A ,
TTI PRELIMINARI AL PROCESSO ESECUTIVO
PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE PRESSO IL
, ,
DEBITORE PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZO
, ,
OPPOSIZIONI ESECUTIVE SOSPENSIONE ESECUTIVA
.
INTERVENTO DEI CREDITORI
APPUNTI DEL CORSO DI
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II
D . GIORGIO FRUS
EL PROF RE
A A 2011 - 2012
NNO CCADEMICO
T : LUISA AGLIASSA
RASCRITTRICE
IL PROCESSO ESECUTIVO
L’esecuzione forzata in generale è disciplinata dal Libro III CPC; e, anche, da alcune norme contenute ex
artt. da 2910 a 2933 CC.
Per essere un’efficace strumento di tutela dei cittadini, il sistema giurisdizionale non
S -
COPO DI TUTELA
può limitarsi ad accertare chi ha ragione e chi ha torto, ma deve dare concreta soddisfazione dei diritti a
coloro che non l’hanno avuta spontaneamente. Quindi, non basta la sentenza di condanna che affermi chi ha
ragione, ma un sistema giurisdizionale efficiente deve attribuire al soggetto leso il bene della vita/l’utilità
concreta, cioè il denaro, in ipotesi oggetto della condanna.
In questa banale constatazione, noi ravvisiamo i limiti del processo ordinario di cognizione: il processo
(→ In
ordinario di cognizione serve fino a che si svolge tra persone civili e rispettose delle regole giuridiche
altre parole, io credo di avere la ragione, la mia controparte anche; tuttavia, quando un giudice afferma che
ho torto, prendo atto che ho torto e pago). Come intuiamo facilmente, non viviamo nel mondo dei sogni …
ed è per questo che serve il processo esecutivo! Perciò, serve il processo esecutivo, perché bisogna tener
conto che, in molti casi, senza la spontanea cooperazione dell’obbligato, io non ottengo il bene della vita, che
il giudice della cognizione ha accertato.
T - E allora, come faccio ad assicurare a colui che ne ha diritto di
ECNICHE PROCESSUALI DI TUTELA
ottenere il bene della vita, che il giudice della cognizione ha accertato? Ci sono due tecniche processuali di
tutela giurisdizionale esecutiva: → Una è quella delle misure coercitive, altrimenti detta “esecuzione
1) Esecuzione processuale indiretta
indiretta. Consiste nella minaccia che l’ordinamento fa al soggetto obbligato di patire un
processuale
pregiudizio più grave di quello che conseguirebbe allo spontaneo adempimento.
Il nostro ordinamento conosceva varie ipotesi isolate di questa tecnica delle misure coercitive.
l’art. 18, comma 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che, se si licenzia
Esempio: un rappresentante
(→ che è un sindacalista attivo nell’ambito aziendale) e si impugna il licenziamento, nel corso del
sindacale
giudizio volto ad accertare se il licenziamento è legittimo o non è legittimo, se il giudice si convince che non
è legittimo, ordina la reintegra del rappresentante sindacale; e, poiché la reintegra è un comportamento/un
facere infungibile e, quindi, necessita la cooperazione del datore di lavoro, il giudice lo stimola allo
una somma pari
spontaneo adempimento, dicendo che, se non lo reintegra, da un lato, lo paga, e, dall’altro,
alla retribuzione la versa al Fondo per le ammende. Quindi, è probabile che il datore di lavoro sia molto
stimolato a reintegrarlo, anche se è convinto di aver ragione che il licenziamento sia legittimo!
Questa tecnica, dopo la legge n. 69 del 2009, si è decisamente più estesa ex art. 614 bis CPC.
Quale suo limite intrinseco, è una tecnica che, essendo fondata sulla minaccia di un pregiudizio pecuniario a
carico dell’obbligato, può ottenere il suo risultato nei confronti dei soggetti che abbiano a temere pregiudizi
pecuniari, mentre i non abbienti hanno la forza della debolezza e, quindi, è una tecnica assolutamente
inefficace nei loro confronti.
