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Difesa dei diritti: il processo privato (cap. IV)

Il processo privato romano arcaico e classico era caratterizzato dalla rilevanza che assumeva l'iniziativa di parte e dal fatto che la sentenza era pronunciata da un privato, designato dai contendenti. Solo nella più tarda procedura (età imperiale) si assiste a una pubblicizzazione del procedimento.

Le legis actiones

La forma più antica del processo privato romano è quella delle legis actiones, che, in vigore all'epoca delle XII tavole, si conservò per tutta l'età repubblicana, fino a essere ufficialmente abolita nel 17 a.C., dalla lex Iulia iudiciorum privatorum. Il fine cui mira l'actio è vario: le parti potevano tendere all'accertamento di un fatto (azioni dichiarative) o alla realizzazione di una pretesa già accertata (azioni esecutive). La legis actio era una solenne affermazione del proprio diritto, compiuta di regola davanti al magistrato (in iure) e secondo uno schema precostituito. L'intervento del magistrato era soltanto simbolico e si limitava a effettuare un controllo sull'attività delle parti e tentava di conciliare i contendenti. Questi era originariamente il rex, poi il dittatore, in seguito i due pretori e, infine, nel IV sec. a.C., il praetor minor.

La decisione finale della controversia non spettava, però, al magistrato, ma era rimessa a un iudex che poteva essere anche un cittadino privato. Il processo dichiarativo, pertanto, era diviso in due fasi:

  • La prima fase, detta in iure, davanti al magistrato;
  • La seconda detta apud iudicem, davanti al giudice privato.

La fase in iure aveva lo scopo di fissare con certezza e precisione i termini della controversia, e richiedeva la necessaria presenza di entrambe le parti. Chi intende assumere l'iniziativa del processo (l'attore) deve convocare in giudizio l'avversario, intimandogli di seguirlo dinanzi al magistrato e adoperando a questo scopo anche la forza ma secondo modalità rigorosamente stabilite. Lo scambio tra le parti delle dichiarazioni avviene davanti a testimoni, perciò lo si designa come litis contestatio e con essa si chiude il primo stadio processuale. A questo segue un secondo stadio apud iudicem dove la presenza delle due parti non era più necessaria: in caso di assenza di una di esse, la sentenza era emessa a favore di chi era presente; e il posto del magistrato è preso da un giudice privato, unico o collettivo, che emana la sentenza.

Veri e propri collegi giudicanti stabili sono quelli dei:

  • Centumviri, che avevano competenza in tema di eredità;
  • Decemviri litibus iudicandis, che avevano competenza in tema di libertà e schiavitù.

Gaio enumera 5 legis actiones:

  • Legis actio sacramenti;
  • Legis actio per iudicis arbitrive postulationem;
  • Legis actio per condictionem;
  • Legis actio per manus iniectionem;
  • Legis actio per pignoris capionem.

Le prime tre sono azioni dichiarative, le ultime due sono azioni esecutive. Di tutte, la più antica è la manus iniectio. Suo presupposto era il mancato pagamento da parte del convenuto di una somma di denaro, quando l'esistenza del debito fosse certa. Il creditore, trascorsi 30 giorni dalla sentenza, conduceva anche con la forza il debitore insolvente dinanzi al magistrato e pronunciava la formula tradizionale. Il condannato non poteva respingere la manus iniectio, ma poteva richiedere l'intervento di un terzo, il vindex, che contestava le ragioni del creditore. Con l'intervento del vindex il debitore è messo fuori causa. Se però il vindex risultava sconfitto il debitore era condannato al pagamento del duplum. La mancata presenza del vindex autorizzava il magistrato a confermare la dichiarazione del creditore mediante l'addictio. Il creditore aveva diritto di condurre il debitore a casa sua e di tenerlo legato per 60 giorni con catene del peso di 15 libbre, nutrendolo con una libbra di farro al giorno, durante i quali doveva presentarlo in pubblico in 3 mercati consecutivi, dicendo del debito e del suo ammontare. Ove in queste occasioni nessuno si presenti a riscattare il malcapitato, trascorsi i 60 giorni, egli poteva essere ucciso o venduto come schiavo fuori del territorio romano. Se vi erano più creditori poteva essere ucciso ed il suo corpo sarebbe stato diviso tra di loro.

