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Appunti di istituzioni di diritto romano: processo per legis actiones e processo formulare (parte orale) Pag. 1
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FASE IN IUS

- Uno dei due contendenti pronuncia l’ACTIO e rivendica tramite determinate parole l’oggetto

conteso e lo tocca con la bacchetta; l’avversario fa lo stesso.

- Il magistrato faceva lasciare l’oggetto e gli avversari si sfidavano con una scommessa di

carattere economico.

- A questo punto il magistrato assegnava il possesso temporaneo a una delle parti e

richiedeva dei GARANTI per il pagamento della scommessa.

FASE APOD IUDICEM:

- C’era la chiamata dei testimoni davanti al giudice e i litiganti producevano le prove.

- In base alle prove ricevute il giudice si pronuncia sulla scommessa e il bene assieme alla

somma scommessa andavano al vincitore. Nel caso il perdente, che fosse stato anche il

possessore interinale, non restituiva la cosa o non pagava la scommessa, la responsabilità

ricadeva sui garanti.

LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM:

Si applicava per sanzionare qualsiasi OBBLIGAZIONE e si svolgeva anche questa nelle fasi in iure

e apod iudicem:

- La fase IN IURE, consisteva in un breve dialogo in cui l’attore (Aulus Agerius) dichiarava di

avere un credito, se il convenuto affermava confessava, se invece negava sollecitava

l’attore alla scommessa (al sacramentum) e il convenuto faceva lo stesso.

- Dopo questa fase, sempre corredata dai testimoni, si passa alla fase APOD IUDICEM,

nella quale assunte le prove il giudice dava la sua SENTENZA, che costituiva un TITOLO

ESECUTIVO e il convenuto aveva 30 giorni di tempo per pagare, se non pagava si

esponeva alla manus iniectio.

2. LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM – PER RICHIESTA DI UN

GIUDICE

Si applicava per sanzionare i debiti discendenti da una SPONSIO-STIPULATIO, e poteva essere:

- PER IUDICIS POSTULATIONEM, quando l’attore davanti al magistrato domandava al

convenuto di ammettere o negare un debito da sponsio nei suoi confronti, se ammetteva

valeva come confessione e anch’essa era titolo per l’esecusione personale, se invece

negava induceva l’attore a chiedere al pretore di nominare un giudice, il quale o assolveva

il convenuto o lo condannava con una sentenza a titolo esecutivo a una pena pecuniaria

riconoscendo il credito all’attore.

- PER ARBITRI POSTULATIONEM, le XII trvole prevedevano che al magistrato fosse

richiesto un ARBITRO nel caso si dovesse dividere un’eredità. LA LEGGE LICINNIA estese

questa possibilità per la divisione di qualche RES COMMUNIS, e l’ARBITRO dava un

ARBITRIUM, cioè una sentenza costitutiva in cui erano aggiudicate le proprietà divise.

3. LEGIS ACTIO PER CONDITIONEM – PER INTIMAZIONE

Questa azione è stata introdotta dalla LEGGE SILIA per i debiti consistenti in una somma di

denaro e dalla LEGGE CALPURNI per i debiti consistenti in altre cose certe.

Nella fase in iure, l’attore SENZA SPECIFICARE LA CAUSA, domandava al convenuto di

confermare un debito nei suoi confronti, nel caso il convenuto negasse l’attore intimava al

convenuto di presentarsi dopo 30 giorni davanti al giudice. Trascorsi i 30 giorni era prevista una

seconda udienza davanti al magistrato che nel caso di insolvenza nominava il giudice.

4. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM – PER IL METTERE LE MANI ADDOSSO

Era un’azione di legge esecutiva che assicurava al creditore la soddisfazione del suo diritto nel

caso il debitore fosse inadempiente. Inizialmente le XII tavole prevedevano la manus iniectio per il

debito in denaro giudicato o confessato passati 30 giorni dalla fase in ius. Successivamente alcune

leggi concessero la MANUS INIECTIO PRO IUDICATO, ossia sulla base della notorietà del debito

che non necessitava dell’accertamento del giudice come i debiti discendenti da nexum. La manus

iniectio comunque comportava che il che il creditore portasse anche con la forza il debitore davanti

al magistrato e dichiarasse che a seguito della sentenza a suo favore e in quanto il debitore fosse

ancora inadempiente gli avrebbe messo le mani addosso per il valore dovutogli. E il debitore non

poteva controbattere, chi poteva invece fare delle obiezioni era un terzo cittadino romano, detto

VINDEX che tramite il suo intervento prendeva il posto del convenuto e se non provava i vizi

affermati era condannato a pagare il doppio. Questa azione si chiama MANUM DEPELLERE,

ossia respingere la mano. Successivamente fu concesso al debitore di autodifendersi, quindi di

MANUM SIBI DEPELLERE, ma incorreva nella stessa condanna del vindex nel caso non riusciva

a provare le sue affermazioni. Nel caso il convento avesse perso il magistrato pronunciava la sua

ADDICTIO, ossia l’aggiudicazione al creditore con la possibilità di incatenare il debitore e venderlo

come schiavo.

5. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM – PER PRESA DI UN PEGNO

Consisteva in un pignoramento di un bene altrui con la possibilità di trattenerlo finché non veniva

pagata una certa somma di denaro. Questa azione si dice fosse stata introdotta da certi usi militari

permessi solo ai soldati. Il pignoramento era accompagnato alla pronuncia di parole solenni al di

fuori però del tribunale e quindi in assenza del magistrato e talvolta anche in assenza

dell’avversario. IL PROCESSO FORMULARE

Il processo formulare era così chiamato perché basato sulle FORMULE, che dovevano essere

redatte in un certo modo in conformità con i modelli tipo. Avevano la capacità di recepire il nuovo e

di adeguare l’esistente, il pretore così colmava anche le lacune. Il processo formulare riusciva a

soddisfare le esigenze di cambiamento derivanti dall’espansionismo e quindi al commercio con gli

stranieri, a questo proposito inizialmente era praticato dal PRETORE PEREGRINO, solo

successivamente lo poté utilizzare anche il PRETORE URBANO. Il perno di questo processo era

rappresentato dalla LITIS CONTESTATIO, ossia un accordo tra le parti concluso sulla formula che

veniva letto dall’attore e accettata dal convenuto.

La precisione tecnica per la redazione delle formule implicava il sostegno dei giuristi, infatti dopo i

Severi con il declino della giurisprudenza, cominciò anche quello del processo formulare, che

venne definitivamente abrogato dai figli di Costantino.

Le formule tipo, erano scritte nell’Editto del pretore ed esistevano tante formule quante erano le

azioni. La classificazione delle azioni più esaustiva si trova nelle ISTITUZIONI IMPERIALI e sono:

- AZIONI IN REM (VINDICATIONES), servivano per recuperare una cosa già di proprietà e

tutelavano i diritti reali,

- AZIONI IN PERSONAM (CONDITIONES), serviva per conseguire cose non ancora di

proprietà e sanzionavano le obbligazioni,

- AZIONI CIVILI (IN IUS), traenti origine da leggi o dal diritto civile e potevano essere in rem

o in personam,

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentinanet di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.