2) Esecuzione forzata (in forma generica o in forma specifica)→ Poi, c’è la seconda tecnica, che è la
tecnica dell’esecuzione forzata vera e propria. Con questa tecnica, l’avente diritto riesce ad ottenere quella
ottenere dal soggetto obbligato, con l’attività surrogatoria di un
stessa utilità, che avrebbe avuto diritto di
terzo, che si sostituisce all’obbligato. Questo terzo è l’ufficio esecutivo, che esercita la forza dello Stato e
coatta l’adempimento, che non è stato spontaneamente eseguito dall’obbligato.
Questa è, in generale, la struttura del processo esecutivo, che poi si dirama e si fraziona in varie
sottospecie/in varie ipotesi, che si distinguono a seconda dell’oggetto dell’obbligo rimasto inadempiuto:
l’esecuzione forzata presuppone un obbligo rimasto inadempiuto, perché, se l’obbligo è adempiuto, non c’è
l’oggetto dell’esecuzione!
Se l’obbligo rimasto inadempiuto è il pagamento di un’obbligazione pecuniaria, lo strumento, che la legge
mette a disposizione dei consociati per ottenere quell’utilità, è l’espropriazione forzata, o “esecuzione in
forma generica”.
Poi, abbiamo le “esecuzioni in forma specifica”, che sono l’abbiam già visto quando abbiamo parlato di
-
alcuni procedimenti speciali -:
l’esecuzione per consegna di una cosa mobile o per il rilascio di un bene immobile → che presuppone che
-
l’obbligo rimasto inadempiuto sia quello di consegnare un bene mobile o di rilasciare un bene immobile;
e, infine, vi è l’esecuzione degli obblighi di fare o d non fare → che attengono all’inadempimento
- rispetto
all’obbligo di eseguire un’opera; oppure all’obbligo di distruggere un’opera, edificata in violazione di un
obbligo di non farla.
In questa panoramica di obblighi suscettibili di esecuzione forzata, resta una categoria fuori: gli obblighi di
facere infungibile (Esempio: Dipingere un quadro) e gli obblighi di non fare infungibile (Esempio:
Astenersi dalla concorrenza. Il patto di non concorrenza è un obbligo di non fare infungibile, perché solo io
posso assolvere quell’obbligo; basta che mi metta a fare concorrenza e lo violo!). Come facciamo a gestire
l’esecuzione forzata di questi obblighi di fare? Anche in questo caso, l’ordinamento ha conosciuto due
strumenti: Un esempio della sanzione penale per l’obbligo di
- uno è la sanzione penale. Esempio: fare infungibile è
contenuto nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori: il procedimento di repressione della condotta antisindacale,
diretto a tutelare diritti di attività e di libertà sindacale, nonché il diritto di sciopero, il cui provvedimento del
è assistito dall’art. 650 CP. Cioè, se quegli obblighi,, che il giudice stabilisce a carico del
giudice (→ che può essere il datore di lavoro; o può essere un sindacato, perché, una volta, la cosa
soccombente
curiosa è che non ci avrà pensato il legislatore, ma poi questo procedimento, a volte, è di un sindacato contro
l’altro armato. Quindi, non necessariamente è il datore di lavoro la vittima di questo procedimento.), spesso
Beh,
attiene ad un facere infungibile, ammetti alle trattative il sindacato negletto/dimenticato/trascurato…
ammettere alle trattative… non è che posso portare i sindacalisti a forza spinti dall’ufficiale giudiziario… Ci
deve essere una collaborazione del datore di lavoro; qui, la collaborazione è stimolata dalla sanzione penale!
l’altro è l’astrainte/l’esecuzione indiretta/le misure coercitive, tecnica che oggi vede il suo riconoscimento
-
più esteso ex art. 614 bis CPC.