Col tempo la manus iniectio andò sempre più trasformandosi da processo esecutivo in processo dichiarativo: al debitore fu concessa la possibilità di respingere la manus iniectio e di iniziare un giudizio per accertarne l'illegittimità (senza l'intervento di un vindex ma sempre sotto la minaccia dell'esecuzione in duplum in caso di soccombenza): manus iniectio pura; una lex Vallia fece della manus iniectio pura la regola, lasciando la vecchia procedura per il solo caso di esecuzione del giudicato.

La legis actio sacramenti aveva origini molto antiche; essa consisteva in una sorta di scommessa fatta dalle parti in lite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva un giuramento solenne (sacramentum), di pagare all'erario una somma determinata di denaro in caso di soccombenza; toccava poi a un iudex stabilire quale delle parti avesse ragione. Si distinguevano una l.a.s. in rem (per la tutela dei diritti reali su una cosa), ed una l.a.s. in personam (per la tutela di rapporti obbligatori).

Nella l.a. sacramenti in rem entrambe le parti si affermano proprietarie della stessa cosa: attore e convenuto comparivano davanti al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di una cosa non trasportabile. La cosa veniva da entrambe le parti toccata con una festuca, sostitutiva della lancia che è il simbolo di ogni dominio o potestà. Dopo l'ordine ad entrambe le parti di lasciare libera la cosa, il magistrato ne assegna il possesso interinale (c.d. vindiciae) alla parte che a suo avviso sembra dare miglior affidamento: è però necessario che la restituzione della cosa e dei frutti in caso di soccombenza sia garantita alla controparte mediante la nomina di garanti (c.d. praedes litis et vindiciarum). Subito dopo seguiva la reciproca scommessa fatta dalle parti e la somma oggetto della sfida era chiamata sacramentum che è di 50 assi se la cosa vale meno di 1000, di 500 se 1000 o più: anche per il pagamento delle somme si presentano al magistrato dei garanti, c.d. praedes sacramenti. Successivamente, nominato il iudex, si passava alla fase apud iudicem, nella quale ciascuna parte produceva le prove poste a fondamento delle proprie pretese ed il giudice, dopo averle valutate, emetteva la sua sentenza, con la quale proclamava quale sacramentum fosse iustum e quale iniustum.

Un po' diverso è l'andamento della l.a. sacramenti in personam. A differenza della l.a.s. in rem, in cui le parti affermavano per se lo stesso diritto, nella l.a.s. in personam una parte affermava il credito e l'altra lo negava (negava il debito corrispondente). Mancava inoltre la fase di attribuzione del possesso interinale, non essendoci una res oggetto della controversia. Le parti non si presentano al magistrato di comune accordo, ma è l'attore che in ius vocat il convenuto, e questo è tenuto a seguirlo. In iure l'attore afferma l'esistenza del debito, il convenuto la nega, e sopra queste dichiarazioni si fonda il consueto sacramentum, con l'intervento dei relativi praedes.

La legis actio per iudicis arbitrive postulationem consiste nella richiesta di un giudice o di un arbitro. La richiesta doveva essere presentata d'accordo dai vari condividenti al magistrato, senza che vi fosse luogo a distinguere fra attori e convenuti, né fra pretesa e difesa. Vi si ricorreva per far valere un credito da stipulazione o quando più coeredi o più condomini di una cosa o i proprietari di fondi confinanti chiedevano in iure che fosse dato loro un giudice per la divisione dell'eredità o della cosa comune o per il regolamento dei confini. Il creditore affermava il suo credito e, in caso di contestazione del debitore, si rivolgeva tanto a lui che al pretore dicendo: poiché tu neghi, chiedo a te, pretore di dare un giudizio. La procedura, quindi, si caratterizza per il fatto che l'attore chiedeva immediatamente la nomina dell'iudex o dell'arbiter che avrebbe deciso la questione.

La legis actio per condictionem fu introdotta per i debiti di somme determinate di denaro da una lex Calpurnia. La condictio costituì probabilmente un adattamento della l.a. sacramenti, in quanto sostituì al pagamento della somma di denaro all'erario, il pagamento di una penale al vincitore della lite. La procedura era molto simile a quella della l.a. sacramenti. L'attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore verso di lui di una data somma di denaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Una risposta affermativa sarebbe stata una confessio in iure, con tutte le sue conseguenze. Se il convenuto negava, l'attore lo invitava a comparire dopo 30 giorni davanti al pretore per la nomina del giudice, il cui compito era di decidere circa l'esistenza del debito.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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