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DIFESA DEI DIRITTI: IL PROCESSO PRIVATO (cap. IV)

Il processo privato romano arcaico e classico era caratterizzato dalla rilevanza che assumeva l'iniziativa di parte e dal fatto che la sentenza era pronunciata da un privato, designato dai contendenti. Solo nella più tarda procedura (età imperiale) si assiste ad una pubblicizzazione del procedimento.

Le legis actiones

La forma più antica del processo privato romano è quella delle legis actiones, che, in vigore all'epoca delle XII tavole, si conservò per tutta l'età repubblicana, fino ad essere ufficialmente abolita nel 17 a.C., dalla lex Iulia iudiciorum privatorum. Il fine cui mira l'actio è vario: le parti potevano tendere all'accertamento di un fatto (azioni dichiarative) o alla realizzazione di una pretesa già accertata (azioni esecutive): la legis actio era una solenne affermazione del proprio diritto, compiuta di regola davanti al magistrato (in iure) e secondo

uno schema precostituito. L'intervento del magistrato era soltanto simbolico e si limitava ad effettuare un controllo sull'attività delle parti e tentava di conciliare i contendenti. Questi era originariamente il rex, poi il dittatore, in seguito i due pretori e, infine, nel IV sec. a.C., il praetor minor. La decisione finale della controversia non spettava, però, al magistrato, ma era rimessa ad un iudex che poteva essere anche un cittadino privato. Il processo dichiarativo, pertanto, era diviso in due fasi: - la prima fase, detta in iure, davanti al magistrato; - la seconda detta apud iudicem, davanti al giudice privato. La fase in iure aveva lo scopo di fissare con certezza e precisione i termini della controversia, e richiedeva la necessaria presenza di entrambe le parti. Chi intende assumere l'iniziativa del processo (l'attore) deve convocare in giudizio l'avversario, intimandogli di seguirlo dinanzi al magistrato e adoperando a questo scopo anche

la forza ma secondo modalità rigorosamente stabilite. Lo scambio tra le parti delle dichiarazioni avviene davanti a testimoni, perciò lo si designa come litis contestatio e con essa si chiude il primo stadio processuale. A questo segue un secondo stadio apud iudicem dove la presenza delle due parti non era più necessaria: in caso di assenza di una di esse, la sentenza era emessa a favore di chi era presente; e il posto del magistrato è preso da un giudice privato, unico o collettivo, che emana la sentenza. Veri e propri collegi giudicanti stabilisono quelli dei:

  • centumviri che avevano competenza in tema di eredità;
  • decemviri litibus iudicandis avevano competenza in tema di libertà e schiavitù.

Gaio enumera 5 legis actiones:

  1. legis actio sacramenti;
  2. legis actio per iudicis arbitrive postulationem;
  3. legis actio per condictionem;
  4. legis actio per manus iniectionem;
  5. legis actio per pignoris capionem.

Le prime tre sono azioni dichiarative,

Le ultime due sono azioni esecutive. Di tutte la più antica è la manus iniectio. Suo presupposto era il mancato pagamento da parte del convenuto di una somma di denaro, quando l'esistenza del debito fosse certa. Il creditore, trascorsi 30 giorni dalla sentenza, conduceva anche con la forza il debitore insolvente dinanzi al magistrato e pronunciava la formula tradizionale. Il condannato non poteva respingere la manus iniectio, ma poteva richiedere l'intervento di un terzo, il vindex, che contestava le ragioni del creditore. Con l'intervento del vindex il debitore è messo fuori causa. Se però il vindex risultava sconfitto il debitore era condannato al pagamento del duplum. La mancata presenza del vindex autorizzava il magistrato a confermare la dichiarazione del creditore mediante l'addictio. Il creditore aveva diritto di condurre il debitore a casa sua e di tenerlo legato per 60 giorni con catene del peso di 15 libbre, nutrendolo con una libbra