Art. 614 bis CPC. (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme
dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di
lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura
della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Relativo, per l’appunto, all’attuazione degli obblighi di fare e di non fare infungibili, l’art. 614 bis CPC
salvo l’ipotesi in cui «ciò sia manifestamente iniquo» (→ La legge lascia questo inciso un
prevede che,
pochino misterioso, … comunque una valvola di sicurezza!), il giudice, con il provvedimento di condanna,
(→ Quindi, non potere d’ufficio: sempre principio dispositivo!), «fissa […] la somma di
su istanza di parte
dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
denaro
nell’esecuzione del provvedimento». Questo provvedimento del giudice di fissazione di questa somma, volta
a stimolare lo spontaneo adempimento dell’obbligato, è un titolo esecutivo verso l’obbligato.
Norma interessantissima, salutata con soddisfazione da parte degli operatori del diritto, con due riserve:
La prima è che si limita agli obblighi di fare e di non fare infungibili: per esempio, non si estende all’ordine
-
di esibizione; sarebbe saggio estenderlo, perché, forse, avremmo dei documenti, che la parte ha interesse a
conservare e custodire gelosamente, introdotti nel processo, … e, forse, avremmo delle sentenze più giuste!
E non si estende, altresì, sull’area principe degli obblighi di fare infungibili, cioè sull’area del contenzioso
-
giuslavorista, perché l’art. 614 bis CPC esclude dalla sua operatività le controversie ex art. 409 CPC, che
(→ Quindi: i rapporti
sono tutte le controversie attinenti ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato
di agenzia, i rapporti di lavoro pubblico, i rapporti di lavoro domestico, et cetera). con
Questi sono i due limiti, ma, al di là di questi due limiti, ben venga questo restyling/quest’innovazione,
l’adozione, (→ Per esempio, dall’ordinamento francese, che conosce, per
mutuata da altri ordinamenti
l’appunto, le astrainte), di uno strumento che, già in questi primi due anni e mezzo di vita, ha dato ottima
prova di sé.
P ? - Questo processo esecutivo,
ROCEDURA MENO GARANTITA DI QUELLA ORDINARIA DI COGNIZIONE
quindi, abbiam capito che è tutt’altra cosa dal processo di cognizione: qui non è che si accerta chi ha torto e
chi ha ragione; qua si dà soddisfazione a chi ha ragione, anzi - esprimiamoci più cautamente per quello che
vi dirò tra poco - a chi ha diritto ad averla.
I principi fondamentali, che noi conosciamo nell’ambito del processo ordinario di cognizione, sono più
celati: alludo al principio della domanda e al principio del contraddittorio.
Art. 485 CPC. (Audizione degli interessati)
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice
stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri
interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto è comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice
dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.
Il principio del contraddittorio non è conclamato solennemente, come ex art. 101 CPC o ex art. 111, comma
2 della Costituzione, ma lo vediamo supposto/ventilato/ipotizzato sommessamente ex art. 485 CPC, che ci
dice che, quando il giudice lo ritiene opportuno, può convocare il creditore, il debitore e gli altri creditori
intervenuti.
Non deve, però, scandalizzarci il fatto che sia il principio della domanda, sia il principio del contraddittorio
sono, per così dire, attenuati, in quanto la funzione del processo esecutivo è diversa: non è quella di
accertare, ma è diretta ad un’attività materiale.
– E’ disciplinata
C . 26 CPC ex art. 26 CPC ed è ispirata a criteri logici.
OMPETENZA A DECIDERE EX ART
Art. 26 CPC. (Foro dell'esecuzione forzata)
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili
soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.
Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere
adempiuto.
È ispirata a criteri logici, perché la logica ci dice che:
trattandosi di attività materiale, l’esecuzione, che attiene a beni mobili o immobili, deve svolgersi dove si
-
trovano le cose mobili o immobili;
l’espropriazione forzata presso terzi (→
- È il meccanismo per cui, se io devo avere 100 da Mario Rossi, che
è un dipendente che deve avere 100 dalla FIAT, io dico alla FIAT di darli a me, anziché a Mario Rossi,
perché Mario Rossi li deve a me. Aggredisco il credito del mio debitore…) si svolge nel luogo di residenza
del terzo persona fisica, o nel luogo di sede del terzo, che non è persona fisica. La logica è che il terzo non ha
nessuna colpa; quindi, lo disturbiamo il meno possibile, coinvolgendolo nel luogo in cui egli si trova.
per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, e il criterio di competenza, anch’esso logico, è del
-
luogo in cui l’obbligo dev’essere adempiuto.
