. Consiste nella minaccia che l’ordinamento fa al soggetto obbligato di patire un

processuale

pregiudizio più grave di quello che conseguirebbe allo spontaneo adempimento.

Il nostro ordinamento conosceva varie ipotesi isolate di questa tecnica delle misure coercitive.

l’art. 18, comma 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che, se si licenzia

Esempio: un rappresentante

(→ che è un sindacalista attivo nell’ambito aziendale) e si impugna il licenziamento, nel corso del

sindacale

giudizio volto ad accertare se il licenziamento è legittimo o non è legittimo, se il giudice si convince che non

è legittimo, ordina la reintegra del rappresentante sindacale; e, poiché la reintegra è un comportamento/un

facere infungibile e, quindi, necessita la cooperazione del datore di lavoro, il giudice lo stimola allo

una somma pari

spontaneo adempimento, dicendo che, se non lo reintegra, da un lato, lo paga, e, dall’altro,

alla retribuzione la versa al Fondo per le ammende. Quindi, è probabile che il datore di lavoro sia molto

stimolato a reintegrarlo, anche se è convinto di aver ragione che il licenziamento sia legittimo!

Questa tecnica, dopo la legge n. 69 del 2009, si è decisamente più estesa ex art. 614 bis CPC.

Quale suo limite intrinseco, è una tecnica che, essendo fondata sulla minaccia di un pregiudizio pecuniario a

carico dell’obbligato, può ottenere il suo risultato nei confronti dei soggetti che abbiano a temere pregiudizi

pecuniari, mentre i non abbienti hanno la forza della debolezza e, quindi, è una tecnica assolutamente

inefficace nei loro confronti.

2) Esecuzione forzata (in forma generica o in forma specifica)→ Poi, c’è la seconda tecnica, che è la

tecnica dell’esecuzione forzata vera e propria. Con questa tecnica, l’avente diritto riesce ad ottenere quella

ottenere dal soggetto obbligato, con l’attività surrogatoria di un

stessa utilità, che avrebbe avuto diritto di

terzo, che si sostituisce all’obbligato. Questo terzo è l’ufficio esecutivo, che esercita la forza dello Stato e

coatta l’adempimento, che non è stato spontaneamente eseguito dall’obbligato.

Questa è, in generale, la struttura del processo esecutivo, che poi si dirama e si fraziona in varie

sottospecie/in varie ipotesi, che si distinguono a seconda dell’oggetto dell’obbligo rimasto inadempiuto:

l’esecuzione forzata presuppone un obbligo rimasto inadempiuto, perché, se l’obbligo è adempiuto, non c’è

l’oggetto dell’esecuzione!

Se l’obbligo rimasto inadempiuto è il pagamento di un’obbligazione pecuniaria, lo strumento, che la legge

mette a disposizione dei consociati per ottenere quell’utilità, è l’espropriazione forzata, o “esecuzione in

forma generica”.

Poi, abbiamo le “esecuzioni in forma specifica”, che sono l’abbiam già visto quando abbiamo parlato di

-

alcuni procedimenti speciali -:

l’esecuzione per consegna di una cosa mobile o per il rilascio di un bene immobile → che presuppone che

-

l’obbligo rimasto inadempiuto sia quello di consegnare un bene mobile o di rilasciare un bene immobile;

e, infine, vi è l’esecuzione degli obblighi di fare o d non fare → che attengono all’inadempimento

- rispetto

all’obbligo di eseguire un’opera; oppure all’obbligo di distruggere un’opera, edificata in violazione di un

obbligo di non farla.

In questa panoramica di obblighi suscettibili di esecuzione forzata, resta una categoria fuori: gli obblighi di

facere infungibile (Esempio: Dipingere un quadro) e gli obblighi di non fare infungibile (Esempio:

Astenersi dalla concorrenza. Il patto di non concorrenza è un obbligo di non fare infungibile, perché solo io

posso assolvere quell’obbligo; basta che mi metta a fare concorrenza e lo violo!). Come facciamo a gestire

l’esecuzione forzata di questi obblighi di fare? Anche in questo caso, l’ordinamento ha conosciuto due

strumenti: Un esempio della sanzione penale per l’obbligo di

- uno è la sanzione penale. Esempio: fare infungibile è

contenuto nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori: il procedimento di repressione della condotta antisindacale,

diretto a tutelare diritti di attività e di libertà sindacale, nonché il diritto di sciopero, il cui provvedimento del