di farro al giorno, durante i quali doveva presentarlo in pubblico in 3 mercaticonsecutivi, dicendo del debito e del suo ammontare. Ove in queste occasioni nessuno si presenti ariscattare il malcapitato, trascorsi i 60 giorni, egli poteva essere ucciso o venduto come schiavofuori del territorio romano. Se vi erano più creditori poteva essere ucciso ed il suo corpo sarebbestato diviso tra di loro. Col tempo la manus iniectio andò sempre più trasformandosi da processoesecutivo in processo dichiarativo: al debitore fu concessa la possibilità di respingere la manusiniectio e di iniziare un giudizio per accertarne la illegittimità (senza l’intervento di un vindex masempre sotto la minaccia dell’esecuzione in duplum in caso di soccombenza): manus iniectio pura;una lex Vallia fece della manus iniectio pura la regola, lasciando la vecchia procedura per il solocaso di esecuzione del giudicato.La legis actio sacramenti aveva origini molto antiche;

La controversia consisteva in una sorta di scommessa fatta dalle parti in lite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva un giuramento solenne (sacramentum), di pagare all'erario una somma determinata di denaro in caso di soccombenza; toccava poi ad un iudex stabilire quale delle parti avesse ragione. Si distingueva una l.a.s. in rem (per la tutela dei diritti reali su una cosa), ed una l.a.s. in personam (per la tutela di rapporti obbligatori). Nella l.a. sacramenti in rem entrambe le parti si affermano proprietarie della stessa cosa: attore e convenuto comparivano davanti al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di una cosa non trasportabile. La cosa veniva da entrambe le parti toccata con una festuca, sostitutiva della lancia che è il simbolo di ogni dominio o potestà. Dopo l'ordine ad entrambe le parti di lasciare libera la cosa il magistrato ne assegna il possesso interinale (c.d. vindiciae).

alla parte che a suo avviso sembra dare miglior affidamento: è però necessario che la restituzione della cosa e dei frutti in caso di soccombenza sia garantita alla controparte mediante la nomina di garanti (c.d. praedes litis et vindiciarum). Subito dopo seguiva la reciproca scommessa fatta dalle parti e la somma oggetto della sfida era chiamata sacramentum che è di 50 assi se la cosa vale meno di 1000, di 500 se 1000 o più: anche per il pagamento delle somme si presentano al magistrato dei garanti, c.d. praedes sacramenti. Successivamente, nominato il iudex, si passava alla fase apud iudicem, nella quale ciascuna parte produceva le prove poste a fondamento delle proprie pretese ed il giudice, dopo averle valutate, emetteva la sua sentenza, con la quale proclamava quale sacramentum fosse iustum e quale iniustum. Un po' diverso è l'andamento della l.a. sacramenti in personam. A differenza della l.a.s. in rem, in cui le parti affermavano per se lostesso diritto, nella l.a.s. in personam una parte affermava il credito e l'altra lo negava (negava il debito corrispondente). Mancava inoltre la fase di attribuzione del possesso interinale, non essendoci una res oggetto della controversia. Le parti non si presentano al magistrato di comune accordo, ma è l'attore che in ius vocat il convenuto, e questo è tenuto a seguirlo. In iure l'attore afferma l'esistenza del debito, il convenuto la nega, e sopra queste dichiarazioni si fonda il consueto sacramentum, con l'intervento dei relativi praedes. La legis actio per iudicis arbitrive postulationem consiste nella richiesta di un giudice o di un arbitro. La richiesta doveva essere presentata d'accordo dai vari condividenti al magistrato, senza che vi fosse luogo a distinguere fra attori e convenuti, né fra pretesa e difesa. Vi si ricorreva per far valere un credito da stipulazione o quando più coeredi o più condomini di una cosa o i

proprietari difondi confinanti chiedevano in iure che fosse dato loro un giudice per la divisione dell’eredità odella cosa comune o per il regolamento dei confini. Il creditore affermava il suo credito e, in caso dicontestazione del debitore, si rivolgeva tanto a lui che al pretore dicendo: poiché tu neghi, chiedo ate, pretore di dare un giudizio. La procedura, quindi, si caratterizza per il fatto che l’attore chiedevaimmediatamente la nomina dell’iudex o dell’arbiter che avrebbe deciso la questione.La legis actio per condictionem fu introdotta per i debiti di somme determinate di denaro da unalex Calpurnia. La condictio costituì probabilmente un adattamento della l.a. sacramenti, in quantosostituì al pagamento della somma di denaro all’erario, il pagamento di una penale al vincitore dellalite. La procedura era molto simile a quella della l.a. sacramenti. L’attore affermava davanti alconvenuto che questi era debitore

