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IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: FUNZIONE ED EFFETTI.
Allora, abbiamo esaminato ieri il PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Torniamo un attimo sul
medesimo istituto, ma in generale. Già abbiamo esaminato nella lezione precedente la struttura del
pignoramento; adesso esaminiamo una tematica che trova una sua regolamentazione non nel Codice di
E’ particolarmente rilevante, sia in sé e sia perché frequentemente, in
procedura civile, ma nel Codice civile.
sede di esame, accade di discutere di questi concetti. Accade di discuterne perché io li ritengo importanti e
quindi richiedono una certa frequenza.
Allora, vediamo gli EFFETTI DEL PIGNORAMENTO e quindi lo esaminiamo sotto il profilo funzionale.
Abbiamo capito che l’obbiettivo del creditore non è quello di acquisire il bene pignorato, ma di acquisirne il
perché l’espropriazione cioè quella che vede al suo interno l’atto di pignoramento
valore, forzata - - è
collegata all’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, quindi la soddisfazione deve essere il pagamento
di una somma di denaro. Allora, la FUNZIONE del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del
del patrimonio di cui egli, ai sensi dell’articolo
debitore - una quota parte 2740 cod.civ. , dispone per le sue
–
obbligazioni di vincolarli alla soddisfazione di quella particolare obbligazione del creditore esecutante.
Come opera questa funzione? Con la creazione di un vincolo giuridico , che colpisce il bene pignorato nel
suo valore di scambio. Il debitore può continuare a servirsi del bene , non viene espropriato immediatamente
del bene . L’abbiamo visto ieri, c’è tutta una catena: viene individuato, poi viene custodito, viene stimato.
Solo in un secondo momento - prodromico alla vendita vera e propria - può essere asportato fisicamente, a
secondo comma dell’articolo 520,
meno che il creditore, ai sensi del non ne chieda il trasporto prima, a sue
spese, come, diciamo, momento di pressione sul debitore. Quindi, finché non viene venduto, il bene
pignorato non cessa di appartenere al patrimonio del debitore esecutato.
Allora, come si realizza questo vincolo giuridico, questa funzione di protezione del creditore, che viene
Si realizza con l’effetto di rendere inefficaci per il creditore procedente e
assegnata al bene pignorato?
per i creditori intervenuti gli atti di alienazione del debitore sul bene pignorato successivi al
pignoramento. Quindi il pignoramento fa scattare questa conseguenza di inefficacia. Accanto a questa
conseguenza bisogna però aggiungere un aggettivo qualificativo di importanza essenziale, perché questa
dell’inefficacia degli atti di alienazione siamo in
inefficacia è RELATIVA. Questo concetto di relatività
grado di “spacchettarlo”, diciamo, sotto due profili. C’è una relatività soggettiva dell’inefficacia e una
relatività oggettiva.
α) non è inefficace nei confronti di tutti
Sul piano soggettivo , l’atto (erga omnes) , ma solo nei confronti del
creditore procedente e (vincolo “a porta aperta”) dei creditori intervenuti. A differenza che nel sequestro
, vincolo “a porta chiusa”), dove l’inefficacia nel sequestro conservativo
conservativo (2906 cod. civ. opera
solo nei confronti del creditore sequestrato.
β) Questa è la componente soggettiva della relatività; poi c’è una componente oggettiva , nel senso che
l’atto di alienazione è inefficace verso il processo esecutivo. Per il processo esecutivo è come se il bene non
fosse stato venduto, non fosse stato alienato, nel senso che non impedisce il prosieguo del processo esecutivo
e non impedisce il successivo trasferimento della proprietà del bene al terzo acquirente , in sede di vendita
forzata.
Quello, però, che è importante capire è che questa inefficacia relativa NON si traduce in una invalidità
dell’atto di alienazione, perché l’atto in sé è pienamente valido. Per comprenderlo dobbiamo fare un
piccolo esempio diacronico: io pignoro un bene oggi, il mio debitore lo vende domani, l’atto di alienazione è
efficace tra lui e l’acquirente, è sicuramente valido, non è inefficace nei miei confronti di
perfettamente
creditore procedente; ma se il debitore vende il bene, poi fa una opposizione all’esecuzione o agli atti
esecutivi (assumendo ad esempio, che io ho effettuato il pignoramento tardivamente, dopo oltre novanta
giorni dall’atto di precetto, e quindi l’atto di precetto è divenuto inefficace, e quindi mancava un atto
prodromico all’esecuzione forzata) e se io, creditore esecutante, preso atto della fondatezza dell’opposizione,
lascio estinguere il processo esecutivo, che cosa accade? Che quell’inefficacia relativa viene travolta, l’atto
conserva la sua validità e va considerato come uscito dal patrimonio del debitore dal momento in cui
l’alienazione è stata effettuata, per cui non è che successivamente posso di nuovo pignorare quel bene,
perché quel bene è definitivamente uscito dal patrimonio del debitore. È chiaro a tutti questo “doppio piano”
non semplice e non facilmente intuibile (anche perché poi il codice, le norme non è che ce lo esplicitano con
chiarezza.)? Doppio piano di validità, ma inefficacia relativa. Questi tre concetti devono essere posseduti.