è assistito dall’art. 650 CP. Cioè, se quegli obblighi,, che il giudice stabilisce a carico del

giudice (→ che può essere il datore di lavoro; o può essere un sindacato, perché, una volta, la cosa

soccombente

curiosa è che non ci avrà pensato il legislatore, ma poi questo procedimento, a volte, è di un sindacato contro

l’altro armato. Quindi, non necessariamente è il datore di lavoro la vittima di questo procedimento.), spesso

Beh,

attiene ad un facere infungibile, ammetti alle trattative il sindacato negletto/dimenticato/trascurato…

ammettere alle trattative… non è che posso portare i sindacalisti a forza spinti dall’ufficiale giudiziario… Ci

deve essere una collaborazione del datore di lavoro; qui, la collaborazione è stimolata dalla sanzione penale!

l’altro è l’astrainte/l’esecuzione indiretta/le misure coercitive, tecnica che oggi vede il suo riconoscimento

-

più esteso ex art. 614 bis CPC.

Art. 614 bis CPC. (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la

somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo

nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme

dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di

lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura

della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Relativo, per l’appunto, all’attuazione degli obblighi di fare e di non fare infungibili, l’art. 614 bis CPC

salvo l’ipotesi in cui «ciò sia manifestamente iniquo» (→ La legge lascia questo inciso un

prevede che,

pochino misterioso, … comunque una valvola di sicurezza!), il giudice, con il provvedimento di condanna,

(→ Quindi, non potere d’ufficio: sempre principio dispositivo!), «fissa […] la somma di

su istanza di parte

dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo

denaro

nell’esecuzione del provvedimento». Questo provvedimento del giudice di fissazione di questa somma, volta

a stimolare lo spontaneo adempimento dell’obbligato, è un titolo esecutivo verso l’obbligato.

Norma interessantissima, salutata con soddisfazione da parte degli operatori del diritto, con due riserve:

La prima è che si limita agli obblighi di fare e di non fare infungibili: per esempio, non si estende all’ordine

-

di esibizione; sarebbe saggio estenderlo, perché, forse, avremmo dei documenti, che la parte ha interesse a

conservare e custodire gelosamente, introdotti nel processo, … e, forse, avremmo delle sentenze più giuste!

E non si estende, altresì, sull’area principe degli obblighi di fare infungibili, cioè sull’area del contenzioso

-

giuslavorista, perché l’art. 614 bis CPC esclude dalla sua operatività le controversie ex art. 409 CPC, che

(→ Quindi: i rapporti

sono tutte le controversie attinenti ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato

di agenzia, i rapporti di lavoro pubblico, i rapporti di lavoro domestico, et cetera). con

Questi sono i due limiti, ma, al di là di questi due limiti, ben venga questo restyling/quest’innovazione,

l’adozione, (→ Per esempio, dall’ordinamento francese, che conosce, per

mutuata da altri ordinamenti

l’appunto, le astrainte), di uno strumento che, già in questi primi due anni e mezzo di vita, ha dato ottima

prova di sé.

P ? - Questo processo esecutivo,

ROCEDURA MENO GARANTITA DI QUELLA ORDINARIA DI COGNIZIONE

quindi, abbiam capito che è tutt’altra cosa dal processo di cognizione: qui non è che si accerta chi ha torto e

chi ha ragione; qua si dà soddisfazione a chi ha ragione, anzi - esprimiamoci più cautamente per quello che

vi dirò tra poco - a chi ha diritto ad averla.

I principi fondamentali, che noi conosciamo nell’ambito del processo ordinario di cognizione, sono più

celati: alludo al principio della domanda e al principio del contraddittorio.

Art. 485 CPC. (Audizione degli interessati)

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice

stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri

interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice

dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Il principio del contraddittorio non è conclamato solennemente, come ex art. 101 CPC o ex art. 111, comma

2 della Costituzione, ma lo vediamo supposto/ventilato/ipotizzato sommessamente ex art. 485 CPC, che ci

dice che, quando il giudice lo ritiene opportuno, può convocare il creditore, il debitore e gli altri creditori

intervenuti.

Non deve, però, scandalizzarci il fatto che sia il principio della domanda, sia il principio del contraddittorio

sono, per così dire, attenuati, in quanto la funzione del processo esecutivo è diversa: non è quella di

accertare, ma è diretta ad un’attività materiale.

– E’ disciplinata

C . 26 CPC ex art. 26 CPC ed è ispirata a criteri logici.

OMPETENZA A DECIDERE EX ART

Art. 26 CPC. (Foro dell'esecuzione forzata)

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili

soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere

adempiuto.