Verso di lui di una data somma di denaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Una risposta affermativa sarebbe stata una confessio in iure, con tutte le sue conseguenze. Se il convenuto negava, l'attore lo invitava a comparire dopo 30 giorni davanti al pretore per la nomina del giudice, il cui compito era di decidere circa l'esistenza del debito.

La pignoris capio consiste nell'atto del creditore che s'impadronisce egli stesso, senza l'intervento di nessun organo statuale, di un bene che appartiene al debitore, o per indurlo ad adempiere o per soddisfarsi del credito: non sappiamo se della cosa egli divenisse proprietario, o se dovesse venderla e poi restituire al debitore la parte del prezzo eccedente la soddisfazione del credito. La pignoris capio era accompagnata dalla pronuncia di parole solenni. Gaio menziona alcuni casi, i quali hanno tutti riferimento a relazioni pubbliche o sacre, in cui si ricorreva a tale azione: i soldati potevano agire con la

Pignoris capio era una procedura legale utilizzata nell'antica Roma per sequestrare i beni di un debitore al fine di garantire il pagamento di un debito. Questa procedura poteva essere utilizzata dai creditori per riscuotere stipendi o pagamenti in natura, come ad esempio l'orzo per il mantenimento dei cavalli. I pubblicani, invece, potevano utilizzare la pignoris capio per riscuotere le imposte dai debitori.

Secondo il giurista Gaio, il processo formulare si affermò come alternativa alle legis actiones, che erano accessibili solo ai cittadini romani e caratterizzate da un rigido formalismo. Nelle legis actiones, infatti, anche il più piccolo errore nella pronuncia delle certa verba o nell'esecuzione dei gesti rituali avrebbe comportato la perdita della causa. Il processo per formulas, invece, si basava sulla pronuncia di verba concepta, parole concepite di volta in volta dal pretore giudicante e modellate sulla specifica controversia. Grazie a queste parole, si affidava il giudizio a un giudice. Le procedure per formulas o per concepta verba furono introdotte per rendere il processo più flessibile e adattabile alle diverse situazioni.

i diritto privato romano si sviluppò in diverse fasi: l'epoca arcaica, l'epoca classica e l'epoca postclassica. Durante l'epoca arcaica, il sistema legale romano si basava principalmente sulle legis actiones, che erano dei procedimenti formali utilizzati per risolvere le controversie legali. Queste legis actiones erano complesse e rigide, e richiedevano una serie di formule specifiche da seguire. Durante l'epoca classica, il sistema delle legis actiones iniziò a essere sostituito da un nuovo sistema chiamato iudicia formularia. Questo sistema era più flessibile e consentiva al giudice di adattare la procedura alle specifiche circostanze del caso. Inoltre, durante questa fase, il praetor peregrinus, un magistrato romano responsabile della giurisdizione sui cittadini stranieri, iniziò ad applicare le legis actiones anche ai cittadini romani. Infine, durante l'epoca postclassica, il sistema delle legis actiones fu completamente abbandonato e sostituito da un nuovo sistema chiamato cognitio extra ordinem. Questo sistema consentiva al giudice di esaminare le prove e prendere una decisione in base alla sua discrezione, senza dover seguire formule specifiche. In conclusione, il sistema delle legis actiones fu un elemento fondamentale del diritto privato romano per lungo tempo, ma alla fine fu sostituito da sistemi più flessibili e adattabili alle esigenze del tempo.
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Publisher
A.A. 2008-2009
8 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.