L’unico criterio di competenza che ci rileva è quello territoriale; non abbiamo problemi di competenza per
materia e non abbiamo problemi di competenza per valore. Quindi, sarà sempre competente il tribunale;
dobbiamo solo individuare in orizzontale, sulla base di questi tre criteri, qual è il tribunale competente tra
tutti quelli delle Repubblica italiana.
L’incompetenza si rileva in due modi:
Il primo è molto empirico/operativo, perché l’ufficiale giudiziario si rifiuta di eseguire.
-
- Il secondo modo, invece, è sollevando un incidente di cognizione. Abbiamo quattro incidenti di cognizione:
1) L’opposizione all’esecuzione;
2) L’opposizione agli atti esecutivi;
3) L’opposizione di terzo all’esecuzione;
4) L’opposizione distributiva.
L’incompetenza del giudice dell’esecuzione può essere sollevata, aprendo un incidente di cognizione,
dicendo: “No, fermate tutto, perché non è qui che si deve eseguire!” L’incidente di cognizione, in questo
caso, è l’opposizione agli atti esecutivi.
’ Il soggetto primario dell’ufficio del giudice, nell’ambito del
C -
OMPOSIZIONE DELL UFFICIO ESECUTIVO
processo di cognizione, che è il giudice, è qui messo sullo sfondo; il giudice non è il protagonista del
processo esecutivo: interviene per risolvere problemi, ma non è quello che lo fa marciare, anche perché ci
vuole un’attività materiale e il magistrato, normalmente, esprime un’attività intellettuale.
L’organo principe è l’ufficiale giudiziario: è l’ufficiale giudiziario che va ed (→ cioè che
esegue uno sfratto
coordina la liberazione di un immobile da persone e cose).
Il terzo organismo, che fa parte dell’ufficio esecutivo, è il cancelliere, molto importante perché raccoglie gli
atti: per esempio, raccoglie il verbale di pignoramento; per esempio, raccoglie le offerte della vendita
immobiliare. Insomma, ha un ruolo attivo. viene sul palcoscenico, … ed è
Il giudice è sullo sfondo: solo in una forma di esecuzione, il giudice - direi -
l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare; ma, nelle altre situazioni, è, diciamo, pronto ad intervenire.
’
C : . 474, 1
ONDIZIONE DELL AZIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO IL TITOLO ESECUTIVO EX ART COMMA
(… …) Per fare un processo esecutivo, bisogna avere un titolo esecutivo, e nient’altro: questa
CPC -
SEGUE dell’azione del processo esecutivo. Anche perché quello che è l’epilogo del processo di
è la condizione
cognizione, cioè l’accertamento dell’esistenza di un diritto, qui è il prologo.
Invece, nell’ambito del processo di cognizione, abbiamo tre condizioni dell’azione: legittimazione ad agire,
interesse ad agire e possibilità giuridica.
Questo titolo esecutivo, che è un documento, “incorpora” il diritto. I diritti sono eseguibili, se sono
“incartati” in un documento, che si chiama titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo è una specie di fotografia, che non necessariamente è conforme alla realtà: io posso avere
una sentenza passata in giudicato, che è il titolo esecutivo più solido, che conferma che Mario Rossi mi deve
100.000 €; il titolo esecutivo “fotografa” l’esistenza di un mio diritto di credito nei confronti di Mario Rossi,
ma non mi assicura che questo mio diritto di credito esista, perché, un minuto dopo che la sentenza è stata
emanata, Mario Rossi può avermi pagato, … e la sentenza continua a dire che Mario Rossi mi deve 100.000
€.
Questo vuol dire che l’ordinamento legittima delle esecuzioni ingiuste? Se il titolo esecutivo non m
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Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC
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Procedura Civile - il procedimento ordinario di cognizione ex Libro II CPC
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Procedura civile - domande
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Procedura Civile - I mezzi d'impugnazione ex LIBRO II CPC