È ispirata a criteri logici, perché la logica ci dice che:

trattandosi di attività materiale, l’esecuzione, che attiene a beni mobili o immobili, deve svolgersi dove si

-

trovano le cose mobili o immobili;

l’espropriazione forzata presso terzi (→

- È il meccanismo per cui, se io devo avere 100 da Mario Rossi, che

è un dipendente che deve avere 100 dalla FIAT, io dico alla FIAT di darli a me, anziché a Mario Rossi,

perché Mario Rossi li deve a me. Aggredisco il credito del mio debitore…) si svolge nel luogo di residenza

del terzo persona fisica, o nel luogo di sede del terzo, che non è persona fisica. La logica è che il terzo non ha

nessuna colpa; quindi, lo disturbiamo il meno possibile, coinvolgendolo nel luogo in cui egli si trova.

per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, e il criterio di competenza, anch’esso logico, è del

-

luogo in cui l’obbligo dev’essere adempiuto.

L’unico criterio di competenza che ci rileva è quello territoriale; non abbiamo problemi di competenza per

materia e non abbiamo problemi di competenza per valore. Quindi, sarà sempre competente il tribunale;

dobbiamo solo individuare in orizzontale, sulla base di questi tre criteri, qual è il tribunale competente tra

tutti quelli delle Repubblica italiana.

L’incompetenza si rileva in due modi:

Il primo è molto empirico/operativo, perché l’ufficiale giudiziario si rifiuta di eseguire.

-

- Il secondo modo, invece, è sollevando un incidente di cognizione. Abbiamo quattro incidenti di cognizione:

1) L’opposizione all’esecuzione;

2) L’opposizione agli atti esecutivi;

3) L’opposizione di terzo all’esecuzione;

4) L’opposizione distributiva.

L’incompetenza del giudice dell’esecuzione può essere sollevata, aprendo un incidente di cognizione,

dicendo: “No, fermate tutto, perché non è qui che si deve eseguire!” L’incidente di cognizione, in questo

caso, è l’opposizione agli atti esecutivi.

’ Il soggetto primario dell’ufficio del giudice, nell’ambito del

C -

OMPOSIZIONE DELL UFFICIO ESECUTIVO

processo di cognizione, che è il giudice, è qui messo sullo sfondo; il giudice non è il protagonista del

processo esecutivo: interviene per risolvere problemi, ma non è quello che lo fa marciare, anche perché ci

vuole un’attività materiale e il magistrato, normalmente, esprime un’attività intellettuale.

L’organo principe è l’ufficiale giudiziario: è l’ufficiale giudiziario che va ed (→ cioè che

esegue uno sfratto

coordina la liberazione di un immobile da persone e cose).

Il terzo organismo, che fa parte dell’ufficio esecutivo, è il cancelliere, molto importante perché raccoglie gli

atti: per esempio, raccoglie il verbale di pignoramento; per esempio, raccoglie le offerte della vendita

immobiliare. Insomma, ha un ruolo attivo. viene sul palcoscenico, … ed è

Il giudice è sullo sfondo: solo in una forma di esecuzione, il giudice - direi -

l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare; ma, nelle altre situazioni, è, diciamo, pronto ad intervenire.

C : . 474, 1

ONDIZIONE DELL AZIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO IL TITOLO ESECUTIVO EX ART COMMA

(… …) Per fare un processo esecutivo, bisogna avere un titolo esecutivo, e nient’altro: questa

CPC -

SEGUE dell’azione del processo esecutivo. Anche perché quello che è l’epilogo del processo di

è la condizione

cognizione, cioè l’accertamento dell’esistenza di un diritto, qui è il prologo.

Invece, nell’ambito del processo di cognizione, abbiamo tre condizioni dell’azione: legittimazione ad agire,

interesse ad agire e possibilità giuridica.

Questo titolo esecutivo, che è un documento, “incorpora” il diritto. I diritti sono eseguibili, se sono

“incartati” in un documento, che si chiama titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è una specie di fotografia, che non necessariamente è conforme alla realtà: io posso avere

una sentenza passata in giudicato, che è il titolo esecutivo più solido, che conferma che Mario Rossi mi deve

100.000 €; il titolo esecutivo “fotografa” l’esistenza di un mio diritto di credito nei confronti di Mario Rossi,

ma non mi assicura che questo mio diritto di credito esista, perché, un minuto dopo che la sentenza è stata

emanata, Mario Rossi può avermi pagato, … e la sentenza continua a dire che Mario Rossi mi deve 100.000

€.

Questo vuol dire che l’ordinamento legittima delle esecuzioni ingiuste? Se il titolo esecutivo non m

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Frus Giorgio.
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