Non basta dire inefficacia, bisogna aggiungere il concetto di relatività e bisogna essere consapevoli del
significato di questa relatività. Allora, capito tutto ciò, siamo in grado di dire che non sono né nulli, né
inefficaci erga omnes, ma, semplicemente, quando il bene viene venduto, non si considera la situazione
giuridica del bene in quel momento, ma si considera la situazione giuridica del bene al momento del
pignoramento, quindi c’è un fenomeno di retrodatazione fittizia degli effetti della vendita forzata. Detto in
altre parole, il pignoramento isola o astrae quel bene dalla successiva evoluzione della situazione giuridica
che essa può subire.
-Questa è la regola generale. Questa regola generale deve poi fare i conti con alcuni fenomeni che già
conosciamo e, in particolare, con il fenomeno del possesso di buona fede, per quanto attiene alla
circolazione dei beni mobili, e con il fenomeno della trascrizione, per quanto attiene alla circolazione dei
deve fare i conti con il tempo in cui avviene l’alienazione, quindi con un
beni immobili. In secondo luogo,
fattore cronologico. – l’articolo 2913
Andiamo con ordine e partiamo da una norma iniziale da conoscere - del codice civile,
codice civile, che ci esprime la regola generale della inefficacia degli atti di alienazione successivi al
pignoramento, perché la norma recita che non hanno effetto il pregiudizio del creditore procedente e dei
creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, quindi presuppone che l’atto di
alienazione sia successivo al pignoramento, sennò il bene non potrebbe essere sottoposto a pignoramento.
[Art.2913. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di
buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.]. Questa norma, che codifica la regola generale
dell’inefficacia relativa degli atti di alienazione successivi al pignoramento, fa salva, però, una eccezione e
dice: “ fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede”. Perché? Perché il legislatore si è trovato, quando ha
regolato questa situazione, a valutare se dare prevalenza ai diritti del creditore o dare prevalenza alla libera
–
circolazione dei beni mobili, il libero traffico giuridico dei beni mobili, che si fonda come ormai vi ho
– sulla norma chiave di cui all’articolo 1153 del codice
ripetuto a iosa in diverse occasioni di questo corso
civile, che consente all’acquirente di un bene mobile in buona fede, che ne abbia acquisito il possesso
contestualmente all’alienazione , di acquistare a titolo originario.
Allora noi incominciamo ad intuire i tratti di questi effetti sostanziali del pignoramento sui beni mobili.
Dobbiamo domandarci due cose, quando abbiamo un pignoramento, da un lato, e un atto di alienazione,
La
dall’altro. è quando è stata fatta l’alienazione. E’ stata fatta prima o dopo il
prima cosa da domandarci
pignoramento? Se è dopo il pignoramento , il 2913 ci dice che non è efficace, ma lo stesso 2913 ci dice che
non è efficace, salvo che sia stato trasmesso il possesso del bene ad un terzo acquirente in buona fede e
Quindi, l’atto successivo,
sussista un atto astrattamente idoneo a concretare in un negozio di alienazione.
l’atto di alienazione successivo al pignoramento è opponibile al creditore procedente se, insieme
all’alienazione, è stato trasmesso il possesso. Se, invece, non è stato trasmesso il possesso, resta inefficace.
Quindi, la realtà è che il debitore può vendere il bene mobile anche dopo il pignoramento, ma non può
trasmettere il possesso, perché se trasmette il possesso commette un reato, perché trasmettendo il possesso lo
sottrae definitivamente alla garanzia del creditore procedente, viola quell’ingiunzione che gli fa l’ufficiale
giudiziario quando lo pignora (ricordate il 492, che ingiunge al debitore di astenersi da qualsiasi atto che può
sottrarre la garanzia del credito del bene pignorato) e l’atto che sottrae la garanzia del credito del bene
pignorato non è l’atto di alienazione, ma è la trasmissione del possesso, perché l’atto di alienazione in sé non
l’atto di alienazione nei confronti del creditore procedente.
rende inefficace
Se veniamo agli atti anteriori al pignoramento,diciamo, innanzitutto, che noi non abbiamo una regola -
come esiste nell’ambito dell’ordinamento fallimentare - di presunzione legale di inefficacia di certi atti,
anche a titolo gratuito. Noi non abbiamo alcun approccio del legislatore agli atti di alienazione anteriori al
Allora, anche qua dobbiamo distinguere la tipologia, l’oggetto della alienazione e dobbiamo
pignoramento. l’atto di alienazione prevale se è stato trasmesso il possesso prima del
vedere : - se sono beni mobili,
pignoramento, perché, a questo punto, abbiamo un acquisto a titolo originario. Può prevalere, anche se non è
stato trasmesso il possesso, ma ci deve essere una data certa. In altre parole, il debitore non può dire
all’ufficiale giudiziario che arriva in casa a pignorargli la pendola d’epoca preziosa: “e