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Il processo per legis actiones

Gaio distingue nell’ambito delle azioni due tipi di processo privato:

  • Il processo per legis actiones
  • Il processo formulare

Tipi di azioni per legis actiones

Per legis actiones si poteva agire in cinque modi:

  • Per sacramento (legis actio sacramento)
  • Per richiesta di un giudice (per iudicis postulationem)
  • Per intimazione (per conditionem)
  • Per il mettere le mani addosso (per manus iniectionem)
  • Per presa di un pegno (per pignoris capionem)

Queste cinque procedure erano molto diverse, ma avevano in comune il fatto di essere state disciplinate dalla legge pubblica e il formalismo orale. Le prime tre erano di cognizione, cioè volte ad accertare il fondamento della pretesa avanzata, mentre le altre due erano esecutive, cioè dirette a dare concreta soddisfazione alla parte vincente.

Fasi delle azioni di accertamento

Le tre azioni di accertamento si svolgono in due fasi:

  1. In iure, ossia davanti al magistrato in tribunale, dove veniva rappresentata la legis actio
  2. Apud iudice, ossia davanti al giudice privato o arbitro che dava la sentenza in base alle prove ricevute

Abrogazione delle legis actiones

Il primo segno di rottura del processo per legis actiones si ha con l’abrogazione tramite la Lex Aebutia della legis actio per conditionem, sostituita dall’azione formulare della conditio. Successivamente le legis actiones vennero gradatamente in odio, poiché per utilizzarle non bisognava compiere nemmeno un minimo errore. Fu così che tramite la legge Ebuzia e la legge Giulia, le legis actiones furono abrogate e si cominciò ad utilizzare il processo formulare.

Sopravvissero però all’abrogazione le legis actiones per il danno temuto e per le cause di eredità. Infine, con la Lex Iulia Iudiciorum Privatorum, si arriva all’abrogazione definitiva delle legis actiones, eccetto l’azione esecutiva della manus iniectio.

Legis actio sacramento – per scommessa

È l’azione di legge per scommessa. Gaio la definisce generale e periculosa, poiché si agiva per scommessa in tutti i casi in cui la legge non prevedeva altre azioni. Inoltre, chi rivendicava falsamente perdeva la somma della scommessa prestata. Questa azione poteva essere:

  • In rem
  • In personam

Legis actio sacramento in rem

Si applicava per la tutela dei diritti assoluti e per la rivendica dello stato di libertà. Si svolgeva in due fasi:

  1. In ius, davanti al magistrato in tribunale
  2. Apud iudicem, davanti al giudice, alla presenza di testimoni, e i due contendenti con in mano una festuca

Fase in ius

Uno dei due contendenti pronuncia l’actio e rivendica tramite determinate parole l’oggetto conteso e lo tocca con la bacchetta; l’avversario fa lo stesso. Il magistrato faceva lasciare l’oggetto e gli avversari si sfidavano con una scommessa di carattere.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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